Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 marzo 2023

Cassazione n. 10579/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1746/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 60, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]', rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

TOSCANA n. 1353/2017 depositata il 29/05/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Nell’anno 2004 [OSCURATO:PERSONA] riceveva dal Comune di Asciano la quota di sua spettanza dell’indennità di occupazione e di esproprio, al pagamento della quale l’ente predetto era stato condannato a seguito degli atti ablativi di alcune porzioni di terreno appartenenti al suo dante causa [OSCURATO:PERSONA].

Nella propria dichiarazione dei redditi inerente all’anno in questione la contribuente, che aveva effettuato la rivalutazione a fini fiscali dei valori di acquisto dei terreni ai sensi dell’art. 7 della l. 28 dicembre 2001, n. 448, aveva optato per la tassazione ordinaria della relativa plusvalenza, esponendo un credito d’imposta di € 38.000,00, pari alla differenza fra le somme oggetto di ritenuta da parte del Comune di Asciano e quella che ella avrebbe dovuto versare sulla quota di indennità rivalutata.

Di tale importo la contribuente chiedeva in seguito il rimborso, sollecitandolo in più occasioni, fino a ricevere atto di diniego che impugnava innanzi alla Commissione tributaria provinciale diSiena.

2. Il ricorso veniva respinto, sull’assunto che “La proprietà dei beni era definitivamente passata al comune nell'anno 1988 con il decreto di esproprio ed il possesso degli stessi era addirittura passato al comune negli anni 1982 e 1983 con la occupazione di urgenza, pertanto, in capo agli espropriati poteva eventualmente rimanere solo la detenzione dei terreni, che comunque non legittimava il ricorso alla rivalutazione fiscale dei beni”.

Confermava il giudice di prime cure “la regolarità della ritenuta del 20% effettuata dal comune sulla indennità corrisposta, osservando che ogni pagamento che realizzi una plusvalenza in dipendenza di procedimenti espropriativi, conseguito dopo la entrata in vigore della legge n. 413/91, doveva essere assoggettato a tassazione, anche se il decreto di esproprio era stato emesso in epoca antecedente”.

3. La contribuente proponeva appello innanzi alla Commissione tributaria regionale della Toscana che respingeva il gravame, condividendo le argomentazioni della sentenza impugnata in merito alla inefficacia della rivalutazione fiscale dei terreni ex legge n. 448/2001, nonché rilevando, con riguardo alla questione della affermata mancanza originaria della previsione di un corrispettivo dell'esproprio a titolo di indennità, la carenza di produzioni documentali a tale riguardo.

4. La sentenza d’appello è impugnata da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da successiva memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. depositata in data 28/03/2023 e integrazione difensiva depositata in data 31/03/2023.

L’Amministrazione intimata ha resistito con controricorso, illustrato da successiva memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. depositata in data 4/04/2023.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso la contribuente eccepisce, ai sensi dell’art. 360, n. 4 cod. proc. civ, la nullità della sentenza per omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in merito alla questione “riguardante la validità della rivalutazione fiscale del terreno ex L. 448/2001” (ric., p. 11).

2. Con il composito secondo motivo di ricorso si denuncia ai sensi dell’art. 360, n. 3 cod. proc. civ., la “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, commi 5, 6, 7, 8 e 9 e Legge n. 241 del 1990, articolo 2 bis introdotto dalla Legge n. 69 del 2009)”, censurandosi l’errore della Commissione regionale nell’avere ritenuto assoggettabile a imposizione diretta l’indennità di esproprio percepita dopo l’entrata della legge n. 413/91, indipendentemente dal fatto che il decreto di esproprio fosse stato emesso in epoca antecedente.

2.1. All’interno del secondo motivo si contesta ulteriormente che il giudice di appello non abbia considerato in alcun modo l'incidenza, nella fattispecie, dell'irragionevole ritardo nel pagamento della indennità d'esproprio.

3. Infine, con il terzo motivo di ricorso, si censura ai sensi dell’art. 360, n. 3 cod. proc. civ., la violazione della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 7, osservandosi in particolare che, indipendentemente dalla rilevanza ai fini amministrativi della condotta tenuta dal Comune di Asciano nella procedura espropriativa, ai fini tributari tale procedura non dovesse ritenersi ancora conclusa quando la contribuente si era avvalsa della rivalutazione del bene immobile in oggetto.

4. Il primo motivo di ricorso non è fondato.

Come questa Corte ha già chiarito, "Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comportiil rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (cfr. ex plurimis Cass. 29/01/2021, n. 2151; Cass. 02/04/2020, n. 7662; Cass. 30/01/2020, n. 2153).

E' stato quindi affermato che "Non ricorre il vizio di omessa pronuncia di una sentenza di appello quando, pur non essendovi un'espressa statuizione da parte del giudice in ordine ad un motivo di impugnazione, tuttavia la decisione adottata comporti necessariamente la reiezione di tale motivo, dovendosi ritenere che tale vizio sussista solo nel caso in cui sia stata completamente omessa una decisione su di un punto che si palesi indispensabile per la soluzione del caso concreto." (Cass.04/06/2019, n. 1525).

Deve pertanto concludersi che, nel caso di specie, non vi è stata omessa pronuncia, ma rigetto implicito, per cui il primo motivo, formulato ai sensi del n. 4 dell'art. 360 c.p.c., comma 1, va rigettato.

5. Il secondo motivo è fondato, nei termini che si vanno ad esporre.

5.1. Nel caso di specie, la sentenza impugnata, nell’interpretazione dell’ambito temporale interessato dall’art. 11 della legge n. 413 del 1991, si è limitata a confermare il principio di cassa quale criterio per l'assoggettamento a tassazione, trascurando di valutare le ragioni e la portata del ritardo nella liquidazione dell'indennità, avvenuta (circostanza incontestata, ma non esaminata nella motivazione dalla CTR) dopo molti anni e ad esito di un giudizio nel quale l’Amministrazione ha resistito alla domanda della contribuente di corresponsione dell’indennità di esproprio.

5.2. Richiamandosi quanto già affermato da questa Corte, “In tema di imposte sui redditi, ai fini del prelievo fiscale di cui all'art. 11, comma 5, l. n. 413 del 1991, è sufficiente che la percezione della plusvalenza derivante dall'espropriazione di beni sia avvenuta dopo l'entrata in vigore della legge anzidetta, a nulla rilevando che il trasferimento del bene sia intervenuto precedentemente; tuttavia qualora il decreto di esproprio, la cessione volontaria o l'occupazione acquisitiva siano intervenuti prima del 31 dicembre 1988, ma il pagamento sia intervenuto dopo l'entrata in vigore della l. n. 413 cit., la plusvalenza non è imponibile nel caso di ingiustificato ritardo della P.A. nel pagamento dell'indennizzo, ponendosi una diversa interpretazione in contrasto con i principi costituzionali e convenzionali di cui agli artt. 97, 117, comma 1, e 111, comma 1 e 2, Cost. e 1, prot. 1, CEDU, da ritenersi violati ove l'applicazione retroattiva del regime fiscale non abbia garantito quel giusto equilibrio tra l'interesse generale e la tutela dei diritti fondamentali dell'individuo.” (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 4649; nello stesso senso cfr. già Cass. 04/08/2020, n. 16629, Cass.22/01/2013, n. 1429; nonché Cass. 12/01/2016, n. 265 e Cass.30/03/2023, n. 9060, con riferimento al caso in cui la corresponsione della somma oltre il 31 dicembre 1988 sia dovuta all'Amministrazione che resistendo, anche in giudizio, abbia determinato un considerevole ritardo nel pagamento).

5.3. Si tratta, in particolare, di valorizzare la previsione di cui all'art. 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, che impone alla [OSCURATO:PERSONA] l'obbligo del risarcimento del danno ingiusto cagionato dall'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento; nonché di recepire le chiare indicazioni della giurisprudenza della CEDU (si veda, in particolare, la sentenza 16 marzo 2010 in causa [OSCURATO:PERSONA] c.

Italia), secondo la quale il ritardo della P.A., nel dare esecuzione alla sentenza che ha riconosciuto il diritto al pagamento dell'indennità, può avere un'influenza determinante nell'applicazione del nuovo regime fiscale, in quanto l'indennità concessa non sarebbe stata assoggettata ad imposta prevista dalla nuova legislazione fiscale se l'esecuzione della sentenza fosse stata tempestiva.

Una diversa interpretazione si porrebbe in contrasto con i principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'Amministrazione, di rispetto degli obblighi internazionali come limite generale di validità della legislazione statale e regionale e di ragionevole durata del processo (cfr. Cass. 30/03/2023, n. 9060).

6. Risulta infine assorbito il terzo motivo di ricorso.

7. In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza deve essere cassata e la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con l’accoglimento dell’originario ricorso della contribuente.

Si compensano le spese dei gradi del giudizio di merito, stante la peculiarità delle questioni trattate.

Le spese relative al presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente.

Compensa le spese dei gradi di merito.

Condanna la resistente amministrazione al pagamento delle spese che liquida in € 5.200,00, oltre rimborso forf

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1746/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 60, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]', rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. TOSCANA n. 1353/2017 depositata il 29/05/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Nell’anno 2004 [OSCURATO:PERSONA] riceveva dal Comune di Asciano la quota di sua spettanza dell’indennità di occupazione e di esproprio, al pagamento della quale l’ente predetto era stato condannato a seguito degli atti ablativi di alcune porzioni di terreno appartenenti al suo dante causa [OSCURATO:PERSONA]. Nella propria dichiarazione dei redditi inerente all’anno in questione la contribuente, che aveva effettuato la rivalutazione a fini fiscali dei valori di acquisto dei terreni ai sensi dell’art. 7 della l. 28 dicembre 2001, n. 448, aveva optato per la tassazione ordinaria della relativa plusvalenza, esponendo un credito d’imposta di € 38.000,00, pari alla differenza fra le somme oggetto di ritenuta da parte del Comune di Asciano e quella che ella avrebbe dovuto versare sulla quota di indennità rivalutata. Di tale importo la contribuente chiedeva in seguito il rimborso, sollecitandolo in più occasioni, fino a ricevere atto di diniego che impugnava innanzi alla Commissione tributaria provinciale diSiena. 2. Il ricorso veniva respinto, sull’assunto che “La proprietà dei beni era definitivamente passata al comune nell'anno 1988 con il decreto di esproprio ed il possesso degli stessi era addirittura passato al comune negli anni 1982 e 1983 con la occupazione di urgenza, pertanto, in capo agli espropriati poteva eventualmente rimanere solo la detenzione dei terreni, che comunque non legittimava il ricorso alla rivalutazione fiscale dei beni”. Confermava il giudice di prime cure “la regolarità della ritenuta del 20% effettuata dal comune sulla indennità corrisposta, osservando che ogni pagamento che realizzi una plusvalenza in dipendenza di procedimenti espropriativi, conseguito dopo la entrata in vigore della legge n. 413/91, doveva essere assoggettato a tassazione, anche se il decreto di esproprio era stato emesso in epoca antecedente”. 3. La contribuente proponeva appello innanzi alla Commissione tributaria regionale della Toscana che respingeva il gravame, condividendo le argomentazioni della sentenza impugnata in merito alla inefficacia della rivalutazione fiscale dei terreni ex legge n. 448/2001, nonché rilevando, con riguardo alla questione della affermata mancanza originaria della previsione di un corrispettivo dell'esproprio a titolo di indennità, la carenza di produzioni documentali a tale riguardo. 4. La sentenza d’appello è impugnata da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da successiva memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. depositata in data 28/03/2023 e integrazione difensiva depositata in data 31/03/2023. L’Amministrazione intimata ha resistito con controricorso, illustrato da successiva memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. depositata in data 4/04/2023. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso la contribuente eccepisce, ai sensi dell’art. 360, n. 4 cod. proc. civ, la nullità della sentenza per omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in merito alla questione “riguardante la validità della rivalutazione fiscale del terreno ex L. 448/2001” (ric., p. 11). 2. Con il composito secondo motivo di ricorso si denuncia ai sensi dell’art. 360, n. 3 cod. proc. civ., la “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, commi 5, 6, 7, 8 e 9 e Legge n. 241 del 1990, articolo 2 bis introdotto dalla Legge n. 69 del 2009)”, censurandosi l’errore della Commissione regionale nell’avere ritenuto assoggettabile a imposizione diretta l’indennità di esproprio percepita dopo l’entrata della legge n. 413/91, indipendentemente dal fatto che il decreto di esproprio fosse stato emesso in epoca antecedente. 2.1. All’interno del secondo motivo si contesta ulteriormente che il giudice di appello non abbia considerato in alcun modo l'incidenza, nella fattispecie, dell'irragionevole ritardo nel pagamento della indennità d'esproprio. 3. Infine, con il terzo motivo di ricorso, si censura ai sensi dell’art. 360, n. 3 cod. proc. civ., la violazione della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 7, osservandosi in particolare che, indipendentemente dalla rilevanza ai fini amministrativi della condotta tenuta dal Comune di Asciano nella procedura espropriativa, ai fini tributari tale procedura non dovesse ritenersi ancora conclusa quando la contribuente si era avvalsa della rivalutazione del bene immobile in oggetto. 4. Il primo motivo di ricorso non è fondato. Come questa Corte ha già chiarito, "Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comportiil rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (cfr. ex plurimis Cass. 29/01/2021, n. 2151; Cass. 02/04/2020, n. 7662; Cass. 30/01/2020, n. 2153). E' stato quindi affermato che "Non ricorre il vizio di omessa pronuncia di una sentenza di appello quando, pur non essendovi un'espressa statuizione da parte del giudice in ordine ad un motivo di impugnazione, tuttavia la decisione adottata comporti necessariamente la reiezione di tale motivo, dovendosi ritenere che tale vizio sussista solo nel caso in cui sia stata completamente omessa una decisione su di un punto che si palesi indispensabile per la soluzione del caso concreto." (Cass.04/06/2019, n. 1525). Deve pertanto concludersi che, nel caso di specie, non vi è stata omessa pronuncia, ma rigetto implicito, per cui il primo motivo, formulato ai sensi del n. 4 dell'art. 360 c.p.c., comma 1, va rigettato. 5. Il secondo motivo è fondato, nei termini che si vanno ad esporre. 5.1. Nel caso di specie, la sentenza impugnata, nell’interpretazione dell’ambito temporale interessato dall’art. 11 della legge n. 413 del 1991, si è limitata a confermare il principio di cassa quale criterio per l'assoggettamento a tassazione, trascurando di valutare le ragioni e la portata del ritardo nella liquidazione dell'indennità, avvenuta (circostanza incontestata, ma non esaminata nella motivazione dalla CTR) dopo molti anni e ad esito di un giudizio nel quale l’Amministrazione ha resistito alla domanda della contribuente di corresponsione dell’indennità di esproprio. 5.2. Richiamandosi quanto già affermato da questa Corte, “In tema di imposte sui redditi, ai fini del prelievo fiscale di cui all'art. 11, comma 5, l. n. 413 del 1991, è sufficiente che la percezione della plusvalenza derivante dall'espropriazione di beni sia avvenuta dopo l'entrata in vigore della legge anzidetta, a nulla rilevando che il trasferimento del bene sia intervenuto precedentemente; tuttavia qualora il decreto di esproprio, la cessione volontaria o l'occupazione acquisitiva siano intervenuti prima del 31 dicembre 1988, ma il pagamento sia intervenuto dopo l'entrata in vigore della l. n. 413 cit., la plusvalenza non è imponibile nel caso di ingiustificato ritardo della P.A. nel pagamento dell'indennizzo, ponendosi una diversa interpretazione in contrasto con i principi costituzionali e convenzionali di cui agli artt. 97, 117, comma 1, e 111, comma 1 e 2, Cost. e 1, prot. 1, CEDU, da ritenersi violati ove l'applicazione retroattiva del regime fiscale non abbia garantito quel giusto equilibrio tra l'interesse generale e la tutela dei diritti fondamentali dell'individuo.” (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 4649; nello stesso senso cfr. già Cass. 04/08/2020, n. 16629, Cass.22/01/2013, n. 1429; nonché Cass. 12/01/2016, n. 265 e Cass.30/03/2023, n. 9060, con riferimento al caso in cui la corresponsione della somma oltre il 31 dicembre 1988 sia dovuta all'Amministrazione che resistendo, anche in giudizio, abbia determinato un considerevole ritardo nel pagamento). 5.3. Si tratta, in particolare, di valorizzare la previsione di cui all'art. 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, che impone alla [OSCURATO:PERSONA] l'obbligo del risarcimento del danno ingiusto cagionato dall'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento; nonché di recepire le chiare indicazioni della giurisprudenza della CEDU (si veda, in particolare, la sentenza 16 marzo 2010 in causa [OSCURATO:PERSONA] c. Italia), secondo la quale il ritardo della P.A., nel dare esecuzione alla sentenza che ha riconosciuto il diritto al pagamento dell'indennità, può avere un'influenza determinante nell'applicazione del nuovo regime fiscale, in quanto l'indennità concessa non sarebbe stata assoggettata ad imposta prevista dalla nuova legislazione fiscale se l'esecuzione della sentenza fosse stata tempestiva. Una diversa interpretazione si porrebbe in contrasto con i principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'Amministrazione, di rispetto degli obblighi internazionali come limite generale di validità della legislazione statale e regionale e di ragionevole durata del processo (cfr. Cass. 30/03/2023, n. 9060). 6. Risulta infine assorbito il terzo motivo di ricorso. 7. In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza deve essere cassata e la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con l’accoglimento dell’originario ricorso della contribuente. Si compensano le spese dei gradi del giudizio di merito, stante la peculiarità delle questioni trattate. Le spese relative al presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente. Compensa le spese dei gradi di merito. Condanna la resistente amministrazione al pagamento delle spese che liquida in € 5.200,00, oltre rimborso forf
Sentenza Cassazione n. 10579/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris