CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 06164/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2025 della [OSCURATO:PERSONA] — [OSCURATO:PERSONA] Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Con sentenza del 20 novembre 2023, il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, assolveva, ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., l'imputato [OSCURATO:PERSONA] dal reato di appropriazione indebita aggravata ai danni di [OSCURATO:PERSONA], costituito parte civile. Avverso tale decisione proponeva impugnazione la parte civile. Con sentenza del 25 novembre 2025, la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in riforma della decisione di primo grado, condannava l'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile, liquidato in euro 8.500, oltre accessori, nonché alla rifusione delle spese di costituzione e difesa, ritenendo raggiunta, ai fini civilistici, la prova della responsabilità sulla base del criterio del più probabile che non. Avverso tale sentenza, l'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione e formulato contestuale richiesta di sospensione dell'esecuzione delle statuizioni civili. La richiesta di sospensione dell'esecuzione delle statuizioni civili va rigettata per le ragioni che seguono. Ai fini dell'accoglimento, è necessario che ricorra un pregiudizio eccessivo per il debitore, che può consistere nella distruzione di un bene non reintegrabile ovvero, se si tratta di somme di denaro, nel nocumento derivante dal palese stato di insolvibilità del destinatario della provvisionale, tale da rendere impossibile o altamente difficoltoso il recupero di quanto pagato, nel caso di modifica della condanna (Sez. 4, n. 927 del 28/09/2022, dep. 2023, Mastrominico, Rv. 283931-01). Nel caso di specie, il ricorrente ha introdotto sul punto doglianze del tutto generiche, senza allegare in alcun modo l'esistenza delle predette condizioni, in assenza di qualsivoglia altro elemento che faccia emergere uno stato di insolvibilità del destinatario della provvisionale nel senso sopra evidenziato. P.Q.M. Rigetta la richiesta di sospensione della condanna civile. Così deci