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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 marzo 2025

Cassazione n. 14695/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso è inammissibile, proponendo la rivalutazione nel merito di una ricostruzione alternativa del fatto, volta a dimostrare che l'evasione era conseguita ad uno stato di necessità di per sé descritto (generica necessità di un medicinale da parte della compagna incita del ricorrente) in modo da non consentire di ritenerne l'effettiva sussistenza; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 31 marzo 2025 Il Consigliere est nsore Il P ente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso è inammissibile, proponendo la rivalutazione nel merito di una ricostruzione alternativa del fatto, volta a dimostrare che l'evasione era conseguita ad uno stato di necessità di per sé descritto (generica necessità di un medicinale da parte della compagna incita del ricorrente) in modo da non consentire di ritenerne l'effettiva sussistenza; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 marzo 2025 Il Consigliere est nsore Il P ente
Sentenza Cassazione n. 14695/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris