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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 giugno 2026

Cassazione n. 25322/2026

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e il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, PietroMolino, ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile;letta la memoria difensiva a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 26 novembre 2025, la Corte di appello di Palermo, inparziale riforma della sentenza del 12 dicembre 2024 del Giudice dell'udienzapreliminare del Tribunale di Agrigento, ha dichiarato non doversi procedere neiconfronti di XXXXXXXXXXXXXXXXXXX limitatamente al reato ascrittogli al capo 4(artt. 81 e 612, secondo comma, cod. pen.) perché estintosi per remissione diquerela accettata dall'imputato e, per l'effetto, ha rideterminato la pena per irestanti reati di cui al capo 1 (artt. 56 e 629, secondo comma, in relazione all’art.628, terzo comma, n. 3-bis cod. pen.), capo 2 (art. 572 cod. pen.) e capo 3(artt. 582, 585 in relazione agli artt. 576, primo comma, n. 5 e 577, primocomma, n. 1 cod. pen.) in anni tre, mesi sei e giorni venti di reclusione ed euro600 di multa.2.

Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensoredell'imputato deducendo un vizio di motivazione nonché violazione di legge conriferimento agli artt. 56, 629 e 649 cod. pen. in ordine alla ricostruzione dellafattispecie concreta, alla qualificazione giuridica della condotta e alla mancataapplicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 649 cod. pen. in relazionealla tentata estorsione.Sotto un primo profilo si deduce la manifesta illogicità e contraddittorietà,evidenziando il contrasto tra le motivazioni delle due decisioni di merito in ordineal decisivo profilo della sussistenza della violenza fisica.La difesa lamenta che la Corte di appello avrebbe operato una indebitasovrapposizione tra condotte eterogenee, attribuendo rilievo, ai fini dellaconfigurabilità della violenza, ad episodi di aggressività fisica non funzionalmentecollegati alle richieste di denaro e, pertanto, estranei alla contestazione ditentata estorsione.

In particolare, si deduce che le richieste estorsive sarebberostate accompagnate esclusivamente da minacce verbali, mentre gli episodi diaggressività fisica si collocherebbero in un contesto diverso e non finalizzatoall’ottenimento del profitto.Sotto tale profilo, il ricorso evidenzia come la motivazione della sentenzaimpugnata presenti profili di intrinseca contraddittorietà, in quanto, da un lato,richiama episodi di aggressione fisica tratti dal più ampio contesto familiare,dall’altro, afferma apoditticamente la loro contestualità rispetto alle richieste didenaro, senza adeguato riscontro probatorio.Si deduce, altresì, il travisamento della prova, in quanto le stesse personeoffese avrebbero escluso che le richieste di denaro fossero accompagnate daviolenze fisiche, limitandosi a riferire di minacce verbali, eventualmenteaccompagnate da condotte di danneggiamento di oggetti, ma non da aggressionialla persona.In secondo luogo, il ricorso prospetta la violazione di legge in relazione agliartt. 56, 629 e 649 cod. pen., assumendo che la Corte territoriale avrebbeerroneamente escluso l’applicabilità della causa di non punibilità, pur in assenzadel presupposto normativo costituito dalla violenza fisica alle persone.A sostegno di tale censura, la difesa richiama l’orientamento dellagiurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di delitti contro il patrimoniocommessi in danno di prossimi congiunti, la causa di non punibilità di cui all’art.649 cod. pen. trova applicazione anche nelle ipotesi di tentata estorsione,allorché la condotta sia realizzata mediante minaccia e non mediante violenzafisica.Si evidenzia, inoltre, che la nozione di “violenza” rilevante ai finidell’esclusione dell’esimente deve essere intesa come violenza fisica alle persone,distinta dalla mera minaccia o dalla violenza sulle cose, con la conseguenza che ildanneggiamento di beni o le condotte aggressive prive di incidenza sull’integritàfisica non sarebbero idonee ad escludere l’operatività della causa di nonpunibilità.Nel caso di specie, secondo la prospettazione difensiva, le condotte poste inessere dall’imputato si sarebbero sostanziate in minacce verbali finalizzateall’ottenimento di denaro, talvolta accompagnate da comportamenti didanneggiamento, ma non in aggressioni fisiche direttamente collegate allerichieste estorsive, con la conseguenza che la Corte di appello avrebbe fattoerronea applicazione della legge penale escludendo l’operatività dell’art. 649 cod.pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile per le ragioni qui illustrate.2.

In primo luogo, si osserva che le censure ripropongono in modomeramente reiterativo argomenti già esaminati e respinti in appello, senzaconfrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, risultando quindi privedi specificità.2.1.

Secondo il consolidato orientamento della Corte, è inammissibile ilricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvano nella mera reiterazionedi quelli già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito,poiché caratterizzati da difetto di specificità e natura meramente apparente,inidonei ad assolvere la funzione tipica di critica puntuale della decisioneimpugnata; la carenza di specificità del motivo va, invero, apprezzata conriguardo alla mancata correlazione tra le argomentazioni della sentenzacensurata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, ove questa ometta ilnecessario confronto con le esplicitazioni del giudice del gravame, incorrendo nelvizio di aspecificità sanzionato dall’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.(Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181-01; Sez. 5, n. 11933 del27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708-01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014,Lavorato, Rv. 259425-01; Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997, dep. 1998, Ahmetovic,Rv. 210157-01).2.2.

Inoltre, si contestano le valutazioni operate dai giudici del merito,proponendone una lettura alternativa, articolando doglianze non consentiteperché di natura fattuale ed implicanti una rivalutazione nel merito dellasentenza da parte di questa Corte, non consentita in sede di legittimità (Sez. 6,n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 – 01; Sez. 6, n. 27429 del04/07/2006, Lobriglio, Rv. 234559 - 01; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso,Rv. 265482-01).Ed infatti, è stato più volte ribadito che la Corte di cassazione non puòsovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiutanei precedenti gradi di giudizio (Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv.238215-01; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099-01),restando esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite,da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversalettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o undiverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 7380del 11/1/2007, Messina, Rv. 235716-01).2.3.

La Corte territoriale ha fornito una motivazione immune da vizi logici egiuridici, dando conto, con argomentazioni puntuali e coerenti, del fatto che dalledichiarazioni delle persone offese, genitori dell’imputato, sia emersa, in terminiinequivoci, la commissione da parte dello stesso di condotte di aggressione fisicanei loro confronti, e non già di meri comportamenti minacciosi o di episodici attidi danneggiamento di beni all’interno dell’abitazione.È stato, altresì, chiarito che tali condotte violente si collocavano in rapportodi stretta contestualità funzionale con le richieste di denaro avanzatedall’imputato, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, che ha affermatoche gli episodi di violenza fisica si inserivano nell’ambito delle condottemaltrattanti integranti il delitto di cui all’art. 572 cod. pen. non riguardando lecondotte estorsive.Su tali basi, è stata correttamente esclusa la causa di non punibilità di cuiall’art. 649, comma terzo, cod. pen., alla luce del consolidato orientamento dilegittimità secondo cui la relativa operatività resta preclusa allorché la condottasia connotata dall’impiego di violenza fisica (Sez. 2, n. 22930 del 09/03/2023, T.,Rv. 284533 – 01).Ne consegue che il motivo di ricorso è inammissibile sia perché privo dellaspecificità necessaria, sia perché volto a sollecitare una nuova e non consentitarivalutazione del compendio probatorio, risolvendosi in una censura diapprezzamenti di merito sorretti da motivazione logica, congrua e immune davizi rilevabili in sede di legittimità.3.

Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitàemergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento dellasomma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.4.

In caso di diffusione del presente provvedimento, dovranno omettersi legeneralità e gli altri dati identificativi, secondo quanto imposto dalla legge anorma dell'art. 52, d.lgs. n. 196 del 2003.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 10/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, PietroMolino, ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile;letta la memoria difensiva a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 26 novembre 2025, la Corte di appello di Palermo, inparziale riforma della sentenza del 12 dicembre 2024 del Giudice dell'udienzapreliminare del Tribunale di Agrigento, ha dichiarato non doversi procedere neiconfronti di XXXXXXXXXXXXXXXXXXX limitatamente al reato ascrittogli al capo 4(artt. 81 e 612, secondo comma, cod. pen.) perché estintosi per remissione diquerela accettata dall'imputato e, per l'effetto, ha rideterminato la pena per irestanti reati di cui al capo 1 (artt. 56 e 629, secondo comma, in relazione all’art.628, terzo comma, n. 3-bis cod. pen.), capo 2 (art. 572 cod. pen.) e capo 3(artt. 582, 585 in relazione agli artt. 576, primo comma, n. 5 e 577, primocomma, n. 1 cod. pen.) in anni tre, mesi sei e giorni venti di reclusione ed euro600 di multa.2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensoredell'imputato deducendo un vizio di motivazione nonché violazione di legge conriferimento agli artt. 56, 629 e 649 cod. pen. in ordine alla ricostruzione dellafattispecie concreta, alla qualificazione giuridica della condotta e alla mancataapplicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 649 cod. pen. in relazionealla tentata estorsione.Sotto un primo profilo si deduce la manifesta illogicità e contraddittorietà,evidenziando il contrasto tra le motivazioni delle due decisioni di merito in ordineal decisivo profilo della sussistenza della violenza fisica.La difesa lamenta che la Corte di appello avrebbe operato una indebitasovrapposizione tra condotte eterogenee, attribuendo rilievo, ai fini dellaconfigurabilità della violenza, ad episodi di aggressività fisica non funzionalmentecollegati alle richieste di denaro e, pertanto, estranei alla contestazione ditentata estorsione. In particolare, si deduce che le richieste estorsive sarebberostate accompagnate esclusivamente da minacce verbali, mentre gli episodi diaggressività fisica si collocherebbero in un contesto diverso e non finalizzatoall’ottenimento del profitto.Sotto tale profilo, il ricorso evidenzia come la motivazione della sentenzaimpugnata presenti profili di intrinseca contraddittorietà, in quanto, da un lato,richiama episodi di aggressione fisica tratti dal più ampio contesto familiare,dall’altro, afferma apoditticamente la loro contestualità rispetto alle richieste didenaro, senza adeguato riscontro probatorio.Si deduce, altresì, il travisamento della prova, in quanto le stesse personeoffese avrebbero escluso che le richieste di denaro fossero accompagnate daviolenze fisiche, limitandosi a riferire di minacce verbali, eventualmenteaccompagnate da condotte di danneggiamento di oggetti, ma non da aggressionialla persona.In secondo luogo, il ricorso prospetta la violazione di legge in relazione agliartt. 56, 629 e 649 cod. pen., assumendo che la Corte territoriale avrebbeerroneamente escluso l’applicabilità della causa di non punibilità, pur in assenzadel presupposto normativo costituito dalla violenza fisica alle persone.A sostegno di tale censura, la difesa richiama l’orientamento dellagiurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di delitti contro il patrimoniocommessi in danno di prossimi congiunti, la causa di non punibilità di cui all’art.649 cod. pen. trova applicazione anche nelle ipotesi di tentata estorsione,allorché la condotta sia realizzata mediante minaccia e non mediante violenzafisica.Si evidenzia, inoltre, che la nozione di “violenza” rilevante ai finidell’esclusione dell’esimente deve essere intesa come violenza fisica alle persone,distinta dalla mera minaccia o dalla violenza sulle cose, con la conseguenza che ildanneggiamento di beni o le condotte aggressive prive di incidenza sull’integritàfisica non sarebbero idonee ad escludere l’operatività della causa di nonpunibilità.Nel caso di specie, secondo la prospettazione difensiva, le condotte poste inessere dall’imputato si sarebbero sostanziate in minacce verbali finalizzateall’ottenimento di denaro, talvolta accompagnate da comportamenti didanneggiamento, ma non in aggressioni fisiche direttamente collegate allerichieste estorsive, con la conseguenza che la Corte di appello avrebbe fattoerronea applicazione della legge penale escludendo l’operatività dell’art. 649 cod.pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni qui illustrate.2. In primo luogo, si osserva che le censure ripropongono in modomeramente reiterativo argomenti già esaminati e respinti in appello, senzaconfrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, risultando quindi privedi specificità.2.1. Secondo il consolidato orientamento della Corte, è inammissibile ilricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvano nella mera reiterazionedi quelli già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito,poiché caratterizzati da difetto di specificità e natura meramente apparente,inidonei ad assolvere la funzione tipica di critica puntuale della decisioneimpugnata; la carenza di specificità del motivo va, invero, apprezzata conriguardo alla mancata correlazione tra le argomentazioni della sentenzacensurata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, ove questa ometta ilnecessario confronto con le esplicitazioni del giudice del gravame, incorrendo nelvizio di aspecificità sanzionato dall’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.(Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181-01; Sez. 5, n. 11933 del27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708-01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014,Lavorato, Rv. 259425-01; Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997, dep. 1998, Ahmetovic,Rv. 210157-01).2.2. Inoltre, si contestano le valutazioni operate dai giudici del merito,proponendone una lettura alternativa, articolando doglianze non consentiteperché di natura fattuale ed implicanti una rivalutazione nel merito dellasentenza da parte di questa Corte, non consentita in sede di legittimità (Sez. 6,n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 – 01; Sez. 6, n. 27429 del04/07/2006, Lobriglio, Rv. 234559 - 01; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso,Rv. 265482-01).Ed infatti, è stato più volte ribadito che la Corte di cassazione non puòsovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiutanei precedenti gradi di giudizio (Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv.238215-01; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099-01),restando esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite,da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversalettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o undiverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 7380del 11/1/2007, Messina, Rv. 235716-01).2.3. La Corte territoriale ha fornito una motivazione immune da vizi logici egiuridici, dando conto, con argomentazioni puntuali e coerenti, del fatto che dalledichiarazioni delle persone offese, genitori dell’imputato, sia emersa, in terminiinequivoci, la commissione da parte dello stesso di condotte di aggressione fisicanei loro confronti, e non già di meri comportamenti minacciosi o di episodici attidi danneggiamento di beni all’interno dell’abitazione.È stato, altresì, chiarito che tali condotte violente si collocavano in rapportodi stretta contestualità funzionale con le richieste di denaro avanzatedall’imputato, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, che ha affermatoche gli episodi di violenza fisica si inserivano nell’ambito delle condottemaltrattanti integranti il delitto di cui all’art. 572 cod. pen. non riguardando lecondotte estorsive.Su tali basi, è stata correttamente esclusa la causa di non punibilità di cuiall’art. 649, comma terzo, cod. pen., alla luce del consolidato orientamento dilegittimità secondo cui la relativa operatività resta preclusa allorché la condottasia connotata dall’impiego di violenza fisica (Sez. 2, n. 22930 del 09/03/2023, T.,Rv. 284533 – 01).Ne consegue che il motivo di ricorso è inammissibile sia perché privo dellaspecificità necessaria, sia perché volto a sollecitare una nuova e non consentitarivalutazione del compendio probatorio, risolvendosi in una censura diapprezzamenti di merito sorretti da motivazione logica, congrua e immune davizi rilevabili in sede di legittimità.3. Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitàemergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento dellasomma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.4. In caso di diffusione del presente provvedimento, dovranno omettersi legeneralità e gli altri dati identificativi, secondo quanto imposto dalla legge anorma dell'art. 52, d.lgs. n. 196 del 2003. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 10/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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