CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 12041/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]controMinistero dell’Economia e Finanzeavverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di BariUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale, il quale ha conclusoper l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Bari, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettatol'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] inrelazione al periodo di carcerazione subita in esubero rispetto al cumulo delle peneda scontare.La vicenda processuale è stata così ricostruita.Con ordinanza del 13 maggio 2008, la Corte di [OSCURATO:PERSONA] di Appello di Bari avevariconosciuto il vincolo della continuazione tra tutti i reati già oggetto di sentenzedefinitive (tra cui quelle del 20 febbraio 2004, del 29 maggio 2000, del 29 marzo2000 e del 16 ottobre 2000). In applicazione del criterio moderatore previstodall'art. 78 cod.pen., la pena complessiva era stata quantificata in anni 30 direclusione.Con successiva sentenza del 9 maggio 2006, divenuta irrevocabile il 7novembre 2007, [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di un anno di arrestoper il reato previsto dagli artt. 81 cod.pen. e 9 legge n. 1423/1956, commesso trail 3 e l'8 giugno 2002. Sulla base di questa sentenza, che conteneva un erroremateriale quanto alla data di nascita dell'imputato (indicata nel 23 ottobre 1975anziché 29 ottobre 1975), era stato emesso ordine di carcerazione.Il ricorrente aveva quindi proposto ulteriore incidente di esecuzione e la [OSCURATO:PERSONA] di Appello di Bari, con ordinanza del 5 maggio 2021, depositata l'11maggio 2021, aveva disposto la correzione dell'errore materiale e aveva dichiaratoineseguibile la pena dell'arresto in applicazione del combinato disposto degliartt.74 e 78 cod.pen.Il provvedimento evidenziava che la pena residua prevista dalla sentenza del21 gennaio 2005 (confermata in appello il 9 maggio 2006) non poteva essereeseguita, poiché già rideterminata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nella misura di trentaanni di reclusione con il provvedimento del 13 maggio 2008.Ritenendo di aver scontato un anno di detenzione in esubero, Amorusoproponeva istanza di riparazione secondo i parametri indicati dagli artt. 314 e 315cod.proc.pen.La Corte distrettuale ha respinto l’istanza, ritenendo configurabile la condottagravemente colposa del richiedente, ostativa alla riparazione.L'argomentazione si è fondata sui seguenti elementi.Il fine pena originario era stato sensibilmente anticipato per effetto dell'indultoprevisto dalla legge n. 241/2006 e di numerosi periodi di liberazione anticipata,tanto che la scadenza della reclusione era fissata al 21 giugno 2020, conconseguente decorrenza dell'arresto dal 22 giugno 2020 e scarcerazione il 23marzo 2021.[OSCURATO:PERSONA] aveva attivato l'incidente di esecuzione soltanto nel 2021,per contestare l'ordine di carcerazione emesso nel 2012.Secondo la Corte di appello, pur essendo il ricorrente in grado di rilevare sindal 2012, con l'ordinaria diligenza, l'ineseguibilità della pena dell'arresto, avevamantenuto una condotta sostanzialmente inerte per circa nove anni. Questocomportamento è stato qualificato come gravemente colposo e concorrentenell'errore dell'autorità che ha emesso l'ordine di esecuzione.2. [OSCURATO:PERSONA] affida il suo ricorso ai seguenti motivi.2.1 Con la prima censura, lamenta la manifesta illogicità e contraddittorietàdella motivazione.Il ricorrente sottolinea come i giudici abbiano erroneamente posto rilievoall'errore materiale sulla data di nascita, sostenendo che questo avessecomportato l'adozione dell'ordine di carcerazione.L'assunto sarebbe errato.La Corte di [OSCURATO:PERSONA] di Appello di Bari, nel provvedimento del 5 maggio 2021,aveva ricostruito la vicenda, accertando che la sentenza del 9 maggio 2006 erastata pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nato il 29 ottobre 1975 (ladata corretta), nonostante l'indicazione erronea del 23 ottobre 1975, comecomprovato dal certificato di discordanza anagrafica acquisito in data 10 maggio2021.La circostanza dell'identità di persona risultava anche dal fatto che neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] nato il 29 ottobre 1975 era stata posta in esecuzione quellasentenza, come desumibile dalla posizione giuridica del Ministero della Giustizia.La condanna a un anno di arresto riguardava quindi effettivamente ilricorrente e l'errore materiale sulla data di nascita non aveva impedito l'emissionedell'ordine di carcerazione.In ogni caso, ciò che rileva è la violazione dell'art. 78 cod.pen., ovvero lamancata detrazione della parte eccedente il limite di pena. È stato confermato chela pena dell'arresto non poteva essere eseguita, essendo stata determinata la penanella misura massima di anni 30.Ad avviso del ricorrente, la motivazione appare illogica perché si richiede a unsoggetto privo di competenza giuridica di rilevare la violazione di norme cheTra l’altro, la materia dell'esecuzione penale è complessa e, nel caso in esame,caratterizzato da multiple sentenze e cumuli giuridici, rendeva oggettivamentedifficile per il detenuto comprendere l'illegittimità dell'esecuzione.L'ordinanza impugnata attribuisce al detenuto una responsabilità per l'erroredell'[OSCURATO:PERSONA], invertendo il normale rapporto di causalità e violando ilprincipio secondo cui l'onere di verificare la legittimità dell'esecuzione spettaall'autorità procedente.2.2. Con la seconda censura, il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 314,comma 2, cod.proc.pen. e dei principi in materia di riparazione per ingiustadetenzione.La Corte territoriale ha negato il diritto alla riparazione, nonostantericorressero tutti i presupposti normativi.In particolare sussiste inequivocabilmente l'ingiustizia della detenzione subita,essendo pacifico che [OSCURATO:PERSONA] avesse scontato un anno di detenzione che nonavrebbe dovuto espiare, come espressamente riconosciuto dalla Corte di [OSCURATO:PERSONA] diAppello con il provvedimento del 5 maggio 2021, che ha definitivamente accertatoche la pena era già stata scontata nell'ambito del cumulo giuridico e non dovevaessere nuovamente eseguita.Manca inoltre qualsiasi condotta gravemente dolosa o colposa da partedell'interessato, come già precisato nella prima censura.2.3 Con la terza censura, il ricorrente lamenta la violazione dei principi delgiusto processo e del diritto di difesa.I giudici della riparazione avrebbero violato i principi costituzionali e l'art. 6CEDU, negando il diritto alla riparazione sulla base di una motivazione priva difondamento giuridico.3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo perl’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.In linea generale, si rammenta che la Corte Costituzionale, con la sentenza n.310 del 25 luglio 1996, dichiarava l'illegittimità dell'art. 314 cod.proc.pen. nellaparte in cui non prevedeva il diritto all'equa riparazione per la detenzioneingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione, ravvisando unairragionevole disparità di trattamento rispetto a chi avesse subito la custodiacautelare e una violazione dell'art. 5 CEDU, che garantisce il diritto alla riparazioneper la vittima di arresto o detenzione illegittimi senza distinzione di sorta (Cortecost., sent. n. 310 del 25 luglio 1996).La giurisprudenza di questa Corte, sulla scia della suindicata pronuncia, haprecisato che il diritto alla riparazione è configurabile anche quando l'ingiustadetenzione derivi da vicende successive alla condanna definitiva, connesse allemodalità di esecuzione della pena, a condizione che ricorrano due presupposticoncorrenti: a) un errore dell'autorità procedente consistente in una violazione dilegge, e non nel legittimo esercizio di un potere discrezionale; b) l'assenza di uncomportamento doloso o gravemente colposo del condannato che abbia costituitoconcausa dell'errore o del ritardo nella sua correzione (Sez. 4, n. 57203 del21/09/2017, Paraschiva, Rv. 271689-01).2. Tanto premesso, occorre osservare che il punto decisivo del presentegiudizio non è il primo presupposto — pacificamente integrato dall'erroredell'autorità giudiziaria —, bensì il secondo, incentrato sulla verifica se la condottadel ricorrente abbia operato quale concausa della detenzione illegittima.Al riguardo, si rammenta che, nella cornice del meccanismo ostativo dellacolpa grave, la condotta dell'interessato assume rilievo preclusivo non in terminidi mera connessione con la vicenda detentiva, ma soltanto quando essa abbia datoo concorso a dare causa alla privazione della libertà (Sez. U, n. 32383 del27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663-01).La ratio si rivela pienamente coerente con il fondamento solidaristicodell'istituto, dal momento che l'ordinamento non può ristorare un pregiudizio alcui verificarsi o protrarsi abbia macroscopicamente contribuito lo stesso soggettoche lo reclama.In questa prospettiva, come si è già accennato, il nesso causale rilevante nonè soltanto quello tra la condotta dell'interessato e la genesi dell'errore, ma anchequello tra la condotta — o l'omissione — dell'interessato e il perdurare dell'errorenel tempo. Ne discende che, anche quando il condannato non abbia in alcun modocontribuito a determinare l'errore originario, la sua successiva inerzia può rivestireautonoma rilevanza causale rispetto alla detenzione concretamente patita, ove egliabbia omesso di attivare rimedi processuali che avrebbero consentito latempestiva rimozione del titolo illegittimo (Sez. 4, n. 57203 del 21/09/2017, cit.).Questa distinzione — tra la causazione dell'errore e il contributo causale alperdurare dei suoi effetti— è il cardine su cui si regge l'intera strutturaargomentativa della Corte di appello, e il punto rispetto al quale il ricorso nonriesce a formulare una censura fondata.Il ricorrente sostiene, in sostanza, che la sua inerzia si collocherebbe a valledi un errore già consumato, e che pertanto essa non potrebbe rivestire alcunaefficienza causale rispetto a una detenzione il cui titolo illegittimo era già statoformato dall'autorità giudiziaria.L'argomento è costruito sulla premessa — di per sé corretta — che il ricorrentenon ha concorso a determinare l'errore contenuto nell’ordine di carcerazione del2012.La premessa, però, non sorregge la conclusione.Nel caso in esame, l’ordinanza impugnata ha correttamente evidenziato che,l'ordinanza di determinazione del cumulo era stata emessa il 13 maggio 2008 —quattro anni prima dell'ordine erroneo — ed era atto conoscibile dal condannato edal suo difensore.L’ordine di carcerazione per la pena in esubero veniva emesso e notificato nelsettembre 2012.Dalla data dell'ordine, al giugno 2020, data di inizio dell'esecuzione, sonotrascorsi quasi nove anni.Per tutto questo lasso di tempo, il ricorrente aveva a disposizione lo strumentodell'incidente di esecuzione ex art. 670 cod.proc.pen., il quale avrebbe consentitodi far accertare l'ineseguibilità del titolo con una verifica di carattere meramentedocumentale e aritmetico: confrontare il contenuto dell'ordine del 2012 con illimite di pena determinato nel cumulo del 2008.Non si trattava di affrontare questioni giuridiche di difficile soluzione, né dicontrastare un orientamento giurisprudenziale sfavorevole consolidato. Bastavaraffrontare due provvedimenti già esistenti nel fascicolo.Questo profilo segna la differenza strutturale rispetto ai casi nei quali questaCorte ha escluso la colpa grave nonostante la mancata impugnazione dell'ordinedi carcerazione.Nella giurisprudenza più recente, l'omessa proposizione di rimedigiurisdizionali non è stata qualificata come colpa grave quando l'interessatoavrebbe dovuto contrastare un'interpretazione normativa avallata dal dirittovivente dell'epoca (Sez. 4, n. 9721 del 01/12/2021, dep. 22/03/2022, Rv. 282857-01).Quel che la giurisprudenza intende escludere, in altri termini, è che alcondannato venga addossato il rischio di un contenzioso dagli esiti incerti, fondatosu argomentazioni giuridiche che al momento dell'omissione avevano scarseprobabilità di successo.Nel caso di specie, nessuna di queste condizioni ricorre.L'ineseguibilità del titolo del 2012 era rilevabile senza incertezze interpretativedi sorta, attraverso la semplice lettura comparata di due provvedimenti e,conseguentemente, il rimedio processuale era di immediata fruibilità.Alla luce di queste premesse argomentative, corretta appare la motivazionedell’ordinanza impugnata, che ha ravvisato la sinergia tra l'inerzia del ricorrente ela detenzione patita.Il fatto che la causa prossima della detenzione sia ricollegabileoriginariamente all'errore dell'autorità giudiziaria non vale a escludere la rilevanzaconcausale della condotta gravemente colposa dell’istante che ha reso possibile laconcreta esecuzione di quel titolo illegittimo.3. Il secondo motivo — violazione dell'art. 314 cod.proc.pen. — è parimentiinfondato.L'errore di diritto denunciato non sussiste poiché la Corte d'appello hacorrettamente applicato il principio secondo cui il diritto alla riparazione inexecutivis presuppone l'assenza di una condotta gravemente colposa delcondannato che abbia costituito concausa del ritardo nella correzione dell'errore.Accertata la sussistenza di una simile condotta omissiva, idonea ad inserirsi conefficienza causale nella serie di eventi che ha condotto alla detenzione, l'esclusionedel diritto alla riparazione è conforme alla legge e alla consolidata giurisprudenzadi questa Corte.4. Il terzo motivo, con cui si eccepisce la violazione degli artt. 6 CEDU e 13Cost. in ragione della infondatezza della motivazione, fondata su argomentazionimanifestamente illogiche e contraddittorie, è inammissibile.Invero, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, è inammissibile ilmotivo di ricorso per cassazione che, deducendo una eccezione di illegittimitàcostituzionale, si limita ad indicare solo le disposizioni di legge ritenute illegittimee gli articoli della Costituzione che si assumono violati, poichè, a norma dell'art.581, lett. c), cod. proc. pen., i motivi di impugnazione debbono contenerel'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto chesorreggono ogni richiesta (Sez. 5, n. 24054 del 27/04/2016, Rv. 267113 – 01;Sez. 5, n. 51253 del 11/11/2014 , Rv. 262200-01).In tal senso, appare insufficiente la contestazione generica sui vizi dimotivazione o la mera elencazione di principi costituzionali e convenzionali, senzaneppure indicare quale sia la disposizione in ipotesi applicata che si ponga incontrasto con gli stessi.4. Ne discende il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 21/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente