CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 maggio 2001
Cassazione n. 17898/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
20 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. – c . f . /p.i.v.a. IT00167700301 – in persona del procuratore speciale, dottor [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale per notar [OSCURATO:PERSONA] dell’11.5.2001, elettivamente domiciliatain Roma, al vialedelle Milizie, n. 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato al ricorso. RICORRENTE contro FINTECNA s.p.a. – c . f . 0 599 0 230012 – in persona del procuratore speciale, [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale per notar [OSCURATO:PERSONA] del 31.10.2018, elettivamente domiciliata in Roma, alla via dei Gracchi , n. 191 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato al controricorso. CONTRORICORRENTE e UNIVERSITA’ degli STUDI di TORINO – c.f. 80213750583 – in persona del rettore legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 2041/2020della Corte d’Appello di Roma, udita la relazione nella camera di consiglio del 10 aprile 202 4 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Con at to notificato il 27.4.2004 la “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. citava la “Fintecna” s.p.a. (all’epoca “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a.) a comparire dinanzi a l Tribunale di Roma. Premetteva che con contratto del 21.12.19 8 8 la “Italposte” s.p.a. (incorporata dalla “Edil.Pro.” s.p.a., divenuta “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. e poi “Fintecna” s.p.a.), concessionaria dell’Università degli Studi di Torino, le aveva affidato in appalto l’esecuzione dei lavori per l’ottenimento del nulla osta provvisorio di prevenzione incendi per l’edificio sede delle facoltà umanistiche (cfr. ricorso, pag. 4). Indi esponevache durante l’esecuzione dei lavori aveva iscrittocinque riserve -la prim a, la seconda, la terza e la qua rta per maggiori oneri esecutivi , la quinta per revisione prezzi- e che le pretese corrispondenti alle riserve iscritte erano rimaste insoddisfatte (cfr. ricorso, pagg. 4 -5). Chiedeva condannarsi la convenuta al pagamento della somma di euro 775.111,78, oltre accessori, per le prime quattro riserve nonché al pagamento della somma di euro 83.645,80, oltre accessori, per la quinta riserva (cfr. sentenza d’appello, pag. 2).2.Si costituiva la “Fintecna” s.p.a. Eccepiva preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, siccome passivamente legittimatain dipendenza di rapporto concessorio intercorso con l’Università degli Studi di Torinola concedente Università . Instava per la chiamata in causa dell’Università, affinché la manlevasse dall’avversa pretesa; nel merito,per il rigetto dell’avversa domanda. 3.Si costituiva, chiamata in causa, l’Università degli Studi di Torino . Aderiva alle difese della convenuta. Chiedeva, in virtù dell’accordo transattivo siglato l’11.11.1997 con l’originaria concessionaria, dichiararsi laconvenuta obbligata a sua volta a tenerla indenne “quanto alla domanda di pagamento del credito per interessi da ritardato pagamento del corrispettivo di appalto” (così ricorso, pag. 6). 4.“L’impresa attrice estendeva formalmente la domanda nei confronti della terza chiamata” (così controricorso “Fintecna”, pag. 4). 5.Espletata la c.t.u., con sentenza n. 21019/2013 il tribunale , “ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa”(cfr. sentenza d’appello, pagg. 2 - 3, ove è riprodotto il dispositivo della sentenza di primo grado), così statuiva: accoglieva parzialmente la domanda esperita dalla “[OSCURATO:PERSONA]” nei confronti dell’Università e, per l’effetto, condannava l’Università a pagare all’attricela somma di euro 425.532,95, oltre interessi e maggior danno; accoglieva parzialmente la domanda esperita dall’Università nei confronti della “Fintecna” e condannava tal ultima società a pagare al l’Università la somma di euro 238.768,34, oltre interessi; condannava l’Università a rimborsare le spese di lite alla “[OSCURATO:PERSONA]” e compensava integralmente le spese di lite sia nel rapporto tra l’originaria attrice e la “Fintecna” sia nel rapporto tra la “Fintecna” e l’Università.6. L a “Fintecna” s.p.a. proponeva un primo ed un secondo a pp ell o ; con il secondo atto di gravame censurava la compensazione delle spese di prime cure sia con riferimento al rapporto tra essa appellante e la “[OSCURATO:PERSONA]” sia con riferimento al rapporto tra essa appellante e l’Università. L’Università degli Studi di Torinoresisteva; esperiva appello incidentale. Resisteva la “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. 7.Con sentenza n. 2041/2020 la Corte di Rom a così statuiva: dichiarava, in accoglimento dell’appello incidentale dell’Università degli Studi di Torino,il difetto di legittimazione passiva della medesima Università; rigettava la domanda propostadalla “[OSCURATO:PERSONA]” nei confronti della “Fintecna”. Evidenziava la Corte di Roma - peraltro nel quadro delle pronunce n. 8399/1997 e n. 3196/2016 di questa Corte- che l’Università difettava senz’altro di legittimazione passiva in ordine alle pretese azionate dall’appaltatrice “[OSCURATO:PERSONA]” eche il conseguente annullamento del capo della statuizione di prime cure recante condanna dell’Università si rifletteva, ai sensi dell’art. 336, 2° co., cod. proc. civ., pur sull’ulteriore capo recante condanna della “Fintecna” in favore dell’Università, “non essendo, infatti, più tenuta l’Università al pagamento dell’intero debito nei confronti della società appaltatrice” (così sentenza d’appello, pag. 8). Evidenziava- la corte - limitatamente al rapporto tra la “[OSCURATO:PERSONA]” e la “Fintecna”,che erroneamente la “[OSCURATO:PERSONA]” aveva assunto che il primo dictumfosse nei suoi confronti passato in giudicato . Evidenziava inveroche, sebbene la “Fintecna” non avesse proposto appello avverso la condanna dell’Università nei confronti della “[OSCURATO:PERSONA]”, nondimeno, in dipendenza dell’appello incidentale esperito dall’Università, era da escludere che la sentenza di primo grado fosse passata in giudicato nei confronti della medesima “[OSCURATO:PERSONA]” (cfr. sentenza d’appello, pag. 8). Evidenziava dipoi che , in dipendenza della diversità di petitum e di causa petendi, non si configurava – così come , viceversa , in ipotesi di litisconsorzio “alternativo”– un ’ uni tà di rapport o tra la “[OSCURATO:PERSONA]”, la “Fintecna” e l’Università. Evidenziava di conseguen za che l’ originaria attrice, benché in primo grado vittoriosanei confronti di una de lle due con troparti , era comunque tenut a alla proposizione di appello incidentale condizionatonei confronti della con troparte –la “Fintecna” - risultat a in prime cure priva di legittimazione (cfr. sentenza d’appello, pag. 8). Evidenziava quindi che l’appellata “[OSCURATO:PERSONA]” a tanto non aveva provveduto con la comparsa di costituzione in appello(cfr. sentenza d’appello, pag. 8), sicché la sua domanda nei confronti della “Fintecna” era da rigettare. 8.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso articolato in tre motivi la “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a.; ne ha chiesto la cassazionecon ogni conseguente statuizione. La “Fintecna” s.p.a. ha depositato controricorso ; h a chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese. L’Università degli Studi di Torino ha depositato controricorso; analogamente ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con vittoria dispese. 9.La ricorrente ha depositato memoria . Parimenti ha depositato memoria la “Fintecna” s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] 10.Con il primo motivo la ricorrent e denuncia a i sensi dell’a rt. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione ofalsa applicazione degli artt. 100, 343 e 346 cod. proc. civ.e dell’art. 2909 cod. civ.Deduce che, in quanto vittoriosa in primo grado, era tenuta alla mera riproposizione in appello delle domande formulate in prime cure (cfr. ricorso, pag. 14)ed infatti ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado nei confronti degli originari contraddittori (cfr. ricorso, pag. 17). Deduce che l ’ impugnazione incidentale postula l’interesse ad evitare la cristallizzazione di una situazione negativa, situazione negativa che essa ricorrente, appellata in seconde cure, aveva ragione di escludere in considerazione della “mancata contestazione, in via di appello, del proprio diritto di credito”(così ricorso, pag. 1 8 ) . 11.Con il secondo motivo laricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Deduce che la Corte di Roma ha statuito “ultra petita” ovvero “extra petita”, ossia ha violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (cfr. ricorso, pag. 20). Deduce in particolare che sia l’appellante principale – “Fintecna” – sia l’appellante incidentale - Università degli Studi di Torino – non aveva no formulato conclusioni nei suoi confronti, il che avrebbe dovuto indurre la corte d’appello a reputar preclusa la pronuncia di rigetto della domanda da essa ricorrente esperita in prime cure (cfr. ricorso, pag. 20). 12.Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza impugnata per motivazione carente illogica e contraddittoria. Deduce che il rigetto della sua domanda è illogico (cfr. ricorso, pag. 22). Deduce che la Corte di Roma ha rilevato che il suo credito doveva “ritenersi definitivamente accertato” e tuttavia non ha esplicitato le ragioni per le quali aveva interesse alla proposizione dell’appello incidentale condizionato (cfr. ricorso, pagg. 22 –23). 13.I rilievi postulati dalla delibazione dei motivi di ricorso si co nnett ono e si sovrappongono; il che giustifica la disamina contestualedegli esperiti mezzi di impugnazione, mezzi che in ogni caso sono destituiti di fondamento e da respingere. 14.Vengono in evidenza, al fondo de ll’articolata materia del contendere, due distinti rapporti sostanziali. Da un lato, il contratto d’appalto che l’ “Italposte” s.p.a. (ora “Fintecna” s.p.a.)e la “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. ebbero a stipulare il 21.12.1988 . Dall’altro, la convenzione-concessione intercorsa tra l’Università degli Studi di Torino e l’allora “Italposte” , prefigurante – a giudizio di “Fintecna” - un mandato con rappresentanza conferito dall’Università all’ “Italposte” (cfr. sentenza d’appello, pag. 3). Evidentemente, la diversità dei titoli sostanziali sottesi ai rapporti processuali de quibus agitur, sortisce un duplice effetto. 15.In primo luogo induce a ricondurre al paradigma dellagaranzia impropria quella, nella specie,correlatasi alla chiamata in giudizio – da parte del l a “[OSCURATO:PERSONA]” -dell’Università degli Studi di Torino (cfr. Cass. 29.7.2009, n. 17688, secondo cui, in materia di procedimento civile, si ha garanzia propria quando la domanda principale e quella di garanzia hanno lo stesso titolo o quando si verifica una connessione obiettiva tra i titoli delle due domande o quando sia unico il fatto generatore della responsabilità prospettata con l’azione principale e con quella di regresso; si ha, invece, garanzia impropria quando il convenuto tende a riversare sul terzo le conseguenze del proprio inadempimento o, comunque, della lite in cui è coinvolto, in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale). Propriamente, i titoli surriferiti, senza dubbio distinti, non possono reputarsi neppure in specifica obiettiva connessione. E tanto per effetto dell’ampi a proiezione del rapporto concess orio intercorso tra l’Università e l’ “Italposte” (“affidamento ad Italposte dell’incarico di prestare una serie di servizi e di attività negoziali”: cfr. a tal particolare riguardo la sentenza d’appello, pag. 5). 16.In secondo luogo induce a reputare che l’azione iniziale, ossiala domanda esperita dalla “[OSCURATO:PERSONA]” nei confronti della “Fintecna”, e l’azione successiva, ossia la domanda esperita dalla “[OSCURATO:PERSONA]” nei confronti dell’Università degli Studi di Torino, in esito alla domanda di garanzia (impropria)proposta dalla “Fintecna” nei confronti dell a stessa Università ed in esito –lo si è premesso -all’estensione da parte della stessa “[OSCURATO:PERSONA]” dell’originaria sua domanda nei confronti dell’Università, hanno dato luogo a causedistinte e scindibili (cfr. C a ss. (ord.) 28.4.2014, n. 9369 ; Cass.23.7.2003, n. 11454). Vero è che questa Corte ha puntualizzatoche, allorquando il terzo chiamato, lungi dal limitarsi a contestare la domanda di manleva, contesti anche il titolo dell’obbligazione principale, quale antefatto e presupposto della garanzia azionata, ricorre in tale evenienza una situazione di pregiudizialità-dipendenza tra cause che dà luogo in fase di impugnazione a litisconsorzio processuale(cfr. Cass. 16.5.2013, n. 11968). E però una simile evenienza non si prospetta nella fattispecie : la ricorrente ha riferi to che nel merito l’Università “aderiva , sostanzialmente, alle difese svolte dalla Società convenuta (…)” (così ricorso, pag. 6). 17.In questo quadro non possono che formularsi i rilievi che seguono.Nel segno della scindibilità delle cause la “[OSCURATO:PERSONA]”, all’esito del giudizio di prime cure, era, da un canto,da considerare vittoriosa nei confronti della Università degli Studi di Torino, verso la qualeaveva espressamente esteso la sua domanda;era, d’altro canto, da considerare in toto , e ben vero in senso “pratico” non già meramente “teorico”, soccombente nei confronti della “Fintecna” (“ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa” : cfr. sentenza d’appello, pagg. 2 -3, ove è riprodotto il dispositivo della sentenza di primo grado). In tal guisa interesse ad appellare era senza dubbio da scorgere - riverbero della surriferita diversificazione (cfr. Cass. sez. un. 27.10.2000, n. 1142, secondo cui, in sede di impugnazione, le cause, per loro natura scindibili, restano distinte in relazione ai rispettivi legittimi contraddittori)- limitatamente al rapporto tra la “[OSCURATO:PERSONA]” e la “Fintecna”, sicché il provvedimento terminativo di prime cure che aveva segnato la soccombenza della s.p.a. qui ricorrentenella causa scindibile nei confronti della “Fintecna”, non poteva che - e doveva - esser gravato da appello incidentale ancorché condizionato ( cfr. Cass. 16.11.1985, n. 5626, secondo cui l’appellato vittorioso non è tenuto a proporre impugnazione incidentale - limitandosi a riproporre le domande e le eccezioni respinte, assorbite o non esaminate in primo grado - soltanto se intenda ottenere che la pronuncia sia confermata con una diversa motivazione; qualora invece sia rimasto parzialmente soccombente [ed è il caso nellaspecie, in esito al giudizio di primo grado, della “[OSCURATO:PERSONA]” rispetto alla “Fintecna”]e voglia conseguire la modificazione in suo favore della sentenza del primo giudice, impugnata in via principale dalla controparte, deve necessariamente proporre l’appello incidentale nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 343 cod. proc. civ.Cfr. altresì Cass. 9.4.2015, n. 7138; nella fattispecie di cui atal ultima pronuncia il Tribunale di Locri aveva condannato, in luogo dell’ingiunta “U.S.L. n. 28 Calabria”, la Regione Calabria, dall’ingiunta chiamata in causa, in quanto asseritamente legittimatapassiva al pagamento dell’importo di cui altitolo monitorio; la Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA] – contumace in appello l’ “U.S.L.” – in accoglimento del gravame della Regione Calabria, dichiarava il difetto di legittimazione passivadella Regione, “senza pronunciarsi sulla pretesa originariamente vantata dal [ricorrente in via monitoria] nei confronti dell’ U.S.L. n. 28 Calabria, perché da nessuna delle parti richiestane”; questa Corte, nel respingere il ricorso per cassazione proposto dall’iniziale ricorrente per decreto ingiuntivo, ha reputato corretta la statuizione di seconde cure, siccome il medesimo iniziale ricorrente “aveva inteso far valere il rapporto di garanzia dedotto in giudizio dalla U.S.L. n. 28 Calabria, non la sua pretesa originaria nei confronti dell’effettiva debitrice”). 18.I premessi rilievi non esimono questo Collegio da un ’ ulteriore notazione . Questa Corte spiega che, onde non incorrere nella presunzione di rinuncia ex art. 346 cod. proc. civ.,le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, benché reiterabili in qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse, devono, tuttavia, esser riproposte in modo specifico, giacché non èsufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice(cfr. Cass. (ord.) 15.10.2020, n. 22311; Cass. (ord.) 1.12.2023, n. 33649; Cass. 11.5.2009, n. 10796). Ebbene, la “[OSCURATO:PERSONA]” non ha nel ricorso a questa Corte fornito, in ottemperanza agli oneri di specificità ed “autosufficienza” di cui al n. 4 ed al n. 6 del 1° co. dell’art. 366 cod. proc. civ., puntuale riscontro d ella specifica reiterazione in seconde curedella domanda in prime cure esperita nei confronti della “Fintecna”(cfr. Cass. sez. un. 25.7.2019, n. 20181, ove si è chiarito che l’ “error in procedendo” non è rilevabile ex officio e questa Corte non può ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dall’accertamento dell’ “error”). In pari temponon può non darsi atto che la puntuale disamina dellacomparsa in data 12.5.2014, con cui la “[OSCURATO:PERSONA]” ebbe a costitui rsi in grado d’appello, in risposta al primo ed al secondo atto di gravame della “Fintecna”, non fornisce alcun riflessodella specifica reiterazione in second o grado , ai fini di cui all’art. 346 cod. proc. civ., della domanda già proposta nei confronti della “Fintecna” innanzi al tribunale. Anzi, con la comparsa di costituzione in risposta al duplice gravame principale della “Fintecna” la“[OSCURATO:PERSONA]” ebbe testualmente a prospettare che “la sentenza del Giudice di prime cure dovrà essere interamente confermata, anche perché passata in giudicato, quantomeno con riferimento alla posizione della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.” (così comparsa di costituzione e risposta in grado d’appello della “[OSCURATO:PERSONA]”,pag. 6). 19.In dipendenza, dunque, dell’omessa proposizione di appello incidentale condizionato (omissione neppur “surrogata” dal la specifica reiterazione ex art.346 cod. proc. civ.dell’inziale domanda nei confronti della “Fintecna”) invano l a ricorrente adduce che la Corte di Roma “ha espressamente dato atto del consolidamento del decisumnei confronti di Fintecna s.p.a., parte evocata come convenuta nell’originario giudizio” (così ricorso, pag. 19). La menzionata deduzione di parte ricorrente , propriamente, si correla al passaggio motivazionale del secondo dictum, a tenor del qualela “Fintecna” non aveva “invece impugnato le motivazioni della sentenza di primo grado laddove ha accertato il complessivo credito della società appaltatrice che, quindi, deve ritenersi definitivamente accertato” (così sentenza d’appello, pag. 8). Evidentemente,in difetto di appello incidentale condizionato (e , per giunta , di reiterazione ex art. 346 cod. proc. civ.) il dictum di prime cure ha, sì, acquisito, nello specifico rapporto tra la “[OSCURATO:PERSONA]” e la “Fintecna”, valenza di giudicato formale e sostanziale,tuttavia, nei termini della reiezione della domanda dalla prima società propostanei confronti della seconda. 20.Alla luce di tal ultimo rilievo si impone una triplice puntualizzazione. Triplice puntualizzazioneda assolvere, ben vero,all’insegna del la “ regola ” per cuila potestas che l’ultimo comma dell’art. 384 cod. proc. civ. devolve a questa Corte,può essere legittimamente esperita – e nel caso de quo senz’altro la si esperisce - pur nell’evenienza in cui l’ “ error ” che inficia la motivazione d ell a statuizione di merito,il cui dispositivo sia nondimeno conforme a diritto, sia – è il caso di specie –“in procedendo” e non già “in iudicando” (cfr. Cass. 23.4.2001, n. 5962, secondo cui il potere di correzione della motivazione a norma dell'art. 384, 2° co., cod. proc. civ. è esercitabile anche in presenza di “errores in procedendo”, i quali, ove si risolvano in violazione o falsa applicazione di norme processuali, presentano, dal punto di vista logico, la stessa struttura del vizio di violazione e falsa applicazione di legge al quale in generale fa riferimento il 1° co. dell’art. 384 cod. proc. civ.; cfr. Cass. 14.3.2001, n. 3671; Cass. 28.7.2005, n. 15810; Cass. sez. un. 2.2.2017, n. 2731, secondo cui la mancanza di motivazione su questione di diritto e non di fatto deve ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto ad un’esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame; in tal caso, la Corte di cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall’ordinamento, nonché dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111, 2° co., Cost., ha il potere, in una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 384 cod. proc. civ., di correggere la motivazione anche a fronte di un “error in procedendo”, quale la motivazione omessa, mediante l’enunciazione delle ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta, anche quando si tratti dell’implicito rigetto della domanda perché erroneamente ritenuta assorbita, sempre che si tratti di questione che non richieda [come nella specie]ulteriori accertamenti in fatto). 21.In primo luogo, all’esito del giudizio di prime cure la “Fintecna” era - lo si è detto - risultata in toto vittoriosa nel rapporto con la “[OSCURATO:PERSONA]”, sicché l’appaltante “Fintecna” non aveva interesse alcuno ad impugnare nei confronti della “[OSCURATO:PERSONA]” il primo dictum. È erronea,dunque, l ’affermazione di cui a pagina 8 della statuizione d’appello e dapprima testualmente riferita, viepiù ch e l’interesse all’impugnazione n on può consistere nella mera aspirazione alla correzione della motivazione (cfr. Cass. 27.1.2012, n. 1236). 22. In secondo luogo, la Corte di Roma in dipendenza dell’omessa proposizione dell’appello incidentale condizionato (e,per giunta, di reiterazione ex art. 346 cod. proc. civ.) non avrebbe dovuto propriamente rigettare la domanda esperita dalla “[OSCURATO:PERSONA]” nei confronti della “Fintecna”. Avrebbe dovuto, piuttosto, dar atto e dichiarare – ed in questi termini deve intendersi corretto, e si corregge,il secondo dictum - l’inte rvenuto passaggio in giudicato della statuizione di prime cure, con cui il Tribunale di Roma aveva rigettato (“ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa: (…)”) la domanda esperita dalla “[OSCURATO:PERSONA]” nei confronti della “Fintecna”.In tal guisa, in ogni caso, invano la ricorrente prospetta la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (cfr. ricorso, pag. 20). In tal guisa, altresì, ingiustificatamente la ricorrente assume che i l dictum della corte di merito lascia comunque la “Fintecna” nella condizione di dover rispondere del credito da essa ricorrente azionato (cfr. ricorso, pag. 21). 23.In terzo luogo, indebitamente la ricorrente adduce – con il terzo mezzo – che la Corte di Roma ha reputato necessaria la proposizione dell’appello incidentale condizionato senza esplicitare l’iterlogico-motivazionale a supporto di tale affermazione. Ben vero, la corte d’appello ha e nunciato le ragioni del suo assunto ( cfr. sentenza d’appello, pag. 8). E tanto,evidentemente, pur al di là del l ’ esplicazione de l potere di correzione della motivazione exart. 384, 2° co., cod. proc. civ. in presenza di “errores in procedendo”. E pur al di là del rilievo per cui, i n materia di vizi “ in procedendo ” , non è consentito alla parte interessata formulare in sede di legittimità la relativa censura in termini di omessa motivazione, in quanto spetta alla Corte di cassazione accertare se vi sia stato o meno il denunciato vizio di attività, attraverso l’esame diretto degli atti, indipendentemente dall’esistenza o dalla sufficienza e logicità dell’eventuale motivazione del giudice di merito sul punto (cfr. Cass. (ord.) 2.9.2019, n. 21944). 24. In dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrente va condannata a rimborsare a ciascuna controricorrent e le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.25.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. , a rimborsare alla controricorrente, “Fintecna” s.p.a., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 8.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; condanna la ricorrente, “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a., a rimborsare alla controricorrente, Università degli Studi di Torino, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 6 . 0 00,00, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un u