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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06700/2026

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iato la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 22045 del ruolo generale dell’anno 202 4 , proposto Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]: Tributi [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura speciale allegata al controricorso, domiciliata presso la cancelleria della Corte di cassazione, in Roma, [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente – per lacassazione della sentenzan. 1055/ 28/2024 , della Corte di Giustizia di II grado della Puglia, depositata in data18.03.2024, non notificata; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 marzo 2026 dal [OSCURATO:PERSONA] Viscido di Nocera; [OSCURATO:PERSONA]

1. L’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe con cui la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia aveva rigettato l’appello proposto nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore,avverso la sentenza n. 437/ 02/ 2017 della Commissione tributaria provinciale di Taranto che aveva accolto il ricorso proposto dalla suddetta società avverso avviso di accertamento con il quale l’Ufficio, a seguito di p.v.c. dell’Agenzia delle entrate- Antifrodi di Roma, aveva, per quanto di interesse, ripreso l’Iva indebitamente detratta, per il 2011, in relazione a fatture emesse da fornitoreritenuto c.d. cartier a ([OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), afferenti ad operazioni soggettivamente inesistenti di acquisto di autovetture immatricolate in Italia, operando lasocietà cedente, in base ai riscontri dell’Ufficio, come “soggettointerposto” (missing trader), acquirente, a sua volta, in sospensione di imposta, attraverso l’indebito utilizzo di lettere di intento, non avendo i requisiti di esportatoreabituale, da società tutte appartenenti al [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.(primi cedenti) e omettendo i versamenti dell’Iva incassata in modo tale da vendere “sottocosto” le auto a [OSCURATO:SOCIETA]. (acquirente finale).

2. Si è costituita, con controricorso, la società contribuente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art.360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt.132, comma 2, n. 4, c.p.c., 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992 per avere la CGT rigettato l’appello dell’Agenzia con una motivazione sostanzialmente inesistente avendo omesso di indicare la correlazione esistente tra gli elementi probatori ritenuti decisivi per la formazione del convincimento.

In particolare, la CGT avrebbe affermato apoditticamente che l’Ufficio, pur avendo dimostrato la fittizietà della cedente [OSCURATO:PERSONA] aveva provato la consapevolezza della frode da parte della contribuente; ciò senza valutare i plurimi elementi presuntivi addotti dall’Agenzia sulla base del p.v.c. dei funzionari del 12.9.2014 dell’[OSCURATO:PERSONA] della DR del Lazio, richiamato nel p.v.c. del 28 ottobre 2014 redatto a carico della contribuente (inesistenza della sede legale, omissione delle scritture contabili obbligatorie, mancato versamento di imposte dal 2010, omissione delle dichiarazioni fiscali per gli anni 2010 e 2012;mancanza di lavoratori dipendenti; costituzione della società nel 2008 e oggetto sociale fino al 2011 relativo alla prestazione di servizi di sanificazione ambientale, disinquinamenti etc; modifica nel 2011 dell’oggetto sociale relativo al commercio, all’ingrosso e al dettaglio, di autoveicoli; acquisti di autovetture immatricolate in Italia, effettuati, per la maggior parte, da società facenti tutte capo al gruppo [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in sospensione d’imposta, in seguito alla presentazione di false lettere di intento, non avendo i requisiti di esportatore abituale; rivendita delle auto “sottocosto” (perché scorporato dell’IVA) , omettendo di versare l’Iva dovuta, incassata dagli acquirenti; ricevimentodei bonifici dai propri clienti e, in pari data, o al massimo il giorno successivo, versamento di importi complessivi similari verso i fornitori nonché contemporanei prelevamenti in denaro pari alla differenza tra quanto ricevuto dal cliente italiano e quanto versato al fornitore comunitario).

1.1. Il motivo è infondato. 1.2.Le Sezioni Unite (Cass., sez.

U, 7/04/2014, n. 8053 e n. 8054) hanno affermato che l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendoche comporta la nullità della sentenza nel caso di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, di “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”.

Dalla giurisprudenza di legittimità è stato ulteriormente precisato che di “motivazione apparente” può parlarsi laddove essa non renda “percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice” (Cass., sez.

U, 3/11/2016, n. 22232; Cass., sez.

U, 5/04/2016, n. 16599).

Nella sentenza impugnata, in punto di diritto, per quanto di interesse, la CGT di II grado ha osservato che: 1) l'Amministrazione finanziaria aveva provato solo l’oggettiva fittizietà della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l società fornitrice degli autoveicoli (dal PVC del 12.9.2014 dell’Agenzia delle Entrate di Roma-[OSCURATO:PERSONA]- riferito alle operazioni di verifica presso la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. si evinceva che: la sede legale della società era risultata essere del tutto inesistente; le scritture contabiliobbligatorie previste dall'art. 14 del DPR 633/73, le scritture e la documentazione prevista dal DPR 663/72 nonché i libri sociali obbligatori erano risultati omessi; dall'anno 2010 non era stato effettuato alcun versamento di imposte, nonostante l'enorme flusso di denaro movimentato -dai conti correnti della società si evincevano flussi di denaro in entrata per circa 12 milioni di euro-; le dichiarazioni ai fini IRES, IRAP ed IVA relative all'anno di imposta 2010 e dal 2012 erano risultate omesse; non erano stati utilizzati lavoratori dipendenti e/o collaboratori ecc.) ma non anche la consapevolezza della contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. che le operazioni si inserivano in una evasione dell'imposta.

Infatti, l’Ufficio non aveva dimostrato, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente. 2) l’Agenzia delle Entrate aveva solo rappresentato che da controlli effettuati in Anagrafe Tributaria era risultato che la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., negli anni oggetto di verifica ed in quelli precedenti, non aveva registrato contratti di affitto di aree adibite a deposito di autovetture da destinare alla vendita, ciò in relazione alla dichiarazione acquisita dai verificatori (PVG del 26.9.2014) dal sig. [OSCURATO:PERSONA], responsabile commerciale nonché legale rappresentante nell’anno d'imposta 2012 della [OSCURATO:SOCIETA].

“che tale società disponeva di un piazzale aperto al pubblico nei pressi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], vicino al deposito della società [OSCURATO:PERSONA]”. 3) non avendo l'Amministrazione finanziaria assolto a detto onere istruttorio, nessun onere gravava sulla contribuente di fornire la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto.

Orbene, per quanto stringata e al di là della correttezza delle argomentazioni svolte, la motivazione è idonea a disvelare l’iter logico- giuridico seguito dal giudice, non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., sez. 6-5, 28829 del 2021).

2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., 21, comma 4, del DPR n. 633/72, per avere ritenuto che l’Ufficio non avesse provato, in base ad elementi oggettivi e specifici, la consapevolezza da parte della contribuente della frode, conclusione raggiunta senza valutare complessivamente gli elementi presuntivi (concernenti la qualità dell’intermediariocon cui erano state intrattenute le operazioni; l’ac quisto da parte dellasocietà cedente degli autoveicoli da società tutte facenti capo al [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in sospensione di imposta, con l’utilizzo di false lettere d’intento, l’omissione del versamento dell’Iva dovuta e la rivendita a [OSCURATO:SOCIETA]. dei beni a un prezzo inferiore a quello di mercato; la tempistica e la modalità dei pagamenti; etc.) forniti dall’Ufficio sulla base delle risultanze del p.v.c. dei funzionari dell’[OSCURATO:PERSONA] della DR del Lazio,atti a dimostrare non solo la fittizietà soggettiva delle cedenti ma anche la consapevolezza della frode in capo alla contribuente- cessionaria.

2.1. Il motivo è fondato per le ragioni di seguito indicate.

2.2. Va premesso che, in tema di operazioni soggettivamente inesistenti questa Corte, in coerenza con le plurime affermazioni della Corte di Giustizia (Corte di Giustizia UE, 6 settembre 2012, C-324/11; Corte di Giustizia UE, 22 ottobre 2015, C-277/14; Corte di Giustizia UE, 19 ottobre 2017, C - 101/16 e, più di recente, Corte di Giustizia UE, 1 dicembre 2022, C-512/21) ha affermato che «qualora l'Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attiene ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, incombe sulla stessa l'onere di provare la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi specifici, che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l'Amministrazione assolva a detto incombente istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto» (cfr. Sez.5, Ordinanza n. 13324 del 2025; Cass., 16 febbraio 2025, n. 3949; Cass., 12 giugno 2024, n. 16361; Cass., 1 dicembre 2023, n. 33620; Cass., 31 gennaio 2022, n. 2922; Cass., 20 luglio 2020, n. 15369; Cass., 28 febbraio 2019, n. 5873; Cass., 20 aprile 2018, n. 9851). 2.3.Come chiarito da questa Corte, partendo dalla premessa che ai fini della ripartizione dell'onere della prova occorre considerare che il diniego del diritto di detrazione segna un'eccezione al principio di neutralità dell'Iva che tale diritto costituisce, sicché incombe, in primo luogo, sull'Amministrazione finanziaria provare che, a fronte dell'esibizione del titolo, difettano, le condizioni, oggettive e soggettive, per la detrazione e che, una volta raggiunta questa prova, spetterà al contribuente fornire la prova contraria, ossia di aver svolto le trattative in buona fede, ritenendo incolpevolmente che le merci acquistate fossero effettivamente rifornite dalla società cedente; inoltre, la prova che deve essere fornita dall'Amministrazione in caso di operazioni soggettivamente inesistenti si incentra su due circostanze di valenza costitutiva rispetto alla pretesa erariale, ossia che il soggetto formale non è quello reale e che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che la cessione si inseriva in una evasione I.V.A. e, a tale ultimo fine, non è necessaria la prova della partecipazione all'evasione, ma è sufficiente e necessario che il contribuente avrebbe dovuto esserne consapevole (Cass., 20 aprile 2018, n. 9851, in motivazione). 2.4.Con specifico riguardo alla consapevolezza del contribuente, secondo il consolidato orientamento della Corte di Giustizia, deve essere soddisfatta l'esigenza di tutela della buona fede del soggetto passivo, il quale non può essere sanzionato, con il diniego del diritto di detrazione, se non sapeva o non avrebbe potuto sapere che l'operazione si collocava nell'ambito di un'evasione commessa dal fornitore o che un'altra operazione facente parte delle cessioni, precedente o successiva a quella da detto soggetto passivo, era viziata da evasione dell'I.V.A. (Corte di Giustizia UE, 6 luglio 2006, C- 439/04 e C-440/04; Corte di Giustizia UE, 21 giugno 2012, C-80/11 e C- 142/11; Corte di Giustizia, 22 ottobre 2015, C-277/14).Sul «tipo» di prova incombente sull’Amministrazione si è precisato che essa può ritenersi raggiunta se quest’ultima fornisce attendibili indizi idonei ad integrare una presunzione semplice e, dunque, non occorre la prova «certa» e incontrovertibile e che l’onere dell'Amministrazione finanziaria sulla consapevolezza del cessionario deve essere ancorato al fatto che questi, in base ad elementi obbiettivi e specifici, che spetta alla Amministrazione individuare e contestare, conosceva o avrebbe dovuto conoscere che l'operazione si inseriva in un'evasione dell'I.V.A. e che tale conoscibilità era esigibile, secondo i criteri dell'ordinaria diligenza, tenuto conto delle circostanze esistenti al momento della conclusione dell'affare (Cass., 20 aprile 2018, n. 9851, in motivazione).

Pertanto, sebbene al destinatario non compete, di norma, conoscere la struttura e le condizioni di operatività del proprio fornitore, sorge, tuttavia, un obbligo di verifica, nei limiti dell'esigibile, in presenza di indici personali ed operativi anomali dell'operazione commerciale ovvero delle scelte dallo stesso effettuate ovvero tali da evidenziare irregolarità ed ingenerare dubbi di una potenziale evasione, la cui rilevanza è tanto più significativa atteso il carattere strutturale e professionale della presenza dell'imprenditore nel settore del mercato in cui opera e l'aspettativa, fisiologica ed ordinaria, che i rapporti commerciali con gli altri operatori siano proficui e suscettibili di reiterazione nel tempo (Cass., 2 dicembre 2015, n. 24490). 2.5.In via esemplificativa, poiché la valutazione va in ogni caso ancorata alla concreta vicenda, possono costituire elementi di rilevanza sintomatica: l'acquisto dei beni ad un prezzo inferiore di mercato; la limitatezza dell'eventuale ricarico; la presenza di una varietà e pluralità di soggetti promiscuamente indicati nella documentazione di trasporto e nella fatturazione; la scelta di operare secondo canali paralleli di mercato (che esige una più attenta e approfondita valutazione dei propri interlocutori, proprio per verificarne l'effettività), poco importa se giustificata da esigenze di accelerazione e di margini produttivi; la tempistica dei pagamenti, in ispecie se incrociati od operati su conti esteri a fronte di interlocutori nazionali, ovvero se effettuati in contanti; la qualità del concreto intermediario con il quale sono state intrattenute le operazioni commerciali; il numero, la qualità e la durata delle transazioni, in ispecie a fronte di rapporti contigui e frequentazioni reiterate con i titolari della cartiera, ovvero nel caso in cui il contribuente abbia rapporti commerciali con una pluralità di soggetti aventi la qualità di cartiera (Cass., 20 aprile 2018, n. 9851, in motivazione). 2.6.Ne consegue che la sussistenza di indizi, che consentano di sospettare l'esistenza di irregolarità o di evasioni nella sfera dell'emittente, deve indurre l'operatore avveduto ad assumere le opportune informazioni sul soggetto dal quale intenda acquistare beni o servizi (Cass., 4 luglio 2022, n. 21072; Cass., 2 dicembre 2021, n. 38012; Cass., 16 novembre 2021, n. 34531).

Il contenuto della massima diligenza esigibile nei confronti di un accorto operatore, al fine di non essere parte di una frode IVA, si incentra sulle opportune informazioni circa l’effettiva esistenza del fornitore, da acquisirsi direttamente (in relazione alla struttura organizzativa dello stesso), sia indirettamente, attraverso l’esame delle modalità con le quali si è estrinsecato il rapporto commerciale con l’emittente (Cass., 27 settembre 2022, n. 28165). 2.7.Ed invero, l’operazione soggettivamente inesistente si configura sia quando l'emittente della fattura non sia un soggetto passivo di imposta, sia quando la falsità delle fatture riguardi operazioni avvenute tra soggetti diversi da quelli che appaiano nella documentazione; segnatamente, nel caso in cui l'Amministrazione ritenga che la fattura attenga ad operazioni solo soggettivamente inesistenti, e cioè che la fattura sia stata emessa da soggetto diverso da quello che ha effettuato la cessione o la prestazione in essa rappresentata (e della quale il cessionario o il committente sia stato realmente destinatario), la detraibilità dell'IVA deve essere, in linea di principio, esclusa, venendo a mancare lo stesso principale presupposto della detrazione, costituito dall'effettuazione di un'operazione ai sensi dell'art. 19, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972, presupposto da ritenersi carente anche nel caso in cui i termini soggettivi dell'operazione non coincidano con quelli della fatturazione (Cass., 13 novembre 2009, n. 23987; Cass., 12 marzo 2007, n. 5719).

In tal caso, infatti, come evidenziato da questa Corte, l'imposta viene versata ad un soggetto non legittimato alla rivalsa, né assoggettato all'obbligo di pagamento dell'imposta, in quanto le fatture sono emesse da un soggetto che non è stato controparte nel rapporto relativo alle operazioni fatturate, da ritenersi "inesistenti" (Cass., 30 ottobre 2013, n. 24426).

In sostanza, in caso di emissione di fattura per operazioni inesistenti, l'IVA versata (come previsto dall'art. 21, comma 7, d.P.R. 6 n. 633 del 1972) alla non genuina controparte, va considerata (proprio per le finalità del complessivo sistema IVA) come "fuori conto", e cioè "isolata" dalla massa di operazioni effettuate ed "estraniata" dal meccanismo di compensazione tra IVA "a valle" ed IVA "a monte" che presiede alla detrazione d'imposta di cui all'art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972 (Cass.,13 marzo 2013, n. 6229 e, più di recente, Cass., 20 luglio 2020, 15369).

2.8. Questa Corte ha, poi, precisato che, in tema di evasione di IVA a mezzo di frodi carosello, quando l’operazione soggettivamente inesistente è di tipo triangolare, poco complessa e caratterizzata dalla interposizione fittizia di un soggetto terzo tra il cedente comunitario ed il cessionario italiano, l’onere probatorio a carico della Amministrazione finanziaria, sulla consapevolezza da parte del cessionario che il corrispettivo della cessione sia versato al soggetto terzo non legittimato alla rivalsa né assoggettato all’obbligo del pagamento dell’imposta, è soddisfatto, per l’immediatezza dei rapporti tra i soggetti coinvolti,dalla dimostrazione che l’interposto sia privo di dotazione personale e strumentale adeguata alla prestazione fatturata, mentre spetta al contribuente cessionario fornire la prova contraria della buona fede con cui ha svolto le trattative ed acquistato la merce, ritenendo incolpevolmente che essa fosse realmente fornita dalla persona interposta (Sez. 5 - , Ordinanzan.13324 del 19/05/2025; Cass., 21 aprile 2017, n. 10120; Cass., 30 ottobre 2018, n. 27629; Cass., 20 dicembre 2023, n. 35591). 2.9.Raggiunta tale prova, incombe sul contribuente l'onere di dimostrare, oltre all'effettività del cedente, la propria buona fede, ossia di «avere agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale e di aver adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto -secondo i criteri di ragionevolezza e di proporzionalità, in rapporto alle circostanze del caso concreto - al fine di evitare di essere coinvolto in una tale situazione, in presenza di indizi idonei a far insorgereil sospetto», stante la inesigibilità di ulteriori verifiche (Cass., 20 luglio 2020, n. 15369).

Il contribuente, in altri termini, può dimostrare sia l'anomalia degli elementi posti in evidenza dal Fisco, sia l'attività preventiva posta in essere da cui emergeva l'effettività ed operatività dell'impresa interposta.

Risulta, invece, priva di rilievo tanto la prova sulla regolarità formale delle scritture e sulle evidenze contabili dei pagamenti, quanto sull'inesistenza di un dimostrato vantaggio, e ciò in quanto le prime circostanze sono già insite nella stessa nozione di operazione soggettivamente inesistente, mentre l'ultima si riferisce ad un dato di fatto esterno alla fattispecie, inidoneo di per sé a dimostrare l’estraneità alla frode (Cass., 16 febbraio 2025, n. 3949).

Nessun rilievo assume, poi, la riscontrata congruità dei prezzi e la regolarità formale delle operazioni, poiché il primo costituisce un elemento neutro ai fini della prova della buona fede, e la seconda è addirittura utilizzata proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (Cass., dicembre 2019, n.33915; Cass., 24 agosto 2022, n. 25192).

2.10. Né, a tal fine, è sufficiente dedurre che la merce sia stata consegnata e rivenduta e la fattura, IVA compresa, effettivamente pagata, poiché trattasi di circostanze pienamente compatibili con la frode fiscale perpetrata mediante un'operazione soggettivamente inesistente» (Cass., 9 settembre 2016, n. 17818), ovvero, «di circostanze non concludenti, la prima in quanto insita nella stessa nozione di operazione soggettivamente inesistente, e la seconda perché relativa ad un dato di fatto inidoneo di per sé a dimostrare l'estraneità alla frode» (cfr. Cass., 28 giugno 2018, n. 17153 del 2018; Cass. n. 13324 del 2025). 2.11.Tanto premesso, nella vicenda in esame, la CGT di II grado non ha fattopiena e corretta applicazione dei principi di diritto espressi in tali arresti giurisprudenziali.

Il giudice di appello, nella specie, a fronte della contestazione dell’Ufficio circa l’indebita detrazione Iva da parte della contribuente in relazione a fatture emesse dauna società ritenut a c.d. cartier a ([OSCURATO:PERSONA] srl), che, nel 2011, si era fittiziamente interposta(missing trader) negli acquisti di autoveicoli –operando in sospensione d’imposta attraverso l’utilizzo di false dichiarazioni d’intento, e senza versamento dell’iva dovuta - tra i cedenti primari (fornitori residenti appartenenti tutti al [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) e l’acquirente effettivo ([OSCURATO:SOCIETA]), ha ritenuto che l’Amministrazione avesse fornito elementi idonei a dimostrare soltanto la fittizietà della cedente [OSCURATO:PERSONA] (dal PVC del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dell’Agenzia delle Entrate di Roma-[OSCURATO:PERSONA]- riferito alle operazioni di verifica presso la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. si evinceva che: la sede legale della società era risultata essere del tutto inesistente; le scritture contabili obbligatorie previste dall'art. 14 del DPR 633/73, le scritture e la documentazione prevista dal DPR 663/72 nonché i libri sociali obbligatori erano risultati omessi; dall'anno 2010 non era stato effettuato alcun versamento di imposte, nonostante l'enorme flusso di denaro movimentato -dai conti correnti della società si evincevano flussi di denaro in entrata per circa 12 milioni di euro; le dichiarazioni ai fini IRES, IRAP ed IVA relative all'anno di imposta 2010 e dal 2012 erano risultate omesse; non erano stati utilizzati lavoratori dipendenti e/o collaboratori etc.) ma non già laconoscenza e/o conoscibilità della frode Iva da parte della società contribuente; in particolare, il giudice di appello ha ritenuto che l’unico elemento offerto dall’Amministrazione dal quale desumere la consapevolezza della frode da parte della contribuente fosse quello emerso dai controlli effettuati in Anagrafe tributaria della mancata registrazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] dei contratti di affitto relativi al deposito di autovetture da destinare alla vendita (in relazione alla dichiarazione acquisita dai verificatori da [OSCURATO:PERSONA], responsabile commerciale, nonchélegale rappresentante nell’anno d’imposta 2012 della [OSCURATO:SOCIETA].

" che tale società disponeva di un piazzale aperto al pubblico nei pressi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], vicino al deposito della società [OSCURATO:PERSONA]”).

Tuttavia, ha ritenutotale esito senza considerare che: 1)trattandosi di operazioni soggettivamente inesistenti di tipo triangolare (acquisto delle merce da parte della società contribuente direttamente dai fornitoriresidenti appartenenti al [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., tramite la società cartiera [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), l’onere probatorio a carico della Amministrazione finanziaria sulla conoscibilità da parte della contribuente della partecipazione ad una frode Iva fosse soddisfatto dalla dimostrazione della fittizietà del soggetto interpostoe dalla conseguente immediatezza dei rapporti tra i soggetti coinvolti; 2) come si evince dal ricorso per cassazione (pag g . 2 - 4) , l’Ufficio aveva posto in evidenza elementi obbiettivi e specifici desunti dalle risultanze delle indagini di cui al p.v.c.dei funzionari dell’[OSCURATO:PERSONA] della DR del Lazio, che, consentendo di sospettare l’esistenza di irregolarità e/o di evasioni nella sfera della società emittent e le fatture, dovevano indurre la contribuente – usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta - ad assumere le opportune informazioni sull’effettiva esistenza del soggetto (fittiziamente) fornitore della merce posto che: - la merce era stata acquistata direttamente, dai fornitori comunitari appartenenti tutti al [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ( rispetto ai quali, oltre all’inesistenza della sede legale, all’omissione delle scritture contabili obbligatorie, al mancato versamento di imposte dal 2010, all’omissione delle dichiarazioni fiscali per il 2012; alla mancanza di lavoratori dipendenti, la costituzione della società nel 2008 con oggetto sociale fino al 2011 relativo alla prestazione di servizi di sanificazione ambientale, disinquinamenti etc; la modifica nel 2011 dell’oggetto sociale relativo al commercio, all’ingrosso e al dettaglio, di autoveicoli); -gli acquisti di autovetture immatricolate in Italia, effettuati da [OSCURATO:PERSONA], in sospensione d’imposta, erano avvenuti, per la maggior parte, da fornitori residentifacenti tutti capo al gruppo [OSCURATO:PERSONA] s.p.a ; -la rivendita dei beni “sottocosto” (perché scorporato dall’Iva) e l’omissione da parte del versamento dell’Iva dovuta, incassata dagli acquirenti; -il ricevimento dei bonifici dai propri clienti e, in pari data, o al massimo il giorno successivo, il versamento di importi complessivi similari verso i fornitori nonché contemporanei prelevamenti in denaro pari alla differenza tra quanto ricevuto dal cliente italiano e quanto versato al fornitore comunitario.

Si tratta di elementi tipici (che davano luogo ad una presunzione di svolgimento di operazioni soggettivamente inesistenti) che comportavano l’inversione dell’onere della prova a carico della società contribuente, nel senso che quest’ultima avrebbe dovuto dimostrare che «non avrebbe potuto sapere» pur avendo utilizzato la massima diligenza esigibile; questi elementi, invece, sono stati (illegittimamente) trascurati dalla CGT, con il conseguente errore di diritto, correttamente censurato dall'Agenzia ricorrente.

Il procedimento logico-valutativo seguito dalla CGT non è, dunque, coerente con i criteri di ripartizione dell’onere probatorio come regolato dall’art. 2697 cod. civ. e con le regole di governo delle prove presuntive, poste dagli artt. 2727 e 2729 cod. civ., nei limiti in cui questa Corte, nell’esercizio della funzione nomofilattica, può controllare tale processo (Cass., 15 novembre 2021, n. 34248; Cass., 13 febbraio 2020, n. 3541). 3.In conclusione,va accolto il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, con cassazione della sentenza impugnata-in relazione al motivo accolto- e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 22045 del ruolo generale dell’anno 202 4 , proposto Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]: Tributi [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura speciale allegata al controricorso, domiciliata presso la cancelleria della Corte di cassazione, in Roma, [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente – per lacassazione della sentenzan. 1055/ 28/2024 , della Corte di Giustizia di II grado della Puglia, depositata in data18.03.2024, non notificata; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 marzo 2026 dal [OSCURATO:PERSONA] Viscido di Nocera; [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe con cui la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia aveva rigettato l’appello proposto nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore,avverso la sentenza n. 437/ 02/ 2017 della Commissione tributaria provinciale di Taranto che aveva accolto il ricorso proposto dalla suddetta società avverso avviso di accertamento con il quale l’Ufficio, a seguito di p.v.c. dell’Agenzia delle entrate- Antifrodi di Roma, aveva, per quanto di interesse, ripreso l’Iva indebitamente detratta, per il 2011, in relazione a fatture emesse da fornitoreritenuto c.d. cartier a ([OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), afferenti ad operazioni soggettivamente inesistenti di acquisto di autovetture immatricolate in Italia, operando lasocietà cedente, in base ai riscontri dell’Ufficio, come “soggettointerposto” (missing trader), acquirente, a sua volta, in sospensione di imposta, attraverso l’indebito utilizzo di lettere di intento, non avendo i requisiti di esportatoreabituale, da società tutte appartenenti al [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.(primi cedenti) e omettendo i versamenti dell’Iva incassata in modo tale da vendere “sottocosto” le auto a [OSCURATO:SOCIETA]. (acquirente finale). 2. Si è costituita, con controricorso, la società contribuente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art.360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt.132, comma 2, n. 4, c.p.c., 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992 per avere la CGT rigettato l’appello dell’Agenzia con una motivazione sostanzialmente inesistente avendo omesso di indicare la correlazione esistente tra gli elementi probatori ritenuti decisivi per la formazione del convincimento. In particolare, la CGT avrebbe affermato apoditticamente che l’Ufficio, pur avendo dimostrato la fittizietà della cedente [OSCURATO:PERSONA] aveva provato la consapevolezza della frode da parte della contribuente; ciò senza valutare i plurimi elementi presuntivi addotti dall’Agenzia sulla base del p.v.c. dei funzionari del 12.9.2014 dell’[OSCURATO:PERSONA] della DR del Lazio, richiamato nel p.v.c. del 28 ottobre 2014 redatto a carico della contribuente (inesistenza della sede legale, omissione delle scritture contabili obbligatorie, mancato versamento di imposte dal 2010, omissione delle dichiarazioni fiscali per gli anni 2010 e 2012;mancanza di lavoratori dipendenti; costituzione della società nel 2008 e oggetto sociale fino al 2011 relativo alla prestazione di servizi di sanificazione ambientale, disinquinamenti etc; modifica nel 2011 dell’oggetto sociale relativo al commercio, all’ingrosso e al dettaglio, di autoveicoli; acquisti di autovetture immatricolate in Italia, effettuati, per la maggior parte, da società facenti tutte capo al gruppo [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in sospensione d’imposta, in seguito alla presentazione di false lettere di intento, non avendo i requisiti di esportatore abituale; rivendita delle auto “sottocosto” (perché scorporato dell’IVA) , omettendo di versare l’Iva dovuta, incassata dagli acquirenti; ricevimentodei bonifici dai propri clienti e, in pari data, o al massimo il giorno successivo, versamento di importi complessivi similari verso i fornitori nonché contemporanei prelevamenti in denaro pari alla differenza tra quanto ricevuto dal cliente italiano e quanto versato al fornitore comunitario). 1.1. Il motivo è infondato. 1.2.Le Sezioni Unite (Cass., sez. U, 7/04/2014, n. 8053 e n. 8054) hanno affermato che l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendoche comporta la nullità della sentenza nel caso di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, di “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”. Dalla giurisprudenza di legittimità è stato ulteriormente precisato che di “motivazione apparente” può parlarsi laddove essa non renda “percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice” (Cass., sez. U, 3/11/2016, n. 22232; Cass., sez. U, 5/04/2016, n. 16599). Nella sentenza impugnata, in punto di diritto, per quanto di interesse, la CGT di II grado ha osservato che: 1) l'Amministrazione finanziaria aveva provato solo l’oggettiva fittizietà della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l società fornitrice degli autoveicoli (dal PVC del 12.9.2014 dell’Agenzia delle Entrate di Roma-[OSCURATO:PERSONA]- riferito alle operazioni di verifica presso la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. si evinceva che: la sede legale della società era risultata essere del tutto inesistente; le scritture contabiliobbligatorie previste dall'art. 14 del DPR 633/73, le scritture e la documentazione prevista dal DPR 663/72 nonché i libri sociali obbligatori erano risultati omessi; dall'anno 2010 non era stato effettuato alcun versamento di imposte, nonostante l'enorme flusso di denaro movimentato -dai conti correnti della società si evincevano flussi di denaro in entrata per circa 12 milioni di euro-; le dichiarazioni ai fini IRES, IRAP ed IVA relative all'anno di imposta 2010 e dal 2012 erano risultate omesse; non erano stati utilizzati lavoratori dipendenti e/o collaboratori ecc.) ma non anche la consapevolezza della contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. che le operazioni si inserivano in una evasione dell'imposta. Infatti, l’Ufficio non aveva dimostrato, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente. 2) l’Agenzia delle Entrate aveva solo rappresentato che da controlli effettuati in Anagrafe Tributaria era risultato che la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., negli anni oggetto di verifica ed in quelli precedenti, non aveva registrato contratti di affitto di aree adibite a deposito di autovetture da destinare alla vendita, ciò in relazione alla dichiarazione acquisita dai verificatori (PVG del 26.9.2014) dal sig. [OSCURATO:PERSONA], responsabile commerciale nonché legale rappresentante nell’anno d'imposta 2012 della [OSCURATO:SOCIETA]. “che tale società disponeva di un piazzale aperto al pubblico nei pressi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], vicino al deposito della società [OSCURATO:PERSONA]”. 3) non avendo l'Amministrazione finanziaria assolto a detto onere istruttorio, nessun onere gravava sulla contribuente di fornire la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto. Orbene, per quanto stringata e al di là della correttezza delle argomentazioni svolte, la motivazione è idonea a disvelare l’iter logico- giuridico seguito dal giudice, non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., sez. 6-5, 28829 del 2021). 2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., 21, comma 4, del DPR n. 633/72, per avere ritenuto che l’Ufficio non avesse provato, in base ad elementi oggettivi e specifici, la consapevolezza da parte della contribuente della frode, conclusione raggiunta senza valutare complessivamente gli elementi presuntivi (concernenti la qualità dell’intermediariocon cui erano state intrattenute le operazioni; l’ac quisto da parte dellasocietà cedente degli autoveicoli da società tutte facenti capo al [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in sospensione di imposta, con l’utilizzo di false lettere d’intento, l’omissione del versamento dell’Iva dovuta e la rivendita a [OSCURATO:SOCIETA]. dei beni a un prezzo inferiore a quello di mercato; la tempistica e la modalità dei pagamenti; etc.) forniti dall’Ufficio sulla base delle risultanze del p.v.c. dei funzionari dell’[OSCURATO:PERSONA] della DR del Lazio,atti a dimostrare non solo la fittizietà soggettiva delle cedenti ma anche la consapevolezza della frode in capo alla contribuente- cessionaria. 2.1. Il motivo è fondato per le ragioni di seguito indicate. 2.2. Va premesso che, in tema di operazioni soggettivamente inesistenti questa Corte, in coerenza con le plurime affermazioni della Corte di Giustizia (Corte di Giustizia UE, 6 settembre 2012, C-324/11; Corte di Giustizia UE, 22 ottobre 2015, C-277/14; Corte di Giustizia UE, 19 ottobre 2017, C - 101/16 e, più di recente, Corte di Giustizia UE, 1 dicembre 2022, C-512/21) ha affermato che «qualora l'Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attiene ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, incombe sulla stessa l'onere di provare la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi specifici, che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l'Amministrazione assolva a detto incombente istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto» (cfr. Sez.5, Ordinanza n. 13324 del 2025; Cass., 16 febbraio 2025, n. 3949; Cass., 12 giugno 2024, n. 16361; Cass., 1 dicembre 2023, n. 33620; Cass., 31 gennaio 2022, n. 2922; Cass., 20 luglio 2020, n. 15369; Cass., 28 febbraio 2019, n. 5873; Cass., 20 aprile 2018, n. 9851). 2.3.Come chiarito da questa Corte, partendo dalla premessa che ai fini della ripartizione dell'onere della prova occorre considerare che il diniego del diritto di detrazione segna un'eccezione al principio di neutralità dell'Iva che tale diritto costituisce, sicché incombe, in primo luogo, sull'Amministrazione finanziaria provare che, a fronte dell'esibizione del titolo, difettano, le condizioni, oggettive e soggettive, per la detrazione e che, una volta raggiunta questa prova, spetterà al contribuente fornire la prova contraria, ossia di aver svolto le trattative in buona fede, ritenendo incolpevolmente che le merci acquistate fossero effettivamente rifornite dalla società cedente; inoltre, la prova che deve essere fornita dall'Amministrazione in caso di operazioni soggettivamente inesistenti si incentra su due circostanze di valenza costitutiva rispetto alla pretesa erariale, ossia che il soggetto formale non è quello reale e che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che la cessione si inseriva in una evasione I.V.A. e, a tale ultimo fine, non è necessaria la prova della partecipazione all'evasione, ma è sufficiente e necessario che il contribuente avrebbe dovuto esserne consapevole (Cass., 20 aprile 2018, n. 9851, in motivazione). 2.4.Con specifico riguardo alla consapevolezza del contribuente, secondo il consolidato orientamento della Corte di Giustizia, deve essere soddisfatta l'esigenza di tutela della buona fede del soggetto passivo, il quale non può essere sanzionato, con il diniego del diritto di detrazione, se non sapeva o non avrebbe potuto sapere che l'operazione si collocava nell'ambito di un'evasione commessa dal fornitore o che un'altra operazione facente parte delle cessioni, precedente o successiva a quella da detto soggetto passivo, era viziata da evasione dell'I.V.A. (Corte di Giustizia UE, 6 luglio 2006, C- 439/04 e C-440/04; Corte di Giustizia UE, 21 giugno 2012, C-80/11 e C- 142/11; Corte di Giustizia, 22 ottobre 2015, C-277/14).Sul «tipo» di prova incombente sull’Amministrazione si è precisato che essa può ritenersi raggiunta se quest’ultima fornisce attendibili indizi idonei ad integrare una presunzione semplice e, dunque, non occorre la prova «certa» e incontrovertibile e che l’onere dell'Amministrazione finanziaria sulla consapevolezza del cessionario deve essere ancorato al fatto che questi, in base ad elementi obbiettivi e specifici, che spetta alla Amministrazione individuare e contestare, conosceva o avrebbe dovuto conoscere che l'operazione si inseriva in un'evasione dell'I.V.A. e che tale conoscibilità era esigibile, secondo i criteri dell'ordinaria diligenza, tenuto conto delle circostanze esistenti al momento della conclusione dell'affare (Cass., 20 aprile 2018, n. 9851, in motivazione). Pertanto, sebbene al destinatario non compete, di norma, conoscere la struttura e le condizioni di operatività del proprio fornitore, sorge, tuttavia, un obbligo di verifica, nei limiti dell'esigibile, in presenza di indici personali ed operativi anomali dell'operazione commerciale ovvero delle scelte dallo stesso effettuate ovvero tali da evidenziare irregolarità ed ingenerare dubbi di una potenziale evasione, la cui rilevanza è tanto più significativa atteso il carattere strutturale e professionale della presenza dell'imprenditore nel settore del mercato in cui opera e l'aspettativa, fisiologica ed ordinaria, che i rapporti commerciali con gli altri operatori siano proficui e suscettibili di reiterazione nel tempo (Cass., 2 dicembre 2015, n. 24490). 2.5.In via esemplificativa, poiché la valutazione va in ogni caso ancorata alla concreta vicenda, possono costituire elementi di rilevanza sintomatica: l'acquisto dei beni ad un prezzo inferiore di mercato; la limitatezza dell'eventuale ricarico; la presenza di una varietà e pluralità di soggetti promiscuamente indicati nella documentazione di trasporto e nella fatturazione; la scelta di operare secondo canali paralleli di mercato (che esige una più attenta e approfondita valutazione dei propri interlocutori, proprio per verificarne l'effettività), poco importa se giustificata da esigenze di accelerazione e di margini produttivi; la tempistica dei pagamenti, in ispecie se incrociati od operati su conti esteri a fronte di interlocutori nazionali, ovvero se effettuati in contanti; la qualità del concreto intermediario con il quale sono state intrattenute le operazioni commerciali; il numero, la qualità e la durata delle transazioni, in ispecie a fronte di rapporti contigui e frequentazioni reiterate con i titolari della cartiera, ovvero nel caso in cui il contribuente abbia rapporti commerciali con una pluralità di soggetti aventi la qualità di cartiera (Cass., 20 aprile 2018, n. 9851, in motivazione). 2.6.Ne consegue che la sussistenza di indizi, che consentano di sospettare l'esistenza di irregolarità o di evasioni nella sfera dell'emittente, deve indurre l'operatore avveduto ad assumere le opportune informazioni sul soggetto dal quale intenda acquistare beni o servizi (Cass., 4 luglio 2022, n. 21072; Cass., 2 dicembre 2021, n. 38012; Cass., 16 novembre 2021, n. 34531). Il contenuto della massima diligenza esigibile nei confronti di un accorto operatore, al fine di non essere parte di una frode IVA, si incentra sulle opportune informazioni circa l’effettiva esistenza del fornitore, da acquisirsi direttamente (in relazione alla struttura organizzativa dello stesso), sia indirettamente, attraverso l’esame delle modalità con le quali si è estrinsecato il rapporto commerciale con l’emittente (Cass., 27 settembre 2022, n. 28165). 2.7.Ed invero, l’operazione soggettivamente inesistente si configura sia quando l'emittente della fattura non sia un soggetto passivo di imposta, sia quando la falsità delle fatture riguardi operazioni avvenute tra soggetti diversi da quelli che appaiano nella documentazione; segnatamente, nel caso in cui l'Amministrazione ritenga che la fattura attenga ad operazioni solo soggettivamente inesistenti, e cioè che la fattura sia stata emessa da soggetto diverso da quello che ha effettuato la cessione o la prestazione in essa rappresentata (e della quale il cessionario o il committente sia stato realmente destinatario), la detraibilità dell'IVA deve essere, in linea di principio, esclusa, venendo a mancare lo stesso principale presupposto della detrazione, costituito dall'effettuazione di un'operazione ai sensi dell'art. 19, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972, presupposto da ritenersi carente anche nel caso in cui i termini soggettivi dell'operazione non coincidano con quelli della fatturazione (Cass., 13 novembre 2009, n. 23987; Cass., 12 marzo 2007, n. 5719). In tal caso, infatti, come evidenziato da questa Corte, l'imposta viene versata ad un soggetto non legittimato alla rivalsa, né assoggettato all'obbligo di pagamento dell'imposta, in quanto le fatture sono emesse da un soggetto che non è stato controparte nel rapporto relativo alle operazioni fatturate, da ritenersi "inesistenti" (Cass., 30 ottobre 2013, n. 24426). In sostanza, in caso di emissione di fattura per operazioni inesistenti, l'IVA versata (come previsto dall'art. 21, comma 7, d.P.R. 6 n. 633 del 1972) alla non genuina controparte, va considerata (proprio per le finalità del complessivo sistema IVA) come "fuori conto", e cioè "isolata" dalla massa di operazioni effettuate ed "estraniata" dal meccanismo di compensazione tra IVA "a valle" ed IVA "a monte" che presiede alla detrazione d'imposta di cui all'art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972 (Cass.,13 marzo 2013, n. 6229 e, più di recente, Cass., 20 luglio 2020, 15369). 2.8. Questa Corte ha, poi, precisato che, in tema di evasione di IVA a mezzo di frodi carosello, quando l’operazione soggettivamente inesistente è di tipo triangolare, poco complessa e caratterizzata dalla interposizione fittizia di un soggetto terzo tra il cedente comunitario ed il cessionario italiano, l’onere probatorio a carico della Amministrazione finanziaria, sulla consapevolezza da parte del cessionario che il corrispettivo della cessione sia versato al soggetto terzo non legittimato alla rivalsa né assoggettato all’obbligo del pagamento dell’imposta, è soddisfatto, per l’immediatezza dei rapporti tra i soggetti coinvolti,dalla dimostrazione che l’interposto sia privo di dotazione personale e strumentale adeguata alla prestazione fatturata, mentre spetta al contribuente cessionario fornire la prova contraria della buona fede con cui ha svolto le trattative ed acquistato la merce, ritenendo incolpevolmente che essa fosse realmente fornita dalla persona interposta (Sez. 5 - , Ordinanzan.13324 del 19/05/2025; Cass., 21 aprile 2017, n. 10120; Cass., 30 ottobre 2018, n. 27629; Cass., 20 dicembre 2023, n. 35591). 2.9.Raggiunta tale prova, incombe sul contribuente l'onere di dimostrare, oltre all'effettività del cedente, la propria buona fede, ossia di «avere agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale e di aver adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto -secondo i criteri di ragionevolezza e di proporzionalità, in rapporto alle circostanze del caso concreto - al fine di evitare di essere coinvolto in una tale situazione, in presenza di indizi idonei a far insorgereil sospetto», stante la inesigibilità di ulteriori verifiche (Cass., 20 luglio 2020, n. 15369). Il contribuente, in altri termini, può dimostrare sia l'anomalia degli elementi posti in evidenza dal Fisco, sia l'attività preventiva posta in essere da cui emergeva l'effettività ed operatività dell'impresa interposta. Risulta, invece, priva di rilievo tanto la prova sulla regolarità formale delle scritture e sulle evidenze contabili dei pagamenti, quanto sull'inesistenza di un dimostrato vantaggio, e ciò in quanto le prime circostanze sono già insite nella stessa nozione di operazione soggettivamente inesistente, mentre l'ultima si riferisce ad un dato di fatto esterno alla fattispecie, inidoneo di per sé a dimostrare l’estraneità alla frode (Cass., 16 febbraio 2025, n. 3949). Nessun rilievo assume, poi, la riscontrata congruità dei prezzi e la regolarità formale delle operazioni, poiché il primo costituisce un elemento neutro ai fini della prova della buona fede, e la seconda è addirittura utilizzata proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (Cass., dicembre 2019, n.33915; Cass., 24 agosto 2022, n. 25192). 2.10. Né, a tal fine, è sufficiente dedurre che la merce sia stata consegnata e rivenduta e la fattura, IVA compresa, effettivamente pagata, poiché trattasi di circostanze pienamente compatibili con la frode fiscale perpetrata mediante un'operazione soggettivamente inesistente» (Cass., 9 settembre 2016, n. 17818), ovvero, «di circostanze non concludenti, la prima in quanto insita nella stessa nozione di operazione soggettivamente inesistente, e la seconda perché relativa ad un dato di fatto inidoneo di per sé a dimostrare l'estraneità alla frode» (cfr. Cass., 28 giugno 2018, n. 17153 del 2018; Cass. n. 13324 del 2025). 2.11.Tanto premesso, nella vicenda in esame, la CGT di II grado non ha fattopiena e corretta applicazione dei principi di diritto espressi in tali arresti giurisprudenziali. Il giudice di appello, nella specie, a fronte della contestazione dell’Ufficio circa l’indebita detrazione Iva da parte della contribuente in relazione a fatture emesse dauna società ritenut a c.d. cartier a ([OSCURATO:PERSONA] srl), che, nel 2011, si era fittiziamente interposta(missing trader) negli acquisti di autoveicoli –operando in sospensione d’imposta attraverso l’utilizzo di false dichiarazioni d’intento, e senza versamento dell’iva dovuta - tra i cedenti primari (fornitori residenti appartenenti tutti al [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) e l’acquirente effettivo ([OSCURATO:SOCIETA]), ha ritenuto che l’Amministrazione avesse fornito elementi idonei a dimostrare soltanto la fittizietà della cedente [OSCURATO:PERSONA] (dal PVC del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dell’Agenzia delle Entrate di Roma-[OSCURATO:PERSONA]- riferito alle operazioni di verifica presso la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. si evinceva che: la sede legale della società era risultata essere del tutto inesistente; le scritture contabili obbligatorie previste dall'art. 14 del DPR 633/73, le scritture e la documentazione prevista dal DPR 663/72 nonché i libri sociali obbligatori erano risultati omessi; dall'anno 2010 non era stato effettuato alcun versamento di imposte, nonostante l'enorme flusso di denaro movimentato -dai conti correnti della società si evincevano flussi di denaro in entrata per circa 12 milioni di euro; le dichiarazioni ai fini IRES, IRAP ed IVA relative all'anno di imposta 2010 e dal 2012 erano risultate omesse; non erano stati utilizzati lavoratori dipendenti e/o collaboratori etc.) ma non già laconoscenza e/o conoscibilità della frode Iva da parte della società contribuente; in particolare, il giudice di appello ha ritenuto che l’unico elemento offerto dall’Amministrazione dal quale desumere la consapevolezza della frode da parte della contribuente fosse quello emerso dai controlli effettuati in Anagrafe tributaria della mancata registrazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] dei contratti di affitto relativi al deposito di autovetture da destinare alla vendita (in relazione alla dichiarazione acquisita dai verificatori da [OSCURATO:PERSONA], responsabile commerciale, nonchélegale rappresentante nell’anno d’imposta 2012 della [OSCURATO:SOCIETA]. " che tale società disponeva di un piazzale aperto al pubblico nei pressi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], vicino al deposito della società [OSCURATO:PERSONA]”). Tuttavia, ha ritenutotale esito senza considerare che: 1)trattandosi di operazioni soggettivamente inesistenti di tipo triangolare (acquisto delle merce da parte della società contribuente direttamente dai fornitoriresidenti appartenenti al [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., tramite la società cartiera [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), l’onere probatorio a carico della Amministrazione finanziaria sulla conoscibilità da parte della contribuente della partecipazione ad una frode Iva fosse soddisfatto dalla dimostrazione della fittizietà del soggetto interpostoe dalla conseguente immediatezza dei rapporti tra i soggetti coinvolti; 2) come si evince dal ricorso per cassazione (pag g . 2 - 4) , l’Ufficio aveva posto in evidenza elementi obbiettivi e specifici desunti dalle risultanze delle indagini di cui al p.v.c.dei funzionari dell’[OSCURATO:PERSONA] della DR del Lazio, che, consentendo di sospettare l’esistenza di irregolarità e/o di evasioni nella sfera della società emittent e le fatture, dovevano indurre la contribuente – usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta - ad assumere le opportune informazioni sull’effettiva esistenza del soggetto (fittiziamente) fornitore della merce posto che: - la merce era stata acquistata direttamente, dai fornitori comunitari appartenenti tutti al [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ( rispetto ai quali, oltre all’inesistenza della sede legale, all’omissione delle scritture contabili obbligatorie, al mancato versamento di imposte dal 2010, all’omissione delle dichiarazioni fiscali per il 2012; alla mancanza di lavoratori dipendenti, la costituzione della società nel 2008 con oggetto sociale fino al 2011 relativo alla prestazione di servizi di sanificazione ambientale, disinquinamenti etc; la modifica nel 2011 dell’oggetto sociale relativo al commercio, all’ingrosso e al dettaglio, di autoveicoli); -gli acquisti di autovetture immatricolate in Italia, effettuati da [OSCURATO:PERSONA], in sospensione d’imposta, erano avvenuti, per la maggior parte, da fornitori residentifacenti tutti capo al gruppo [OSCURATO:PERSONA] s.p.a ; -la rivendita dei beni “sottocosto” (perché scorporato dall’Iva) e l’omissione da parte del versamento dell’Iva dovuta, incassata dagli acquirenti; -il ricevimento dei bonifici dai propri clienti e, in pari data, o al massimo il giorno successivo, il versamento di importi complessivi similari verso i fornitori nonché contemporanei prelevamenti in denaro pari alla differenza tra quanto ricevuto dal cliente italiano e quanto versato al fornitore comunitario. Si tratta di elementi tipici (che davano luogo ad una presunzione di svolgimento di operazioni soggettivamente inesistenti) che comportavano l’inversione dell’onere della prova a carico della società contribuente, nel senso che quest’ultima avrebbe dovuto dimostrare che «non avrebbe potuto sapere» pur avendo utilizzato la massima diligenza esigibile; questi elementi, invece, sono stati (illegittimamente) trascurati dalla CGT, con il conseguente errore di diritto, correttamente censurato dall'Agenzia ricorrente. Il procedimento logico-valutativo seguito dalla CGT non è, dunque, coerente con i criteri di ripartizione dell’onere probatorio come regolato dall’art. 2697 cod. civ. e con le regole di governo delle prove presuntive, poste dagli artt. 2727 e 2729 cod. civ., nei limiti in cui questa Corte, nell’esercizio della funzione nomofilattica, può controllare tale processo (Cass., 15 novembre 2021, n. 34248; Cass., 13 febbraio 2020, n. 3541). 3.In conclusione,va accolto il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, con cassazione della sentenza impugnata-in relazione al motivo accolto- e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria