CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 novembre 2025
Cassazione n. 28354/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
anza di Torino del 25/11/2025visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 25.11.2025, il Tribunale di sorveglianza di Torinoha provveduto su un reclamo presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso ilprovvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza di Novara aveva rigettatoun'istanza di liberazione anticipata per tre semestri di pena dal 29/1/2023 al29/7/2024.Il Tribunale ha accolto il reclamo per il primo e il terzo semestre, mentre loha respinto per il secondo semestre dal 29/7/2023 al 29/1/2024, a causa di unrapporto disciplinare del 9/8/2023 relativo a uno scambio di generi alimentaricon altri detenuti, avvenuto mediante il lancio degli stessi nel corridoio davantialle celle e il successivo tentativo di recuperare gli oggetti con i manici dellescope; l’ordinanza dà anche atto che il Magistrato di sorveglianza ha inveceridimensionato il rilievo di un rapporto dell’11.9.2023 per un rifiuto dellemedicine e delle cure attuato da [OSCURATO:PERSONA].La condotta del detenuto in questo semestre – ha considerato il Tribunale –non è stata comunque regolare, perché lo scambio infragruppo, sebbeneconsentito a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 97 del 2020,deve essere però attuato secondo le modalità stabilite dalla direzione.2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore di GiuseppeCrea, articolando tre motivi.2.1 Con il primo motivo, deduce violazione di legge e difetto di motivazionein relazione agli artt. 54 ord. pen. e 103, comma 2, d.P.R. n. 230 del 2000.I rapporti disciplinari devono essere valutati concretamente e comparati inun giudizio complessivo con ogni altro elemento eventualmente positivo delsemestre. Tuttavia, i giudici di sorveglianza hanno assunto l'episodio di rilievodisciplinare come elemento ostativo senza comparazione con il periodo restante.2.2 Con il secondo motivo, deduce vizio di motivazione sul nesso tra lainfrazione commessa e il parametro rieducativo.La motivazione dell'ordinanza impugnata si è limitata a descrivere lemodalità dello scambio e a richiamare le disposizioni interne, senza indicare qualidi esse erano state violate ovvero quali esigenze concrete di sicurezza eranostate poste in pericolo e senza spiegare perché la condotta integrava un ostacoloalla partecipazione del detenuto all'opera di rieducazione.2.3 Con il terzo motivo, deduce violazione di legge per erronea applicazionedei principi dettati dalla Corte costituzionale in tema di scambi di beniintragruppo.Il Tribunale di sorveglianza riconosce che dopo la decisione della Cortecostituzionale n. 97 del 2020 lo scambio infragruppo è consentito e, ciònonostante, qualifica l'episodio del 9.8.2023 come indice di condotta nonregolare, senza specificare la regola interna che è stata violata e con un richiamogenerico alle modalità stabilite dalla direzione.3. Con requisitoria scritta trasmessa il 17.2.2026, il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, che, purdescrivendo l’infrazione del 9.8.2023 e pur riconducendo la sanzione allaviolazione delle norme dell’ordine di servizio interno che disciplinano le modalitàdello scambio, non esplicita le ragioni per le quali essa appare sintomaticadell’allontanamento dall’opera di rieducazione e non opera alcun genere dicomparazione con ogni altro elemento di segno positivo nel semestre.4. In data 17.4.2026, il difensore del ricorrente ha trasmesso una memoriadi adesione alle conclusioni del Procuratore generale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato.L’ordinanza impugnata manca effettivamente della motivazione in ordine allarilevanza del comportamento oggetto di procedimento disciplinare rispetto alpercorso rieducativo in atto nel semestre interessato. Di conseguenza, non èindividuabile la ragione per cui la condotta è stata ritenuta negativamenteinfluente sul trattamento in corso, del cui andamento comunque nulla si dice;anzi, i giudici, accogliendo il ricorso per gli altri due semestri, registranosinteticamente che [OSCURATO:PERSONA] aveva mantenuto “una condotta regolare e aderente alleregole penitenziarie”.Invece, per il semestre in questione nessuna informazione contiene ilprovvedimento circa i risultati della opera di rieducazione, sicché manca inorigine uno dei termini della valutazione del Tribunale di sorveglianza, se è veroche nel giudizio circa l’eventuale influenza dei comportamenti di rilievodisciplinare è necessario verificare anche il precedente grado di partecipazionedel condannato al percorso trattamentale e l’impegno fino a quel momento da luiprofuso.Per l’effetto, nessuna valutazione concreta circa la attitudine della violazionedelle modalità di scambio di oggetti a comprovare una insofferenza al processo dirieducazione ovvero a vanificare il precedente percorso del detenuto è stataoperata dai giudici di sorveglianza, che si sono limitati a definire la condotta “nonregolare”, così fotografando staticamente una oggettiva connotazione del fattoma senza metterla in relazione con la complessiva opera di rieducazione in corso.La valutazione omessa sarebbe stata vieppiù necessaria se si considera che,nonostante la legittima irrogazione della sanzione disciplinare, lo stesso Tribunaledi sorveglianza riconosce che il comportamento del detenuto che vi ha dato adito– ovvero lo scambio di oggetti per i detenuti inseriti nel medesimo gruppo disocialità – non è più vietato e può essere consentito alla condizione che ciòavvenga secondo le modalità previste dall’amministrazione penitenziaria.In questo modo, pertanto, l’ordinanza impugnata non ha fatto correttaapplicazione del principio secondo cui in tema di liberazione anticipata, ai fini delgiudizio in ordine al requisito della partecipazione all'opera di rieducazione, glieventuali rapporti disciplinari devono essere acquisiti e valutati concretamentesia sotto il profilo dell'attitudine o meno ad indicare una condotta restia alprocesso di rieducazione, sia per essere successivamente comparati, in ungiudizio complessivo, con ogni altro elemento eventualmente positivo risultantein merito alla condotta tenuta dall'interessato nel periodo semestrale in esame(Sez. 1, n. 24506 dl 28/3/2025, Calabrò, Rv. 288162 – 01; Sez. 1, n. 30717 del27/5/2019, Amato, Rv. 277497 – 01; Sez. 1, n. 17427 dell’1/2/2011, Palazzo,Rv. 250311 - 01).Invece, il procedimento inferenziale in base a cui il Tribunale di sorveglianzaha desunto dall’illecito disciplinare la mancata partecipazione nel semestre allacomplessiva opera di rieducazione non è congruo.Esso si basa, in definitiva, sulla apodittica affermazione secondo cui ladimostrazione della condotta negativa del condannato provenga proprio dallaconstatazione della commissione di quell’illecito, anziché essere il portato di unacomparazione, all’interno di un giudizio globale, della sua entità e delle suemodalità con il grado e con lo spessore della pregressa partecipazione altrattamento.Ne consegue, pertanto, che l’ordinanza impugnata deve essere annullata conrinvio al Tribunale di sorveglianza di Torino per un nuovo esame della richiesta,che, sulla scorta dei principi fin qui menzionati e impregiudicata ogni autonomiavalutativa, verifichi se l’illecito disciplinare del ricorrente sia suscettibile didenotare la complessiva mancata partecipazione all’opera di rieducazione per ilsemestre compreso tra il 29.7.2023 e il 29.1.2024. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza di Torino.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]