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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 26369/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

LE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di Catanzaro con ordinanza del 3 marzo 2026, rigettaval’appello proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dalGiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari il 9.2.2026 con laquale veniva sostituita, in sede di aggravamento ex art. 276 c.p.p., la misura degliarresti domiciliari con la custodia in carcere; avverso tale ultima ordinanzapropone ricorso per cassazione il difensore di Bya, eccependo:1.1. violazione di legge in relazione all'art. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen.e manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.)per erronea applicazione dei criteri di valutazione della "lieve entità” dellatrasgressione: Il Tribunale del Riesame, nel confermare la decisione del G.I.P.,aveva omesso di valutare la condotta nella sua interezza, focalizzandosiunicamente sul momento dell'allontanamento e sulla dichiarazione telefonicadell'indagato (peraltro riportata in traduzione in italiano dalla lingua araba da partedel fratello), senza attribuire il giusto peso a elementi fattuali di segno contrario edi decisiva rilevanza; l'ordinanza impugnata non specificava quale concreto dannoo pericolo fosse derivato dall'allontanamento, limitandosi a desumere la gravità invia presuntiva e presentava una palese contraddizione logica, posto che dava attodel fatto che l'indagato aveva fatto spontaneamente ritorno presso il domicilio,luogo in cui era stato poi tratto in arresto, ma non attribuiva alcun peso a talecircostanza nel giudizio di gravità;1.2 violazione di legge in relazione agli artt. 275, comma 3, e 292, comma2, lett. c-bis), cod. proc. pen. e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. c)ed e) c.p.p.) per omessa motivazione sulla ritenuta inadeguatezza di ogni altramisura cautelare meno afflittiva: poiché, come dimostrato nel primo motivo, lavalutazione sulla "non lieve entità" era viziata da manifesta illogicità, crollaval'intero impianto argomentativo e riemergeva in tutta la sua forza l'obbligogenerale di motivare in modo specifico sull'inadeguatezza della misura intermediadel braccialetto elettronico;1.3 contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (art. 606,comma 1, lett. e) c.p.p.) in ordine alla sussistenza del pericolo di fuga: come giàevidenziato, il ricorrente, pur essendosi allontanato e avendo manifestatotelefonicamente l'intenzione di non rientrare, aveva poi tenuto un comportamentodiametralmente opposto, facendo ritorno spontaneamente presso il luogo didetenzione, dato che smentiva nei fatti la presunta volontà di darsi alla fuga.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.1.1.

Si deve ricordare che in tema di misure cautelari personali il controllo dilegittimità è limitato, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti chead esso ineriscono, all'esame del contenuto dell'atto impugnato ed alla verificadell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante lavalutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica ed ai principi didiritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.1.2.

Nel caso in esame, relativamente ai criteri di valutazione della "lieveentità” della trasgressione, il Tribunale del riesame ha evidenziato gli elementi cheescludevano si potesse parlare di “lieve entità”, specificando (pag. 2) che ilricorrente era stato condannato per per una rapina tentata ed una consumata conl'uso di un coltello, commesse in continuità spazio temporale, che denotavano unaindole violenta del prevenuto, e l’insofferenza del Bya alle prescrizioni imposte.Non vi è poi alcun confronto con la parte della motivazione dell’ordinanzaimpugnata nella quale si evidenzia che, contrariamente a quanto sostenuto inricorso, “BYA si allontanava per un cospicuo intervallo di tempo dalla suaabitazione, esternando l' intenzione di non ritornarvi e di volersi sottrarre alleconseguenze della pronuncia di condanna e della violazione ulteriormenteriscontrata” (pag. 2 ordinanza impugnata)1.3 Quanto alla lamentata sproporzionalità della misura, il Tribunale harichiamato il disposto dell’art. 276 cod. proc. pen., che prevede che “il giudice puòdisporre la sostituzione o il cumulo con altra più grave, tenuto conto dell'entità,dei motivi e delle circostanze della violazione.”; non avendo ritenuto la lieve entitàdella violazione, conseguentemente è stato disposto l’aggravamento della misura1.4 Relativamente, infine, al pericolo di fuga, il Tribunale ha rilevato che ilricorrente aveva dichiarato di non voler fare ritorno presso l’abitazione per il timoredi essere arrestato, palesando così la persistenza del suddetto requisito.Conclusivamente, i motivi di ricorso sono inammissibili in quanto, ove vengadenunciato il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari,è compito primario ed esclusivo del giudice della cautela valutare "in concreto" lasussistenza delle stesse e rendere un'adeguata e logica motivazione, mentre allaCorte di cassazione spetta solo il compito di verificare se il decidente abbia datoadeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto ad affermarne l’esistenza,controllando la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e aiprincipi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze processuali2.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiarainammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannataal pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpanella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore dellaCassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata inragione dei motivi dedotti.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter disp att.cod. proc. pen.Così deciso il 18/06/2026Il consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Catanzaro con ordinanza del 3 marzo 2026, rigettaval’appello proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dalGiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari il 9.2.2026 con laquale veniva sostituita, in sede di aggravamento ex art. 276 c.p.p., la misura degliarresti domiciliari con la custodia in carcere; avverso tale ultima ordinanzapropone ricorso per cassazione il difensore di Bya, eccependo:1.1. violazione di legge in relazione all'art. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen.e manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.)per erronea applicazione dei criteri di valutazione della "lieve entità” dellatrasgressione: Il Tribunale del Riesame, nel confermare la decisione del G.I.P.,aveva omesso di valutare la condotta nella sua interezza, focalizzandosiunicamente sul momento dell'allontanamento e sulla dichiarazione telefonicadell'indagato (peraltro riportata in traduzione in italiano dalla lingua araba da partedel fratello), senza attribuire il giusto peso a elementi fattuali di segno contrario edi decisiva rilevanza; l'ordinanza impugnata non specificava quale concreto dannoo pericolo fosse derivato dall'allontanamento, limitandosi a desumere la gravità invia presuntiva e presentava una palese contraddizione logica, posto che dava attodel fatto che l'indagato aveva fatto spontaneamente ritorno presso il domicilio,luogo in cui era stato poi tratto in arresto, ma non attribuiva alcun peso a talecircostanza nel giudizio di gravità;1.2 violazione di legge in relazione agli artt. 275, comma 3, e 292, comma2, lett. c-bis), cod. proc. pen. e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. c)ed e) c.p.p.) per omessa motivazione sulla ritenuta inadeguatezza di ogni altramisura cautelare meno afflittiva: poiché, come dimostrato nel primo motivo, lavalutazione sulla "non lieve entità" era viziata da manifesta illogicità, crollaval'intero impianto argomentativo e riemergeva in tutta la sua forza l'obbligogenerale di motivare in modo specifico sull'inadeguatezza della misura intermediadel braccialetto elettronico;1.3 contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (art. 606,comma 1, lett. e) c.p.p.) in ordine alla sussistenza del pericolo di fuga: come giàevidenziato, il ricorrente, pur essendosi allontanato e avendo manifestatotelefonicamente l'intenzione di non rientrare, aveva poi tenuto un comportamentodiametralmente opposto, facendo ritorno spontaneamente presso il luogo didetenzione, dato che smentiva nei fatti la presunta volontà di darsi alla fuga.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.1.1. Si deve ricordare che in tema di misure cautelari personali il controllo dilegittimità è limitato, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti chead esso ineriscono, all'esame del contenuto dell'atto impugnato ed alla verificadell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante lavalutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica ed ai principi didiritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.1.2. Nel caso in esame, relativamente ai criteri di valutazione della "lieveentità” della trasgressione, il Tribunale del riesame ha evidenziato gli elementi cheescludevano si potesse parlare di “lieve entità”, specificando (pag. 2) che ilricorrente era stato condannato per per una rapina tentata ed una consumata conl'uso di un coltello, commesse in continuità spazio temporale, che denotavano unaindole violenta del prevenuto, e l’insofferenza del Bya alle prescrizioni imposte.Non vi è poi alcun confronto con la parte della motivazione dell’ordinanzaimpugnata nella quale si evidenzia che, contrariamente a quanto sostenuto inricorso, “BYA si allontanava per un cospicuo intervallo di tempo dalla suaabitazione, esternando l' intenzione di non ritornarvi e di volersi sottrarre alleconseguenze della pronuncia di condanna e della violazione ulteriormenteriscontrata” (pag. 2 ordinanza impugnata)1.3 Quanto alla lamentata sproporzionalità della misura, il Tribunale harichiamato il disposto dell’art. 276 cod. proc. pen., che prevede che “il giudice puòdisporre la sostituzione o il cumulo con altra più grave, tenuto conto dell'entità,dei motivi e delle circostanze della violazione.”; non avendo ritenuto la lieve entitàdella violazione, conseguentemente è stato disposto l’aggravamento della misura1.4 Relativamente, infine, al pericolo di fuga, il Tribunale ha rilevato che ilricorrente aveva dichiarato di non voler fare ritorno presso l’abitazione per il timoredi essere arrestato, palesando così la persistenza del suddetto requisito.Conclusivamente, i motivi di ricorso sono inammissibili in quanto, ove vengadenunciato il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari,è compito primario ed esclusivo del giudice della cautela valutare "in concreto" lasussistenza delle stesse e rendere un'adeguata e logica motivazione, mentre allaCorte di cassazione spetta solo il compito di verificare se il decidente abbia datoadeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto ad affermarne l’esistenza,controllando la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e aiprincipi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze processuali2. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiarainammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannataal pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpanella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore dellaCassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata inragione dei motivi dedotti. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter disp att.cod. proc. pen.Così deciso il 18/06/2026Il consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
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