CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 aprile 2025
Cassazione n. 16601/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso straordinario avverso la sentenza di questa Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale; Considerato che il primo ed unico motivo- con cui il ricorrente denunzia errore di fatto in ordine all'omessa valutazione del motivo di ricorso relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato poiché con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 3), argomentando che la sentenza di merito impugnata aveva correttamente motivato sul trattamento sanzionatorio, mediante puntuale richiamo a specifici indici ostativi, oggettivi e soggettivi, e al carattere al cospetto recessivo di ogni altro elemento all'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 aprile 2025 igli estensore [OSCURATO:PERSONA]