CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 maggio 2023
Cassazione n. 17062/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25058/2019R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesin. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione; –controricorrente - avverso la sentenzadella Commissione tributaria regionale della Sicilia, n. 3723/13/19emessa in data 6 marzo 2019 e pubblicata in data 10 giugno 2019, non notificata; [OSCURATO:PERSONA] SICILIAudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 maggio2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, accoglieva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Catania che aveva respintol’istanza di rimborso del 90 per cento dei tributi versati per l'IRPEF relativa agli anni d'imposta 1990, 1991, 1992, proposta dal contribuente. La C.T.R., in particolare, evidenziava che il beneficio di cui all’art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002, che riguardava i contribuenti che non avessero versato imposte, doveva estendersi anche a coloro che avevano integralmente provveduto ai loro debiti tributari, legittimati pertanto a chiedere il rimborso del 90 per cento di quanto versato,con istanza da proporsi entro due anni, ai sensi dell’art. 21 , comma 2, del d. lgs. n. 546 del 1992, a decorrere dalla data (1/03/2008) di entrata in vigore della l. n. 31 del 2008, ai sensi dell’art. 1,comma 665, della l. n. 190 del 2014, con conseguente tempestività della domanda presentata in data 24/12/2007. 2. Con tro tale decisione l’Agenzia delle entrate propone ricorso affidato a quattro motivi. Il contribuenteresiste con controricorso. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 24/05/2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31/08/2016, n. 168, conv. in l. 25/10/2016, n.197. Considerato che: 1. L’Agenzia censura la sentenza impugnata conquattro motivi. Con il primo motivo di ricorso deduce omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. , avendo la C . T . P . rigettato il ricorso del contribuente anche per la sua residenza al di fuori dei Comuni indicati come colpiti dal sisma dall’art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, dall’art. 3 dell’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Ministro per il coordinamento della protezione civile e dal DPCM 15/01/1991 e, nonostante la questione fosse stata riproposta dall’Agenzia nelle proprie controdeduzioni, mancando alcuna pronuncia sul punto da parte dei giudici di appello. Con il secondo motivo l’Agenzia deduce, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3 cod. proc. civ. , violazione e falsa applicazione degli artt. 9, comma 17 , della l. n. 289 del 2002 e 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, dell’art. 3 dell’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile d el 2 1/12/ 199 0 , del DPCM del 15/01/1991, evidenziando la medesima circostanza di cui al precedente motivo, posto che lo stesso ricorrente aveva ammesso di non essere [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] dalle provvidenze del sisma 1990 ma di svolgere, al la da t a del 13/12/1990 , attività lavorativa alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA] con sede in Catania. Con il terzo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 665 , della l. n. 190 del 2014 e dell’art. 2697 cod. civ., avendo la C.T.R. riconosciuto il diritto al rimborso senza che la parte istante provasse tutti i fatti costitutivi del medesimo, con particolare riferimento alla residenza in uno dei Comuni indicati dalla predetta normativa, nonostante l’onere probatorio gravasse a suo carico e nonostante la considerazione che la contestazione dell’amministrazione fosse una mera difesa deducibile anche in appello.Con il quarto motivo l’Agenzia deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014 , non avendo i giudici di appello tenuto conto del sopravvenuto art. 16-octies d.l. n.91 del 2017 conv. in l. n. 123 del 2017 che, modificando l’art. 1,comma 665, della l. n. 190 del 2014, ha disposto che i rimborsi siano eseguiti applicando una riduzione entro i limiti della spesa autorizzata. 2. I l primo motivo è fondato. 2.1. Preliminarmente va rigettata l’eccezione di inammissibilità del motivo sollevata dal controricorrente sul presupposto che l’omessa pronuncia denunciata dall’Ufficio vada ricondotta ad un error in procedendo da farsi valere ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. L’Agenzia ha invece censurato la sentenza della C.T.R. assumendo che quest’ultima aveva omesso di esaminare la sussistenza di uno specifico presupposto di fatto del diritto al rimborso, controverso tra le parti, e costituito dalla residenza in uno dei Comuni colpiti dal sisma. La censura, pertanto, risponde al paradigma invocato. 2.2.Occorre premettere che l’art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, nel riconoscere il diritto al rimborso della maggior imposta versata in favore di coloro che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dall’art. 9, comma 117, della l. n. 289 del 2002, fa riferimento ai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 299 del 24 dicembre 1990; l’art. 3 di tale ordinanza prevede che Possono beneficiare delle sospensioni e delle agevolazioni di cui ai precedenti articoli i soggetti residenti, da data anteriore al 13 dicembre 1990, nei comuni che saranno individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentito il presidente della regione Sicilia. Possono altresì beneficiare delle disposizioni previste dai precedenti articoli i soggetti che svolgono, nell'area dei comuni che saranno elencati nel decreto di cui al precedente comma, la loro attività industriale, commerciale, artigiana ed agricola, ancorché residenti altrove, limitatamente alle obbligazioni nascenti dalle attività stesse. 2.3. Costituisce circostanza pacifica che la C.T.P. abbia rigettato il ricorso sia perché il contribuente, titolare di reddito di lavoro dipendente, non era [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] nell’ordinanza ministeriale sia perché le agevolazioni non erano applicabili a coloro che avevano versato le imposte dovute (vedi pag. 2 del controricorso ove tale circostanza è esplicitament e ammessa ); tale fatto della residenza era stat o ripropost o comunque dall’Agenzia (che ha trascritto le proprie controdeduzioni in appello sul punto)ed è evidentemente potenzialmente decisivo ai fini della decisione. Orbene dalla lettura della sentenza d’appello emerge chiaramente l’omesso esame di tale fatto(peraltro neppure riportato, nella parte in fatto, tra le difese dell ’ amministrazione), limit andosi la stessa ad esaminare altri aspetti, e precisamente il tema della tardività della istanza (questione del tutto preliminare all’esame del merito, il che rende infondata anche l’eccezione secondo cui nella pronuncia della C.T.R. sarebbe individuabile , sul punto, un rigetto implicito , peraltro non ipotizzabile su una questione di fatto). Giova precisare che neanche rileverebbe l’eventuale mancata deduzione di tale fatto in primo grado, posto che in tema di contenzioso tributario, il contribuente quando impugna il silenzio rifiuto su di un'istanza di rimborso d'imposta, deve dimostrare, in punto di fatto, che non sussiste alcuna delle ipotesi che legittimano il rifiuto, mentre l'Amministrazione finanziaria può difendersi senza alcun vincolo ad una specifica motivazione di rigetto, sì che le eventuali incongruenze del ricorso introduttivo possono legittimamente essere eccepite dall'Ufficio anche in grado di appello a prescindere dalla preclusione posta dall'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, trattandosi comunque di rilievi pur sempre attinenti all'originario tema del decidere e cioè la sussistenza o meno dei presupposti idonei a legittimare il rifiuto del richiesto rimborso(Cass. 10/09/2020, n. 18830). 3. Il secondo e il terzo motivo sono di conseguenza assorbiti dall’accoglimento del primo. 4. Il quarto motivo è infondato. Questa Corte, con giurisprudenza costante ed uniforme, ha affermato che lo ius superveniens introdotto dall'art. 16 - octies d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 91, convertito, con modificazioni, dalla l. 3/08/2017, n. 123 ed attuato con il sopra citato provvedimento direttoriale – essendosi limitato a precisare che il rimborso di quanto indebitamente versato spetta ai soggetti specificamente individuati nei limiti delle risorse stanziate e, in caso di eccedenza, con la riduzione percentuale sulle somme dovute, e che, a seguito dell'esaurimento delle risorse, non si procede all'effettuazione di ulteriori rimborsi - non incide sulla questione del dirittoal rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, operando i limiti delle risorse stanziate, e venendo in rilievo eventuali questioni sui consequenziali provvedimenti liquidatori emessi dall'Agenzia delle entrate, soltanto in fase esecutiva e/o di ottemperanza (ex multis Cass. 19/05/2022, n. 16289; Cass.25/03/2021, n. 8393; Cass. 22/04/ 2021, nn. 10714 e 10716; Cass.13/11/2020, n. 25818; Cass. 30/09/2020, n. 20790; Cass.22/02/2019, n. 5300; Cass. 22/02/2018, n. 4291). Tale orientamento, al quale si intende dare ulteriore continuità, riconduce dunque lo ius superveniensnon alla disciplina sostanziale del diritto al rimborso, ma a quella procedimentale della sua attuazione, il che significa quindi, sul versante processuale, che la relativa questione non appartiene al giudizio di cognizione, nel quale detto diritto viene accertato, ma necessariamente a quella del giudizio di ottemperanza, nel quale esso viene attuato. Il complesso normativo, quindi, non incide sull’an e sul quantum del diritto s ostanziale del contribuente al rimborso, il che esclude una violazione degli artt. 24 e (per comparazione con i contribuenti che non avevano versato ab origineil 90 per cento dell’imposta) 3 Cost.5. Di conseguenza,va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e il terzo, e deve essere rigettato il quarto; va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, anche per regolare le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e il terzo, e rigetta il quarto; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicili