CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 19763/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32059/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N. 71, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' MORPURGO; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliat i in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 815/2021R.G.N. 272/2021 depositata il 28/06/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. 815/2021 la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia resa dal Tribunale della stessa sede che, in accoglimento della domanda proposta dai lavoratori in epigrafe indicati avverso la società convenuta, aveva dichiarato la nullità degli artt. 18 co. 11 del CCNL 16.4.2003 e 7 dell’Accordo [OSCURATO:DATA_NASCITA], nella parte in cui gli stessi escludevano il computo dell’intero periodo di apprendistato ai fini degli aumenti periodici di anzianità ed aveva accertato il diritto dei dipendenti all’integrale riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata durante tale arco temporale nel computo dei predetti incrementi retributivi. 2. Av verso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA] affidato a quattro motivi, cui hanno resistito con controricorso i lavoratori in epigrafe indicati. 3. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 380 bis cpc. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nelle more del giudizio è stata depositata dichiarazione di rinuncia al ricorso in cassazione da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Tale atto risulta accettato nell’interesse dei controricorrenti dal loro Procuratore abilitato con procura speciale. 3. Sussistono, pe rtanto, le condizioni previste dall’art. 390 cpc perché venga dichiarata l’estinzione del processo, nulla disponendo in ordine alle spese processuali ex art. 391 comma quarto cpc. 4. Non sussistono, invece, i presupposti per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per la ricorrente, atteso che il DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016; Cass. n. 23175/15). PQM La Corte dichiara estinto il processo. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio. Così deciso in Rom