CassazionedecretoSezione 2Decisione del 19 giugno 2026
Cassazione n. 20879/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tefanina Losi, come da procura in calce alricorso;– ricorrente –controdifesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al controricorso;- controricorrenti -avverso la sentenza n. 295/2020 della Corte d’appello di Bologna depositatail 21/01/2020 e non notificata.Numero registro generale 11673/2021Numero sezionale 837/2026Numero di raccolta generale 20879/2026Data pubblicazione 19/06/2026Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 02/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleDott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del primomotivo e la declaratoria di inammissibilità dei restanti;uditi l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] peri controricorrenti.1. Con atto di citazione notificato in data 16/1/2007 [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano opposizione avanti alTribunale di Piacenza avverso il decreto ingiuntivo n. 1572/06 richiesto edottenuto da [OSCURATO:SOCIETA]. in data 24/11/06 per conseguire il pagamento dilavori edili.A fondamento dell'opposizione deducevano di non aver commissionatoalcunchè alla [OSCURATO:SOCIETA]. e di aver intrattenuto rapporti contrattuali solo edesclusivamente con la ditta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., alla quale era stato saldatointegralmente il corrispettivo per i lavori svolti. Gli opponenti chiedevano edottenevano l'autorizzazione alla chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la qualenon si costituiva in giudizio. Si costituiva, invece, la [OSCURATO:SOCIETA]., contestandole ragioni dell'opposizione e ribadendo di aver ricevuto dagli opponentil'incarico di svolgere i lavori per i quali pretendeva il pagamento dellasomma ingiunta.2. Con sentenza n. 804/11 il Tribunale di Piacenza respingeva l'opposizione,ritenendo provato il conferimento dell'incarico per la fornitura di serramentie l'esecuzione dei relativi lavori in favore della [OSCURATO:SOCIETA]3. Sull’impugnazione degli originari opponenti, la Corte d’appello di Bolognaaccoglieva il gravame e, per l’effetto, l’opposizione proposta dagliappellanti, dichiarando la nullità del d.i. opposto e condannando la Mags.n.c. alla restituzione di quanto eventualmente ottenuto in esecuzione dellasentenza del Tribunale di Piacenza nr. 804/2011.2 di 14Numero registro generale 11673/2021Numero sezionale 837/2026Numero di raccolta generale 20879/2026Data pubblicazione 19/06/2026A tal fine affermava che: a) risultava documentalmente provato, e peraltronon controverso tra le parti, che gli appellanti avevano concluso uncontratto di appalto con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avente ad oggetto la realizzazionedi lavori edili ed anche la fornitura e posa in opera di infissi, laddove nonpoteva ritenersi provata la stipula di un autonomo contratto e dunque lasussistenza di un diverso ed ulteriore rapporto contrattuale tra gli appellantie la [OSCURATO:SOCIETA]. avente ad oggetto la stessa fornitura e posa in operacontemplata nel contratto stipulato con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per un prezzointeramente saldato dagli appellanti; b) il fatto che, come emerso in sedeistruttoria, gli opponenti si fossero recati personalmente negli uffici dellaMag s.n.c. al fine di visionare e scegliere i serramenti e le porte interne eraperfettamente compatibile con il fatto che l'unico contratto di appalto erastato stipulato con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; c) del pari, il fatto che gli appellantiavessero preso contatto con gli installatori della [OSCURATO:SOCIETA]. per le indicazionidei lavori da effettuare in relazione al materiale scelto dagli stessi nonconsentiva di ritenere provata la stipula di un contratto direttamente tra gliappellanti e la [OSCURATO:SOCIETA].; d) doveva, pertanto, ritenersi che gli appellantiavessero stipulato un unico contratto con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e che gli stessiavessero integralmente provveduto al pagamento delle somme pretesedall'appaltatore, che nell'ambito di tale contratto gli appellanti si fosserorecati personalmente presso la [OSCURATO:SOCIETA]. per la scelta dei materiali e chela [OSCURATO:SOCIETA]. avesse effettuato la fornitura nei confronti della Euroedil.3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]di [OSCURATO:PERSONA] C. sulla base di sei motivi. [OSCURATO:PERSONA], BarbaraTrombatore e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso.In prossimità dell’udienza pubblica entrambe le parti hanno depositatomemorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c.,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per non essersi la corte3 di 14Numero registro generale 11673/2021Numero sezionale 837/2026Numero di raccolta generale 20879/2026Data pubblicazione 19/06/2026territoriale pronunciata sulla domanda di manleva proposta dagli opponentinei confronti della terza chiamata in causa [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.1.1. Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.In primo luogo, va evidenziato che, qualora effettivamente gli originariopponenti avessero, in astratto, proposto domanda di manleva nei confrontidella terza chiamata in causa [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in tal guisa introducendo ingiudizio un rapporto di garanzia impropria, gli unici a potersi eventualmentelamentare per la mancata pronuncia sulla detta domanda sarebbero stati,semmai, gli opponenti-chiamanti in causa.Invero, come è noto, in caso di chiamata in causa per garanzia impropria,l'azione principale e quella di garanzia sono fondate su titoli diversi, dandoluogo a due cause distinte e scindibili (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9369del 28/04/2014). A conferma di ciò, nell'ipotesi di chiamata in causa delterzo con azione di garanzia impropria, che, ripetesi, dà luogo allatrattazione congiunta di cause scindibili, l'impugnazione incidentale delconvenuto - in quanto intesa alla declaratoria del proprio diritto,disconosciuto o solo parzialmente riconosciuto nella sentenza impugnata, arivalersi integralmente sui terzi chiamati di quanto dovuto all'attore aseguito dell'accoglimento della domanda di questi nei propri confronti -risulta distinta ed autonoma, per soggetti e per titolo, rispetto a quellaproposta in via principale dall'attore, e l'interesse a proporla sorge nondall'impugnazione principale, ma dalla stessa sentenza impugnata (Cass.Sez. 2, Sentenza n. 19286 del 07/09/2009).In quest’ottica, la ricorrente sarebbe priva di interesse a dolersi dellamancata pronuncia della corte d’appello sulla domanda di manleva.In ogni caso, avendo ritenuto non provata la stipula di un autonomocontratto d'opera tra gli allora appellanti e la [OSCURATO:SOCIETA]., la corte d'appellonon aveva la necessità di pronunciarsi sulla domanda subordinata dimanleva nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., essendo stata rigettatala pretesa avanzata nei confronti di chi avrebbe dovuto manlevare.4 di 14Numero registro generale 11673/2021Numero sezionale 837/2026Numero di raccolta generale 20879/2026Data pubblicazione 19/06/2026In secondo luogo, diversamente dall'ipotesi in cui il convenuto in giudiziochiami in causa un terzo, indicandolo come il soggetto tenuto a risponderedella pretesa dell'attore (caso, questo, nel quale la domanda attorea siestende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita istanza,dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapportooggettivamente unitario), nell'eventualità della chiamata del terzo ingaranzia la predetta estensione automatica non si verifica, in ragionedell'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unicoprocesso (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 516 del 15/01/2020; conf. Cass. Sez.6 - 3, Ordinanza n. 15232 del 01/06/2021).2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2697c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la corte dimerito attribuito l’onere probatorio ad una parte diversa da quella onerata.2.1. Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.E’ noto che la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configuranell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una partediversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, nonanche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioniistruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assoltotale onere, poichè in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esitodella prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art.360, comma 1, n. 5 c.p.c..Nel caso di specie, la corte d’appello ha ritenuto «documentalmente provato(sulla base del contratto di appalto stipulato tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA].r.l.), e peraltro non controverso tra le parti, che gli appellanti avevanoconcluso un contratto di appalto con [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avente ad oggetto larealizzazione di lavori edili ed anche la fornitura e posa in opera di infissi.Non può invero ritenersi provata la stipula di un autonomo contratto edunque la sussistenza di un diverso ed ulteriore rapporto contrattuale tragli appellanti e [OSCURATO:SOCIETA]. avente ad oggetto la stessa fornitura e posa in5 di 14Numero registro generale 11673/2021Numero sezionale 837/2026Numero di raccolta generale 20879/2026Data pubblicazione 19/06/2026opera contemplata nel contratto stipulato con [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per un prezzointeramente saldato dagli appellanti.» Senza tralasciare che anche itestimoni escussi hanno confermato che le opere previste nell’art. 2 delcontratto di appalto con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. comprendevano le forniture di tuttii materiali, delle porte interne, delle finestre e delle porte blindate (cfr. pag.23 del controricorso).A fronte di tale affermazione, la odierna ricorrente si è limitataapoditticamente a sostenere di aver provato, attraverso i testi escussi ed ilpreventivo emesso, l’avvenuta ricezione dell’ordine direttamente dagliopponenti, omettendo, in palese violazione del principio di specificità, diriprodurre, almeno nei loro contenuti essenziali, le deposizioni testimonialied il preventivo.In definitiva, secondo la ricostruzione offerta dalla corte d’appello, ilrapporto di appalto è intercorso tra la Ferri e la [OSCURATO:PERSONA], che, a sua voltaavrebbe instaurato un rapporto di subappalto con la Euroedil, laddove laMag s.n.c. è stata la fornitrice di quest’ultima, come si evince dallafatturazione dei materiali.In ogni caso, in presenza di una prova documentale fornita dagli opponentia sostegno della loro tesi, non può dirsi che sia stato violato l’art. 2697 c.c.In un tale contesto è irrilevante l’emissione della fattura n. 367/06 intestataai Ferri-Trombatore, atteso che la fattura commerciale, pur costituendoprova idonea per l’emissione del decreto ingiuntivo, non prova l’esistenzadel credito nel giudizio di opposizione, specialmente laddove il presuntodebitore contesti la conclusione del contratto e la controparte non forniscaulteriori elementi a sostegno (Cass. Sez. 2, 12.1.2016 n. 299).3. Con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione dell’art. 116c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 4) e 5) c.p.c., dell’”errore difatto”, del “Difetto di motivazione in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c.” edell’”Errata valutazione delle prove”, per non aver la corte d’appelloesaminato il preventivo redatto su richiesta e a nome dei signori6 di 14Numero registro generale 11673/2021Numero sezionale 837/2026Numero di raccolta generale 20879/2026Data pubblicazione 19/06/2026Trombatore-Ferri ed il conseguente rilievo tecnico, nonché le deposizionirese dai testimoni escussi.3.1. Il motivo è inammissibile.Sul punto la corte bolognese ha così argomentato: «Il fatto che, comeemerso in sede istruttoria, gli opponenti si fossero recati personalmentenegli uffici di [OSCURATO:SOCIETA]. al fine di visionare e scegliere i serramenti e le porteinterne è invero perfettamente compatibile con il fatto che l'unico contrattodi appalto era stato stipulato con [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] infatti, la scelta deimateriali da utilizzare nei lavori rientra nelle valutazioni di carattere esteticoche il committente considera nella predetta scelta ma ciò non conduce aritenere provato il rapporto contrattuale. Invero, a seguitodell'individuazione dei serramenti e degli altri materiali da parte degliappellanti non risulta prodotto alcun ordine di acquisto ad essi intestato néalcun preventivo per la spesa. È dunque agevole affermare che la condottadegli appellanti è stata limitata alla verifica dei materiali da inserire nellecon [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. cui è incontroverso sia stato pagato l'intero prezzopattuito per l'esecuzione di detto contratto. Del pari, il fatto che gliappellanti avevano preso contatto con gli installatori della [OSCURATO:SOCIETA]. per leindicazioni dei lavori da effettuare in relazione al materiale scelto dagli stessinon consente di ritenere provata la stipula di un contratto direttamente tragli appellanti e [OSCURATO:SOCIETA].».In particolare, la corte di merito ha valorizzato la prova documentale delcontratto di appalto tra la Ferri e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. "chiavi in mano"comprensivo della fornitura delle porte e degli infissi, l’avvenuto saldointegrale del prezzo da parte della committente alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e lafatturazione dalla [OSCURATO:SOCIETA]. alla Euroedil dei medesimi materiali.Orbene, nel richiamare quanto già esposto in sede di analisi del precedentemotivo ed anche a voler prescindere dal rilievo secondo cui la ricorrente hadel tutto omesso di trascrivere, almeno nei loro passaggi maggiormente7 di 14Numero registro generale 11673/2021Numero sezionale 837/2026Numero di raccolta generale 20879/2026Data pubblicazione 19/06/2026significativi, il preventivo redatto, a suo dire, su richiesta e a nome deisignori Trombatore-Ferri ed il conseguente rilievo tecnico, nonché ledeposizioni rese dai testimoni escussi, va ricordato che, in tema di ricorsoper cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione diun'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, dellafattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamenteun problema interpretativo della stessa; l'allegazione, come nel caso dispecie, di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo dellerisultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della normae inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacatodi legittimità (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; conf. Cass.Sez. 1, Ordinanza n. 7871 del 25/03/2025).In particolare, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione diun'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, dellafattispecie astratta recata da una norma di legge ed implica, pertanto, unproblema interpretativo di quest'ultima, laddove l'allegazione di un'erroneaapplicazione della legge in ragione della carente o contraddittoriaricostruzione della fattispecie concreta è mediata dalla contestatavalutazione delle risultanze di causa ed inerisce, pertanto, alla tipicavalutazione del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimitàunicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Cass. Sez. 5, Sentenzan. 25182 del 19/09/2024). A tal ultimo riguardo, il novellato art. 360, n. 5c.p.c. configura un vizio specifico relativo all'omesso esame di un fattostorico, principale o secondario, risultante dalla sentenza o dagli attiprocessuali, che sia decisivo e oggetto di discussione tra le parti; neconsegue che non integra tale vizio l'omesso esame di singoli elementiistruttori, ove il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato dalgiudice, ancorché la sentenza non dia conto di tutte le risultanze probatorie,e né rileva, secondo la ratio della norma, il cattivo esercizio del potere di8 di 14Numero registro generale 11673/2021Numero sezionale 837/2026Numero di raccolta generale 20879/2026Data pubblicazione 19/06/2026valutazione delle prove non legali da parte del giudice di merito (Cass. Sez.5, Ordinanza n. 30837 del 25/11/2025).Del resto, il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione,contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici delmerito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sécoerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto alsindacato di legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non èconferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma soloquello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezzagiuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservatodi individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare leprove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelleritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.Inoltre, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art.115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa oimplicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento delladecisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuoridei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti noncontestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile ladiversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbiaessendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Cass., Sez.Un., Sentenza n. 20867 del 30/09/2020; conf. Cass. Sez. 5, Ordinanza n.16016 del 09/06/2021).In particolare, in tema di valutazione delle prove, il principio del liberoconvincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., operainteramente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sededi legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole daparte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsaapplicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all'art.9 di 14Numero registro generale 11673/2021Numero sezionale 837/2026Numero di raccolta generale 20879/2026Data pubblicazione 19/06/2026360, comma 1, n. 4 c.p.c., bensì un errore di fatto, che deve esserecensurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto dimotivazione, e dunque nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., conmodif., dalla l. n. 134 del 2012 (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23940 del12/10/2017; conf. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 3572 del 11/02/2021).Da ultimo, in tema di prova per presunzioni, il giudice, dovendo esercitarela sua discrezionalità nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti inmodo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a basedella selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, ètenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in duemomenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica deglielementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza econservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino unapositività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria;successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti glielementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se laloro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, chemagari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerandocensurabile in sede di legittimità la decisione in cui il giudice si sia limitatoa negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertarese essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, nonfossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso cheognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto divicendevole completamento (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9059 del12/04/2018; conf. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27410 del 25/10/2019 e Cass.Sez. 5, Ordinanza n. 8115 del 27/03/2025). Ebbene, quanto alragionamento operato dalla corte d’appello, non è stata denunciata unaviolazione di tal fatta.10 di 14Numero registro generale 11673/2021Numero sezionale 837/2026Numero di raccolta generale 20879/2026Data pubblicazione 19/06/20264. Con il quarto motivo la ricorrente deduce l’”Omessa motivazione,motivazione assente, perplessa, incomprensibile”, in relazione all’art. 360,comma 1, nn. 4) e 5) c.p.c., nonché la violazione dell’art. 132, comma 2 n.4), c.p.c., per non aver, a suo dire, la corte territoriale motivato in ordineall’attendibilità dei testi e delle loro deposizioni testimoniali.4.1. Il motivo è all’evidenza inammissibile, atteso che, da un lato, laricorrente omette del tutto di indicare quali deposizioni testimonialisarebbero state inattendibili e, dall’altro, la motivazione resa dalla corted’appello si pone ben al di sopra del cd. minimo costituzionale, risultandocongrua dal punto di vista logico-formale e corretta sul piano giuridico.5. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia l’”Omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., per non aver la corte dimerito considerato il preventivo da essa redatto ed il documento tecnicorelativo alle misure degli infissi.5.1. Il motivo è inammissibile per le ragioni già esposte nell’analizzare iprecedenti due (in particolare, in quanto sollecita, a ben vedere, unarivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa nella presente sede dilegittimità), dovendosi qui aggiungere che l'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.,riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012,introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione,relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cuiesistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiacostituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (valea dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso dellacontroversia); pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra,di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico,rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice,ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie(Cass., Sez. Un., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; conf. Cass. Sez. 2,11 di 14Numero registro generale 11673/2021Numero sezionale 837/2026Numero di raccolta generale 20879/2026Data pubblicazione 19/06/2026Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018 e Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 17005 del20/06/2024). In questo contesto la rilevata mancanza del preventivorappresenta solo uno dei profili sui quali la corte d’appello ha fondato lapropria decisione.6. Con il sesto motivo la ricorrente si duole della violazione e falsaapplicazione degli artt. 1325, 1343, 1344 e 1418 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 3) c.p.c., per avere la corte d’appello ritenuto validi icontratti d’appalto intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e disubappalto tra la Mag e la Euroedil, nonché le quietanze di pagamento,nonostante tale Caruana, che li aveva sottoscritti, non fosse socio o legalerappresentante né della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. né della Euroedil (e fosse statocondannato in sede penale, quale amministratore di fatto, per bancarottafraudolenta) e quest’ultima non fosse iscritta alla Camera di Commercio enon avesse una partita Iva e/o un codice fiscale.6.1. Il motivo è inammissibile per le ragioni già esposte nell’analizzare imotivi dal terzo al quinto.Inoltre, non essendovene cenno nella sentenza qui impugnata, la ricorrenteavrebbe dovuto dedurre con precisione in quale fase e con quale attoprocessuale avesse tempestivamente sollevato la relativa questione.Parimenti, la tesi della delegazione di pagamento, introdotta per la primavolta in sede di legittimità, è inammissibile per tardività, introducendo unnuovo argomento difensivo che implica una modifica dei temi di indagine.Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato evincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativacondizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesitassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo delricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e dellaspecificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciatorientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 c.p.c., sicché èinammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata, come12 di 14Numero registro generale 11673/2021Numero sezionale 837/2026Numero di raccolta generale 20879/2026Data pubblicazione 19/06/2026nel caso di specie, con un unico motivo sotto una molteplicità di profili traloro confusi e inestricabilmente combinati (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n.19959 del 22/09/2014; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11603 del14/05/2018).Per mera completezza espositiva, va qui evidenziato che, da un lato, icontratti di appalto e di subappalto, al pari delle ricevute di pagamento dellaEdil [OSCURATO:SOCIETA]. risultano sottoscritti da tale [OSCURATO:PERSONA], e non giàda [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 38 del controricorso), e, dall’altro lato, inogni caso, l’operato del presunto falsus procurator sarebbe stato ratificato,sia pure per facta concludentia, dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., fornendo i materiali,eseguendo i lavori appaltati e ricevendo l’intero prezzo pattuito.Invero, in tema di contratto stipulato da falsus procurator, il potererappresentativo in capo a chi ha speso il nome altrui è un elementocostitutivo della pretesa del terzo nei confronti del rappresentato e,pertanto, il suo difetto è rilevabile anche d'ufficio; tuttavia il comportamentoprocessuale dello pseudo rappresentato che, convenuto in giudizio, tengaun comportamento da cui risulti in maniera univoca la volontà di fare proprioil contratto concluso in suo nome e per suo conto dal falsus procurator,opera anche sul terreno del diritto sostanziale e vale quale ratifica tacita ditale contratto (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26871 del 13/09/2022).In ogni caso, il contratto concluso dal falsus procurator non è nullo ma soloinefficace, la cui rilevazione è consentita solo su eccezione della partefalsamente rappresentata (laddove la [OSCURATO:SOCIETA]. è un soggetto estraneo alrapporto contrattuale de quo) senza necessità di ricorrere a particolariformule ed anche in via implicita, essendo sufficiente, a tal fine, che la partededuca la propria estraneità al rapporto dedotto in giudizio (Cass. Sez. 1,Sentenza n. 24643 del 19/11/2014).7. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita diessere accolto.13 di 14Numero registro generale 11673/2021Numero sezionale 837/2026Numero di raccolta generale 20879/2026Data pubblicazione 19/06/2026Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano comada dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che siliquidano in € 6.000,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborsoforfettario nella misura del 15%, Iva e Cap;ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrentedell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile,in data 2.4.2026.La PresidenteIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] FalaschiDott. Andrea Penta14 di 14