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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40355/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per i reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/90.

2. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il motivo di ricorso in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alle aggravanti contestate.

3. Rilevato che il ricorso è inammissibile.

4. Deve premettersi che appare di tutta evidenza come il termine "ostativa" usato dalla Corte territoriale con riferimento una precedente condanna dell'imputato in relazione alla mancata concessione delle circostanze di cui all'art.62 bis cod. pen. con giudizio di prevalenza rispetto alla recidiva, debba intendersi non nel senso che tale condanna preclude normativamente il giudizio di bilanciamento richiesto dalla difesa, bensì nel senso che, stante tale condanna, non appare congruo ed equo concedere quanto richiesto. 5.0ccorre osservare che, con riferimento all'obbligo motivazionale del giudice rispetto all'utilizzo dello strumento di mitigazione della pena in esame, che consente cioè il suo adeguamento alle peculiari e non codificabili connotazioni, tanto del fatto quanto del soggetto, questa Corte ha già chiarito, da un lato, che non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (cfr. sez. 3 n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899; n. 23055 del 23/04/2013, Rv. 256172); dall'altro, che detta funzione ha modo di esplicarsi efficacemente solo per rimuovere il limite posto al giudice con la fissazione del minimo edittale, allorché questi intenda determinare la pena al di sotto di tale limite, con la conseguenza che, ove questa situazione non ricorra, come nel caso di specie, perché il giudice valuta la pena da applicare al di sopra del limite, il diniego della prevalenza delle generiche diviene solo elemento di calcolo e non costituisce mezzo di determinazione della sanzione e non può, quindi, dar luogo né a violazione di legge, né al corrispondente difetto di motivazione (cfr. sez. 3 n. 44883 del 18/07/2014, Rv. 260627).

6. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 8 lugli 2021 ensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per i reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/90. 2. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il motivo di ricorso in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alle aggravanti contestate. 3. Rilevato che il ricorso è inammissibile. 4. Deve premettersi che appare di tutta evidenza come il termine "ostativa" usato dalla Corte territoriale con riferimento una precedente condanna dell'imputato in relazione alla mancata concessione delle circostanze di cui all'art.62 bis cod. pen. con giudizio di prevalenza rispetto alla recidiva, debba intendersi non nel senso che tale condanna preclude normativamente il giudizio di bilanciamento richiesto dalla difesa, bensì nel senso che, stante tale condanna, non appare congruo ed equo concedere quanto richiesto. 5.0ccorre osservare che, con riferimento all'obbligo motivazionale del giudice rispetto all'utilizzo dello strumento di mitigazione della pena in esame, che consente cioè il suo adeguamento alle peculiari e non codificabili connotazioni, tanto del fatto quanto del soggetto, questa Corte ha già chiarito, da un lato, che non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (cfr. sez. 3 n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899; n. 23055 del 23/04/2013, Rv. 256172); dall'altro, che detta funzione ha modo di esplicarsi efficacemente solo per rimuovere il limite posto al giudice con la fissazione del minimo edittale, allorché questi intenda determinare la pena al di sotto di tale limite, con la conseguenza che, ove questa situazione non ricorra, come nel caso di specie, perché il giudice valuta la pena da applicare al di sopra del limite, il diniego della prevalenza delle generiche diviene solo elemento di calcolo e non costituisce mezzo di determinazione della sanzione e non può, quindi, dar luogo né a violazione di legge, né al corrispondente difetto di motivazione (cfr. sez. 3 n. 44883 del 18/07/2014, Rv. 260627). 6. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 lugli 2021 ensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 40355/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris