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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2023

Cassazione n. 35349/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la -Te-APAm t sentenza del G.U.P. del Tribunale di~ emessa a seguito di giudizio abbreviato, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena complessiva di anni quattro, mesi quattro ed euro diciottomila di multa, in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello.

3. Il ricorso è inammissibile.

Deve, in proposito, rilevarsi che, in data 30 gennaio 2023 il ricorrente ha rinun- ciato all'impugnazione con atto personalmente sottoscritto e depositato dal difensore.

La rinuncia all'impugnazione è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento ai sensi dell'art. 591, lett. d), cod. proc. pen..

4. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la con- danna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro cinquecento.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 7 giugno 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la -Te-APAm t sentenza del G.U.P. del Tribunale di~ emessa a seguito di giudizio abbreviato, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena complessiva di anni quattro, mesi quattro ed euro diciottomila di multa, in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello. 3. Il ricorso è inammissibile. Deve, in proposito, rilevarsi che, in data 30 gennaio 2023 il ricorrente ha rinun- ciato all'impugnazione con atto personalmente sottoscritto e depositato dal difensore. La rinuncia all'impugnazione è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento ai sensi dell'art. 591, lett. d), cod. proc. pen.. 4. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la con- danna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro cinquecento. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 giugno 2023
Sentenza Cassazione n. 35349/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris