CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 febbraio 2023
Cassazione n. 37842/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2022 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udita per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza emessa in data 14/09/2017 dal Tribunale di Napoli, con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 81 cod.pen. e 6 I n. 401/1989 e condannato alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 8.000,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce erronea applicazione dell'art. 6 I.n.401/1989, lamentando che con riferimento all'incontro Italia-Portogallo disputatosi in data 16/06/2015 a Ginevra, la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto sussistente il reato contestato, in quanto, l'obbligo di presentazione era limitato agli incontri "nei luoghi siti sul territorio nazionale". Con il secondo motivo deduce erronea applicazione dell'art. 6 I.n.401/1989, lamentando che in relazione agli episodi del 2 agosto e del 8 agosto 2015 nonché del 16 giugno 2015 la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto sussistente il reato contestato, in quanto l'obbligo di presentazione, limitativo della libertà personale, non includeva specificamente anche gli incontri amichevoli tra le manifestazioni sportive interdette al Buia. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla individuabilità e conoscenza degli incontri amichevoli di calcio del 2 ed 8 agosto 2015, lamentando che la Corte territoriale non aveva argomentato in ordine alla circostanza decisiva, ai fini della configurabilità del reato, della anticipata organizzazione ed idonea pubblicità dei predetti incontri. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. La difesa del ricorrente ha chiesto, a norma dell'art. 23, comma 8, d.I n. 137 del 2020, conv. in I. n. 176/2020, la trattazione orale del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare va dato atto che la condotta del 14 maggio 2015, contestata al primo capo di imputazione, non è oggetto di impugnazione. 2. Deve, poi, rilevarsi che, per quanto emerge dagli atti, i reati contestati relativi alle condotte del 16 giugno 2015, 2 agosto 2015 e 8 agosto 2015, si sono estinti per prescrizione in data 16.12.2022, 2.2.2023 e 8.2.2023, ai sensi del combinato disposto degli artt. 157, 158, 160 e 161 cod. pen., essendo decorso il I termine prescrizionale massimo pari ad anni sette e mesi sei e non risultando periodi di sospensione della prescrizione. 3. Per procedere all'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., comma 1, peraltro, deve considerarsi l'insegnamento della consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte per cui può condurre alla dichiarazione di prescrizione, anche d'ufficio ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen, solo il ricorso idoneo a instaurare un valido rapporto di impugnazione, vale a dire non affetto da inammissibilità (Sez. U n. 21 del 11 novembre 1994, dep.11 febbraio 1995, Cresci; Sez. U n. 11493 del 3 novembre 1998, Verga; Sez. U n. 23428 del 22 giugno 2005, Bracale; Sez U n. 12602 del 17.12.2015, dep. 25.3.2016, Ricci). 4.Per quanto appena osservato in ordine alla maturazione della prescrizione, allora, deve darsi atto che il terzo motivo di ricorso non risulta manifestamente infondato. Deve osservarsi che il riferimento, contenuto nell'art. 6, legge 13 dicembre 1989, n. 401 a "manifestazioni sportive specificamente indicate" richiede non che queste siano indicate nominativamente ma che esse siano determinabili, con certezza, dal destinatario del provvedimento ( il quale ha l'onere di tenersi informato sul punto) in relazione alla loro anticipata programmazione e pubblicizzazione attraverso i normali mezzi di comunicazione, restando conseguentemente esclusi gli incontri minori decisi in rapporto ad esigenze peculiari del momento e senza una preventiva programmazione (Sez.3, n. 8435 del 16/02/2011, Rv. 249363 - 01); il divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di manifestazioni sportive, con contestuale obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, previsto dall'art. 6, commi 1 e 2, legge 13 dicembre 1989, n. 401, può, quindi, legittimamente riferirsi anche agli incontri cd. "amichevoli", che siano stati programmati e pubblicizzati attraverso i normali strumenti di diffusione in modo da essere previamente conoscibili dall'interessato, sussistendo, anche in tal caso, l'esigenza di prevenire fenomeni di violenza valevoli a mettere a repentaglio l'ordine e la sicurezza pubblica (Sez.3, n. 12355 del 14/02/2023,Rv.284235 - 02). Tale determinabilità va verificata in concreto, caso per caso, non potendo essere valutata aprioristicamente in astratto, con la conseguenza che, per quelle partite (in particolare, amichevoli) che siano decise in rapporto ad esigenze peculiari del momento e senza una preventiva programmazione, la carenza di previa conoscibilità incide inevitabilmente sull'esigibilità dell'obbligo di presentazione all'autorità di pubblica sicurezza, mancando il requisito della determinabilità da parte del destinatario dell'obbligo medesimo; su tale aspetto la Corte di appello ha espresso argomentazioni generiche limitandosi ad una valutazione in astratto della determinabilità delle manifestazioni sportive.La non manifesta infondatezza della doglianza del ricorrente conduce, quindi, essendosi instaurato validamente il presente grado giurisdizionale, e non emergendo dal testo del provvedimento impugnato elementi che possano giustificare l'applicazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (cfr Sez.6,n.48461 del 28/11/2013,Rv.258169; Sez.6,n.27944 del 12/06/2008, Rv.240955), alla dichiarazione, ex art. 129 comma 1, cod. proc. pen., della estinzione dei reati oggetto di impugnazione per maturata prescrizione, con conseguente annullamento senza rinvio sul punto della sentenza impugnata. 5. In base al disposto dell'art. 620 lett., I) cod.proc.pen. la pena va rideterminata in mesi otto di reclusione ed euro 6.666,00 di multa, tenuto conto della pena base determinata per il reato relativo alla condotta del 14 maggio 2015 (anni uno di reclusione ed euro 10.000,00 di multa) e della riduzione per il rito. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati relativi alle condotte del 16 giugno 2015, 2 agosto 2015 e 8 agosto 2015 perché i reati sono estinti per prescrizione. Ridetermina la pena per il residuo reato relativo alla condotta del 14 magg