CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 10215/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23 marzo 1982 avverso la sentenza del Tribunale di Milano del 28 aprile 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generaie [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro e per la inammissibilità del ricorso nel resto [OSCURATO:PERSONA] l . Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, ha applicato a Fiii![OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'ad 444 e ss cod. proc. pen., la pena di anni tre di reclusione ed euro 12000 di multa per il reato di detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente dei tipo cocaina, rinvenuta nella sua disponibilità in misura di 134 grammi; fatto qualificato ai sensi dell'ad 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 in ragione della quantità non minimale della sostanza detenuta. Con la stessa sentenza è stata disposta la confisca della somma di euro 760 in contanti rinvenuta nella disponibilità del Filipi, il cui possesso non risultava giustificato da alcuna attività lavorativa. 2. Propone ricorso il difensore dell'imputato e lamenta violazione di legge e difetto di motivazione: - in relazione agli elementi fondanti il giudizio di responsabilità e alla ritenuta inapplicabilità dell'ad 129 cod. proc. pen.; in relazione alla qualificazione dei fatto, per aver ritenuto non configurabile l'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 a fronte di un quantitativo di sostanza inferiore ai 100 grammi di principio attivo; in relazione alla confisca del denaro a fronte della documentata attività lavorativa della moglie del ricorrente e della indebita pretermissione della richiesta difensiva diretta all'escussione dell'operante che ebbe a procedere all'arresto. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso riposa su motivi tutti inammissibili. 2. Con il ricorso si impugna l'anzidetta sentenza di patteggiamento, deducendo, in primo luogo, il vizio di motivazione per l'omessa valutazione da parte del giudice degli elementi fondanti la responsabilità dell'imputato e ancora più a monte delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. peri.. Si tratta di censure che all'evidenza che non rientrano fra casi previsti dall'art. 448, comma 2 - bis, cod. proc. pen. introdotto dalla legge n.103 dei 2017, in vigore dal 3 agosto 2017. La disposizione in questione, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita infatti l'impugnazione riducendola ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il riferimento ai predetti aspetti della decisione è rivolto chiaramente alla violazione della legge, e non anche alla carente motivazione della decisione con r:gu-,ido ai predetti punti della decisione.Da qui l'immediata eccentricità delle doglianze sopra riferite dirette a contestare, peraltro sotto il versante della carente motivazione, il giudizio di responsabilità e le mancata verifica delle condizioni utili a una pronunzia ai sensi dell'art 129 cod. proc. pen.. 3.Sorte non diversa riguarda la doglianza spesa in relazione alla ritenuta erronea qualificazione del fatto, assertivamente riconducibile, ad avviso della difesa , all'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Va ribadito che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche successivamente alla introduzione della previsione dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai so ii casi di qualificazione palesemente eccentrica rispetto ai contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 23150 del 17/4/2019,EI Zitouni; Se-. 1„ n. 15553 del 20/3/2018, Maugeri, Rv. 272619). La possibilità di ricorrere per cassazione, deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, va infatti limitata ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati (Sez. 3, n. 46373 del 26/1/2017, Kanovv, Rv, 271789). In questa ottica, !e valutazioni da rendere sul tema non divergono da quel- maturate nell'esperienza di questa Corte precedentemente all'entrata in vigore della novella apportata dalla legge n. 103 del 2017, da ritenersi valide anche nella vigenza deìl'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: la possibifità di ricorrere per cassazione in caso di pattedgiarnento facendo valere l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza deve dunque ritenersi esclusa nel caso in cui l'impugnazione richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione (Sez. 7, n. 39600 del 10/9/2015, Casarin, Rv. 264766) e cioè quando la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità, dovendosi, peraltro, condurre la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma secondo, cod. proc. pen. esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso (Sez. 6, n. 15009 dei 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865). Da qui anche l'inammissibilità della doglianza diretta a contestare la qualificazione ascritta ai fatto alla luce del dato emerso dal capo di imputazione ( che da conto di una detenzione di una quantità non modesta di cocaina), della motivazione della sentenza ( che nei caso, s.uccntarnELnte, in ragione del tipo di - decisione adottata, fa espressamente leva proprio su tale non indifferente quantitativo di sostanza) e del tenore della censura (che limita la critica alla quantità effettiva di principio attivo della sostanza in questione, addotta genericamente in termini inferiori ai cento grammi, in assenza di validi elementi di conferma atti a supportarne l'asserto) e che all'evidenza mette in gioco valutazioni incompatibili con il motivo prospettabile in questa sede sul tema, definito nei termini sopra rassegnati. 4.Infine, è manifestamente infondata anche la censura diretta a contrastare la confisca della somma di danaro rinvenuta nella disponibilità del ricorrente. Certa la possibilità di ricorrere in cassazione avverso siffatta parte del provvedimento impugnato rilevando anche vizi di motivazione una volta che la confisca„ come nella specie„ non abbia fatto parte dell'accordo Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin,Ry. 279348; Sez. 1 n. 17092 del 02/03/2021, Syziu, Ry. 281358), resta da dire che la sentenza risulta fondata su un adeguato apparato giustificativo, inadeguatamente attinto dal ricorso. La confisca viene argomentata facendo leva sul disposto di cui all'art. 240-bis cod. pen., nel caso favorita dalla qualificazione data al fatto e in coerenza sulla previsione contenuta nel comma 7-bis dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990: all'uopo si emargina l'inadeguatezza reddituale del ricorrente a giustificazione della ritenuta (tanto implicitamente quanto inequivocabilmente) sproporzione utile a legittimare l'ablazione. Il ricorso non contesta tale indicazione presupposta in punto di fatto ne !e conseguenze giuridiche che ne derivano. Piuttosto rimarca che le somme in contante sequestrate e confiscate sarebbero state riferibili alla moglie dei ricorrente, in ragione della attività lavorativa svolta dalla predetta. Si tratta, tuttavia, di mere affermazioni non altrimenti supportate rispetto alle quali, peraltro, si pone a monte un ulteriore profilo pregiudiziale, legato alla legittimazione dei relativi rilievi, non utilmente prospettabili dall'odierno ricorrente (intero impianto del ricorso riferisce alla moglie dei ricorrente !a titolarta delle utilità confiscate). 5. Alla inammissibilità seguono le pronunce di cui all'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. definite nei termini precisati nel dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend