CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44317/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Considerato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], composto da un unico motivo, volto a mettere in dubbio il ruolo di amministratore di fatto dell'imputato, in relazione alla fallita ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA]", ed a sostenere che la sua affermazione di responsabilità non sarebbe in grado di superare la soglia dell'oltre ogni ragionevole dubbio, è inammissibile, perché reiterativo, in fatto e manifestamente infondato. La censura, in particolare, è formulata secondo direttrici di censura sottratte al sindacato di legittimità, poiché, come noto, sono precluse alla Cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). Non si ravvisa alcuna aporia o manifesta illogicità della sentenza del giudice di primo grado, in punto di affermazione della responsabilità, basata sulla chiara ricostruzione probatoria del ruolo di amministratore di fatto del ricorrente, attraverso l'esame anche delle risultanze fallimentari e documentali: la Corte territoriale aveva già rigettato l'analogo motivo proposto in sede di appello. 2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5