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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2023

Cassazione n. 08247/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2023 del TRIBUNALE di AGRIGENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A6f2(6tn)112

1. Con sentenza del 7.3.2023 il tribunale di egrt= condannava [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato ex art. 5 lett. b) della L. 283/62.

2. Avverso tale provvedimento è stato proposto appello da riconvertirsi in ricorso per cassazione, tramite il quale l'imputato ha lamentato la mancata verifica del ritenuto cattivo stato di conservazione degli alimenti.

3. La censura mira alla rivalutazione del fatto, come tali inammissibile, e non si confronta con la motivazione che ricava la conclusione circa il cattivo stato degli alimenti da molteplici dati, tra loro convergenti, in assenza di alcuna specifica confutazione di ciascuno di essi così che la contestazione difensiva appare anche generica.

4. Non può quindi che dichiararsi la inammissibilità del ricorso.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023 Il C sigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2023 del TRIBUNALE di AGRIGENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A6f2(6tn)112 1. Con sentenza del 7.3.2023 il tribunale di egrt= condannava [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato ex art. 5 lett. b) della L. 283/62. 2. Avverso tale provvedimento è stato proposto appello da riconvertirsi in ricorso per cassazione, tramite il quale l'imputato ha lamentato la mancata verifica del ritenuto cattivo stato di conservazione degli alimenti. 3. La censura mira alla rivalutazione del fatto, come tali inammissibile, e non si confronta con la motivazione che ricava la conclusione circa il cattivo stato degli alimenti da molteplici dati, tra loro convergenti, in assenza di alcuna specifica confutazione di ciascuno di essi così che la contestazione difensiva appare anche generica. 4. Non può quindi che dichiararsi la inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023 Il C sigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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