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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 maggio 2024

Cassazione n. 26579/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 17585-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. G. BELLI 369, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Oggetto R.G.N.17585/2018 Cron.

Rep.

Ud.16/05/2024 CC avverso la sentenza n. 213/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, del 01/03/2018 R.G.N. 931/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 17585/18 Rilevato che: Con sentenza del giorno 1.3.18 n. 213, la Corte d’appello di Firenze accoglieva il gravame proposto dall’Inps, avverso la sentenza del tribunale di Lucca che aveva accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] volta a contestare la richiesta di restituzione della somma di € 5.286,03, che l’Inps le aveva comunicato il 30.11.2011 a seguito di ricalcolo della pensione, in quanto per l’anno 2002 aveva percepito redditi ulteriori assoggettabili all’Inps (come da modello RED 2003, inviato dalla pensionata).

Il tribunale accoglieva il ricorso sul presupposto che la pensionata avesse tempestivamente comunicato all’Inps i propri redditi e che l’indebito fosse stato pagato senza alcun dolo dell’accipiens(ai sensi dell’art. 52 della legge n. 88/89 e dell’art. 13 della legge n. 412/91).

La Corte d’appello, a supporto dei propri assunti di accoglimento del gravame dell’Inps, rilevava che l’indebito riguardava l’anno 2002 e la variazione dei redditi era stata comunicata dalla pensionata con il modello RED 2003, mentre la prima comunicazione di indebito era stata ricevuta dalla sig.ra Della Maggiora in data 9.12.2004 e, quindi, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di comunicazione del dato reddituale certo e definitivo (mentre, l’impegno a non procedere al recupero contenuto nella lettera del 2004 dell’Inps, non poteva costituire valida rinuncia).

Pertanto, ad avviso della Corte del merito, la questione della sussistenza o meno del dolo dell’accipiens era mal posta, in quanto la vicenda rientrava nell’ambito del secondo comma dell’art. 13 della legge 412/91, relativa al rispetto del termine dell’anno successivo a quello della conoscenza della situazione reddituale del pensionato e non era invece relativa ad eventuali errori nella liquidazione delle prestazioni da parte dell’ente erogatore.

Sulla base di quanto sopra, secondo la Corte territoriale, la comunicazione dell’indebito era stata ricevuta dalla pensionata nel termine di legge, ossia entro l’anno successivo a quello nel quale aveva comunicato la variazione dei propri redditi del 2002 e la prescrizione decennale del credito era stata tempestivamente interrotta dall’Inps, con la comunicazione del novembre 2011.

Avverso la sentenza della Corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, illustrati da memoria, mentre l’Inps resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.

Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 13 della legge n. 412 del 1991, in combinato disposto con l’art. 52 della legge n. 88/89 e con l’art. 2033 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto che nella specie, trattandosi di attività di recupero da parte dell’Istituto previdenziale sulle pensioni in corso di erogazione, non si dovesse tener conto della buona fede o del dolo dell’accipiens ma solo che l’attività di recupero dell’Inps fosse iniziata entro l’anno successivo dalla conoscenza dei redditi certi del pensionato, mentre invece, l’Istituto poteva procedere al recupero, secondo la ricorrente, solo se l’errore dell’Istituto che aveva determinato l’indebito fosse dipeso da dolo del pensionato, ovvero da omessa e/o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non fossero già conosciuti dall’ente.

Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 13 della legge n. 412/91, in combinato disposto con gli artt. 2943 e 1219 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto che l’Istituto non fosse incorso nella decadenza di cui all’artt. 13 secondo comma della legge n. 412/91 ed avrebbe anche interrotto tempestivamente la prescrizione con la lettera del 9.12.2004, quando tale missiva non aveva i requisiti minimi previsti per la messa in mora, perché non vi era l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione scritta di adempimento di un’obbligazione, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto destinatario.

Il primo e secondo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente per la stretta connessione, sono infondati.

La L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 52, prevede che l'indebito pensionistico è irripetibile salvo i casi di dolo dell'interessato; la disposizione è stata poi autenticamente interpretata dalla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, per cui la sanatoria opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale e definitivo provvedimento dell'Istituto comunicato all'interessato e che risulti viziato, esclusi i casi di dolo del pensionato, mentre la omessa segnalazione da parte di questi di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, non conosciuti dall'Istituto, consente la ripetibilità.

Questa Corte ha affermato (Cass. n. 953 del 2012) che, a fronte della comunicazione fatta dal pensionato, si impongono complessi oneri di calcolo a carico dell'Istituto, per accertare se effettivamente l'eccedenza si sia verificata ed in quale misura, perchè solo all'esito di queste operazioni il recupero è consentito e reso possibile.

Se così è, si deve ritenere che l'obbligo dell'ente previdenziale di effettuare la procedura di verifica scatti solo in presenza della comunicazione di dati reddituali certi (e non presunti).

Inoltre, a i fini della ripetizione dell'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, non è richiesto l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell'INPS di attribuzione del bene della vita oggetto di recupero, ma rileva soltanto la tempestività della richiesta di ripetizione dell'Istituto rispetto alla comunicazione, da parte del pensionato, dei dati rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico (Cass.nn. 15039/19, 13918/21).

Nella specie, l’indebito riguardava l’anno 2002 e la variazione dei redditi era stata comunicata dalla pensionata con il modello RED 2003, mentre la prima comunicazione di indebito era stata ricevuta dalla sig.ra Della Maggiora in data 9.12.2004 e, quindi, tempestivamente in quanto entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di comunicazione del dato reddituale certo e definitivo (cfr. Cass. n. 13664/18).Infine, è inammissibile la doglianza sulla carenza dei requisiti minimi della comunicazione del 9.12.2004 ad interrompere la prescrizione, perché in disparte i profili di autosufficienza, perché non viene riportato l’intero testo della missiva, ma solo il brano ritenuto d’interesse, introduce una censura sul merito della valutazione istruttoria, di per sé non consentita nel giudizio di legittimità (Cass. n. 27000/16).

Al rigetto del ricorso, consegue la condanna alle spese di lite secondo quanto meglio indicato in dispositivo.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONERigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente a pagare all’Inps le spese di lite che liquida nell’importo di € 2.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte dellaricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 17585-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. G. BELLI 369, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Oggetto R.G.N.17585/2018 Cron. Rep. Ud.16/05/2024 CC avverso la sentenza n. 213/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, del 01/03/2018 R.G.N. 931/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 17585/18 Rilevato che: Con sentenza del giorno 1.3.18 n. 213, la Corte d’appello di Firenze accoglieva il gravame proposto dall’Inps, avverso la sentenza del tribunale di Lucca che aveva accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] volta a contestare la richiesta di restituzione della somma di € 5.286,03, che l’Inps le aveva comunicato il 30.11.2011 a seguito di ricalcolo della pensione, in quanto per l’anno 2002 aveva percepito redditi ulteriori assoggettabili all’Inps (come da modello RED 2003, inviato dalla pensionata). Il tribunale accoglieva il ricorso sul presupposto che la pensionata avesse tempestivamente comunicato all’Inps i propri redditi e che l’indebito fosse stato pagato senza alcun dolo dell’accipiens(ai sensi dell’art. 52 della legge n. 88/89 e dell’art. 13 della legge n. 412/91). La Corte d’appello, a supporto dei propri assunti di accoglimento del gravame dell’Inps, rilevava che l’indebito riguardava l’anno 2002 e la variazione dei redditi era stata comunicata dalla pensionata con il modello RED 2003, mentre la prima comunicazione di indebito era stata ricevuta dalla sig.ra Della Maggiora in data 9.12.2004 e, quindi, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di comunicazione del dato reddituale certo e definitivo (mentre, l’impegno a non procedere al recupero contenuto nella lettera del 2004 dell’Inps, non poteva costituire valida rinuncia). Pertanto, ad avviso della Corte del merito, la questione della sussistenza o meno del dolo dell’accipiens era mal posta, in quanto la vicenda rientrava nell’ambito del secondo comma dell’art. 13 della legge 412/91, relativa al rispetto del termine dell’anno successivo a quello della conoscenza della situazione reddituale del pensionato e non era invece relativa ad eventuali errori nella liquidazione delle prestazioni da parte dell’ente erogatore. Sulla base di quanto sopra, secondo la Corte territoriale, la comunicazione dell’indebito era stata ricevuta dalla pensionata nel termine di legge, ossia entro l’anno successivo a quello nel quale aveva comunicato la variazione dei propri redditi del 2002 e la prescrizione decennale del credito era stata tempestivamente interrotta dall’Inps, con la comunicazione del novembre 2011. Avverso la sentenza della Corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, illustrati da memoria, mentre l’Inps resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 13 della legge n. 412 del 1991, in combinato disposto con l’art. 52 della legge n. 88/89 e con l’art. 2033 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto che nella specie, trattandosi di attività di recupero da parte dell’Istituto previdenziale sulle pensioni in corso di erogazione, non si dovesse tener conto della buona fede o del dolo dell’accipiens ma solo che l’attività di recupero dell’Inps fosse iniziata entro l’anno successivo dalla conoscenza dei redditi certi del pensionato, mentre invece, l’Istituto poteva procedere al recupero, secondo la ricorrente, solo se l’errore dell’Istituto che aveva determinato l’indebito fosse dipeso da dolo del pensionato, ovvero da omessa e/o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non fossero già conosciuti dall’ente. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 13 della legge n. 412/91, in combinato disposto con gli artt. 2943 e 1219 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto che l’Istituto non fosse incorso nella decadenza di cui all’artt. 13 secondo comma della legge n. 412/91 ed avrebbe anche interrotto tempestivamente la prescrizione con la lettera del 9.12.2004, quando tale missiva non aveva i requisiti minimi previsti per la messa in mora, perché non vi era l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione scritta di adempimento di un’obbligazione, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto destinatario. Il primo e secondo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente per la stretta connessione, sono infondati. La L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 52, prevede che l'indebito pensionistico è irripetibile salvo i casi di dolo dell'interessato; la disposizione è stata poi autenticamente interpretata dalla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, per cui la sanatoria opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale e definitivo provvedimento dell'Istituto comunicato all'interessato e che risulti viziato, esclusi i casi di dolo del pensionato, mentre la omessa segnalazione da parte di questi di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, non conosciuti dall'Istituto, consente la ripetibilità. Questa Corte ha affermato (Cass. n. 953 del 2012) che, a fronte della comunicazione fatta dal pensionato, si impongono complessi oneri di calcolo a carico dell'Istituto, per accertare se effettivamente l'eccedenza si sia verificata ed in quale misura, perchè solo all'esito di queste operazioni il recupero è consentito e reso possibile. Se così è, si deve ritenere che l'obbligo dell'ente previdenziale di effettuare la procedura di verifica scatti solo in presenza della comunicazione di dati reddituali certi (e non presunti). Inoltre, a i fini della ripetizione dell'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, non è richiesto l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell'INPS di attribuzione del bene della vita oggetto di recupero, ma rileva soltanto la tempestività della richiesta di ripetizione dell'Istituto rispetto alla comunicazione, da parte del pensionato, dei dati rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico (Cass.nn. 15039/19, 13918/21). Nella specie, l’indebito riguardava l’anno 2002 e la variazione dei redditi era stata comunicata dalla pensionata con il modello RED 2003, mentre la prima comunicazione di indebito era stata ricevuta dalla sig.ra Della Maggiora in data 9.12.2004 e, quindi, tempestivamente in quanto entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di comunicazione del dato reddituale certo e definitivo (cfr. Cass. n. 13664/18).Infine, è inammissibile la doglianza sulla carenza dei requisiti minimi della comunicazione del 9.12.2004 ad interrompere la prescrizione, perché in disparte i profili di autosufficienza, perché non viene riportato l’intero testo della missiva, ma solo il brano ritenuto d’interesse, introduce una censura sul merito della valutazione istruttoria, di per sé non consentita nel giudizio di legittimità (Cass. n. 27000/16). Al rigetto del ricorso, consegue la condanna alle spese di lite secondo quanto meglio indicato in dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONERigetta il ricorso. Condanna la ricorrente a pagare all’Inps le spese di lite che liquida nell’importo di € 2.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte dellaricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo
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