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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 maggio 1989

Cassazione n. 46132/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/05/1989 avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I.s OSSERVA Rilevato che la difesa di Emanuele PEZZOTTI ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Rieti di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 186, commi 1 lett. c) e 2-bis, codice strada (in Mirtense il 16 gennaio 2021); ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che, in particolare, quanto all'avviso di cui all'art. 114, disp. att., cod. proc. pen., la Corte ha attinto alla testimonianza del sanitario che si era occupato del caso, laddove la difesa ha rassegnato a questa Corte di legittimità il significato dell'atto probatorio, sollecitandone una diversa lettura preclusa in questa sede, peraltro dopo una doppia decisione conforme di merito (sulla natura del giudizio di legittimità, tra le altre, sez. 3 n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv, 257595; sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, Rv. 277218; sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Rv. 253099), con conseguente inammissibilità del primo e del secondo motivo; che, parimenti, quanto all'aggravante di aver provocato un incidente stradale, prevista dall'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, la difesa ha omesso di considerare che, secondo i principi più volte affermati in sede di legittimità, ai fini della sua configurabilità, non è richiesto l'accertamento del nesso eziologico tra l'incidente e la condotta dell'agente, ma il solo collegamento materiale tra il verificarsi del sinistro e lo stato di alterazione dell'agente, alla cui condizione di impoverita capacità di approntare manovre idonee a scongiurare l'incidente sia direttamente ricollegabile la situazione di pericolo(sez. 4, n. 54991 del 24/10/2017, Fabris, Rv. 271557-01; n. 36777 del 2/7/2015, Scudiero, Rv. 264419-01; n. 27211 del 21/5/2019, Granelli, Rv. 275872-01), con conseguente inammissibilità anche del terzo motivo; rilevato che alla inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 7 novembre 2024 La Consigliera es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/05/1989 avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I.s OSSERVA Rilevato che la difesa di Emanuele PEZZOTTI ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Rieti di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 186, commi 1 lett. c) e 2-bis, codice strada (in Mirtense il 16 gennaio 2021); ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che, in particolare, quanto all'avviso di cui all'art. 114, disp. att., cod. proc. pen., la Corte ha attinto alla testimonianza del sanitario che si era occupato del caso, laddove la difesa ha rassegnato a questa Corte di legittimità il significato dell'atto probatorio, sollecitandone una diversa lettura preclusa in questa sede, peraltro dopo una doppia decisione conforme di merito (sulla natura del giudizio di legittimità, tra le altre, sez. 3 n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv, 257595; sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, Rv. 277218; sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Rv. 253099), con conseguente inammissibilità del primo e del secondo motivo; che, parimenti, quanto all'aggravante di aver provocato un incidente stradale, prevista dall'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, la difesa ha omesso di considerare che, secondo i principi più volte affermati in sede di legittimità, ai fini della sua configurabilità, non è richiesto l'accertamento del nesso eziologico tra l'incidente e la condotta dell'agente, ma il solo collegamento materiale tra il verificarsi del sinistro e lo stato di alterazione dell'agente, alla cui condizione di impoverita capacità di approntare manovre idonee a scongiurare l'incidente sia direttamente ricollegabile la situazione di pericolo(sez. 4, n. 54991 del 24/10/2017, Fabris, Rv. 271557-01; n. 36777 del 2/7/2015, Scudiero, Rv. 264419-01; n. 27211 del 21/5/2019, Granelli, Rv. 275872-01), con conseguente inammissibilità anche del terzo motivo; rilevato che alla inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 7 novembre 2024 La Consigliera es
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