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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24748/2026

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ale di CataniaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto annullarsi l’ordinanza impugnata limitatamente ai profili di censuraproposti con il secondo motivo.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 27 settembre 2025, il Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Catania ha rigettato la richiesta di applicazione di misura cautelareavanzata dal Pubblico Ministero nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].Il giudice, pur riconoscendo la sussistenza di gravi indizi in ordine al delitto dicui all’art. 416-bis cod. pen., commesso negli anni 2018-2019, ha ritenutoinsussistente il requisito dell’attualità delle esigenze cautelari.Con ordinanza del 1° gennaio 2026, il Tribunale di Catania, in funzione digiudice del riesame, ha accolto l’appello proposto dal Pubblico Ministero e haapplicato nei confronti dell’indagato la misura della custodia cautelare in carcere.Il Tribunale ha ritenuto sussistenti gravi indizi di una pregressa appartenenzadel [OSCURATO:PERSONA], negli anni 2018-2019, a un gruppo mafioso operante sulterritorio, la cui esistenza e operatività “storica” risultavano accertate da piùsentenze definitive.Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale ne ha affermato l’attualità nonsoltanto in forza della presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.,ma anche in ragione della circostanza che il [OSCURATO:PERSONA], subito dopo lascarcerazione, era stato nuovamente rinviato a giudizio, nel 2022, per delitti inparte sovrapponibili ai precedenti, in materia di armi e stupefacenti.Nel corso dell’udienza, la difesa, oltre a opporsi alla richiesta del PubblicoMinistero, ha formulato, in via subordinata, istanza di retrodatazione delladecorrenza dei termini della misura.

Ha dedotto, a fondamento dell’istanza, che ifatti oggetto del presente procedimento sarebbero strettamente connessi conquelli già posti a base di altra ordinanza cautelare, emessa nel 2018 nell’ambitodel procedimento n. 12138/16, cui era seguita condanna per estorsione aggravatadal metodo mafioso.Su tale istanza il Tribunale non si è pronunciato.2.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],per mezzo del difensore di fiducia, deducendo due distinti motivi di impugnazione,di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensidell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo si deducono vizi di violazione di legge e di motivazionein relazione all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen., con riferimento al requisitodell’attualità delle esigenze cautelari.Si sostiene che il giudice avrebbe omesso un’adeguata valutazione del decorsodel tempo, atteso che i fatti contestati risalgono a circa sei anni prima, senza chesiano stati evidenziati elementi concreti idonei a dimostrare la persistenteoperatività del ricorrente.Secondo la difesa, il Tribunale avrebbe fatto applicazione di una presunzionedi perdurante appartenenza al sodalizio mafioso fondata unicamente sulla naturadel reato contestato, di cui all’art. 416-bis cod. pen., senza procedere a un effettivoaccertamento in concreto, con conseguente vizio di motivazione apparente.2.2.

Con il secondo motivo si deducono vizi di violazione di legge e dimotivazione per omessa pronuncia sull’istanza difensiva di retrodatazione delladecorrenza della misura.La difesa aveva, infatti, prospettato la sussistenza dei presupposti di unacontestazione a catena ai sensi dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., inrelazione ad altra ordinanza custodiale, ma il Tribunale non si sarebbe pronunciatosul punto.3.

In mancanza di richiesta di trattazione orale, si è adottato il rito cartolare eha concluso per iscritto solo il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale nei termini riportatiin epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è nel suo complesso infondato.2.

In relazione ai motivi dedotti, articolati nei seguenti due punti, si osservaquanto segue.2.1 Il primo motivo, concernente l’omessa o erronea valutazione in ordineall’attualità delle esigenze cautelari, è infondato.Preso atto che i gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. si collocano nel periodo compreso tra ottobre 2018 e dicembre 2019,il Tribunale ha espressamente esaminato gli orientamenti giurisprudenziali diquesta Corte in tema di rilevanza del cd.

«tempo silente», facendone corretta emotivata applicazione.Nell’ordinamento, l’art. 274, lett. c), cod. proc. pen. pone la regola generalesecondo cui l’applicazione di misure cautelari presuppone il concreto ed attualepericolo di reiterazione di reati, imponendo al giudice una valutazione fondata suspecifici indici fattuali.L’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. introduce, peraltro, una presunzionerelativa di idoneità della misura della custodia in carcere, in presenza di gravi indizidi appartenenza ad un’associazione mafiosa, «salvo che siano acquisiti elementidai quali risulti che non sussistano esigenze cautelari».Si tratta di una presunzione legale non assoluta, ancorata alla peculiarità delfenomeno mafioso, che può essere superata solo ove si dia conto dell’avvenutavalutazione di elementi, allegati dalla parte o emergenti dagli atti, significativi insenso contrario.

Tali elementi devono riguardare, in particolare, la tipologia deldelitto contestato, le concrete modalità del fatto e la sua risalenza temporale.

Nonè, invece, sufficiente il mero decorso del cd.

«tempo silente», essendo esclusoqualsiasi automatismo valutativo (Sez. 2, n. 24553 del 22/03/2024, Serafino, Rv.286698 – 01).Con specifico riguardo al delitto di partecipazione ad un’associazione mafiosa,la legittimità della disciplina è stata riconosciuta anche dalla Corte europea deidiritti dell’uomo, sin dalla sentenza 6 novembre 2003, Pantano c.

Italia, nella qualesi afferma (§ 70) che «In effetti, la carcerazione provvisoria delle persone accusatedel delitto previsto dall’articolo 416 – bis, in Italia tende a tagliare i legami esistentitra le persone interessate ed il loro ambito criminale di origine, al fine diminimizzare il rischio che esse mantengano contatti personali con le strutture delleorganizzazioni criminali e possano commettere nel frattempo delitti simili.

Inquesto contesto, la Corte tiene conto della natura specifica del fenomeno dellacriminalità organizzata e soprattutto di quella di stampo mafioso, e considera cheil legislatore italiano poteva ragionevolmente ritenere, a fronte delle condizionimolto critiche delle inchieste sulla mafia condotte dalle autorità italiane […] che lemisure cautelari si imponevano per una vera esigenza di interesse pubblico,soprattutto per la difesa dell’ordine pubblico e della sicurezza, nonché per laprevenzione dei reati penali (vedere mutatis mutandis, nell’ambito dell’articolo 8della Convenzione la sentenza M. c/ Italia (no 2), no 25498/94, § 66, CEDH 2000-X).

In conclusione, la Corte ritiene che le decisioni adottate dalle autoritàgiudiziarie interne […] non erano irragionevoli e ritiene che nella fattispecie nonpossa essere denotata nessuna parvenza di arbitrio.

In questo contesto, dunque,una presunzione legale relativa di pericolosità può essere giustificata atteso che,in relazione al fenomeno connesso al delitto di cui all'articolo 416-bis in Italia,tende a tagliare i legami esistenti tra le persone interessate ed il loro ambitocriminale di origine».Nella stessa prospettiva si è posta, in modo costante, la giurisprudenzacostituzionale.

In particolare, la sentenza n. 265 del 2010 ha ritenuto conforme aCostituzione la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. conriferimento ai delitti di associazione mafiosa, evidenziando come essa trovigiustificazione nella «ratio già ritenuta, sia da questa Corte che dalla Corte europeadei diritti dell’uomo, idonea a giustificare la deroga alla disciplina ordinaria quantoai procedimenti relativi a delitti di mafia in senso stretto: vale a dire che dallastruttura stessa della fattispecie e dalle sue connotazioni criminologiche –connesse alla circostanza che l’appartenenza ad associazioni di tipo mafiosoimplica un’adesione permanente ad un sodalizio criminoso di norma fortementeradicato nel territorio, caratterizzato da una fitta rete di collegamenti personali edotato di particolare forza intimidatrice – deriva, nella generalità dei casi concretiad essa riferibili e secondo una regola di esperienza sufficientemente condivisa,una esigenza cautelare alla cui soddisfazione sarebbe adeguata solo la custodia incarcere».

Il principio è stato ribadito, per la criminalità di stampo mafioso, anchenelle sentenze n. 231 del 2011, n. 110 del 2012 e, da ultimo, n. 191 del 2020.Alla luce di tale inquadramento sistematico, la più recente giurisprudenza dilegittimità afferma che, in tema di custodia cautelare per il reato di partecipazionead associazioni mafiose cd.

“storiche”, la presunzione di sussistenza delle esigenzecautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata soltantomediante la prova del recesso dell’indagato dal sodalizio o dell’esaurimentodell’attività associativa.

Il cd.

«tempo silente», invece, non può, da solo,dimostrare l’irreversibile allontanamento dell’indagato dall’associazione, potendoassumere rilievo solo in via residuale, quale uno degli elementi — unitamente adaltri, quali, ad esempio, la collaborazione o il trasferimento in diversa areaterritoriale — idonei a comprovare, in modo oggettivo e concreto, l’assenza diesigenze cautelari (Sez. 5, n. 16434 del 21/02/2024, Tavella, Rv. 286267 – 01).Nel caso di specie, il Tribunale non solo ha dato atto dell’assenza di elementiindicativi di un allontanamento dell’indagato dal sodalizio, ma ha altresìevidenziato la presenza di concreti indici di attuale pericolosità.

In particolare, harilevato che, nel 2022, immediatamente dopo la scarcerazione, il [OSCURATO:PERSONA] erastato nuovamente indagato — e quindi rinviato a giudizio — per delitti in materiadi armi e stupefacenti, ritenuti espressivi di una persistente contiguità con ilpregresso contesto criminale.2.2.

Il secondo motivo è manifestamente infondato.Nell’opporsi all’accoglimento dell’appello del Pubblico Ministero, la difesa avevaeccepito che la contestazione dovesse essere qualificata come «a catena» rispettoa quelle già poste a fondamento di una precedente ordinanza cautelare emessanel procedimento n. 12138/16, avente ad oggetto delitti di estorsione aggravatadal metodo mafioso, riferiti al medesimo sodalizio e al medesimo contestotemporale.Il Tribunale, nella parte narrativa relativa allo svolgimento del procedimento,ha dato atto della richiesta subordinata formulata dalla difesa all’udienza del 3dicembre 2025, omettendo tuttavia di pronunciarsi sulla relativa questione nellamotivazione.Occorre rilevare che l’ordinanza cautelare richiamata dal difensore risultaemessa in epoca anteriore al gennaio 2018, mentre i fatti oggetto del presenteprocedimento sono contestati nel periodo compreso tra maggio 2018 e dicembre2019, e dunque risultano commessi durante l’esecuzione del precedente titolocustodiale, nel cui ambito l’imputato era rimasto detenuto da gennaio 2018 amarzo 2020.L’art. 297, comma 3, cod. proc. pen. prevede la retrodatazione della decorrenzadei termini di custodia cautelare nell’ipotesi in cui la nuova ordinanza riguardi glistessi fatti ovvero fatti connessi a quelli oggetto di altra precedente ordinanza, acondizione, tuttavia, che tali fatti siano stati commessi anteriormente all’emissionedi quest’ultima.Tale principio trova applicazione anche nei casi in cui i fatti successivamentecontestati attengano alla partecipazione al medesimo sodalizio criminale, purchétale condotta sia riferita a un periodo temporale anteriore.

Deve, per contro,escludersi il presupposto dell’anteriorità — necessario ai fini della retrodatazione— allorché il provvedimento cautelare successivo riguardi un reato associativo lacui condotta partecipativa si sia protratta anche dopo l’emissione della primaordinanza (Sez. 6, n. 52015 del 17/10/2018, Bencivenga, Rv. 274511 – 01).Nel caso in esame, pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto espressamentepronunciarsi sull’istanza difensiva, al fine di disattenderla in quantomanifestamente infondata.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il giudicedell’impugnazione non è tenuto a motivare in ordine al mancato accoglimento diistanze difensive quando queste risultino improponibili, sia per genericità sia permanifesta infondatezza (ex multis, Sez. 6, n. 20522 del 08/03/2022, Palumbo, Rv.283268 – 01).Tale principio, ispirato a esigenze di economia processuale, si attaglia al casodi specie, nel quale l’istanza difensiva, per come formulata, non solo si presentagenerica, in quanto priva dell’indicazione delle specifiche ragioni idonee agiustificare la retrodatazione, ma risulta altresì fondata su presupposti giuridicimanifestamente erronei.Ne consegue che nessuna rilevanza assume l’omessa motivazione, da parte delTribunale di Catania, in ordine all’infondatezza dell’istanza, dovendo, per l’effetto,ritenersi manifestamente infondato anche il relativo motivo di ricorso, che,peraltro, non si confronta con la consolidata giurisprudenza di questa Corte.3.

Il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna alle spese ex art.616 cod. proc. pen..Trattandosi di appello cautelare del Pubblico Ministero, vanno disposti iprovvedimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc.pen.Così è deciso, 11/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCarla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ale di CataniaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto annullarsi l’ordinanza impugnata limitatamente ai profili di censuraproposti con il secondo motivo.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 27 settembre 2025, il Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Catania ha rigettato la richiesta di applicazione di misura cautelareavanzata dal Pubblico Ministero nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].Il giudice, pur riconoscendo la sussistenza di gravi indizi in ordine al delitto dicui all’art. 416-bis cod. pen., commesso negli anni 2018-2019, ha ritenutoinsussistente il requisito dell’attualità delle esigenze cautelari.Con ordinanza del 1° gennaio 2026, il Tribunale di Catania, in funzione digiudice del riesame, ha accolto l’appello proposto dal Pubblico Ministero e haapplicato nei confronti dell’indagato la misura della custodia cautelare in carcere.Il Tribunale ha ritenuto sussistenti gravi indizi di una pregressa appartenenzadel [OSCURATO:PERSONA], negli anni 2018-2019, a un gruppo mafioso operante sulterritorio, la cui esistenza e operatività “storica” risultavano accertate da piùsentenze definitive.Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale ne ha affermato l’attualità nonsoltanto in forza della presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.,ma anche in ragione della circostanza che il [OSCURATO:PERSONA], subito dopo lascarcerazione, era stato nuovamente rinviato a giudizio, nel 2022, per delitti inparte sovrapponibili ai precedenti, in materia di armi e stupefacenti.Nel corso dell’udienza, la difesa, oltre a opporsi alla richiesta del PubblicoMinistero, ha formulato, in via subordinata, istanza di retrodatazione delladecorrenza dei termini della misura. Ha dedotto, a fondamento dell’istanza, che ifatti oggetto del presente procedimento sarebbero strettamente connessi conquelli già posti a base di altra ordinanza cautelare, emessa nel 2018 nell’ambitodel procedimento n. 12138/16, cui era seguita condanna per estorsione aggravatadal metodo mafioso.Su tale istanza il Tribunale non si è pronunciato.2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],per mezzo del difensore di fiducia, deducendo due distinti motivi di impugnazione,di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensidell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si deducono vizi di violazione di legge e di motivazionein relazione all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen., con riferimento al requisitodell’attualità delle esigenze cautelari.Si sostiene che il giudice avrebbe omesso un’adeguata valutazione del decorsodel tempo, atteso che i fatti contestati risalgono a circa sei anni prima, senza chesiano stati evidenziati elementi concreti idonei a dimostrare la persistenteoperatività del ricorrente.Secondo la difesa, il Tribunale avrebbe fatto applicazione di una presunzionedi perdurante appartenenza al sodalizio mafioso fondata unicamente sulla naturadel reato contestato, di cui all’art. 416-bis cod. pen., senza procedere a un effettivoaccertamento in concreto, con conseguente vizio di motivazione apparente.2.2. Con il secondo motivo si deducono vizi di violazione di legge e dimotivazione per omessa pronuncia sull’istanza difensiva di retrodatazione delladecorrenza della misura.La difesa aveva, infatti, prospettato la sussistenza dei presupposti di unacontestazione a catena ai sensi dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., inrelazione ad altra ordinanza custodiale, ma il Tribunale non si sarebbe pronunciatosul punto.3. In mancanza di richiesta di trattazione orale, si è adottato il rito cartolare eha concluso per iscritto solo il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale nei termini riportatiin epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è nel suo complesso infondato.2. In relazione ai motivi dedotti, articolati nei seguenti due punti, si osservaquanto segue.2.1 Il primo motivo, concernente l’omessa o erronea valutazione in ordineall’attualità delle esigenze cautelari, è infondato.Preso atto che i gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. si collocano nel periodo compreso tra ottobre 2018 e dicembre 2019,il Tribunale ha espressamente esaminato gli orientamenti giurisprudenziali diquesta Corte in tema di rilevanza del cd. «tempo silente», facendone corretta emotivata applicazione.Nell’ordinamento, l’art. 274, lett. c), cod. proc. pen. pone la regola generalesecondo cui l’applicazione di misure cautelari presuppone il concreto ed attualepericolo di reiterazione di reati, imponendo al giudice una valutazione fondata suspecifici indici fattuali.L’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. introduce, peraltro, una presunzionerelativa di idoneità della misura della custodia in carcere, in presenza di gravi indizidi appartenenza ad un’associazione mafiosa, «salvo che siano acquisiti elementidai quali risulti che non sussistano esigenze cautelari».Si tratta di una presunzione legale non assoluta, ancorata alla peculiarità delfenomeno mafioso, che può essere superata solo ove si dia conto dell’avvenutavalutazione di elementi, allegati dalla parte o emergenti dagli atti, significativi insenso contrario. Tali elementi devono riguardare, in particolare, la tipologia deldelitto contestato, le concrete modalità del fatto e la sua risalenza temporale. Nonè, invece, sufficiente il mero decorso del cd. «tempo silente», essendo esclusoqualsiasi automatismo valutativo (Sez. 2, n. 24553 del 22/03/2024, Serafino, Rv.286698 – 01).Con specifico riguardo al delitto di partecipazione ad un’associazione mafiosa,la legittimità della disciplina è stata riconosciuta anche dalla Corte europea deidiritti dell’uomo, sin dalla sentenza 6 novembre 2003, Pantano c. Italia, nella qualesi afferma (§ 70) che «In effetti, la carcerazione provvisoria delle persone accusatedel delitto previsto dall’articolo 416 – bis, in Italia tende a tagliare i legami esistentitra le persone interessate ed il loro ambito criminale di origine, al fine diminimizzare il rischio che esse mantengano contatti personali con le strutture delleorganizzazioni criminali e possano commettere nel frattempo delitti simili. Inquesto contesto, la Corte tiene conto della natura specifica del fenomeno dellacriminalità organizzata e soprattutto di quella di stampo mafioso, e considera cheil legislatore italiano poteva ragionevolmente ritenere, a fronte delle condizionimolto critiche delle inchieste sulla mafia condotte dalle autorità italiane […] che lemisure cautelari si imponevano per una vera esigenza di interesse pubblico,soprattutto per la difesa dell’ordine pubblico e della sicurezza, nonché per laprevenzione dei reati penali (vedere mutatis mutandis, nell’ambito dell’articolo 8della Convenzione la sentenza M. c/ Italia (no 2), no 25498/94, § 66, CEDH 2000-X). In conclusione, la Corte ritiene che le decisioni adottate dalle autoritàgiudiziarie interne […] non erano irragionevoli e ritiene che nella fattispecie nonpossa essere denotata nessuna parvenza di arbitrio. In questo contesto, dunque,una presunzione legale relativa di pericolosità può essere giustificata atteso che,in relazione al fenomeno connesso al delitto di cui all'articolo 416-bis in Italia,tende a tagliare i legami esistenti tra le persone interessate ed il loro ambitocriminale di origine».Nella stessa prospettiva si è posta, in modo costante, la giurisprudenzacostituzionale. In particolare, la sentenza n. 265 del 2010 ha ritenuto conforme aCostituzione la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. conriferimento ai delitti di associazione mafiosa, evidenziando come essa trovigiustificazione nella «ratio già ritenuta, sia da questa Corte che dalla Corte europeadei diritti dell’uomo, idonea a giustificare la deroga alla disciplina ordinaria quantoai procedimenti relativi a delitti di mafia in senso stretto: vale a dire che dallastruttura stessa della fattispecie e dalle sue connotazioni criminologiche –connesse alla circostanza che l’appartenenza ad associazioni di tipo mafiosoimplica un’adesione permanente ad un sodalizio criminoso di norma fortementeradicato nel territorio, caratterizzato da una fitta rete di collegamenti personali edotato di particolare forza intimidatrice – deriva, nella generalità dei casi concretiad essa riferibili e secondo una regola di esperienza sufficientemente condivisa,una esigenza cautelare alla cui soddisfazione sarebbe adeguata solo la custodia incarcere». Il principio è stato ribadito, per la criminalità di stampo mafioso, anchenelle sentenze n. 231 del 2011, n. 110 del 2012 e, da ultimo, n. 191 del 2020.Alla luce di tale inquadramento sistematico, la più recente giurisprudenza dilegittimità afferma che, in tema di custodia cautelare per il reato di partecipazionead associazioni mafiose cd. “storiche”, la presunzione di sussistenza delle esigenzecautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata soltantomediante la prova del recesso dell’indagato dal sodalizio o dell’esaurimentodell’attività associativa. Il cd. «tempo silente», invece, non può, da solo,dimostrare l’irreversibile allontanamento dell’indagato dall’associazione, potendoassumere rilievo solo in via residuale, quale uno degli elementi — unitamente adaltri, quali, ad esempio, la collaborazione o il trasferimento in diversa areaterritoriale — idonei a comprovare, in modo oggettivo e concreto, l’assenza diesigenze cautelari (Sez. 5, n. 16434 del 21/02/2024, Tavella, Rv. 286267 – 01).Nel caso di specie, il Tribunale non solo ha dato atto dell’assenza di elementiindicativi di un allontanamento dell’indagato dal sodalizio, ma ha altresìevidenziato la presenza di concreti indici di attuale pericolosità. In particolare, harilevato che, nel 2022, immediatamente dopo la scarcerazione, il [OSCURATO:PERSONA] erastato nuovamente indagato — e quindi rinviato a giudizio — per delitti in materiadi armi e stupefacenti, ritenuti espressivi di una persistente contiguità con ilpregresso contesto criminale.2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.Nell’opporsi all’accoglimento dell’appello del Pubblico Ministero, la difesa avevaeccepito che la contestazione dovesse essere qualificata come «a catena» rispettoa quelle già poste a fondamento di una precedente ordinanza cautelare emessanel procedimento n. 12138/16, avente ad oggetto delitti di estorsione aggravatadal metodo mafioso, riferiti al medesimo sodalizio e al medesimo contestotemporale.Il Tribunale, nella parte narrativa relativa allo svolgimento del procedimento,ha dato atto della richiesta subordinata formulata dalla difesa all’udienza del 3dicembre 2025, omettendo tuttavia di pronunciarsi sulla relativa questione nellamotivazione.Occorre rilevare che l’ordinanza cautelare richiamata dal difensore risultaemessa in epoca anteriore al gennaio 2018, mentre i fatti oggetto del presenteprocedimento sono contestati nel periodo compreso tra maggio 2018 e dicembre2019, e dunque risultano commessi durante l’esecuzione del precedente titolocustodiale, nel cui ambito l’imputato era rimasto detenuto da gennaio 2018 amarzo 2020.L’art. 297, comma 3, cod. proc. pen. prevede la retrodatazione della decorrenzadei termini di custodia cautelare nell’ipotesi in cui la nuova ordinanza riguardi glistessi fatti ovvero fatti connessi a quelli oggetto di altra precedente ordinanza, acondizione, tuttavia, che tali fatti siano stati commessi anteriormente all’emissionedi quest’ultima.Tale principio trova applicazione anche nei casi in cui i fatti successivamentecontestati attengano alla partecipazione al medesimo sodalizio criminale, purchétale condotta sia riferita a un periodo temporale anteriore. Deve, per contro,escludersi il presupposto dell’anteriorità — necessario ai fini della retrodatazione— allorché il provvedimento cautelare successivo riguardi un reato associativo lacui condotta partecipativa si sia protratta anche dopo l’emissione della primaordinanza (Sez. 6, n. 52015 del 17/10/2018, Bencivenga, Rv. 274511 – 01).Nel caso in esame, pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto espressamentepronunciarsi sull’istanza difensiva, al fine di disattenderla in quantomanifestamente infondata.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il giudicedell’impugnazione non è tenuto a motivare in ordine al mancato accoglimento diistanze difensive quando queste risultino improponibili, sia per genericità sia permanifesta infondatezza (ex multis, Sez. 6, n. 20522 del 08/03/2022, Palumbo, Rv.283268 – 01).Tale principio, ispirato a esigenze di economia processuale, si attaglia al casodi specie, nel quale l’istanza difensiva, per come formulata, non solo si presentagenerica, in quanto priva dell’indicazione delle specifiche ragioni idonee agiustificare la retrodatazione, ma risulta altresì fondata su presupposti giuridicimanifestamente erronei.Ne consegue che nessuna rilevanza assume l’omessa motivazione, da parte delTribunale di Catania, in ordine all’infondatezza dell’istanza, dovendo, per l’effetto,ritenersi manifestamente infondato anche il relativo motivo di ricorso, che,peraltro, non si confronta con la consolidata giurisprudenza di questa Corte.3. Il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna alle spese ex art.616 cod. proc. pen..Trattandosi di appello cautelare del Pubblico Ministero, vanno disposti iprovvedimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc.pen.Così è deciso, 11/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCarla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 24748/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris