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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 6 aprile 2023

Cassazione n. 13985/2023

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onunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 10483/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, elett.te domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.in qualità di mandataria della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, elett.te domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Adunanzadel6 aprile 2023 - R.G. n. 10483/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri avverso la sentenzan. 2518/2020della CORTE D’APPELLO DI BOLOGNAdepositata il 28/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; Adunanzadel6 aprile 2023 - R.G. n. 10483/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], consentenza resa in data 28/9/2020, la Corte d’appello di Bologna haconfermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettatol’opposizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avversoil decreto ingiuntivo ottenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per il pagamento,da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dei canoni non corrisposti a seguito della risoluzione del contratto di leasing intercorsotra le parti per inadempimento della società utilizzatrice; a fondamento della decisione assunta la corte territoriale ha rilevatola correttezza de lla decisione del primo giudice nella parte in cui aveva escluso l’applicabilità in via analogica, al caso di specie, dell’art. 1526, co. 2, c.c. (nella parte in cui prevede, in caso di risoluzioneper inadempimento dell’utilizzatore, l’integrale restituzi one dei canoni corrisposti, salvo il pagamento di un equo compenso per l’uso della cosa concessa in godimento e il risarcimento del danno), attesa l’irrilevanza, ai fini del rapporto contrattuale in esame, della distinzionetra leasing di godimento e leasi ng traslativo; una distinzione daritenere superata per effetto della sopravvenuta entrata in vigore della legge n. 124/2017 (con la quale è stata introdotta, nel nostro ordinamento, una tipizzazione del contratto di leasing ) indipendentemente dalla questi one relativa alla sua efficacia retroattiva,ma che non avrebbe comunque spiegato alcuna incidenza, in relazione al rapporto in esame, avuto riguardo alla mancata restituzione,da parte della società utilizzatrice, del bene oggetto del leasing,con la cons eguente mancata integrazione di un presupposto di ammissibilità(o comunque di proponibilità) della domanda volta a far valerel’applicazione dell’art. 1526 c.c.; peraltro, secondo la corte territoriale, nel caso di specie, pur volendoaderire alla teorica distinzione tra leasing traslativo e leasing Adunanzadel6 aprile 2023 - R.G. n. 10483/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri di godimento, la pretesa della società utilizzatrice di ottenere la restituzione dei canoni prestati, ai sensi dell’art. 1526 c.c., sarebbe stata in ogni caso superata dalla volontà contrattuale delle parti (validamente prestata in ragione del relativo perfezionamento nell’ambitodella libera autonomia contrattuale delle parti), avendo le stesseconvenuto (cfr., in particolare, la clausola n. 8 del contratto di leasing) l’obbligo dell’utilizzatore, in caso di su o inadempimento, di corrispondere tutti i canoni scaduti in unica soluzione, con la restituzione del bene concesso in godimento, oltre a una penale pari all’ammontaredei canoni non ancora maturati maggiorata del prezzo pattuitoper l’esercizio dell’opzion e di acquisto; avverso la sentenza d’appello, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione; la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) e, per essa,la mandataria [OSCURATO:PERSONA] s.p .a., resiste con controricorso; consideratoche, con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnataper violazione e falsa applicazione degli artt. 1460 e 1526 c.c., nonché per vizio di motivazione (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente affermato, sulla basedi una motivazione inesistente, insufficiente e contraddittoria, la condivisibilità di quanto affermato dal giudice di primo grado circa la non riconducibilità per via analogica, del negozio oggetto dell’odierno esame,alla figura de lla vendita con riserva di proprietà, in tal modo pervenendoall’esclusione della fondamentale distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo ancora da ultimo riaffermata dalla giurisprudenzadi legittimità; e per aver, conseguentemente, escluso in modo erroneo la qualificazione del contratto oggetto di causa alla Adunanzadel6 aprile 2023 - R.G. n. 10483/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri streguadi un leasing traslativo, con la conseguente applicazione, in via analogica,dell’art. 1526 c.c.; sotto altro profilo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di rilevare l’ “ evidente squilibrio”, a favore della concedente, tra le prestazioni dovute dalle parti in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatore(secondo quanto dalle stesse convenuto nell’art. 8 del contratto), nonché nella parte in cui ha rilevato la mancata restituzione, da parte della società utilizzatrice, del bene oggetto di leasing, in contrasto con quanto risultante dalla documentazione acquisita agli atti del giudizio, attestante l’avvenuta offer ta di restituzionedi tale bene senza alcun riscontro ad opera di controparte; conil secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 1460 e 1526 c.c., nonché pervizio di motivazione (in relazion e all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente affermato, sulla base di una motivazione omessa e/o insufficiente, l’infondatezza della domanda riconvenzionale proposta dall’odierna ricorrente con riguardo alla restituzione dei ca noni versati in esecuzione del contratto oggetto di causa, avuto riguardo alla nullità degli artt. 7 e 8 del contratto di leasing,e all’applicabilità nella specie dell’art. 1526 c.c.; entrambi i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione– sono inammissibili; osserva il Collegio – a l di là d e lla questione concernente l’applicabilità, al caso in esame, dell’art. 1526 c.c. , in considerazione della persistente ammissibilità della distinzione tra leasing di godimentoe leasing traslativo (quantomeno con riguardo a un rapporto conclusoprima dell’entrata in vigore della legge n. 124/2017, come da ultimoriconosciuto da Sez. 1, Ordinanza n. 10249 del 30/03/2022, Rv.

Adunanzadel6 aprile 2023 - R.G. n. 10483/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri 664537- 01) – , come la corte territoriale abbia negato la fondatezza dellapretesa dell'odierna società ricorrente di vedersi restituiti i canoni corrisposti in corso di rapporto , non solo per non avere la stessa restituitoil bene concesso in godimento (su cui v., ex plurimis , Sez. 3, Ordinanzan. 9210 del 22/03/2022 , Rv. 664580 – 01 ; Sez. 3, Sentenza n.29020 del 13 novembre 2018 ; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21895 del 20/09/2017, Rv. 645716 - 01 ), ma anche , in ogni caso, per aver validamente convenuto la deroga all’art. 1526 c.c. , con specifico riguardo alla questione concernente la restituzione dei canoni corrispostiin corso di rapporto ; a tale ultimo riguardo, è appena il caso di sottolineare come , secondo l’ inseg namento della giurisprudenza di questa C orte (che il Collegio condivide e fa proprio, al fine di assicurarne continuità) , i n materia di leasing traslativo, le parti possono convenire, ai sensi dell’art.1526 c.c. ( applicabile in via analogica ) , l'irripetibilità dei canoni versatial concedente in esito alla risoluzione del contratto (v .

Sez. 3, Sentenza n. 19272 del 12/09/2014 Rv. 632261 – 01 ) , salva la possibilità per il giudice di intervenire , ex art. 1384 c.c. , al fine di ridurre ad equità la clausola penale che preveda, oltre al conseguimentodi tutti i canoni previsti dal contratto, l’acquisizione, in capoal concedente, del bene concesso in godimento ; nelcaso di specie, il giudice d’appello, oltre a escludere che vi fosse statala restituzione del bene, ha escluso (sia pure implicitamente) che laconvenzione stipulata tra le parti , quale clausola penale , fosse valsa adeterminare un significativo squilibrio rilevante ai fini dell’art . 1384 c.c. (v. pag. 9, par. 29 e 30, della senten za impugnata) , con la conseguente conferma della piena esigibilità, da parte della società concedente,del pagamento di tutti i canoni previsti dal contratto; Adunanzadel6 aprile 2023 - R.G. n. 10483/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ciò posto, mentre, da un lato , la società ricorrente pretende inammissibilmentedi rileggere nel merito, in questa sede di legittimità , la documentazione valutata dal giudice d’appello con riguardo all’avvenuta effettiva riconsegna (o valida offerta di riconsegna), da partedella società utilizzatrice, del bene concesso in godimento (con laconseguente inammissibilità della censura sollevata in relazione alla ratio decidendi concernente la ritenuta inammissibilità o improponibilitàdella domanda di restituzione dei canoni ex art. 1526 c.c. in assenza del presupposto costituito dalla riconsegna del bene ), dall’altrolato , l’odierna ricorrente omette totalmente di sottoporre ad alcuna argomentazione critica (sufficientemente articolata) l’affermazione fatta propria dalla corte d’appello (sia pure implicitamente: v. pag. 9, par. 29 e 30, della sentenza impugnata) circa l’inesistenza di alcun significativo squilibrio rilevante ai fini dell’art. 1384 c.c. in relazione alla (sostanziale) clausola penale convenuta tra le parti attraverso l’attribuzione, alla concedente, del potere di pretendere il p agamento di tutti i canoni, oltre alla restituzionedella cosa concessa in godimento ; è appena il caso di rilevare , al riguardo, come l’odierna società ricorrente si sia unicamente e laconicamente limitata, sul punto, ad affermare il ricorso di un “ evident e [lo] squilibrio ”, senz ’ altro aggiungere nei termini di una, sia pur minima, articolazione dell a propriaargomentazione critica ( cfr. pag. 15 del ricorso) ; allostesso modo, il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dall’odiernasocietà ricorrente (con riguardo alla restituzione dei canoni versatiin esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 1526 c.c.) è stato propriamente ricondotto, dal giudice d’appello – vale ripetere – non solo alla ritenuta inapplicabilità (di principio) dell’art . 1526 c.c., ma soprattutto, da un lato, alla mancata restituzione, da parte Adunanzadel6 aprile 2023 - R.G. n. 10483/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dell’utilizzatrice, del bene concesso in godimento (circostanza non validamentecontestata in questa sede, essendosi la ricorrente limitata alla prospettazione di un inammissibile riesame nel merito della documentazione depositata); e, dall’altro, alla ritenuta validità degli artt.7 e 8 del contratto di leasing , che la corte d’appello ha giudicato (sia pure implicitamente: v. pag. 9, par. 29 e 30, della sentenza impugnata) insusce ttibili di determinare alcun significativo squilibrio trale prestazioni reciprocamente promesse dalle parti, ai sensi dell’art.1384c.c. ( cfr . gli art t. 7 e 8 con i quali le parti ebbero validamente a derogareal disposto di cui all’art. 1526 c.c. ) ; sullabase di tali premesse, dev’essere dato atto dell’inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna della società ricorrente al rimborso, in favore della società controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, secondo la liquida zione di cui al dispositivo; dev’essere infine attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a n orma del comma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r.n. 115/2002; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 3.500,00, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, eagli accessori come per legge.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorren

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 10483/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, elett.te domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.in qualità di mandataria della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, elett.te domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Adunanzadel6 aprile 2023 - R.G. n. 10483/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri avverso la sentenzan. 2518/2020della CORTE D’APPELLO DI BOLOGNAdepositata il 28/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; Adunanzadel6 aprile 2023 - R.G. n. 10483/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], consentenza resa in data 28/9/2020, la Corte d’appello di Bologna haconfermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettatol’opposizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avversoil decreto ingiuntivo ottenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per il pagamento,da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dei canoni non corrisposti a seguito della risoluzione del contratto di leasing intercorsotra le parti per inadempimento della società utilizzatrice; a fondamento della decisione assunta la corte territoriale ha rilevatola correttezza de lla decisione del primo giudice nella parte in cui aveva escluso l’applicabilità in via analogica, al caso di specie, dell’art. 1526, co. 2, c.c. (nella parte in cui prevede, in caso di risoluzioneper inadempimento dell’utilizzatore, l’integrale restituzi one dei canoni corrisposti, salvo il pagamento di un equo compenso per l’uso della cosa concessa in godimento e il risarcimento del danno), attesa l’irrilevanza, ai fini del rapporto contrattuale in esame, della distinzionetra leasing di godimento e leasi ng traslativo; una distinzione daritenere superata per effetto della sopravvenuta entrata in vigore della legge n. 124/2017 (con la quale è stata introdotta, nel nostro ordinamento, una tipizzazione del contratto di leasing ) indipendentemente dalla questi one relativa alla sua efficacia retroattiva,ma che non avrebbe comunque spiegato alcuna incidenza, in relazione al rapporto in esame, avuto riguardo alla mancata restituzione,da parte della società utilizzatrice, del bene oggetto del leasing,con la cons eguente mancata integrazione di un presupposto di ammissibilità(o comunque di proponibilità) della domanda volta a far valerel’applicazione dell’art. 1526 c.c.; peraltro, secondo la corte territoriale, nel caso di specie, pur volendoaderire alla teorica distinzione tra leasing traslativo e leasing Adunanzadel6 aprile 2023 - R.G. n. 10483/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri di godimento, la pretesa della società utilizzatrice di ottenere la restituzione dei canoni prestati, ai sensi dell’art. 1526 c.c., sarebbe stata in ogni caso superata dalla volontà contrattuale delle parti (validamente prestata in ragione del relativo perfezionamento nell’ambitodella libera autonomia contrattuale delle parti), avendo le stesseconvenuto (cfr., in particolare, la clausola n. 8 del contratto di leasing) l’obbligo dell’utilizzatore, in caso di su o inadempimento, di corrispondere tutti i canoni scaduti in unica soluzione, con la restituzione del bene concesso in godimento, oltre a una penale pari all’ammontaredei canoni non ancora maturati maggiorata del prezzo pattuitoper l’esercizio dell’opzion e di acquisto; avverso la sentenza d’appello, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione; la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) e, per essa,la mandataria [OSCURATO:PERSONA] s.p .a., resiste con controricorso; consideratoche, con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnataper violazione e falsa applicazione degli artt. 1460 e 1526 c.c., nonché per vizio di motivazione (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente affermato, sulla basedi una motivazione inesistente, insufficiente e contraddittoria, la condivisibilità di quanto affermato dal giudice di primo grado circa la non riconducibilità per via analogica, del negozio oggetto dell’odierno esame,alla figura de lla vendita con riserva di proprietà, in tal modo pervenendoall’esclusione della fondamentale distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo ancora da ultimo riaffermata dalla giurisprudenzadi legittimità; e per aver, conseguentemente, escluso in modo erroneo la qualificazione del contratto oggetto di causa alla Adunanzadel6 aprile 2023 - R.G. n. 10483/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri streguadi un leasing traslativo, con la conseguente applicazione, in via analogica,dell’art. 1526 c.c.; sotto altro profilo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di rilevare l’ “ evidente squilibrio”, a favore della concedente, tra le prestazioni dovute dalle parti in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatore(secondo quanto dalle stesse convenuto nell’art. 8 del contratto), nonché nella parte in cui ha rilevato la mancata restituzione, da parte della società utilizzatrice, del bene oggetto di leasing, in contrasto con quanto risultante dalla documentazione acquisita agli atti del giudizio, attestante l’avvenuta offer ta di restituzionedi tale bene senza alcun riscontro ad opera di controparte; conil secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 1460 e 1526 c.c., nonché pervizio di motivazione (in relazion e all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente affermato, sulla base di una motivazione omessa e/o insufficiente, l’infondatezza della domanda riconvenzionale proposta dall’odierna ricorrente con riguardo alla restituzione dei ca noni versati in esecuzione del contratto oggetto di causa, avuto riguardo alla nullità degli artt. 7 e 8 del contratto di leasing,e all’applicabilità nella specie dell’art. 1526 c.c.; entrambi i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione– sono inammissibili; osserva il Collegio – a l di là d e lla questione concernente l’applicabilità, al caso in esame, dell’art. 1526 c.c. , in considerazione della persistente ammissibilità della distinzione tra leasing di godimentoe leasing traslativo (quantomeno con riguardo a un rapporto conclusoprima dell’entrata in vigore della legge n. 124/2017, come da ultimoriconosciuto da Sez. 1, Ordinanza n. 10249 del 30/03/2022, Rv. Adunanzadel6 aprile 2023 - R.G. n. 10483/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri 664537- 01) – , come la corte territoriale abbia negato la fondatezza dellapretesa dell'odierna società ricorrente di vedersi restituiti i canoni corrisposti in corso di rapporto , non solo per non avere la stessa restituitoil bene concesso in godimento (su cui v., ex plurimis , Sez. 3, Ordinanzan. 9210 del 22/03/2022 , Rv. 664580 – 01 ; Sez. 3, Sentenza n.29020 del 13 novembre 2018 ; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21895 del 20/09/2017, Rv. 645716 - 01 ), ma anche , in ogni caso, per aver validamente convenuto la deroga all’art. 1526 c.c. , con specifico riguardo alla questione concernente la restituzione dei canoni corrispostiin corso di rapporto ; a tale ultimo riguardo, è appena il caso di sottolineare come , secondo l’ inseg namento della giurisprudenza di questa C orte (che il Collegio condivide e fa proprio, al fine di assicurarne continuità) , i n materia di leasing traslativo, le parti possono convenire, ai sensi dell’art.1526 c.c. ( applicabile in via analogica ) , l'irripetibilità dei canoni versatial concedente in esito alla risoluzione del contratto (v . Sez. 3, Sentenza n. 19272 del 12/09/2014 Rv. 632261 – 01 ) , salva la possibilità per il giudice di intervenire , ex art. 1384 c.c. , al fine di ridurre ad equità la clausola penale che preveda, oltre al conseguimentodi tutti i canoni previsti dal contratto, l’acquisizione, in capoal concedente, del bene concesso in godimento ; nelcaso di specie, il giudice d’appello, oltre a escludere che vi fosse statala restituzione del bene, ha escluso (sia pure implicitamente) che laconvenzione stipulata tra le parti , quale clausola penale , fosse valsa adeterminare un significativo squilibrio rilevante ai fini dell’art . 1384 c.c. (v. pag. 9, par. 29 e 30, della senten za impugnata) , con la conseguente conferma della piena esigibilità, da parte della società concedente,del pagamento di tutti i canoni previsti dal contratto; Adunanzadel6 aprile 2023 - R.G. n. 10483/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ciò posto, mentre, da un lato , la società ricorrente pretende inammissibilmentedi rileggere nel merito, in questa sede di legittimità , la documentazione valutata dal giudice d’appello con riguardo all’avvenuta effettiva riconsegna (o valida offerta di riconsegna), da partedella società utilizzatrice, del bene concesso in godimento (con laconseguente inammissibilità della censura sollevata in relazione alla ratio decidendi concernente la ritenuta inammissibilità o improponibilitàdella domanda di restituzione dei canoni ex art. 1526 c.c. in assenza del presupposto costituito dalla riconsegna del bene ), dall’altrolato , l’odierna ricorrente omette totalmente di sottoporre ad alcuna argomentazione critica (sufficientemente articolata) l’affermazione fatta propria dalla corte d’appello (sia pure implicitamente: v. pag. 9, par. 29 e 30, della sentenza impugnata) circa l’inesistenza di alcun significativo squilibrio rilevante ai fini dell’art. 1384 c.c. in relazione alla (sostanziale) clausola penale convenuta tra le parti attraverso l’attribuzione, alla concedente, del potere di pretendere il p agamento di tutti i canoni, oltre alla restituzionedella cosa concessa in godimento ; è appena il caso di rilevare , al riguardo, come l’odierna società ricorrente si sia unicamente e laconicamente limitata, sul punto, ad affermare il ricorso di un “ evident e [lo] squilibrio ”, senz ’ altro aggiungere nei termini di una, sia pur minima, articolazione dell a propriaargomentazione critica ( cfr. pag. 15 del ricorso) ; allostesso modo, il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dall’odiernasocietà ricorrente (con riguardo alla restituzione dei canoni versatiin esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 1526 c.c.) è stato propriamente ricondotto, dal giudice d’appello – vale ripetere – non solo alla ritenuta inapplicabilità (di principio) dell’art . 1526 c.c., ma soprattutto, da un lato, alla mancata restituzione, da parte Adunanzadel6 aprile 2023 - R.G. n. 10483/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dell’utilizzatrice, del bene concesso in godimento (circostanza non validamentecontestata in questa sede, essendosi la ricorrente limitata alla prospettazione di un inammissibile riesame nel merito della documentazione depositata); e, dall’altro, alla ritenuta validità degli artt.7 e 8 del contratto di leasing , che la corte d’appello ha giudicato (sia pure implicitamente: v. pag. 9, par. 29 e 30, della sentenza impugnata) insusce ttibili di determinare alcun significativo squilibrio trale prestazioni reciprocamente promesse dalle parti, ai sensi dell’art.1384c.c. ( cfr . gli art t. 7 e 8 con i quali le parti ebbero validamente a derogareal disposto di cui all’art. 1526 c.c. ) ; sullabase di tali premesse, dev’essere dato atto dell’inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna della società ricorrente al rimborso, in favore della società controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, secondo la liquida zione di cui al dispositivo; dev’essere infine attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a n orma del comma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r.n. 115/2002; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 3.500,00, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, eagli accessori come per legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorren
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