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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2025

Cassazione n. 09690/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Torino del 5 marzo 2025 che, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Asti il 12 ottobre 2023, per quanto in questa sede rileva, previa riqualificazione del reato originariamente contestato in quello di cui all'art. 256, comma 2, del d.

Igs. n. 152 del 2006, ha rideterminato in mesi 10 di arresto ed euro 13.000,00 di ammenda la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA]; fatti commessi in Canelli e altre località limitrofe nel corso del 2019 e fino al 29 luglio 2020.

Letta la nnemora trasmessa il 28 novembre 2025 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] e ribadita la trattazione camerale del presente procedimento.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa ha eccepito la violazione dell'art. 20 bis cod. pen., censurando la mancata sostituzione della pena detentiva con una sanzione sostitutiva di cui all'art. 545 bis cod. proc. pen., è manifestamente infondato, in quanto riproduttivo di un tema già adeguatamente ed efficacemente trattato nella sentenza impugnata (pagina 19), nella quale la Corte di appello ha rimarcato, in senso ostativo all'accoglimento della richiesta difensiva, "il pesantissimo curriculum criminale dell'imputato", che si è sempre mostrato insensibile alle numerose condanne riportate, così da giustificare la prognosi di inidoneità delle invocate pene sostitutive ad assicurare la rieducazione del ricorrente.

Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 12 dicembre 2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Torino del 5 marzo 2025 che, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Asti il 12 ottobre 2023, per quanto in questa sede rileva, previa riqualificazione del reato originariamente contestato in quello di cui all'art. 256, comma 2, del d. Igs. n. 152 del 2006, ha rideterminato in mesi 10 di arresto ed euro 13.000,00 di ammenda la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA]; fatti commessi in Canelli e altre località limitrofe nel corso del 2019 e fino al 29 luglio 2020. Letta la nnemora trasmessa il 28 novembre 2025 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] e ribadita la trattazione camerale del presente procedimento. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa ha eccepito la violazione dell'art. 20 bis cod. pen., censurando la mancata sostituzione della pena detentiva con una sanzione sostitutiva di cui all'art. 545 bis cod. proc. pen., è manifestamente infondato, in quanto riproduttivo di un tema già adeguatamente ed efficacemente trattato nella sentenza impugnata (pagina 19), nella quale la Corte di appello ha rimarcato, in senso ostativo all'accoglimento della richiesta difensiva, "il pesantissimo curriculum criminale dell'imputato", che si è sempre mostrato insensibile alle numerose condanne riportate, così da giustificare la prognosi di inidoneità delle invocate pene sostitutive ad assicurare la rieducazione del ricorrente. Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 dicembre 2025