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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 luglio 2021

Cassazione n. 31489/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso 28431-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, 2021 rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; 2555 - ricorrenti - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso il cui Ufficio domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 129/2015 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 19/06/2015 R.G.N. 381/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO - che, con sentenza del 19 giugno 2015, la Corte d'Appello di Venezia confermava la decisione resa dal Tribunale di Belluno e rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della [OSCURATO:PERSONA] scolastico regionale per il Veneto - Ufficio scolastico provinciale di Belluno, avente ad oggetto l'adeguamento del trattamento economico loro spettante a seguito dell'accorpamento del Ministero della [OSCURATO:PERSONA] di cui gli istanti erano originariamente dipendenti con il Ministero dell'Università e della [OSCURATO:PERSONA] e Tecnologica, risultante inferiore a quello riconosciuto al personale di quest'ultimo Ministero inserito nella stessa area professionale e svolgente le medesime mansioni degli istanti in ragione del maggiore importo loro erogato a titolo di indennità di amministrazione, con decorrenza dal 17.11.2010, periodo successivo a quello per il quale lo stesso Tribunale di Belluno con sentenza passata in giudicato aveva accolto la medesima istanza; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto essere la domanda proposta dagli istanti soggetta ad un nuovo accertamento per essere la precedente pronunzia favorevole alla pretesa ribadita nel presente giudizio fondata su una diversa causa petendi (la previsione in termini recata dal CCNL per il comparto Ministeri relativo al quadriennio 2002/2005 irrilevante nella specie) e così tale da legittimarne il rigetto in conformità all'orientamento di questa Corte, secondo cui non sono suscettibili di essere sindacate da parte del giudice le scelte operate dalla contrattazione collettiva, difettando un parametro di giudizio cui rapportare questo sindacato mentre neppure è ipotizzabile un contrasto con il principio di non discriminazione, non predicabile in termini assoluti, ma rilevabile con riferimento a specifiche previsioni normative; - che per la cassazione di tale decisione ricorrono tutti gli istanti ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidando l'impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, il MIUR; CONSIDERATO - che, con il primo motivo, i ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 324, c.p.c., 2909 c.c., 429 c.p.c., 281 sexies c.p.c. e 45 d.lgs. n. 165/2001, imputa alla Corte territoriale l'aver erroneamente disatteso l'eccezione di giudicato, fondata su una lettura contestuale del dispositivo e della parte motiva della pregressa sentenza del Tribunale di Belluno di accoglimento della domanda proposta dai ricorrenti, lettura che consentiva di ritenere le differenze retributive nel giudizio de quo dovute in ragione di quanto sancito in quella pronunzia circa l'inderogabilità da parte dell'autonomia negoziale del principio di parità di trattamento contrattuale posto dall'art. 45 d.lgs. n. 165/2001; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e delle tabelle C e D del CCNL per il comparto Ministeri relativo al quadriennio 2002/2005, 31, comma 4 e della tabella F del CCNL relativo al successivo quadriennio 2006/2009 nonché degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., i ricorrenti ripropongono la censura relativa alla disconosciuta fondatezza dell'eccezione di giudicato prospettata sotto il profilo della permanenza nel successivo contratto di comparto della disuguaglianza valutata illegittima nella precedente sentenza ed ivi ritenuta tale da fondare l'accoglimento della domanda; che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., 45, d.lgs. n. 165/2001 e del principio del "ne bis in idem", i ricorrenti ribadiscono la censura relativa alla disconosciuta fondatezza dell'eccezione di giudicato, sotto il profilo dell'inammissibilità di una pronunzia che si discosti dalla precedente sentenza accogliendo con riguardo al principio di parità di trattamento contrattuale di cui all'art. 45 d.lgs. n. 165/2001 una interpretazione difforme; che tutti gli esposti motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi infondati, legittimandosi il rigetto dell'eccezione di giudicato da parte della Corte territoriale a motivo della diversa causa petendi (il CCNL di comparto per il quadriennio 2006/2001 estraneo al precedente giudizio) su cui la Corte medesima correttamente assume essere fondata la nuova domanda così legittimando un nuovo accertamento idoneo a consentire l'adesione ad una diversa lettura dell'art. 45 d.lgs. n. 165/2001, conforme all'orientamento accolto da questa Corte e tale da escludere che la norma possa porsi a parametro per giudicare le differenziazioni nel trattamento economico ammesse in sede di contrattazione collettiva; che, pertanto, il ricorso va rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parti ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell'aduna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 28431-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, 2021 rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; 2555 - ricorrenti - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso il cui Ufficio domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 129/2015 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 19/06/2015 R.G.N. 381/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza del 19 giugno 2015, la Corte d'Appello di Venezia confermava la decisione resa dal Tribunale di Belluno e rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della [OSCURATO:PERSONA] scolastico regionale per il Veneto - Ufficio scolastico provinciale di Belluno, avente ad oggetto l'adeguamento del trattamento economico loro spettante a seguito dell'accorpamento del Ministero della [OSCURATO:PERSONA] di cui gli istanti erano originariamente dipendenti con il Ministero dell'Università e della [OSCURATO:PERSONA] e Tecnologica, risultante inferiore a quello riconosciuto al personale di quest'ultimo Ministero inserito nella stessa area professionale e svolgente le medesime mansioni degli istanti in ragione del maggiore importo loro erogato a titolo di indennità di amministrazione, con decorrenza dal 17.11.2010, periodo successivo a quello per il quale lo stesso Tribunale di Belluno con sentenza passata in giudicato aveva accolto la medesima istanza; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto essere la domanda proposta dagli istanti soggetta ad un nuovo accertamento per essere la precedente pronunzia favorevole alla pretesa ribadita nel presente giudizio fondata su una diversa causa petendi (la previsione in termini recata dal CCNL per il comparto Ministeri relativo al quadriennio 2002/2005 irrilevante nella specie) e così tale da legittimarne il rigetto in conformità all'orientamento di questa Corte, secondo cui non sono suscettibili di essere sindacate da parte del giudice le scelte operate dalla contrattazione collettiva, difettando un parametro di giudizio cui rapportare questo sindacato mentre neppure è ipotizzabile un contrasto con il principio di non discriminazione, non predicabile in termini assoluti, ma rilevabile con riferimento a specifiche previsioni normative; - che per la cassazione di tale decisione ricorrono tutti gli istanti ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidando l'impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, il MIUR; CONSIDERATO - che, con il primo motivo, i ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 324, c.p.c., 2909 c.c., 429 c.p.c., 281 sexies c.p.c. e 45 d.lgs. n. 165/2001, imputa alla Corte territoriale l'aver erroneamente disatteso l'eccezione di giudicato, fondata su una lettura contestuale del dispositivo e della parte motiva della pregressa sentenza del Tribunale di Belluno di accoglimento della domanda proposta dai ricorrenti, lettura che consentiva di ritenere le differenze retributive nel giudizio de quo dovute in ragione di quanto sancito in quella pronunzia circa l'inderogabilità da parte dell'autonomia negoziale del principio di parità di trattamento contrattuale posto dall'art. 45 d.lgs. n. 165/2001; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e delle tabelle C e D del CCNL per il comparto Ministeri relativo al quadriennio 2002/2005, 31, comma 4 e della tabella F del CCNL relativo al successivo quadriennio 2006/2009 nonché degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., i ricorrenti ripropongono la censura relativa alla disconosciuta fondatezza dell'eccezione di giudicato prospettata sotto il profilo della permanenza nel successivo contratto di comparto della disuguaglianza valutata illegittima nella precedente sentenza ed ivi ritenuta tale da fondare l'accoglimento della domanda; che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., 45, d.lgs. n. 165/2001 e del principio del "ne bis in idem", i ricorrenti ribadiscono la censura relativa alla disconosciuta fondatezza dell'eccezione di giudicato, sotto il profilo dell'inammissibilità di una pronunzia che si discosti dalla precedente sentenza accogliendo con riguardo al principio di parità di trattamento contrattuale di cui all'art. 45 d.lgs. n. 165/2001 una interpretazione difforme; che tutti gli esposti motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi infondati, legittimandosi il rigetto dell'eccezione di giudicato da parte della Corte territoriale a motivo della diversa causa petendi (il CCNL di comparto per il quadriennio 2006/2001 estraneo al precedente giudizio) su cui la Corte medesima correttamente assume essere fondata la nuova domanda così legittimando un nuovo accertamento idoneo a consentire l'adesione ad una diversa lettura dell'art. 45 d.lgs. n. 165/2001, conforme all'orientamento accolto da questa Corte e tale da escludere che la norma possa porsi a parametro per giudicare le differenziazioni nel trattamento economico ammesse in sede di contrattazione collettiva; che, pertanto, il ricorso va rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parti ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell'aduna
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