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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 7 settembre 2022

Cassazione n. 38957/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 18 maggio 2021, ha confermato la decisione del primo giudice con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di usura aggravata.

Considerato che risulta manifestamente infondato l'unico motivo proposto, ripreso con la memoria difensiva, con il quale si lamenta l'omesso riconoscimento della circostanza attenuante della dissociazione attuosa, prevista dall'art. 8 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203: la Corte territoriale, infatti, con una motivazione niente affatto mancante, ha osservato che l'attività di usura fu svolta dall'imputato per una iniziativa personale, senza che fosse riconducibile alla sua partecipazione nell'associazione di tipo mafioso (pag. 4), valutazione sommariamente contestata con deduzioni in fatto e di merito, reiterate con la memoria in data 7 settembre 2022, precluse in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 settembre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 18 maggio 2021, ha confermato la decisione del primo giudice con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di usura aggravata. Considerato che risulta manifestamente infondato l'unico motivo proposto, ripreso con la memoria difensiva, con il quale si lamenta l'omesso riconoscimento della circostanza attenuante della dissociazione attuosa, prevista dall'art. 8 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203: la Corte territoriale, infatti, con una motivazione niente affatto mancante, ha osservato che l'attività di usura fu svolta dall'imputato per una iniziativa personale, senza che fosse riconducibile alla sua partecipazione nell'associazione di tipo mafioso (pag. 4), valutazione sommariamente contestata con deduzioni in fatto e di merito, reiterate con la memoria in data 7 settembre 2022, precluse in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 settembre 20