CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 aprile 2023
Cassazione n. 20816/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inarnmissibil6 perché costituito da doglianza meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale in ordine alla congruità del trattamento sanzionatorio, osservando che il discostamento dal minimo edittale era giustificato dal fatto che il ricorrente aveva violato sistematicamente le prescrizioni delle misure cautelari applicategli nel corso del tempo, ciò rivelando una elevata pericolosità sociale. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]