CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 marzo 2022
Cassazione n. 09377/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 35484/2018 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è ex legedomiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata - avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] n. 1216/18 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: § 1. L’ Agenzia delle Entrate propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, in riforma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo l'avviso di liquidazione notificato ad [OSCURATO:PERSONA] srl in recupero dell'imposta proporzionale di registro (0,5 %) sulla maggior base imponibile individuabile nell'atto notarile 3 agosto 2011; atto con il quale [OSCURATO:PERSONA] srl (con altre società del gruppo) aveva costituito in pegno tutte le quote della [OSCURATO:PERSONA] srl in suo possesso a favore della [OSCURATO:SOCIETA] (poi [OSCURATO:PERSONA] spa), al fine di garantire l'adempimento, da parte dell’utilizzatrice [OSCURATO:PERSONA] srl, delle obbligazioni in capo a quest'ultima scaturenti da un contratto di leasing su impianto fotovoltaico concluso con [OSCURATO:SOCIETA] (con facoltà di escussione diretta del pegno). La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che: - fosse corretto (come operato dall a società contribuente) applicare l’aliquota percentuale di tariffa sulla base imponibile costituita dal valore nominale delle quote societarie (srl) costituite in pegno (euro 100.000,00), non già (come infondatamente sostenuto dall'amministrazione finanziaria) sulla base imponibile costituita dall'ammontare massimo delle obbligazioni garantite (euro 3.582.096,28, comprensivo del prezzo di opzione finale d'acquisto); - altrimenti ragionando, vi sarebbe stata eclatante sproporzione rispetto al valore reale della garanzia prestata dalle due società a favore della società di leasing, la quale aveva natura meramente accessoria e residuale, dal momento che la società di leasing trovava già fondamentale garanzia nella proprietà dell'impianto fotovoltaico, oltre che in una cessione di credito; - sul piano normativo, questa conclusione si basava sul disposto dell’art. 43, primo comma, lettera f) d.P.R. 131/86, dal momento che, anche ad evitare disparità di trattamento tra srl e spa, le quote di srl rientravano anch'esse nella nozione legale di ‘titoli’, non essendo quest'ultima limitata (come sostenuto dall'agenzia delle entrate) ai soli titoli di credito e, tra questi, alle azioni. Nessuna attività difensiva è stata posta in essere in questa sede dalla società intimata. § 2. Con l’unico motivo di ricorso l’ Agenzia delle Entrate lamenta – ex art.360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione degli artt.20 e 43, co. 1^, lett.f) d.P.R. 131/86, per avere la [OSCURATO:PERSONA] omesso di considerare che: - la valutazione ex art.20 d.P.R. 131/86 degli effetti giuridici dell'atto costitutivo del pegno rendevano evidente che obbligazioni contrattuali per oltre quattro milioni e mezzo di euro non potevano essere adeguatamente garantite con delle quote di SRL recanti un valore nominale di appena 100.000 €; - la nozione di ‘titoli’ di cui all'articolo 43 cit., testualmente accostata a quella del ‘denaro’, andava riferita ai titoli di credito con caratteri di letteralità, autonomia ed incorporazione (titoli di credito in senso stretto; titoli rappresentativi di merci; titoli di massa o valori mobiliari quali i titoli del debito pubblico; azioni ed obbligazioni di spa, suscettibili di offerta al pubblico); - per contro, le quote di srl non potrebbero considerarsi ‘titoli’ ai sensi della norma in esame, proprio perché non qualificabili come titoli di credito, stante anche la differenza tra gli articoli 2352 cod.civ. in tema di pegno di ‘azioni’ e l'articolo 2471 bis cod.civ. sul pegno della ‘partecipazione’ nella SRL; nonché il disposto dell’art.2468 co. 1^ circa la non incorporabilità delle quote in titoli azionari e la preclusione a che esse costituiscano oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari. Qualora la [OSCURATO:PERSONA] avesse considerato questi aspetti, avrebbe dovuto fare applicazione della regola generale di cui al medesimo articolo 43 cit., secondo cui la base imponibile, in caso di atto costitutivo di garanzia,va individuata nella somma garantita. § 3.1Il motivo è fondato. Il d.P.R. 131/86 detta una norma specifica (art.43 lett.f)) sulla determinazione della base imponibile per gli atti con i quali viene prestata garanzia reale o personale, individuandola nella “somma garantita”. Solo nel caso in cui la garanzia venga prestata “in denaro o in titoli”, la base imponibile è invece costituita “dalla somma di denaro o dal valore dei titoli, se inferiore alla somma garantita”. La disposizione è dunque chiara nel fissare la regola generale per cui, tanto nel caso di garanzia reale quanto in quello di garanzia personale, l'aliquota tariffaria deve essere applicata sull’ammontare della somma garantita; e ciò ben si comprende in ragione del fattoche quest'ultimo parametro risulta, da un lato, rispondente alla funzione causale tipica della garanzia (data dal rafforzamento della tutela del creditore rispetto all’adempimento, fino ad una concorrenza predeterminata, dell'obbligazione principale) e, dall'altro, certo ed immediatamente identificabile in base allo stesso atto costitutivo della garanzia oggetto di registrazione. La previsione legale di un criterio determinativo della base imponibile diverso da quello della ‘somma garantita’ si pone invece quale deroga alla regola generale; deroga giustificata dal fatto che la garanzia venga prestata “in denaro o in titoli”, nel qual caso si ha riguardo -sempre che si tratti di importi inferiori alla somma garantita - all'ammontare del denaro ovvero al controvalore dei titoli dati in garanzia. In questa evenienza, le esigenze su rappresentate vengono soddisfatte proprio dalla peculiare natura dei beni costituiti in garanzia, espressiva di una entità economica oggettivamente ed immediatamente rilevabile e quantificabile anche indipendentemente dalla somma garantita. Già la struttura e la ratiodella previsione legislativa in esame depongono dunque, venendo con ciò al cuore della controversia, per una interpretazione strettamente funzionale della nozionedi ‘titoli’, sostanzialmente riferibile ai titoli di credito in senso stretto (assistiti dalla disciplina di emissione, incorporazione e circolazione di cui agli artt. 1992 segg. cod.civ.), ai titoli rappresentativi di merci (nei quali il valore creditorio è riferito alle merci rappresentate, ex art.1996 cod.civ.), ai valori mobiliari o prodotti finanziari che conferiscono al titolare un credito nei confronti di un emittente autorizzato (come i titoli del debito pubblico, ovvero le obbligazioni di spa e sapa), ai titoli attributivi della qualità di socio in spa o sapa (appunto denominati ‘titoli azionari’ o ‘strumenti finanziari partecipativi’, e suscettibili di circolare come i titoli di credito al portatore o nominativi: artt.2354 e 2355 cod.civ.). Ulteriore elemento ricostruttivo in questo senso si individua poi nel fondamentale accostamento, nella previsione legislativa in parola, dei ‘titoli’ al ‘denaro’, cioè al bene oggetto di prestazioni certe, liquide, circolanti, esigibili e fungibili per eccellenza; bene nei cui confronti in tanto i ‘titoli’ si possono porre in rapporto di alternativa legale, in quanto segnati da caratteristiche di sostanziale equivalenza. E sono queste stesse caratteristiche che consentono di individuare il rapporto intercorrente tra il denaro o il controvalore dei titoli dati in pegno, da un lato, con la ‘somma garantita’, dall’altro, così da verificare la minore entità dei primi rispetto a quest’ultima (presupposto fattuale dello scostamento dalla regola generale ex art.43 lett.f) cit.). § 3.2Orbene, diversamente da quanto sostenuto dai giudici regionali, non si reputa che nella nozione di ‘titoli’ fin qui considerata possano rientrare anche le quote sociali (di srl o società personali), in quanto del tutto prive delle suddette caratteristiche, così come delle condizioni di assimilazione al denaro che, pure, si è visto presiedere alla scelta legislativa. Le quote di srl, per quanto anch’esse rappresentative di una partecipazione societaria proporzionale e per quanto anch’esse assoggettate ad una disciplina di pegno sostanzialmente unitaria con le azioni (artt.2471 bis e 2352 cod.civ.), sono sottoposte ad un regime autonomo e radicalmente diverso dalle azioni; sono prive delle attribuzioni tipiche dei titoli di credito e non circolano come tali. La legge, anzi, vieta espressamente che le quote di partecipazione di srl siano rappresentate da azioni o costituiscano oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari (art.2468 cod.civ.). Questa Corte ha avuto modo di osservare (Cass.,I sez.civ.,n.31051/19) che le quote di società a responsabilità limitata, appunto insuscettibili di essere portate da titoli azionari, rappresentano la ‘partecipazione’ dei soci al contratto sociale ed allo svolgimento dell'impresa che da questo promana, ma proprio per questo esulano dall'ambito dei semplici diritti di credito, con conseguente applicabilità ad esse della regola residuale prevista dall'art.2806 c.c. sulle modalità di costituzione del pegno su ‘diritti diversi dai crediti’. Si osserva nella sentenza impugnata che correttamente le società avrebbero applicato la tariffa dello 0,50% sul valore nominale delle quote sociali, dal momento che tale valore (euro 100.000) risultava in definitiva del tutto congruo con la finalità di garantire l'adempimento delle obbligazioni scaturenti da un contratto di leasing che, come tale, prevedeva la permanenza della proprietà del bene (nella specie, l'impianto fotovoltaico) in capo alla società concedente, sicché quest'ultima, in ipotesi di inadempimento dell'utilizzatore, trovava già nel trattenimento del diritto di proprietà una adeguata garanzia. Si tratta di un'argomentazione per più versi non condivisibile. In primo luogo, non tiene conto del fatto che il valore nominale della quota, per quanto riferibile ad una frazione del capitale sociale, non trova necessaria rispondenza nel valore patrimoniale della società partecipata, costituente il reale oggetto della garanzia. In secondo luogo, essa finisce per sostanzialmente svuotare di ogni contenuto causale qualsivoglia accordo di garanzia che risulti accessorio ad un contratto di leasing; contratto nel quale la proprietà del bene rimane sempre, fino all'avvenuto riscatto, in capo al concedente, senza che -per ciò solo -questi possa reputarsi indifferente all’ottenimento di una garanzia che lo tenga indenne dai vari pregiudizi che gli possono derivare dall’inadempimento dell’utilizzatore. In terzo luogo, neppure può fondatamente sostenersi che la determinazione della base imponibile (oggetto specifico dell'articolo 43 cit.) debba farsi dipendere, invece che dall'oggettività del criterio legale (somma garantita; somma di denaro o controvalore dei titoli) dalla interpretazione della volontà delle parti e dalla ricostruzione degli effetti dell'atto, invece astrattamente rilevanti al diverso fine della qualificazione giuridica di quest'ultimo, peraltro qui non in discussione, ex articolo 20 d.P.R. 131/86. Deve dunque ritenersi che il giudice del merito si sia in effetti erroneamente discostato dal principio di diritto che può così riassumersi: ai fini della determinazione della base imponibile dell’imposta di registro sugli atti con i quali viene prestata garanzia personale o reale (art.43, lett.f) d.P.R. 131/86), nella nozione di ‘titoli’ a tal fine indicata dalla legge non rientrano le quote di partecipazione in srl o in società personali, in quanto non equiparabili né ai titoli di credito né al denaro; ne consegue che, nel caso di pegno sulle stesse, la base imponibile va determinata non in ragione del loro valore nominale, ma secondo la regola generale della somma garantita. Ne segue la cassazione della sentenza impugnata; non essendo necessari accertamenti in fatto, sussistono i presupposti ex art.384 cod.proc.civ. per la decisione nel merito, mediante rigetto del ricorso originario delle società contribuenti. L’assenza di precedenti giurisprudenziali depone per la compensazione integrale delle spese di lite. P.Q.M. La Corte - accoglie il ricorso; - cassa la sentenza impugnata e decide nel merit