CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12550/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
25 della Corte d'appello di RomaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.Udito il difensore dell’imputata, avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportata ai motivi diricorso chiedendone l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato lasentenza del Tribunale di Roma che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], a pena digiustizia, in quanto ritenuta responsabile del delitto di bancarotta fraudolentadocumentale per avere, in qualità di socio accomandatario della società “[OSCURATO:SOCIETA].”, fallita nel novembre 2017, sottratto la documentazione contabiledella società consegnando al curatore soltanto le fatture del 2017, il registro deicorrispettivi e registro IVA relativi al medesimo anno 2017.L’imputata aveva consegnato solo la suindicata documentazione e non anchequella relativa agli anni precedenti che i giudici di merito avevano ritenutosussistente essendo stata posta a base dei bilanci depositati dal 2014 al 2017, edin quanto restituita all’imputata dalla stessa commercialista dopo l’interruzione deirapporti professionali.Era ritenuta, altresì, non attendibile la tesi dell’imputata di non avere depositatola documentazione su indicazione del curatore di depositarla, eventualmente, soloa sua ulteriore richiesta.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso con atto a firma del suo difensore.2.1. Con i due motivi articolati in ricorsi, sostanzialmente legati a censurecomuni meritevoli, per la loro connessione, di esposizione congiunta, la difesadenuncia violazione di legge e vizio di motivazione per mancanza, contraddittorietàe manifesta illogicità della stessa. Deduce che: l'imputata ha consegnato quantochiesto dal curatore restando a disposizione per la consegna di ulterioredocumentazione, a richiesta eventuale, per come dal medesimo ammesso in sededi esame; la sentenza impugnata avrebbe, pertanto, erroneamente ritenutosussistente l'elemento psicologico del dolo; inoltre, il curatore avrebbe potutorecuperare autonomamente tale documentazione in quanto, in occasione delsopralluogo, si era fatto consegnare dall'imputata le chiavi del negozio,“spogliandola” del possesso, per come dal medesimo ammesso; la teste [OSCURATO:PERSONA],consulente dell’imputata, aveva detto che la richiesta di modificare i dati nel bilancioera stata fatta da un avvocato non meglio identificato e non dall’imputata. Insiste,inoltre, nella richiesta di pene sostitutive in considerazione dell'età avanzata dellaricorrente e delle sue precarie condizioni di salute mediche; l’imputata era stataassolta dal reato di bancarotta distrattiva in quanto ritenuta “mal consigliata” dalprecedente avvocato e il medesimo ragionamento avrebbe dovuto valere anche perla fattispecie di bancarotta documentale.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.Il difensore dell’imputata ha insistito nell’accoglimento del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è infondato.1.L' imputata ripropone censure già sostanzialmente prospettate con i motivi diappello sulle quali la Corte territoriale, valutato tutto il materiale probatorioacquisito, ha esaurientemente risposto attraverso una motivazione che si salda conquella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo,avendo i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante concriteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti aipassaggi logico giuridici della prima sentenza, concordato nell'analisi e nellavalutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n.44418 del 16/07/2013 - deр. 04/11/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926del 01/12/2011 - dep. 12/04/2012, Valerio, Rv. 252615). Occorre, inoltre, ricordareche questa Corte non può sindacare il contenuto del convincimento dei giudici dimerito ma solo la correttezza delle affermazioni nonché la logicità dei passaggi trapremesse e conseguenze e la rispondenza degli enunciati alle doglianze propostedalla parte, non essendo compito del giudice di legittimità sovrapporre la propriavalutazione a quella compiuta dai giudici di merito ne' quello di "rileggere" glielementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è compitoesclusivo del giudice di merito.2.Dalla lettura della sentenza impugnata si evince una mancanza di linearitànella linea difensiva seguita dall'imputata desumibile dalla comparazione fra ledichiarazioni rese dalla medesima in sede di interrogatorio e, successivamente, insede di esame e le deduzioni affidate agli atti di impugnazione, prima attraversol’atto di appello e quindi con il ricorso in esame. In sede di interrogatorio, l’imputatamedesima aveva affermato di avere consegnato al curatore tutta ladocumentazione relativa agli ultimi tre anni che si trovava in negozio, precisandoaltresì, che di tale consegna era stata effettuato verbale che si riservava didepositare; in sede di esame aveva dichiarato che aveva consegnato al curatoretutta la documentazione degli ultimi tre anni, soggiungendo che la restantedocumentazione si trovava nella sua abitazione, coincidente con la sede legale dellasocietà. La Corte territoriale ha evidenziato che tali dichiarazioni appaionocontrastanti rispetto alla tesi difensiva dell’imputato veicolata attraverso l'appello,ed oggi attraverso il ricorso, secondo cui la mancata consegna della documentazionesarebbe dipesa da una rassicurazione del curatore il quale, una volta ricevute lescritture del 2017, aveva rassicurato l’imputata che avrebbe dovuto consegnareulteriore documentazione solo a richiesta. A tale proposito la Corte di appello haevidenziato, peraltro, che non sussiste traccia di alcun verbale di consegna e che,in ogni caso, la condotta dell'imputata rimane comunque scolpita nella sua univocaillecita materialità dal momento che nessuna documentazione risulta essere statamessa successivamente a disposizione, non solo del curatore, ma anche delpubblico ministero nel corso delle indagini e, nel coso del processo, degli stessigiudici.Sotto altro profilo deve rilevarsi anche l'inconsistenza della ulterioreaffermazione difensiva, secondo la quale la ricorrente non avrebbe potuto piùrecuperare la documentazione contabile, antecedente all'anno 2017, in quantoprivata delle chiavi del negozio in cui la documentazione sarebbe rimasta custodita,trattandosi di una giustificazione contraddetta dalle dichiarazioni della medesimaimputata, nel corso dell'esame, secondo cui la documentazione residua si sarebbetrovata presso la sua abitazione, nonché sede legale della società, e non presso ilnegozio.2.1.Le doglianze difensive, espresse in modo confuso e non coerente rispetto aicriteri richiesti per la redazione di un ricorso di legittimità, non si confrontano,altresì, con la motivazione espressa dai giudici di merito che hanno attribuitocorrettamente rilievo centrale alle dichiarazioni rese dalle testi [OSCURATO:PERSONA] eAlessandra Rinaldi, traendone inconfutabili elementi di conferma dell’edittoaccusatorio. La teste Rinaldi, consulente dell’ imputata nel periodo immediatamenteantecedente la dichiarazione di fallimento, ha riferito di non essere mai entrata nelpossesso della documentazione societaria in quanto prelevata dall'imputata pressolo studio del precedente consulente e poi custodita dalla medesima personalmente;la teste [OSCURATO:PERSONA], titolare dello studio di consulenza che aveva seguito l'imputata finoal 2017, prima del passaggio delle consegne alla testa Rinaldi, ha dichiarato che lescritture contabili erano state tenute presso il suo studio fino a quando avevaricevuto dall'imputata la richiesta di predisporre un bilancio falso, ragione chel'aveva indotta a chiudere il rapporto di collaborazione professionale; il contenutodella mail inviata dall'imputata personalmente, in data 11 maggio 2017, allasuddetta commercialista (“per non fare fallire l'attivo deve essere inferiore a300.000,00. Quindi non devono esserci crediti verso soci. Bisogna sistemare”) haconfermato l’inclinazione della stessa ad un atteggiamento per nulla collaborativocon la curatela, in violazione dei doveri sui medesimi incombenti e propenso ad unaverso una falsificazione dei dati contabili.Tali univoche evidenza hanno indotto, pertanto, i giudici di merito a ritenere,con motivazione immune da vizi logici e giuridici, che l'imputata, pur avendo avutonella sua disponibilità la documentazione contabile e societaria «volutamente nonl'abbia consegnata al curatore, consapevole dei debiti che gravano sulla societàfallita, allo scopo di arrecare danno ai crediti impedendo il ristoro delle loro pretese»( pag. 8 della sentenza di primo grado), evidenziando come tale condotta sia statasorretta dalla consapevolezza della grave situazione in cui si trovava la società primadel fallimento, come dimostrato dalla richiesta di modifica dei bilanci alla consulenzafatta per venire con mail da un indirizzo di posta elettronica in uso personalmenteall'imputata.Nella fattispecie, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto dalgiudice di merito, con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall'istruttoriadibattimentale e con indicazione delle ragioni della decisione.3.Relativamente alla doglianza espressa in ordine al rigetto della richiesta diapplicazione di una sanzione sostitutiva, deve rilevarsene l’infondatezza per la suagenericità. Il rigetto della richiesta è stato respinto correttamente dalla Corte diappello che ha fatto leva sul difetto di consenso espresso dall’imputata e sullamancanza di procura speciale in capo al difensore richiedente. Dall’esame degli attiprocessuali risulta che, effettivamente, la procura rilasciata al difensore per ilgiudizio di appello non conteneva un mandato specifico per la proposizione dellarichiesta di sanzione sostitutiva. L’imputata, peraltro, è risultata assente nel corsodel giudizio di appello. Tali circostanze danno contezza della correttezza delladecisione della Corte d’appello in quanto la sostituzione della pena detentiva daparte del giudice presuppone il consenso espresso dell’imputato, eventualmentereso da un procuratore speciale: la necessità del consenso è da ricondursi ad unascelta ultima e consapevole del soggetto interessato, riferita anche alle limitazioniche possono eventualmente conseguire alla pena sostitutiva.Deve confermarsi, pertanto, la necessità che la richiesta provenga direttamentedall'imputato o da soggetto munito di procura speciale a pena di inammissibilità,come richiesto, per le sanzioni sostitutive diverse dalla pena pecuniaria, dall’art.58, comma 3, legge 689/81 ( inserito dall’art. 5, comma1, lett. a) del d.lgs. 19marzo 2024 n. 31 ed applicabile, ratione temporis, alla fattispecie), essendo,peraltro, incontroverso che, nella specie, assente l'imputato appellante, la dettasollecitazione venne unicamente formulata dal difensore, privo di procura speciale.4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con condanna della ricorrenteal pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 05/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteANDREINA [OSCURATO:PERSONA]