CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 08343/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 27951/2020 proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso giusta delega in atti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: avvbottoniOpec.avvocaticassino.it ); - ricorrente - Contro ,bsecf>5 ì OAJ C-- AGENZIA DELLE ENTRATE-Vin persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (PEC ags.rm(ffimailcert.avvocaturastato.it ) - con troricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 409/17/2020 depositata in data 23/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2022 dal [OSCURATO:PERSONA] che: - il contribuente ricorreva avverso una intimazione di pagamento derivante da una precedente cartella di pagamento per Irap e irpef 2005; - la CTP dichiarava inammissibile il ricorso; gravava tal pronuncia di appello il sig. [OSCURATO:PERSONA]; la CTR rigettava l'appello; - ricorreva a questa Corte il contribuente con atto affidato a quattro motivi; resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate; Considerato che: - il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 161 c.p.c. in relazione all'art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR reso una sentenza nulla in quanto difettosa degli elementi essenziali, riferendosi la pronuncia impugnata ad altro giudizio; - il motivo è fondato; - come si evince dalla lettura della sentenza gravata, uno degli atti impugnati e la motivazione della stessa sono evidentemente relativi a diverso giudizio; è evidente quindi la contraddittorietà sussistente - a tal ragione - tra l'impugnazione proposta e la motivazione; - ciò comporta l'inesistenza giuridica o nullità radicale del provvedimento per l'incompiuto esercizio della giurisdizione (Cass.n. 6162, 17 marzo 2014; Cass. n. 30067, 29 dicembre 2011; Cass. Ord. Sez. 6 n. 20082 Anno 2017); - conseguentemente, il primo motivo va accolto; i restanti motivi sono assorbiti nella decisione del motivo che precede; - la sentenza è quindi cassata con rinvio al giudice dell'appello per nuovo esame; p.q.m. accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità. Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Così deciso in Roma, il 23 febbr