Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2015/2024
ECLI:EU:C:2024:847
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022CJ0546
SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)
4 ottobre 2024 (
*1
)
«Rinvio pregiudiziale – Pacchetti turistici e servizi turistici collegati – Direttiva (UE) 2015/2302 – Articolo 12, paragrafo 3 – Risoluzione di un contratto di pacchetto turistico da parte dell’organizzatore – Circostanze inevitabili e straordinarie – Esecuzione del viaggio impedita a causa di siffatte circostanze – Raccomandazione ufficiale che sconsiglia di viaggiare nel Paese di destinazione a causa della pandemia di COVID-19»
Nella causa C‑546/22,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’[OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, [OSCURATO:PERSONA]), con decisione del 29 giugno 2022, pervenuta in cancelleria il 16 agosto 2022, nel procedimento
GF
contro
[OSCURATO:PERSONA]Reisen GmbH,
LA CORTE (Settima Sezione),
composta da F. Biltgen, presidente di sezione, A. Prechal (relatrice), presidente della Seconda Sezione, facente funzione di giudice della Settima Sezione, e N. Wahl, giudice,
avvocato generale: L. Medina
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
–
per GF, da A. Konrad, Rechtsanwalt;
–
per la [OSCURATO:PERSONA]-Reisen GmbH, da M. Wukoschitz, Rechtsanwalt;
–
per il governo ellenico, da A. Dimitrakopoulou, C. Kokkosi e E. Tsaousi, in qualità di agenti;
–
per la Commissione europea, da B.-R. Killmann e I. Rubene, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocata generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (
GU 2015, L 326, pag. 1
).
2
Questa domanda è stata presentata nel contesto di una controversia tra GF e la [OSCURATO:PERSONA]-Reisen GmbH, riguardante una richiesta di risarcimento avanzata da GF nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]-Reisen, in relazione alla risoluzione, da parte di quest’ultima, del contratto di pacchetto turistico stipulato tra le parti, a seguito della pubblicazione di una raccomandazione ufficiale che sconsigliava ai viaggiatori di recarsi nel Paese di destinazione.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3
I considerando da 29 a 32 della direttiva 2015/2302 sono formulati nel modo seguente:
«(29)
Tenuto conto delle specificità dei contratti di pacchetto turistico, dovrebbero essere previsti i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, sia nella fase che precede sia in quella che segue l’inizio del pacchetto, in particolare qualora quest’ultimo non sia eseguito correttamente o cambino determinate circostanze.
(30)
Poiché i pacchetti sono spesso acquistati con largo anticipo rispetto alla loro esecuzione, si possono verificare eventi imprevedibili (...).
(31)
I viaggiatori dovrebbero poter risolvere il contratto di pacchetto turistico in qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto, dietro pagamento di adeguate spese di risoluzione che tengano conto di risparmi e introiti previsti che derivano dalla riassegnazione dei servizi turistici. Dovrebbero inoltre avere il diritto di risolvere il contratto di pacchetto turistico senza corrispondere spese di risoluzione qualora circostanze inevitabili e straordinarie abbiano un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto. Ciò può riguardare ad esempio conflitti armati, altri gravi problemi di sicurezza quali terrorismo, rischi significativi per la salute umana quali il focolaio di una grave malattia nel luogo di destinazione del viaggio o calamità naturali come inondazioni, terremoti o condizioni meteorologiche che impediscono di viaggiare in modo sicuro verso la destinazione come stabilito nel contratto di pacchetto turistico.
(32)
In particolari situazioni l’organizzatore dovrebbe altresì essere autorizzato a risolvere il contratto di pacchetto turistico prima dell’inizio del pacchetto senza obbligo d’indennizzo (...)».
4
L’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Oggetto», così recita:
«Scopo della presente direttiva è contribuire al corretto funzionamento del mercato interno e al conseguimento di un livello elevato e il più uniforme possibile di protezione dei consumatori, mediante il ravvicinamento di taluni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia di contratti tra viaggiatori e professionisti relativi a pacchetti turistici e servizi turistici collegati».
5
L’articolo 3 della medesima direttiva, intitolato «Definizioni», prevede quanto segue:
«Ai fini della presente direttiva s’intende per:
(...)
12)
“circostanze inevitabili e straordinarie”, una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;
(...)».
6
L’articolo 12 della direttiva 2015/2302, intitolato «Risoluzione del contratto di pacchetto turistico e diritto di recesso prima dell’inizio del pacchetto», ai paragrafi 2 e 3, prevede quanto segue:
«2. (...) [I]l viaggiatore ha diritto di risolvere il contratto di pacchetto turistico prima dell’inizio del pacchetto senza corrispondere spese di risoluzione in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione. In caso di risoluzione del contratto di pacchetto turistico ai sensi del presente paragrafo, il viaggiatore ha diritto al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.
3. L’organizzatore può risolvere il contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:
(...)
b)
l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica la risoluzione del medesimo al viaggiatore senza indebito ritardo prima dell’inizio del pacchetto».
7
L’articolo 13 di tale direttiva, intitolato «Responsabilità dell’esecuzione del pacchetto», al suo paragrafo 3 dispone quanto segue:
«Ove uno dei servizi turistici non sia eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di pacchetto turistico, l’organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò:
a)
risulti impossibile; oppure
b)
implichi costi sproporzionati, tenendo conto dell’entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto.
Se l’organizzatore, conformemente al primo comma, lettera a) o b), del presente paragrafo, non pone rimedio al difetto di conformità, si applica l’articolo 14».
8
L’articolo 16 di detta direttiva, intitolato «Obbligo di fornire assistenza», prevede quanto segue:
«[OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che l’organizzatore presti adeguata assistenza senza indebito ritardo al viaggiatore che si trovi in difficoltà anche nelle circostanze di cui all’articolo 13, paragrafo 7, in particolare:
a)
fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all’assistenza consolare; e
b)
assistendo il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi.
L’organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa. Il predetto costo non supera in alcun caso le spese effettivamente sostenute dall’organizzatore».
Diritto austriaco
9
Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, seconda alternativa, del Bundesgesetz über Pauschalreisen und verbundene Reiseleistungen (Pauschalreisegesetz – PRG) (legge federale austriaca sui pacchetti turistici e servizi turistici collegati), del 24 aprile 2017 (BGBl. I, 50/2017), nella versione applicabile alla controversia principale, un organizzatore di viaggi può risolvere il contratto di pacchetto turistico prima dell’inizio del pacchetto interessato a fronte del rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma senza il pagamento di un indennizzo supplementare, qualora l’organizzatore di viaggi non sia in grado di eseguire tale contratto di pacchetto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie, e la dichiarazione di risoluzione del citato contratto di pacchetto è comunicata al viaggiatore senza indebito ritardo, prima dell’inizio del pacchetto di cui trattasi.
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
10
Il 13 maggio 2020, GF, un medico specialista che esercita in uno studio medico, e sua moglie hanno stipulato un contratto di pacchetto vacanze con la [OSCURATO:PERSONA]-Reisen affinché quest’ultima organizzasse un viaggio alle Maldive, che avrebbe avuto luogo nel periodo dal 26 dicembre 2020 al 2 gennaio 2021. Il prezzo totale di tale pacchetto era di EUR 8620.
11
A partire dal mese di dicembre 2020, le Maldive, a causa dei rischi sanitari causati dalla pandemia di COVID-19, sono state oggetto di un avviso di viaggio di livello massimo, emesso dall’Außenministerium (Ministero degli Affari esteri, [OSCURATO:PERSONA]), secondo il quale «[era] sconsigliato intraprendere qualsiasi viaggio turistico e non essenziale, compresi i viaggi di piacere e i viaggi per visitare la famiglia, verso quel Paese».
12
Durante tale periodo, l’incidenza di sette giorni del virus riportata nelle Maldive ammontava a soli 34,7 nuovi contagi per 100000 abitanti ed era quindi inferiore a quella stabilita in [OSCURATO:PERSONA], che ammontava, alla data di riferimento citata del 14 dicembre 2020, a 220 per 100000 abitanti.
13
Il 3 dicembre 2020, la [OSCURATO:PERSONA]-Reisen ha risolto il contratto di viaggio tutto compreso sulla base di questo avviso. GF veniva informato del motivo di tale risoluzione al più tardi il 9 dicembre 2020 e gli veniva restituito l’anticipo versato.
14
GF ha richiesto al Landesgericht für [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale civile regionale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) un risarcimento di importo pari a EUR 2 1821,82 per sé e sua moglie. In questo contesto, ha invocato i danni subiti a causa della suddetta risoluzione, dovuti alla perdita del godimento delle vacanze e al mancato guadagno causato dalla chiusura del suo studio a causa del viaggio programmato, che non avrebbe più potuto annullare a breve termine dopo la stessa risoluzione. Ha inoltre richiesto il versamento pecuniario di una «somma forfettaria per le spese».
15
A tal fine, GF ha sostenuto che l’avviso ai viaggiatori emesso dal Ministero degli affari esteri non costituiva una circostanza straordinaria e inevitabile che impedisse alla [OSCURATO:PERSONA]-Reisen di eseguire il contratto di pacchetto turistico, in particolare perché l’incidenza del virus su sette giorni alle Maldive al momento della risoluzione di tale contratto di pacchetto sarebbe stata inferiore a quella in [OSCURATO:PERSONA], la copertura medica sul posto sarebbe stata sufficiente e lui e sua moglie avrebbero inoltre sottoscritto un’assicurazione sanitaria di viaggio.
16
[OSCURATO:PERSONA]Reisen ha replicato che non poteva ragionevolmente essere obbligata a eseguire il contratto di pacchetto turistico nonostante la pubblicazione di siffatto avviso, tenuto conto delle conseguenze imprevedibili a cui avrebbe potuto essere esposta in virtù della sua responsabilità di organizzatore di viaggi. Inoltre, date le restrizioni di uscita applicabili in [OSCURATO:PERSONA] a partire dal 26 dicembre 2020, GF non avrebbe potuto viaggiare in ogni caso.
17
Con sentenza del 13 luglio 2021, il Landesgericht für [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale civile del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha respinto la richiesta di indennizzo presentata da GF, ritenendo che la [OSCURATO:PERSONA]-Reisen si fosse validamente basata su circostanze inevitabili e straordinarie per risolvere il contratto di pacchetto turistico, in modo da escludere qualsiasi diritto al risarcimento da parte di GF.
18
Con sentenza del 27 gennaio 2022, l’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale regionale superiore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), pronunciandosi in appello, ha confermato la sentenza del tribunale di primo grado. Questo tribunale ha ritenuto che, anche se l’avviso ai viaggiatori fosse solo un’indicazione di ostacoli eccezionali, la [OSCURATO:PERSONA]-Reisen non avrebbe comunque commesso alcuna colpa in considerazione dell’incertezza sullo sviluppo della pandemia COVID-19 che prevaleva al momento della risoluzione del contratto di pacchetto turistico.
19
GF ha intentato un ricorso per cassazione («Revision») presso l’[OSCURATO:PERSONA] (Corte Suprema, [OSCURATO:PERSONA]), che è il giudice del rinvio.
20
Tale giudice sottolinea che l’avviso ai viaggiatori, insieme alla raccomandazione al pubblico di astenersi dall’intraprendere qualsiasi viaggio turistico verso la destinazione del viaggio previsto, era stato pubblicato circa tre settimane prima dell’inizio del pacchetto interessato. Inoltre, secondo questo giudice, sia lo sviluppo della pandemia COVID-19 che la pubblicazione erano al di fuori del controllo della [OSCURATO:PERSONA]-Reisen, che non avrebbe potuto evitare le conseguenze adottando misure ragionevoli.
21
In primo luogo, tuttavia, si pone la questione se la pubblicazione di un tale avviso sia di per sé sufficiente a stabilire un rischio elevato tale da autorizzare un organizzatore del viaggio a risolvere il contratto di pacchetto turistico interessato senza essere tenuto a pagare un indennizzo aggiuntivo, tenendo conto in particolare di eventuali misure sanitarie che potrebbero impedire l’esecuzione di tale contratto di pacchetto, o se tale organizzatore debba essere tenuto a valutare i rischi da solo, indipendentemente da tale avviso, tenendo conto di tutte le circostanze del caso.
22
Il giudice nazionale afferma che l’argomento secondo cui l’avviso pubblico ai viaggiatori è pubblicato da un organismo qualificato e imparziale e che è inequivocabile, in modo che soddisferebbe l’esigenza di chiarezza e di certezza giuridica del pubblico interessato, potrebbe essere accettato a favore della natura decisiva di tale avviso. Inoltre, un’autorità statale come quella di cui trattasi in via principale avrebbe, come regola generale, mezzi più affidabili di un’impresa per valutare la situazione di rischio nel luogo di destinazione.
23
Tuttavia, il fatto che, in considerazione della situazione sanitaria in costante evoluzione nelle varie regioni interessate, l’avviso di viaggio pubblicato dalle autorità non rifletta necessariamente in modo accurato il rischio effettivo in loco al momento del viaggio interessato, milita contro tale carattere decisivo.
24
In secondo luogo, il giudice del rinvio si è chiesto se, in presenza di un avviso di viaggio di livello massimo, si potesse considerare che un organizzatore «non [fosse] in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie», ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2015/2302, anche se, in linea di principio, non sarebbe stato impossibile eseguire il viaggio interessato e il cliente di tale organizzatore ha dichiarato di accettare il rischio identificato.
25
In tali circostanze, l’[OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1.
Se l’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva [2015/2302] debba essere interpretato nel senso che un organizzatore di viaggi possa far valere circostanze inevitabili e straordinarie per le quali non è in grado di eseguire il contratto di pacchetto già nel momento in cui l’autorità competente dello Stato membro del cliente abbia diramato un avviso di viaggio di livello massimo per il paese di destinazione prima dell’inizio del viaggio programmato.
2.
Nel caso in cui venga fornita una risposta affermativa alla prima questione:
Se l’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2015/2302 debba essere interpretato nel senso che non sussistono circostanze inevitabili e straordinarie qualora il viaggiatore, a conoscenza dell’avviso di viaggio e dell’insicurezza circa l’ulteriore evoluzione della situazione pandemica, abbia dichiarato di voler comunque intraprendere il viaggio e non fosse stato impossibile per l’organizzatore portare ad esecuzione quest’ultimo».
Procedimento dinanzi alla Corte
26
Con decisione del 3 marzo 2023, il Presidente della Corte ha sospeso il presente procedimento in attesa della decisione di chiusura del procedimento nella causa C‑299/22.
27
Con decisione del 4 marzo 2024, il presidente della Corte ha notificato al giudice del rinvio le sentenze del 29 febbraio 2024, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑299/22
,
EU:C:2024:181
) e del 29 febbraio 2024, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑584/22
,
EU:C:2024:188
), invitandolo a indicargli se, tenuto conto di tali sentenze, intendesse mantenere la domanda di pronuncia pregiudiziale.
28
Con lettera del 7 marzo 2024, depositata presso la Cancelleria della Corte il giorno seguente, tale giudice ha dichiarato di mantenere la domanda di pronuncia pregiudiziale. A tale proposito ha osservato che, sebbene le sentenze citate nel paragrafo precedente della presente sentenza abbiano fornito elementi utili per rispondere alle questioni sollevate, in quanto hanno chiarito l’interpretazione del concetto di «circostanze inevitabili e straordinarie» ai sensi della direttiva 2015/2302, ha tuttavia ritenuto essenziale chiarire anche a quali condizioni si possa considerare che un organizzatore «non è in grado di eseguire il contratto» a causa di siffatte circostanze, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3, di tale direttiva.
Sulle questioni pregiudiziali
29
Con le sue due domande, che devono essere esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 12, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2015/2302 debba essere interpretato nel senso che, per stabilire che non è in grado di eseguire un contratto di pacchetto turistico a causa di «circostanze inevitabili e straordinarie», ai sensi di tale disposizione, è sufficiente che l’organizzatore interessato si basi sulla pubblicazione, da parte delle autorità competenti, di una raccomandazione ufficiale che sconsiglia ai viaggiatori di recarsi nella zona interessata, e ciò anche se il viaggiatore ha dichiarato di voler comunque intraprendere il suo viaggio e non sarebbe stato oggettivamente impossibile per tale organizzatore eseguire tale contratto di pacchetto.
30
A questo proposito, occorre ricordare, in via preliminare, che l’articolo 12, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2015/2302 prevede che l’organizzatore possa risolvere un contratto di pacchetto turistico e rimborsare integralmente al viaggiatore i pagamenti effettuati per il pacchetto interessato, ma che non sia tenuto a un indennizzo supplementare, se non è in grado di eseguire tale contratto di pacchetto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e se notifica al viaggiatore la risoluzione di detto contratto senza indebito ritardo prima dell’inizio del viaggio.
31
La nozione di «circostanze inevitabili e straordinarie», ai sensi di tale disposizione, è definita all’articolo 3, punto 12, di tale direttiva come «una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure».
32
Il considerando 31 di detta direttiva illustra la portata di tale nozione, indicando che «[essa] può riguardare ad esempio conflitti armati, altri gravi problemi di sicurezza quali [il] terrorismo, rischi significativi per la salute umana quali il focolaio di una grave malattia nel luogo di destinazione del viaggio o calamità naturali come inondazioni, terremoti o condizioni meteorologiche che impediscono di viaggiare in modo sicuro verso la destinazione come stabilito nel contratto di pacchetto turistico».
33
Dal tenore letterale del combinato disposto dell’articolo 12, paragrafo 3, lettera b), e dell’articolo 3, punto 12, della direttiva 2015/2302, come chiarite dal considerando 31 di quest’ultima, risulta che l’esercizio, da parte di un organizzatore, del suo diritto di risolvere un contratto di pacchetto turistico senza essere tenuto a versare un indennizzo supplementare dipende unicamente dal verificarsi di circostanze oggettive tali da influenzare l’esecuzione del pacchetto in questione e dalla comunicazione al viaggiatore della risoluzione di tale contratto di pacchetto senza indebito ritardo prima dell’inizio del pacchetto (v., in tal senso, sentenza del 29 febbraio 2024, [OSCURATO:PERSONA],
C‑299/22
,
EU:C:2024:181
, punto
31
).
34
Inoltre, dal momento che l’esercizio di tale diritto è, segnatamente, subordinato alla condizione che l’organizzatore «non [sia] in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie», tale condizione deve essere necessariamente soddisfatta alla data di una siffatta risoluzione (v., in tal senso, sentenze del 29 febbraio 2024, [OSCURATO:PERSONA],
C‑584/22
,
EU:C:2024:188
, punto
27
, e del 29 febbraio 2024, [OSCURATO:PERSONA],
C‑299/22
,
EU:C:2024:181
, punto
65
).
35
Di conseguenza, in primo luogo, poiché la stessa condizione richiede il verificarsi di «circostanze inevitabili e straordinarie», essa deve essere considerata soddisfatta qualora siffatte circostanze si siano effettivamente verificate alla data della risoluzione del contratto di pacchetto turistico di cui trattasi, il che implica che esista, a tale data, una situazione che soddisfi la nozione di «circostanze inevitabili e straordinarie», come definita all’articolo 3, punto 12, della direttiva 2015/2302 e illustrata al considerando 31 di quest’ultima (v., in tal senso, sentenza del 29 febbraio 2024, [OSCURATO:PERSONA],
C‑584/22
,
EU:C:2024:188
, punto
29
).
36
Per contro, non può essere automaticamente sufficiente, per poter stabilire il verificarsi di «circostanze inevitabili e straordinarie», che le autorità competenti abbiano pubblicato una raccomandazione ufficiale che sconsiglia ai viaggiatori di recarsi nella zona interessata (v., in tal senso, sentenza del 29 febbraio 2024, [OSCURATO:PERSONA],
C‑299/22
,
EU:C:2024:181
, punto
32
).
37
Infatti, un siffatto automatismo sarebbe in contraddizione con la natura e il fondamento stesso dell’adozione di siffatte raccomandazioni o decisioni, le quali, appunto, presuppongono, in linea di principio, l’esistenza di circostanze oggettive generatrici di rischi sanitari o di altro tipo, che possono rientrare nella nozione di «circostanze inevitabili e straordinarie», ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302, e quindi non necessariamente di una situazione evolutiva e variabile a seconda dei luoghi interessati (v., in tal senso, la sentenza del 29 febbraio 2024, [OSCURATO:PERSONA],
C‑299/22
,
EU:C:2024:181
, punto
33
).
38
Pertanto, simili raccomandazioni non riflettono necessariamente in modo accurato la situazione oggettivamente esistente in un determinato momento nel luogo in cui il viaggio di cui trattasi deve essere effettuato, come ha sottolineato anche il giudice nazionale.
39
Sebbene, quindi, per loro natura, dette raccomandazioni possano essere dotate di un rilevante valore probatorio quanto all’effettivo verificarsi, nei paesi cui esse si riferiscono, di siffatte circostanze nonché delle conseguenze che ne derivano sull’esecuzione del pacchetto di cui trattasi, a tali raccomandazioni non può tuttavia essere attribuito un valore probatorio tale da renderle, a tal proposito, prove inconfutabili (v., in tal senso, sentenza del 29 febbraio 2024, [OSCURATO:PERSONA],
C‑299/22
,
EU:C:2024:181
, punto
37
).
40
Questa analisi è supportata dalla genesi della direttiva 2015/2302. In effetti, come sottolineato dalla Commissione europea, contrariamente alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici assistiti, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio, adottata dalla Commissione il 9 luglio 2013 [COM(2013) 512 final], che è all’origine di questa direttiva e la cui ultima frase del considerando 26 di quest’ultima, affermava che «dovrebbero considerarsi circostanze eccezionali ed inevitabili quelle in cui informazioni affidabili e accessibili al pubblico, quali raccomandazioni emesse dalle autorità degli [OSCURATO:PERSONA] membri, consigliano di non recarsi nella destinazione in questione», detta direttiva non contiene, in definitiva, alcun chiarimento sul valore probatorio, o sul valore probatorio decisivo, di tali raccomandazioni.
41
Pertanto, in assenza, nella direttiva 2015/2302, di disposizioni sul regime probatorio in relazione al verificarsi di «circostanze inevitabili e straordinarie» ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3, lettera b), della stessa, spetta, in base al principio di autonomia processuale e fatti salvi i principi di equivalenza e di effettività, all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro fissare le modalità di assunzione della prova, i mezzi di prova ammissibili dinanzi al giudice nazionale competente o, ancora, i principi che presiedono alla valutazione, da parte di detto giudice, dell’efficacia probatoria degli elementi di prova sottoposti al suo esame nonché dello standard probatorio richiesto (v., in tal senso, sentenza del 29 febbraio 2024, [OSCURATO:PERSONA],
C‑299/22
,
EU:C:2024:181
, punto
38
).
42
Tuttavia, per quanto riguarda, più precisamente, il principio di effettività, esso esige, con riferimento alle modalità procedurali dei ricorsi destinati a garantire la salvaguardia dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione, che tali modalità non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti così conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (sentenza del 29 febbraio 2024, [OSCURATO:PERSONA],
C‑299/22
,
EU:C:2024:181
, punto
39
).
43
Orbene, ammettere che la pubblicazione di raccomandazioni ufficiali dirette a sconsigliare ai viaggiatori di recarsi nella zona interessata sia automaticamente sufficiente affinché l’organizzatore possa risolvere il contratto di pacchetto turistico interessato a titolo di «circostanze inevitabili e straordinarie», ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2015/2302, e non sia quindi tenuto a un indennizzo supplementare, potrebbe rendere impossibile l’esercizio, da parte del viaggiatore, del suo diritto a un siffatto risarcimento, in quanto siffatte circostanze possono, al momento di siffatta risoluzione, sussistere o non più sussistere in tale zona indipendentemente dall’adozione di tali raccomandazioni (v., in tal senso, sentenza del 29 febbraio 2024, [OSCURATO:PERSONA],
C‑299/22
,
EU:C:2024:181
, punto
40
).
44
Pertanto, fermo restando il significativo valore probatorio che gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono liberi di attribuire, in virtù del principio di autonomia procedurale, a tali raccomandazioni per quanto riguarda l’esistenza di un grave rischio sanitario, il viaggiatore deve comunque poter fare affidamento su fattori in grado di invalidare il valore probatorio di queste stesse raccomandazioni, al fine di contestare, in tal modo, la validità della risoluzione del contratto di pacchetto turistico interessato effettuata dall’organizzatore ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2015/2302.
45
Nel caso in questione, spetterà al giudice del rinvio valutare, alla luce degli argomenti sollevati da GF, se la [OSCURATO:PERSONA]-Reisen potesse validamente ritenere, al momento della risoluzione del contratto di pacchetto turistico, di trovarsi in presenza di «circostanze inevitabili e straordinarie» ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2015/2302, tenuto conto, in particolare, della pubblicazione da parte del Ministero degli affari esteri dell’avviso di viaggio di livello massimo oggetto del procedimento principale, che è stato emesso a causa dei rischi sanitari causati dalla pandemia di COVID-19.
46
In secondo luogo, nel caso in cui il giudice del rinvio dovesse constatare che al momento della risoluzione del contratto di pacchetto turistico esistevano effettivamente «circostanze inevitabili e straordinarie» ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2015/2302, sarebbe necessario poi determinare se l’organizzatore «non [sia stato] in grado di eseguire il contratto», ai sensi di tale disposizione, a causa di tali circostanze.
47
A tal riguardo, occorre rilevare, in primo luogo, che i termini «non (...) in grado di eseguire il contratto», utilizzati all’articolo 12, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2015/2302, differiscono dai termini «incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione», utilizzati all’articolo 12, paragrafo 2, di tale direttiva in merito al diritto di recesso del viaggiatore, termini che la Corte ha interpretato nel senso che comprendono non solo le conseguenze che escludono la possibilità stessa di eseguire il pacchetto interessato, ma anche quelle che incidono in modo significativo sulle condizioni di esecuzione di tale pacchetto turistico (sentenza del 29 febbraio 2024, [OSCURATO:PERSONA],
C‑299/22
,
EU:C:2024:181
, punto
48
).
48
Ciò premesso, entrambe le disposizioni perseguono l’obiettivo di garantire sia al viaggiatore che all’organizzatore, al verificarsi di circostanze inevitabili e straordinarie, diritti di risoluzione propri e indipendenti (v., in tal senso, sentenza del 29 febbraio 2024, [OSCURATO:PERSONA],
C‑299/22
,
EU:C:2024:181
, punto
70
).
49
In tali circostanze, si deve ritenere, seguendo l’interpretazione che la Corte ha adottato al riguardo dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302, che, per constatare che l’organizzatore «non è in grado di eseguire il contratto» a causa di circostanze inevitabili e straordinarie» ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3, lettera b), di tale direttiva, non è necessario che egli si trovi, a causa di tali circostanze, nell’impossibilità oggettiva di eseguire il pacchetto interessato. Al contrario, è sufficiente che le circostanze invocate abbiano un’incidenza sostanziale sull’esecuzione di tale pacchetto.
50
Di conseguenza, una crisi sanitaria, come quella dovuta alla diffusione della COVID-19, tenuto conto del grave rischio che essa rappresenta per la salute umana, può essere considerata un evento a causa del quale l’organizzatore «non è in grado di eseguire il contratto», ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2015/2302, indipendentemente dal fatto che essa non sia necessariamente tale da rendere tale esecuzione oggettivamente impossibile (v., in tal senso, sentenza del 29 febbraio 2024, [OSCURATO:PERSONA],
C‑299/22
,
EU:C:2024:181
, punto
53
).
51
In questo contesto, si deve tenere conto anche delle misure ragionevoli che l’organizzatore, o il viaggiatore stesso, ha adottato o potrebbe eventualmente adottare per garantire che il viaggio interessato possa essere effettuato nonostante i rischi per la salute o di altro tipo causati dalle circostanze inevitabili e straordinarie invocate dall’organizzatore, fermo restando che all’organizzatore non può essere richiesto di sostenere costi sproporzionati per effettuare tale viaggio in presenza di rischi simili, tenendo conto del valore dei servizi di viaggio in questione.
52
Per contro, è privo di pertinenza il mero fatto che il viaggiatore ha dichiarato di intendere intraprendere detto viaggio nonostante i rischi constatati, nei limiti in cui la questione se l’organizzatore non sia in grado di eseguire il contratto di pacchetto interessato dev’essere esaminata in modo oggettivo e non basandosi su valutazioni puramente soggettive (v., in tal senso, sentenza del 29 febbraio 2024, [OSCURATO:PERSONA],
C‑299/22
,
EU:C:2024:181
, punti
54
e
69
).
53
In secondo luogo, poiché l’impedimento all’esecuzione di un contratto di pacchetto turistico si manifesta in via definitiva solo al momento in cui il viaggio interessato avrebbe dovuto avere luogo e quindi dopo la data di risoluzione di tale contratto di pacchetto, la sua valutazione è necessariamente di natura prospettica (v., in tal senso, sentenze del 29 febbraio 2024, [OSCURATO:PERSONA],
C‑584/22
,
EU:C:2024:188
, punto
30
, e del 29 febbraio 2024, [OSCURATO:PERSONA],
C‑299/22
,
EU:C:2024:181
, punto
66
).
54
Ne consegue che tale valutazione deve fondarsi su una previsione per quanto riguarda la probabilità che l’organizzatore «non [sia] in grado di eseguire il contratto». ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2015/2302, a causa delle circostanze inevitabili e straordinarie che invoca (v., in tal senso, sentenze del 29 febbraio 2024, [OSCURATO:PERSONA],
C‑584/22
,
EU:C:2024:188
, punto
31
, e del 29 febbraio 2024, [OSCURATO:PERSONA],
C‑299/22
,
EU:C:2024:181
, punto
67
).
55
In questo contesto, è irrilevante se, in ultima analisi, la situazione esistente al momento del viaggio programmato avrebbe o meno consentito l’esecuzione del contratto di pacchetto interessato (v., in tal senso, sentenza del 29 febbraio 2024, [OSCURATO:PERSONA],
C‑584/22
,
EU:C:2024:188
, punto
49
).
56
Nel caso di specie, spetterà al giudice del rinvio valutare se la [OSCURATO:PERSONA]-Reisen, al momento della risoluzione del contratto di pacchetto turistico, poteva ragionevolmente valutare, in particolare sulla base dell’avviso ai viaggiatori oggetto del procedimento principale, che probabilmente non sarebbe stata in grado di eseguire tale contratto di pacchetto a causa dei rischi sanitari causati dalla pandemia di COVID-19, in quanto tale pandemia, senza necessariamente rendere l’esecuzione di tale contratto di pacchetto oggettivamente impossibile, avrebbe comunque avuto un’incidenza sostanziale sulle condizioni di tale esecuzione, e ciò senza che l’adozione di misure a costi proporzionati potesse porvi rimedio.
57
Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alle questioni poste dichiarando che l’articolo 12, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2015/2302 deve essere interpretato nel senso che, al fine di stabilire che l’organizzatore non è in grado di eseguire un contratto di pacchetto turistico a causa di circostanze inevitabili e straordinarie, ai sensi di tale disposizione, egli può basarsi sulla pubblicazione, da parte delle autorità competenti, di una raccomandazione ufficiale che sconsiglia ai viaggiatori di recarsi nella zona interessata, e ciò anche se il viaggiatore ha dichiarato di voler comunque intraprendere il suo viaggio e non sarebbe stato oggettivamente impossibile per l’organizzatore eseguire tale contratto di pacchetto. Una raccomandazione di tal genere, tuttavia, non può costituire una prova inconfutabile a tale riguardo.
Sulle spese
58
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:
L’articolo 12, paragrafo 3, lettera b), della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio,
deve essere interpretato nel senso che:
per dimostrare di non essere in grado di eseguire un contratto di pacchetto turistico a causa di circostanze inevitabili e straordinarie, ai sensi di tale disposizione, l’organizzatore può basarsi sulla pubblicazione, da parte delle autorità competenti, di una raccomandazione ufficiale che sconsiglia ai viaggiatori di recarsi nella zona interessata, e ciò anche se il viaggiatore ha dichiarato di voler comunque intraprendere il suo viaggio e sebbene non fosse oggettivamente impossibile per l’organizzatore eseguire tale contratto di pacchetto. Una raccomandazione di tal genere, tuttavia, non può costituire una prova inconfutabile a tale riguardo.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: il tedesco.