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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 aprile 2024

Cassazione n. 19938/2024

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 1, -)J [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 11-5 avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; udito il difensore [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l'applicazione della diminuzione di pena per lieve entità del fatto, alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale del 13 maggio 2024; [OSCURATO:PERSONA]-0

1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza dell'8 luglio 2022 confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del reato di rapina aggravata. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il difensore degli imputati, deducendo che con l'atto di appello si era evidenziato che la responsabilità degli imputati era stata delineata tenendo conto solo ed unicamente di quanto affermato nell'immediatezza dei fatti dalla persona offesa, senza considerare che la persona offesa Davoli in sede dibattimentale non aveva riconosciuto gli imputati e che neppure in sede di riconoscimento fotografico (avvenuto il giorno successivo ai fatti) era stato in grado di riconoscere con certezza gli autori della rapina; gli imputati erano stati identificati come i due soggetti ripresi dalle immagini di video sorveglianza (le cui immagini erano sfocate, per cui i volti non erano nitidi) sulla scorta di elementi relativi all'abbigliamento (i capi di vestiario erano comuni) e non invece sulla base della fisionomia, della fisicità e caratteristiche personali ed individualizzanti degli stessi; inoltre, la Corte di appello aveva omesso di motivare sulla eccezione difensiva in ordine al concorso del coimputato [OSCURATO:PERSONA].. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 motivi di ricorso proposti sono infondati. 1.1 Si deve infatti precisare quale sia la natura stessa del sindacato di legittimità, riportandosi ai principi che questa Corte ha più volte ribadito, a mente dei quali gli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, a meno che risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità, in sede di legittimità, di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio.

Non va infatti dimenticato che "...sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito" (cfr. Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099).

Nel caso in esame non si rinvengono manifeste illogicità nel ragionamento esposto dai giudici della Corte d'appello, in quanto esso risponde ai parametri sopra indicati e risulta, pertanto, tale da sottrarsi al sindacato di questa Corte (cfr. Sez. 1, sent. n. 23568 del 4/5/2016, n.m.); la motivazione della sentenza impugnata ha infatti risposto al primo motivo di ricorso evidenziando, con una valutazione di fatto non censurabile in sede di legittimità, che non solo la persona offesa Davoli aveva riconosciuto entrambi gli imputati nell'immediatezza dei fatti, ma anche il riconoscimento effettuato dagli agenti di polizia giudiziaria; come efficacemente spiegato nella sentenza di primo grado, il maresciallo [OSCURATO:PERSONA] aveva fermato ed identificato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali autori di un furto e, presa visione delle immagini di video sorveglianza relative alla rapina di cui al procedimento in esame, i marescialli [OSCURATO:PERSONA] e Lanzillotti riconoscevano gli autori della rapina ai danni di Davoli nei due soggetti fermati ed identificati per il furto; nessun dubbio può sussistere, pertanto, sulla identificazione degli imputati.

Quanto alla censura difensiva sulla mancata risposta a quale sarebbe stato il contributo fornito da [OSCURATO:PERSONA], sempre la sentenza di primo grado ha evidenziato che la "sua presenza accanto al sodale non può certo essere sminuita ad una mera connivenza.

La prova in tal senso si ricava proprio dal fatto che subito sopo che il GHBAR si era impossessato del cellulare, durante la fuga, lo passava nelle mani del [OSCURATO:PERSONA] che lo analizzava.." (pag.4 sentenza primo grado), concludendo così correttamente che la presenza di [OSCURATO:PERSONA] aveva rafforzato l'efficacia intimidatoria della condotta attuata dal correa; a fronte di tale motivazione, il motivo di appello era estremamente generico, posto che si limitava a rilevare che "dalla condotta ut supra descritta, non emerge alcun concorso da parte dello stesso, né materiale, né morale"; pertanto, nessun onere motivazionale sul punto aveva la Corte di appello.

2. E' invece fondato il motivo proposto dal difensore nell'udienza tenutasi avanti a questa Corte, con cui si invoca la valutazione in ordine all'applicabilità della diminuente del reato di rapina del fatto di lieve entità introdotta per effetto della sentenza additiva della Corte costituzionale n. 86 del 2024, sentenza che, essendo stata decisa il 16/04/2024 (depositata il 13 maggio 2024), è intervenuta dopo la sentenza impugnata.

Con la sentenza n. 86 del 2024, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale "dell'art. 628, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità" [OSCURATO:PERSONA] delle leggi è pervenuto a tale esito (come già era avvenuto nella sentenza n. 120 del 2023 relativa ad analoga questione riguardante il reato di estorsione) sulla base del rilievo che gli interventi di inasprimento sanzionatorio che si sono succeduti nel tempo in relazione alla fattispecie di estorsione non hanno previsto una «"valvola di sicurezza" che consenta al giudice di moderare la pena, onde adeguarla alla gravità concreta del fatto estorsivo», in modo da evitare «l'irrogazione di una sanzione non proporzionata ogni qual volta il fatto medesimo si presenti totalmente immune dai profili di allarme sociale che hanno indotto il legislatore a stabilire per questo titolo di reato un minimo edittale di notevole asprezza».

La sentenza n. 86 del 2024, sul solco della precedente sentenza n. 120 del 2023, ha precisato che "in presenza di una fattispecie astratta connotata, come detto, da intrinseca variabilità atteso il carattere multiforme degli elementi costitutivi «violenza o minaccia», «cosa sottratta», «possesso», «impunità», e tuttavia assoggettata a un minimo edittale di rilevante entità, il fatto che non sia prevista la possibilità per il giudice di qualificare il fatto reato come di lieve entità in relazione alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità o circostanze dell'azione, ovvero alla particolare tenuità del danno o del pericolo, determina la violazione, ad un tempo, del primo e del terzo comma dell'art. 27 Cost." Si deve aggiungere che, nel giudizio di cassazione, è rilevabile d'ufficio, anche in caso di inammissibilità del ricorso, la nullità sopravvenuta della sentenza impugnata nel punto relativo alla determinazione del trattamento sanzionatorio in conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma attinente alla determinazione della pena (da ultimo: Sez. 2, n. 4365 del 15/12/2023, dep. 2024, C., la quale, in applicazione di tale principio, ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, rimettendo al giudice di merito la quantificazione della pena, proprio in ragione della sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 629 cod. pen. a opera della sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023).

Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla statuizione relativa alla circostanza attenuante della lieve entità del fatto, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Bologna per un nuovo giudizio sul punto.

C P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata segnata limitatamente alla valutazione della lieve entità del fatto con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.

Rigett

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 1, -)J [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 11-5 avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; udito il difensore [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l'applicazione della diminuzione di pena per lieve entità del fatto, alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale del 13 maggio 2024; [OSCURATO:PERSONA]-0 1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza dell'8 luglio 2022 confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del reato di rapina aggravata. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il difensore degli imputati, deducendo che con l'atto di appello si era evidenziato che la responsabilità degli imputati era stata delineata tenendo conto solo ed unicamente di quanto affermato nell'immediatezza dei fatti dalla persona offesa, senza considerare che la persona offesa Davoli in sede dibattimentale non aveva riconosciuto gli imputati e che neppure in sede di riconoscimento fotografico (avvenuto il giorno successivo ai fatti) era stato in grado di riconoscere con certezza gli autori della rapina; gli imputati erano stati identificati come i due soggetti ripresi dalle immagini di video sorveglianza (le cui immagini erano sfocate, per cui i volti non erano nitidi) sulla scorta di elementi relativi all'abbigliamento (i capi di vestiario erano comuni) e non invece sulla base della fisionomia, della fisicità e caratteristiche personali ed individualizzanti degli stessi; inoltre, la Corte di appello aveva omesso di motivare sulla eccezione difensiva in ordine al concorso del coimputato [OSCURATO:PERSONA].. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 motivi di ricorso proposti sono infondati. 1.1 Si deve infatti precisare quale sia la natura stessa del sindacato di legittimità, riportandosi ai principi che questa Corte ha più volte ribadito, a mente dei quali gli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, a meno che risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità, in sede di legittimità, di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio. Non va infatti dimenticato che "...sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito" (cfr. Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099). Nel caso in esame non si rinvengono manifeste illogicità nel ragionamento esposto dai giudici della Corte d'appello, in quanto esso risponde ai parametri sopra indicati e risulta, pertanto, tale da sottrarsi al sindacato di questa Corte (cfr. Sez. 1, sent. n. 23568 del 4/5/2016, n.m.); la motivazione della sentenza impugnata ha infatti risposto al primo motivo di ricorso evidenziando, con una valutazione di fatto non censurabile in sede di legittimità, che non solo la persona offesa Davoli aveva riconosciuto entrambi gli imputati nell'immediatezza dei fatti, ma anche il riconoscimento effettuato dagli agenti di polizia giudiziaria; come efficacemente spiegato nella sentenza di primo grado, il maresciallo [OSCURATO:PERSONA] aveva fermato ed identificato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali autori di un furto e, presa visione delle immagini di video sorveglianza relative alla rapina di cui al procedimento in esame, i marescialli [OSCURATO:PERSONA] e Lanzillotti riconoscevano gli autori della rapina ai danni di Davoli nei due soggetti fermati ed identificati per il furto; nessun dubbio può sussistere, pertanto, sulla identificazione degli imputati. Quanto alla censura difensiva sulla mancata risposta a quale sarebbe stato il contributo fornito da [OSCURATO:PERSONA], sempre la sentenza di primo grado ha evidenziato che la "sua presenza accanto al sodale non può certo essere sminuita ad una mera connivenza. La prova in tal senso si ricava proprio dal fatto che subito sopo che il GHBAR si era impossessato del cellulare, durante la fuga, lo passava nelle mani del [OSCURATO:PERSONA] che lo analizzava.." (pag.4 sentenza primo grado), concludendo così correttamente che la presenza di [OSCURATO:PERSONA] aveva rafforzato l'efficacia intimidatoria della condotta attuata dal correa; a fronte di tale motivazione, il motivo di appello era estremamente generico, posto che si limitava a rilevare che "dalla condotta ut supra descritta, non emerge alcun concorso da parte dello stesso, né materiale, né morale"; pertanto, nessun onere motivazionale sul punto aveva la Corte di appello. 2. E' invece fondato il motivo proposto dal difensore nell'udienza tenutasi avanti a questa Corte, con cui si invoca la valutazione in ordine all'applicabilità della diminuente del reato di rapina del fatto di lieve entità introdotta per effetto della sentenza additiva della Corte costituzionale n. 86 del 2024, sentenza che, essendo stata decisa il 16/04/2024 (depositata il 13 maggio 2024), è intervenuta dopo la sentenza impugnata. Con la sentenza n. 86 del 2024, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale "dell'art. 628, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità" [OSCURATO:PERSONA] delle leggi è pervenuto a tale esito (come già era avvenuto nella sentenza n. 120 del 2023 relativa ad analoga questione riguardante il reato di estorsione) sulla base del rilievo che gli interventi di inasprimento sanzionatorio che si sono succeduti nel tempo in relazione alla fattispecie di estorsione non hanno previsto una «"valvola di sicurezza" che consenta al giudice di moderare la pena, onde adeguarla alla gravità concreta del fatto estorsivo», in modo da evitare «l'irrogazione di una sanzione non proporzionata ogni qual volta il fatto medesimo si presenti totalmente immune dai profili di allarme sociale che hanno indotto il legislatore a stabilire per questo titolo di reato un minimo edittale di notevole asprezza». La sentenza n. 86 del 2024, sul solco della precedente sentenza n. 120 del 2023, ha precisato che "in presenza di una fattispecie astratta connotata, come detto, da intrinseca variabilità atteso il carattere multiforme degli elementi costitutivi «violenza o minaccia», «cosa sottratta», «possesso», «impunità», e tuttavia assoggettata a un minimo edittale di rilevante entità, il fatto che non sia prevista la possibilità per il giudice di qualificare il fatto reato come di lieve entità in relazione alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità o circostanze dell'azione, ovvero alla particolare tenuità del danno o del pericolo, determina la violazione, ad un tempo, del primo e del terzo comma dell'art. 27 Cost." Si deve aggiungere che, nel giudizio di cassazione, è rilevabile d'ufficio, anche in caso di inammissibilità del ricorso, la nullità sopravvenuta della sentenza impugnata nel punto relativo alla determinazione del trattamento sanzionatorio in conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma attinente alla determinazione della pena (da ultimo: Sez. 2, n. 4365 del 15/12/2023, dep. 2024, C., la quale, in applicazione di tale principio, ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, rimettendo al giudice di merito la quantificazione della pena, proprio in ragione della sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 629 cod. pen. a opera della sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023). Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla statuizione relativa alla circostanza attenuante della lieve entità del fatto, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Bologna per un nuovo giudizio sul punto. C P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata segnata limitatamente alla valutazione della lieve entità del fatto con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Rigett
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