CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 19776/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MARSALAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 20 luglio 2023, il Tribunale di Marsala, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] per ottenere, in applicazione dell'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022, la sostituzione - con una della pene sostitutive previste dalla legge n. 689 del 1981 - della pena detentiva inflittagli con sentenza emessa dal predetto Tribunale il 9 settembre 2020, confermata dalla Corte di appello di Palermo con sentenza del 16 settembre 2021, divenuta irrevocabile il 16 marzo 2023. Il giudice dell'esecuzione poneva alla base della decisione la constatazione che Angileri risultava detenuto in espiazione di una pena definitiva. 2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., violazione dell'art. 59 legge n. 689 del 1981. Secondo il ricorrente, il giudice dell'esecuzione avrebbe errato nel ritenere che la sostituzione della pena detentiva non possa essere disposta nei confronti di un condannato che non si trovi in stato di libertà. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. L'art. 95 del decreto legislativo n. 150 del 2022, recante disposizioni transitorie in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi, stabilisce che le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del decreto. Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore del decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza. Nel giudizio di esecuzione si applicano, in quanto compatibili, le norme del Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del codice di procedura penale relative alle pene sostitutive. In caso di annullamento con rinvio provvede il giudice del rinvio. 1.2. La normativa transitoria non pone come ostacolo, per la emissione di una pronuncia che stabilisca la sostituzione della pena detentiva, la condizione di detenzione del condannato. 1.3. Nel caso concreto ora in esame, dall'ordinanza impugnata emerge che la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di sostituzione della pena detentiva è stata emessa in violazione di legge, perché il giudice dell'esecuzione, in mancanza di una norma che preveda la detenzione come ostacolo alla pronuncia che disponga la sostituzione, ha ancorato la decisione proprio alla condizione di detenzione nella quale il condannato era sottoposto. 2. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con il conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata e con rinvio al Tribunale di Marsala, che svolgerà nuovo giudizio in proposito senza incorrere nel vizio riscontrato ma verificando se sussistano o manchino le condizioni previste dalla legge per l'accoglimento dell'istanza. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Marsala. Così deciso