CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 01075/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2281-2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], personalmente e nella qualità di ex socio amministratore nonché ultimo amministratore della ESTATE G [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], pec [OSCURATO:EMAIL]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; C.S.M. [OSCURATO:PERSONA] S.r.L.; Oggetto: AFFITTO D’AZIENDA - intimate - avverso la sentenza n. 433/2021 della Corte d’Appello di TRIESTE, depositata in data 30.11.2021, notificata il 3.12.2021; Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], personalmente e in qualità di socio ex amministratore ed ultimo amministratore della [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], ricorre per la cassazione della sentenza n. 433/2021 emessa dalla Corte d’Appello di Trieste, resa pubblica il 30/11/2021, notificata in data 3 dicembre 2021, formulando un solo motivo; nessuna attività difensiva è svolta in questa sede daSonia Cliniaz e da C.S.M. [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.r., rimaste intimati; il ricorrente rappresenta nella descrizione del fatto che: i) la società [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] aveva stipulato, in data 27 dicembre 2016, un contratto di affitto d’azienda con CSM [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA]., il quale prevedeva, all’art. 1.3., che l’affittuaria era autorizzata a pagare, per conto della cedente, i debiti di quest’ultima verso i concedenti, gli agenti e gli ex collaboratori, compensando gli importi pagati con il canone mensile di affitto; ii) la società [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] proponeva ricorso per opposizione di terzo all’esecuzione, allo scopo: iii) di far dichiarare inammissibile la esecuzione promossa da [OSCURATO:PERSONA], creditrice a titolo di trattamento di fine rapporto, contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], inefficaci e non opponibili l’atto di precetto e di pignoramento; iv) di domandare la revoca dell’ordinanza di assegnazione di somme, con condanna a restituire quanto riscosso in forza di tale ordinanza; il Tribunale di Udine rigettava l’opposizione e condannava [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] C. e CSM [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA] in solido alla rifusione delle spese di lite; la sentenza, ai fini che qui interessano, riteneva che non fosse ravvisabile un accollo da parte della [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] C. dei debiti della CSM, ma una delegazione di pagamento; la Corte d’Appello, con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, investita del gravame da [OSCURATO:SOCIETA]., ha rigettato l’appello, ritenendo che il contratto di affitto non prevedesse un accollo dei debiti della cedente da parte dell’affittuaria, ma autorizzasse l’affittuaria a pagare i debiti della cedentee che l’art. 25 59 cod.civ. non potesse trovare applicazione all’affitto di azienda, e ha concluso affermando che la procedura era stata correttamente radicata presso terzi a carico di CSM [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA] e di [OSCURATO:SOCIETA], con conseguente rigetto dell’opposizione di terzo alla esecuzione; il relatore designato, avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis cod.proc.civ., ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte; il ricorrente ha depositato memoria in vista della odierna Camera di Consiglio. Considerato che: 1) con un solo motivo il ricorrente deduce l’omesso esame circa fatti decisivi che sono stati oggetto di discussione tra le parti, con riferimento alle statuizioni contenute nel comma quarto dell’art. 1.3 del contratto di affitto di azienda e alle correlate eccezioni sollevate dalla ricorrente, che il giudice di appello non avrebbe esaminato, nonché la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2914, 1260, 1265, 1362, 2556, 2558, 255, 2561, 2562 e 2193 cod.civ.; 1.1) va in primo luogo rilevato che la censura,ove dovesse essere intesa, così come proposta, come denuncia di omesso esame di fatti decisivi, oggetto di discussione tra le parti, sarebbe inammissibile per la violazione dell’art. 348 ter cod.proc.civ. e per l’avvenuta dedotta omissione non già di un fatto, bensì di argomentazioni giuridiche (cfr. Cass. 14/09/2022, n.27076); 1.2) benché parte ricorrente fondi parte del motivo sull’imputazione alla Corte d'Appello dell’omesso esame di fatti decisivi, questa Corte ritiene, sulla scorta delle argomentazioni a suo supporto, che la censura si sostanzi, invece, nella denuncia dell’esito dell’attività di interpretazione del contratto intercorso tra le parti in causa e che, quindi, il ricorrente sia incorso in un errore di sussunzione nell’inquadrare l’errore commesso dal giudice; in applicazione del generale principio generale iura novit curia e di quello di validità degli atti processuali idonei al raggiungimento dello scopo, l’erronea sussunzione non lascia adito a dubbi in ordine al vizio che effettivamente il ricorrente intendeva censurare, perciò tale vizio non rileva (Cass., S ez. Un., 24/07/2013, n. 17931); 1.3) ciononostante il motivo non trova accoglimento; ciò che il ricorrente propone, infatti, è una interpretazione delle clausole del contratto di affitto d’azienda diversa da quella fatta propria dalla Corte d'Appello; in particolare, si sostiene che la sentenza impugnata avrebbe violato l’art. 1362 cod.civ. che le imponeva di ricercare la comune intenzione delle parti, essendosi limitata a prendere in considerazione l’art. 1.1. e l’art. 1.3, comma 3° del contratto, non prendendo in esame il comma 4°, là dove veniva precisato che i crediti ed i debiti che fossero sorti nel corso dell’affitto e in pendenza dell’attività svolta dall’affittuaria sarebbero stati rispettivamente a vantaggio e a carico della medesima, ed omettendo di interpretarlo in combinato disposto con il comma 3°, là dove le parti si davano reciprocamente atto dell’esistenza di una pluralità di debiti da parte della concedente verso fornitori, agenti ed ex collaboratori che, pur rimanendo a carico di CSM [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA], sarebbero stati estinti dall’affittuaria compensando quanto pagatocon quanto dovuto alla concedente per canone di affitto e con i crediti derivanti dal contratto d’affitto; 1.4) va osservato, in generale, che l'interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata, traducendosi nella ricerca della comune intenzione delle parti contraenti, è indagine riservata al giudice di merito, il cui risultato può essere censurato in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizio di motivazione, configurabile quando la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione; ai fini della censura di violazione di legge, non è peraltro sufficiente l'astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria, in ossequio al principio di specificità del ricorso, l'indicazione dei canoni rimasti in concreto inosservati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice di merito se ne è discostato; la denuncia del vizio di motivazione richiede, invece, la precisa indicazione delle lacune argomentative del ragionamento seguito dal giudice di merito, ovvero delle incongruenze dello stesso, consistenti nell'attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, o ancora dei punti inficiati da mancanza di coerenza, cioè connotati da un'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempre che questi vizi emergano appunto dalla sentenza; che, i n ogni caso , le predette censure devono essere accompagnate dalla trascrizione del testo integrale della regolamentazione pattizia del rapporto o della parte in contestazione, in modo da consentire a questa Corte di verificare la pertinenza delle critiche sollevate edi individuare la diversa portata che il ricorrente pretende di attribuire alla clausola in questione, ancor prima di valutare la sussistenza dei vizi lamentati; orbene, a fronte della non implausibile interpretazione della clausola, alla luce del tenore letterale della stessa, accolta dalla Corte d ’ appello, la ricorrente sostiene le proprie argomentazioni opponendo una serie di elementi quali la necessità di un previo ed esplicito mandato a transigere ed incassare, la propria impossibilità di gestire le riserve in quanto sottoposta a concordato, la ricostruzione complessiva del rapporto in chiave teleologica in relazione alla funzione dell'istituto delle riserve, la volontà delle parti desumibile dal richiamo alla complessiva corrispondenza intercorsa tra le stesse, l'inapplicabilità dell'art. 2559 cod.civ. , sui credit i relativi all'azienda ceduta, nel diverso caso dell’affittodi azienda; 1.5) in tal modo, tuttavia, il ricorrente mira in definitiva a sollecitare un non consentito riesame nel merito rispetto all'opzione interpretativa privilegiata - con motivazione sint etica, ma non illogica - dalla Corte di appello, sicché la censura finisce per infrangersi contro il consolidato principio secondo cui l’interpretazione del contratto può essere sindacata in sede di legittimità solo nel caso di violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, la quale non può dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un'altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra (così, Cass.10/05/2018, n. 11254 e successiva giurisprudenza conforme); 1.6) quanto alla denuncia di omessa pronuncia, anche senza considerare che parte ricorrente non ha provveduto a dimostrare che al giudice del merito erano state rivolte eccezioni autonomamente apprezzabili, ritualmente e inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronuncia si fosse resa necessaria e ineludibile, e non ha riportato puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali le eccezioni erano state proposte, onde consentire di verificare, in primis, la ritualità e la tempestività e, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi (Cass. 05/08/2019, n. 20924), deve ritenersi che non possa imputarsi alla Corte territoriale di non essersi pronunciata sulle eccezioni, giacché l’affermazione secondo cui “nessuna notifica di cessione del credito era stata eseguita e che l’art. 2559 cod.civ. si applica alla cessione e non all’affitto d’azienda, diversamente da quanto sostenuto dall’appellante” rappresenta un rigetto implicito delle suddette eccezioni; analoga conclusione riguardala validità dei pagamenti (Cass. 21/12/2018, n.33343); 1.6) oggetto di censura è anche l’affermazione con cui la sentenza impugnata ha ritenuto non applicabile l’art. 2559 cod.civ. all’affitto d’azienda, ma solo alla cessione d’azienda; quand’anche fosse fondata, la censura non produrrebbe effetti favorevoli per la parte ricorrente, giacché è ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio per il quale l'impugnazione di una decisione basata su una motivazione strutturata in una pluralità di ordini di ragioni, convergenti o alternativi, autonomi l'uno dallo altro, e ciascuno, di per sé solo, idoneo a supportare il relativo dictum, per poter essere ravvisata meritevole di ingresso, deve risultare articolata in uno spettro di censure tale dainvestire, e da investire utilmente, tutti gli ordini di ragioni cennati, posto che la mancata critica di uno di questi o la relativa attitudine a resistere agli appunti mossigli comporterebbero che la decisione dovrebbe essere tenuta ferma sulla base del profilo della sua ratio non, o mal, censurato (Cass. 19/05/2021, n. 13595); 2) ne consegue l’inammissibilità del ricorso; 3) nulla deve essere liquidato per le spese, non avendo le intimate svolto attività difensiva in questa sede. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a