CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 19947/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di SORVEGLIANZA di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodichiarasi l'inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato ilreclamo avanzato da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ministeriale di proroga del regimepenitenziario differenziato di cui all’art. 41-bis legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.). L’ordinanza ha riepilogato gli indici di pericolosità qualificata indicati nel decretoministeriale – segnatamente, il ruolo di vertice assunto dal detenuto nel mandamento diCanicattì dell’associazione per delinquere denominata cosa nostra, l’attuale operatività delsodalizio e l’intatta capacità di controllo del territorio (si è fatto riferimento ai provvedimenticautelari del dicembre 2025 e del giugno 2025, inerenti ai reati di cui all’art. 416-bis cod.pen. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990), la persistente capacità del detenuto, nonostante ladetenzione sin dal 2021, di interagire con gli esponenti del clan ancora in libertà – e li hagiudicati adeguatamente sintomatici ai fini del mantenimento del regime speciale direstrizione. 2. [OSCURATO:PERSONA], con il ministero dei difensori di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] e D’Ascola, ricorre percassazione e denuncia due motivi.2.1. Con il primo lamenta la violazione dell’art. 41, comma 2-sexies, Ord. pen., peressere il vaglio giurisdizionale del Tribunale intervenuto a notevole distanza di tempo dalprovvedimento ministeriale di proroga, ossia quando detto provvedimento aveva giàfortemente inciso sulla situazione soggettiva del detenuto, per il quale deve invece valere lapresunzione d’innocenza.Richiama in premessa il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, anche nelpiù ampio consesso (Sez. U civ., Rv 562664), secondo cui la Convenzione per lasalvaguardia dei diritti dell’uomo ha valore di fonte normativa primaria e affida a ciascunoStato il compito di assicurare ai singoli i relativi diritti, richiedendo la garanzia dell’esistenzanel diritto interno di un ricorso effettivo, dinanzi a un’istanza nazionale, che consenta diavvalersi dei diritti e delle liberà in essa consacrati.Denuncia che, nel caso in esame, non sarebbe stato garantito un ricorso effettivo,poiché, per un verso, il provvedimento impugnato avrebbe valorizzato la sentenza dellaCorte d’appello di Palermo, emessa in data 12 febbraio 2025, di conferma della condanna inprimo grado di [OSCURATO:PERSONA], pur se la relativa motivazione non era stata ancora depositata alladata del ricorso per cassazione (9 gennaio 2026); per altro verso, lamenta che il controllogiurisdizionale sarebbe intervenuto quando il provvedimento di proroga, gravementelimitativo dei diritti del condannato, aveva già fortemente inciso sulla sua posizione.2.2 Con il secondo motivo deduce – ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc.pen. – la violazione dell’art. 41-bis Ord. pen. e il vizio di motivazione apparente. L’ordinanza impugnata – secondo la tesi difensiva – anziché confrontarsi con lecensure sollevate in sede di reclamo, miranti a evidenziare come gli elementi fondanti laproroga fossero generici e ripetitivi della situazione prospettata nel primo provvedimentoapplicativo del regime speciale, avrebbe riprodotto acriticamente la decisione contenuta neldecreto ministeriale e, dunque, pretermesso di accertare il persistere delle capacità deldetenuto di mantenere o riprendere i contatti con il sodalizio criminale di appartenenza,trascurando altresì di verificare l'attualità della pericolosità del ricorrente.Il Tribunale si sarebbe limitato alla riproposizione della biografia criminale penale delcondannato, trascurando le allegazioni difensive, prima tra tutte la sentenza del Giudice perle indagini preliminari di Palermo del 2022 da cui si evincerebbe che al vertice delmandamento di Canicattì vi fossero non già [OSCURATO:PERSONA], bensì due soggetti differenti.Sarebbero, inoltre, state pretermesse alcune conversazioni, riportate nella stessa sentenzadel Giudice per le indagini preliminari, indicative di una cesura tra [OSCURATO:PERSONA] e cosa nostra, adesempio la conversazione in cui egli afferma la volontà di armarsi, ma al solo fine di perdifendere i propri beni.Nessuna specifica e vicina risultanza consentirebbe, inoltre, di porre il recluso incollegamento con il sodalizio, con il quale egli non ha più rapporti, così come nessun rilievoavrebbe il riferimento nel provvedimento impugnato ai trattenimenti della corrispondenza ilcui numero e, soprattutto, il cui contenuto non è stato indicato; sicché erroneamente ne èstato tratto un sintomo di pericolosità attuale.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta depositatail18 febbraio 2026, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato è, come tale, dev'essere rigettato.2. È da respingere l’eccezione in rito, riguardante l’intempestività della pronuncia sulreclamo, siccome intervenuta al di fuori del termine di cui all’art. 41-bis, comma 2-sexies,Ord. pen.Tale disposizione stabilisce che altresì «il tribunale, entro dieci giorni dal ricevimento delreclamo di cui al comma 2-quinquies, decide in camera di consiglio, nelle forme previstedagli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale, sulla sussistenza dei presupposti perl'adozione del provvedimento. (…) Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimentoed è trasmesso senza ritardo alla Corte di cassazione. Se il reclamo viene accolto, il Ministrodella giustizia, ove intenda disporre un nuovo provvedimento ai sensi del comma 2, deve,tenendo conto della decisione del tribunale di sorveglianza, evidenziare elementi nuovi o nonvalutati in sede di reclamo».Quanto alla natura del termine di dieci giorni ivi indicato, va qui ribadito il principioespresso da questa Corte secondo cui si tratta di termine ordinatorio, la cui inosservanzanon è causa d’inefficacia del provvedimento (Sez. 1, n. 36304 del 13/11/2020, Longo, Rv.280061 – 01; (Sez. 1, n. 47950 del 22/11/2012, Guzzo, Rv. 253859; Sez. 1, n. 2658 del10/1/2005, Sciara, Rv. 230547; Sez. 1, n. 2660 del 10/1/2005, Lombardo, Rv. 230553; Sez.1, n. 50216 del 10/12/2004, Pavone, Rv. 230705; Sez. 1, n. 49274 del 12/11/2004,Paviglianiti, Rv. 230704; Sez. 1, n. 1928 del 9/12/2004, dep. 2005, Vitale, Rv. 230434).In argomento, occorre ricordare che la giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, 47950 del22/11/2012, Guzzo, Rv. 253859) ha altresì escluso che dalla mancata osservanza deltermine possa derivare, oltre alla caducazione della misura, qualunque violazione dell'art. 6della Convenzione europea dei diritti dell'uomo La stessa Corte EDU ha, peraltro, ipotizzatouna siffatta violazione non già in caso di pura e semplice inosservanza del suddetto termine,bensì nei casi di assenza di qualsiasi decisione sui ripetuti reclami presentati dal detenuto(Corte Edu, 30/10/2003, Gangi c. Italia) o laddove l’inosservanza del termine si risolva nellasostanziale vanificazione del diritto dell'interessato a un efficace sindacato giurisdizionalesulla misura (Corte Edu, 11/1/2005, Musumeci c. Italia; Corte Edu, 8 febbraio 2005, Bifulcoc. Italia; Corte Edu, 28/9/2000 Messina c. Italia). Il principio è stato ribadito nella causaAsciutto c. Italia, del 27 novembre 2007, in occasione della quale, richiamando i propriprecedenti, la Corte EDU ha riconosciuto che il semplice superamento del termine legalenon costituisce disconoscimento del diritto al ricorso effettivo, precisando tuttavia che ilsistematico mancato rispetto del termine di dieci giorni per decidere i ricorsi da partedell’autorità giudiziaria può sensibilmente ridurre, se non annullare, l’impatto del controllogiudiziario sui provvedimenti che dispongono il regime speciale di detenzione poiché nelcaso sottoposto al suo scrutinio, aveva portato all’adozione di una serie di provvedimenti chenon avevano tenuto conto delle decisioni giudiziarie.Una situazione quella appena descritta che non si è certamente verificata nel caso inesame, dove l’unico provvedimento di rigetto è intervenuto entro il termine del periodo diproroga, ovverosia due anni.3. Trascorrendo alle censure di merito denunciate nel secondo motivo di ricorso, vadetto che l’art. 41-bisOrd. pen. disciplina, nei commi 2 e seguenti, l’adozione delprovvedimento ministeriale di sospensione temporanea, totale o parziale, per ragioni gravi diordine e sicurezza pubblica, delle ordinarie regole del trattamento penitenziario, nei confrontidei soggetti condannati o imputati per taluno dei gravi reati ivi menzionati. 3.1. Le citate disposizioni richiedono, a tal fine, il riscontro di «elementi tali da farritenere la sussistenza di collegamenti con un’associazione criminale, terroristica oeversiva». Si esige, al riguardo, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (Sez. 1 n. 18434del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361; Sez. 1, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248;Sez. 1, n. 22721 del 26/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256495; Sez. 1, n. 46013 del 29/10/2004,probatorio ai fini dell’affermazione della responsabilità penale, ma la formulazione di unaragionevole previsione sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti, fra cui assumono primariarilevanza, sempre in chiave di valutazione prognostica, quelli desumibili dai fatti di cui allecondanne già intervenute o ai procedimenti ancora in corso. E, in tale ambito, è appropriatoapprezzare in via deduttiva, nell’ottica della verifica del citato collegamento con la criminalitàorganizzata, elementi come quelli costituiti dal ruolo assunto dal soggetto in quel genere difenomeni criminali, dall’ampiezza delle relazioni che ne sono conseguite e dalle loroparticolari modalità, con precipuo riferimento alla plausibile stabilità del legame a fronte diun’organizzazione malavitosa che appaia ancora presente (in tale senso, Sez. 1, n. 305 del06/02/2015, Caporrimo, Rv. 263508). Si tratta di un accertamento prognostico del tutto particolare, poiché gli obiettiviperseguiti in ambito preventivo non attengono propriamente al pericolo di reiterazione dellemedesime condotte delittuose, ma si fermano a un più anticipato momento di tutela, quello incui ci si propone di prevenire, tramite le funzionali prescrizioni del regime detentivo speciale,già il solo collegamento con il contesto di criminalità organizzata nel quale sono maturati ifatti di grave allarme, ragionevolmente riferiti ai delitti citati dall’art. 41-bis (Sez. 1, n. 44149del 19/04/2016, Sarcone, Rv. 268294; Sez. 5, n. 40673 del 30/05/2012, Badagliacca, Rv.253713). 3.2. Il medesimo art. 41-bis autorizza le proroghe del regime penitenziario differenziato,per periodi volta per volta pari a due anni. Ai fini della proroga, ciò che va apprezzato non è tanto il concreto realizzarsi dimomenti di collegamento esterno con il contesto di criminalità organizzata, in ragionedell’elusione delle particolari disposizioni già predisposte per impedirli, quanto piùpropriamente il bisogno di mantenere vigenti le prescrizioni limitative, a seguito del riscontro– non necessariamente in considerazione di elementi sopraggiunti – della permanenza diquelle apprezzabili condizioni di pericolo che avevano giustificato originariamente il regimespeciale (Sez. 1, n. 41731 del 15/11/2005, Stranieri, Rv. 232892-01; Sez. 1, n. 40220 del20/10/2005, Parlante, Rv. 232466-01; Sez. 1, n. 36302 del 21/09/2005, Grimaldi, Rv.232114-01). In proposito, il comma 2-bis dell’art. 41-bis indica appunto la verifica della «capacità» dimantenere i collegamenti a suo tempo riscontrati, «anche» tenendo conto di alcuni parametrielencati, in termini non (necessariamente) cumulativi né esaustivi: il profilo criminale, laposizione rivestita all'interno dell'associazione, la perdurante operatività della stessa, lasopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, gli esiti deltrattamento penitenziario, il tenore di vita dei familiari del sottoposto; mentre si sottolinea cheil mero decorso del tempo non costituisce elemento sufficiente a escludere la «capacità» dicui sopra (Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. 279221; Sez. 1, n. 32337 del03/07/2019, Graviano, Rv. 276720; Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, Vinciguerra,Rv. 274912). Si tratta di un ponderato apprezzamento di merito, in ordine agli elementi che di volta involta richiedono attenzione nel caso concreto, giacché in grado di incidere in senso positivoo negativo ai fini della verifica del presupposto di cui trattasi in termini di attualità (Sez. 5, n.40673 del 30/05/2012, Badagliacca, Rv. 253713); apprezzamento che, se accompagnato dauna motivazione non apparente, in grado cioè di rappresentarne effettivamente l’esistenza el’esito, rimane sottratto a censure in sede di legittimità, essendo il sindacato, in materia,circoscritto al profilo della violazione di legge (Sez. 1, n. 48494 del 9/11/2004, Santapaola,Rv 230303; Sez. 1, n. 5338 del 14/11/2003, Ganci, Rv. 226628); con l'ulteriore corollario che« non costituisce violazione di legge, unico vizio legittimante il ricorso per cassazioneavverso l'ordinanza di applicazione o di proroga del regime previsto dall'art. 41-bis dellalegge n. 354 del 1975, l'omessa enunciazione delle ragioni per le quali il Tribunale diSorveglianza non abbia ritenuto rilevanti gli argomenti e la documentazione prodotta dalladifesa, ove i dati assunti a fondamento della decisione siano sufficienti a sostenerla e nonrisultino intrinsecamente apparenti o fittizi» (Sez. 1, n. 37351 del 06/05/2014, Trigila, Rv.260805). Conclusivamente, si tratta di un accertamento dell'attuale capacità del condannato dimantenere contatti con l'associazione criminale, da svolgere tenendo conto dei parametriindicati, in termini non esaustivi, dal comma 2-bis della citata disposizione e che si sostanziain un ponderato apprezzamento di merito involgente tutti gli elementi, non necessariamentesopravvenuti, rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo già in origine poste afondamento del suddetto regime (Sez. 1, n. 37887 del 27/06/2024, Belforte, Rv. 287080 –01).3.3. L’ordinanza impugnata non si è discostata da tali principi e criteri. Il Tribunale non ha, infatti, trascurato il ragionato apprezzamento dei presupposti dilegge e, con motivazione per nulla apparente, nel dare contezza delle ragioni delladecisione, ha illustrato l’affiliazione nel mandamento mafioso di Canicattì e il forte legamecon il suo vertice [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto già giudizialmente accertato consentenza del 2010 e la sottoposizione a misura cautelare nel 2021 per l’analogo reato di cuiall’art. 416-bis cod. pen. A tal proposito ha valorizzato la ripresa del suo ruolo all’interno delclan, nonostante la sottoposizione a misura di prevenzione, fino a divenire punto diriferimento di [OSCURATO:PERSONA], e la partecipazione – in forza di tale nuovaposizione apicale – alle riunioni riservate per la trattazione degli affari d’interesse delsodalizio e della Stidda, non solo con i vertici delle famiglie di Agrigento, ma anche diesponenti di altre famiglie mafiose siciliane, nonché esponenti di cosa nostra americana;riunioni che si tenevano nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui il detenuto ha avuto unarelazione sentimentale a sua volta raggiunta dalla misura cautelare.Il Tribunale ha, poi, evidenziato come il sodalizio medesimo, nelle sue variearticolazioni territoriali, risulti, sulla base di specifici elementi citati in sede di proroga, ancoracautelari del dicembre 2024 e del giugno 2025, sintomatici della fibrillazione interna ai gruppie della loro inalterata operatività.Infine, ha menzionato il reiterato trattenimento della corrispondenza epistolare, il cuicontenuto – diversamente da quanto lamentato nel ricorso – opportunamente non è statotrascritto nel provvedimento, ma che è stato correttamente reputato sintomatico dellacapacità del detenuto di avere contatti all’esterno, com’è inferibile dall’affermazione – nonavversata nel ricorso e, anzi, confermata – che detti trattenimenti di missive sono stati, siapure in parte, confermati dell’autorità giudiziaria che, dunque, ha ritenuto, dall'esame deicontenuti della corrispondenza stessa, sussistente quella situazione di pericolo concreto perle esigenze di ordine e di sicurezza pubblica che costituiscono i presupposti per l'adozionedel visto di controllo (così, tra le più recenti, Sez. 1, n. 51187 del 17/05/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv.274479, e Sez. 5, n. 32452 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277527, entrambe in motivazione).La complessiva motivazione del Giudice specializzato non è stata scalfita dalle censuregenericamente confutative e contro valutative, ovvero incidenti su circostanze non decisiveindicate nel ricorso. In particolare, nessun rilievo si può attribuire all’interpretazione, diversada quella dei giudici di merito, che la difesa vorrebbe assegnare alle conversazioni riportatenella sentenza di primo grado, rilevando invece la circostanza obiettiva che la stessa siastata confermata dal Giudice di appello, sebbene sia ancora priva delle motivazioni.4. Conclusivamente, i dati assunti a fondamento della decisione impugnata sonoadeguati a sostenerla e il ricorso, che non deduce alcuna violazione di legge ad altro titolo,deve essere conseguentemente respinto. A tale esito segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 11/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]