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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 14410/2025

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pen.››.

Tale richiamo, però, non è pertinente al caso di specie, ad onta del passaggio contenuto nella parte motiva della pronuncia delle Sezioni Unite, laddove vi è il riferimento all'impugnazione dell'ordinanza pronunciata dopo la declaratoria di inefficacia della precedente, originata dalla inosservanza dei termini di cui all'art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen. e si conclude nel senso che “Inadeguato, quindi, si rivela il criterio che, per stabilire se ci si trovi o meno dinanzi a un provvedimento cautelare "nuovo" rispetto al precedente caducato, ha inteso fare riferimento alla causa di cessazione dell'efficacia, escludendo il carattere di "novità" di quello emesso in seguito alla perdita di efficacia del precedente ascrivibile ad automatismi processuali” (si veda pag. 21).

La sentenza delle Sezioni Unite, si ripete, attiene infatti al diverso tema del rimedio impugnatorio esperibile, avverso ordinanza emessa successivamente alla declaratoria di inefficacia di precedente misura, conseguente a proscioglimento in primo grado (il quesito posto, infatti, era il seguente: “Se l’imputato, nei confronti del quale sia stata emessa ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere divenuta inefficace per il proscioglimento pronunciato all’esito del giudizio di primo grado, debba impugnare l’ordinanza con la quale sia stata disposta, ai sensi dell’art. 300, comma 5, cod. proc. pen., la custodia in carcere con la richiesta di riesame ovvero con l’appello cautelare”).

Non vi è chi non rilevi trattarsi di questione di contenuto differente, rispetto a quella posta dal presente ricorso.

La succitata sentenza delle Sezioni Unite, in realtà, non ha innovato il principio di diritto di carattere più generale, che da sempre disciplina il tema dedotto dalla difesa.

Occorre rifarsi, infatti, alla regola ermeneutica secondo la quale - in sede di motivazione dell’ordinanza applicativa della custodia cautelare - l’obbligo di motivazione dettato all’art. 125, comma terzo cod. proc. pen. deve reputarsi adeguatamente soddisfatto, anche laddove venga fatto un esplicito richiamo a precedente provvedimento di natura coercitiva, che sia divenuto inefficace per vizio di forma e non di merito.

Tale provvedimento, pur avendo perso la propria efficacia dispositiva, resta in realtà valido nei suoi intrinseci contenuti di carattere sostanziale; la già compiuta valutazione, quindi, può essere consapevolmente richiamata e riprodotta, ad opera del giudice che proceda all’emissione di nuovo provvedimento cautelare e, consequenzialmente, deve reputarsi pienamente in grado di rendere edotto l’interessato, circa il percorso logico e deduttivo, seguito per giungere alla decisione adottata (si vedano Sez. 1, n. 1533 del 18/12/2007, dep. 2008, Mitrica, Rv. 238816 – 01 e Sez. 1, n. 4724 del 06/07/1999, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 214100).

La doglianza, in definitiva, deve essere disattesa.

4. Il secondo motivo aggredisce la valutazione compiuta dal Tribunale del riesame, quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, sotto il profilo della necessità di emersione di esigenze di tenore eccezionale.

4.1. La giurisprudenza di legittimità, soffermandosi sugli aspetti essenziali del dettato normativo ex art. 309 comma 10 cod. proc. pen., ha delineato i profili essenziali che devono ricorrere in punto di esigenze cautelari, affinché queste siano atte a consentire l’emissione di una 3 F i r m a t o D a : A N G E L O V A L E R I O L A N N A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 9 2 c 0 d 1 e a b 1 f 0 e 1 3 - F i r m a t o D a : G I U S E P P E S A N T A L U C I A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 9 0 f 2 5 a 0 c 9 0 2 c 6 b 7 F i r m a t o D a : S I L V I A S T I C C A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 5 5 6 e e 2 4 b d 0 a 8 a 7 0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pen.››. Tale richiamo, però, non è pertinente al caso di specie, ad onta del passaggio contenuto nella parte motiva della pronuncia delle Sezioni Unite, laddove vi è il riferimento all'impugnazione dell'ordinanza pronunciata dopo la declaratoria di inefficacia della precedente, originata dalla inosservanza dei termini di cui all'art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen. e si conclude nel senso che “Inadeguato, quindi, si rivela il criterio che, per stabilire se ci si trovi o meno dinanzi a un provvedimento cautelare "nuovo" rispetto al precedente caducato, ha inteso fare riferimento alla causa di cessazione dell'efficacia, escludendo il carattere di "novità" di quello emesso in seguito alla perdita di efficacia del precedente ascrivibile ad automatismi processuali” (si veda pag. 21). La sentenza delle Sezioni Unite, si ripete, attiene infatti al diverso tema del rimedio impugnatorio esperibile, avverso ordinanza emessa successivamente alla declaratoria di inefficacia di precedente misura, conseguente a proscioglimento in primo grado (il quesito posto, infatti, era il seguente: “Se l’imputato, nei confronti del quale sia stata emessa ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere divenuta inefficace per il proscioglimento pronunciato all’esito del giudizio di primo grado, debba impugnare l’ordinanza con la quale sia stata disposta, ai sensi dell’art. 300, comma 5, cod. proc. pen., la custodia in carcere con la richiesta di riesame ovvero con l’appello cautelare”). Non vi è chi non rilevi trattarsi di questione di contenuto differente, rispetto a quella posta dal presente ricorso. La succitata sentenza delle Sezioni Unite, in realtà, non ha innovato il principio di diritto di carattere più generale, che da sempre disciplina il tema dedotto dalla difesa. Occorre rifarsi, infatti, alla regola ermeneutica secondo la quale - in sede di motivazione dell’ordinanza applicativa della custodia cautelare - l’obbligo di motivazione dettato all’art. 125, comma terzo cod. proc. pen. deve reputarsi adeguatamente soddisfatto, anche laddove venga fatto un esplicito richiamo a precedente provvedimento di natura coercitiva, che sia divenuto inefficace per vizio di forma e non di merito. Tale provvedimento, pur avendo perso la propria efficacia dispositiva, resta in realtà valido nei suoi intrinseci contenuti di carattere sostanziale; la già compiuta valutazione, quindi, può essere consapevolmente richiamata e riprodotta, ad opera del giudice che proceda all’emissione di nuovo provvedimento cautelare e, consequenzialmente, deve reputarsi pienamente in grado di rendere edotto l’interessato, circa il percorso logico e deduttivo, seguito per giungere alla decisione adottata (si vedano Sez. 1, n. 1533 del 18/12/2007, dep. 2008, Mitrica, Rv. 238816 – 01 e Sez. 1, n. 4724 del 06/07/1999, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 214100). La doglianza, in definitiva, deve essere disattesa. 4. Il secondo motivo aggredisce la valutazione compiuta dal Tribunale del riesame, quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, sotto il profilo della necessità di emersione di esigenze di tenore eccezionale. 4.1. La giurisprudenza di legittimità, soffermandosi sugli aspetti essenziali del dettato normativo ex art. 309 comma 10 cod. proc. pen., ha delineato i profili essenziali che devono ricorrere in punto di esigenze cautelari, affinché queste siano atte a consentire l’emissione di una 3 F i r m a t o D a : A N G E L O V A L E R I O L A N N A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 9 2 c 0 d 1 e a b 1 f 0 e 1 3 - F i r m a t o D a : G I U S E P P E S A N T A L U C I A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 9 0 f 2 5 a 0 c 9 0 2 c 6 b 7 F i r m a t o D a : S I L V I A S T I C C A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 5 5 6 e e 2 4 b d 0 a 8 a 7 0
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