CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 ottobre 2026
Cassazione n. 26066/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
presentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Comune Romano d'[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n.879/2021 depositata il 09/07/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La CTR del Veneto, sentenza n. 879/06/2021, resa inter partes in data 9luglio 2021, in causa relativa ad avviso di accertamento ICI per l’anno 2012emesso dal Comune di Romano d’[OSCURATO:SOCIETA] nei confronti della societàNumero registro generale 3385/2022 Numero di raccolta generale 26066/2026Numero sezionale 5466/2026 Data pubblicazione 01/10/2026contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. rigettava l’appello principale della societàcontribuente ed accoglieva l’appello incidentale del Comune, confermandola legittimità dell’avviso quanto ai valori accertati dell’area edificabile.2. Avverso tale sentenza la società [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso percassazione affidato a due motivi.3. L’ ente impositore ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c., “vizio di motivazione” della sentenza in relazionealla ritenuta insussistenza dei parametri per la riduzione dei valori dell’areagià operata dal primo giudice. Assume che nella specie la motivazione erada ritenere “apparente” per non avere tenuto conto dei parametri indicatidalla parte contribuente e fatti propri dal giudice di primo grado idonei agiustificare una riduzione del valore dell’area, precisando che apparivaancor più evidente la violazione di legge quanto al mancato esame delladedotta questione relativa alla inapplicabilità delle sanzioni ai sensi degliartt. 15 e 18 del Regolamento comunale IMU.1.1. Osserva il Collegio che tale motivo è da ritenere inammissibile ocomunque manifestamente infondato: la società ricorrente, invero, in mododel tutto generico lamenta una motivazione apparente ma, in realtà,censura sostanzialmente la valutazione in fatto dei giudici di merito in ordineal valore dell’area in questione ai fini ICI.Va del resto ricordato che per le Sezioni Unite di questa Corte la motivazioneè solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error inprocedendo, allorquando, benché graficamente esistente, non renda,tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recanteargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamentoseguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali dalasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipoteticheNumero registro generale 3385/2022 Numero di raccolta generale 26066/2026Numero sezionale 5466/2026 Data pubblicazione 01/10/2026congetture (Cass. Sez. U. 19/06/2018, n. 16159), ipotesi certamente nonravvisabile nella fattispecie in esame.2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4 c.p.c., omessa pronunzia in ordine alla chiesta disapplicazionedella sanzione ai sensi dell’art. 15 del Regolamento comunale IMU vigente.Con tale motivo di ricorso la società ricorrente lamenta l’omessa pronunciadei giudici di secondo grado riguardo l’eccepita violazione dell’art. 15 delRegolamento IMU posto a base della sanzione irrogata (pari al 100%dell’imposta evasa).2.1. Tale motivo è fondato, dovendosi disattendere l’eccezione diinammissibilità di tale censura per difetto di autosufficienza formulata dallaparte controricorrente, atteso che il ricorso riporta specificamente i motividi opposizione relativi alla non debenza sanzioni nella misura richiesta peromessa dichiarazione, così come proposti tanto in primo quanto in secondogrado.2.2. Sul tema va ricordato che questa Corte ha di recente affermato ilprincipio di diritto, che in questa sede va ribadito, secondo cui «l’oneredichiarativo della variazione degli elementi di imposizione previsto dall’art.10, comma 4, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (in tema di ICI) e dall’art.13, comma 12– ter, d.l. n. 201/2011 (in tema di IMU e successivamenteribadito dall’art. 1, comma 769, della legge n. 160/2019) non sussistenell’ipotesi in cui la variazione consista nella rideterminazione, ad operadell’ente territoriale, della base imponibile per effetto del mutamento delvalore dell’area fabbricabile derivante dalla nuova stima operata ai sensidell’art. 59, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 446/1997» (vedi Cass.13662/2026).In seno a detta pronunzia è stato, in particolare, chiarito che alla luce delprecetto di cui all’art. 10, comma 1, della legge n. 212/2000, la ratio dellasoppressione dell’obbligo dichiarativo prevista dall’art. 37, comma 53, d.l.n. 223/2006 (secondo cui resta fermo l'obbligo di presentazione dellaNumero registro generale 3385/2022 Numero di raccolta generale 26066/2026Numero sezionale 5466/2026 Data pubblicazione 01/10/2026dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'impostadipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematichepreviste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463,concernente la disciplina del modello unico informatico), va individuatanell’irrilevanza della dichiarazione non solo tutte le volte in cui il datoimponibile da dichiarare sia comunque conoscibile attraverso le proceduretelematiche, ma anche altresì in tutte le ipotesi in cui il dato imponibile siagià nella conoscenza qualificata dell’ente impositore in ragione dell’eserciziodella propria attività amministrativa, anche per finalità non strettamentetributarie (v. sul punto anche Cass. n. 8280/2025).2.3. Orbene risulta evidente che nella fattispecie in esame i giudici di appello- avendo la società contribuente espressamente eccepito l'operativitàdell'art. 15 comma 1 del regolamento comunale suddetto secondo cui: “Isoggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalladata in cui si sono verificati eventi non conoscibili dal comune che hannodeterminato una variazione dell'imposta utilizzando il modello approvato neldecreto di cui all'articolo 9, comma sei, del d.lgs. n 23/2011”, lamentandoche, nella specie, non sussisteva alcun obbligo di presentazione delladichiarazione in quanto nell’anno in questione non si era verificato nessunevento non conoscibile dal Comune che avrebbe dovuto essere oggetto didichiarazione - avrebbero dovuto esaminare, sulla scorta delle complessiveemergenze fattuali, la sussistenza o meno di un obbligo dichiarativo, conconseguente incidenza di tale profilo sull’ammontare delle sanzioni dovute.3. Conseguentemente, stante la fondatezza del secondo motivo di ricorso,rigettato il primo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte digiustizia di secondo grado del Veneto che, in diversa composizione, dovràesaminare la suddetta questione, procedendo anche alla liquidazione dellespese del presente grado. P.Q.MNumero registro generale 3385/2022 Numero di raccolta generale 26066/2026Numero sezionale 5466/2026 Data pubblicazione 01/10/2026La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo; cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione,cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudiziodi legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria indata 9 luglio 2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]