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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 agosto 2022

Cassazione n. 24392/2022

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Numero registro generale 19154/2016 Numero sezionale 1778/2022 [OSCURATO:PERSONA] Numero di raccolta generale 24392/2022 Data pubblicazione 05/08/2022

1. [OSCURATO:PERSONA] ha agito nei confronti dell’Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia, lamentando di essere stato estromesso dalla graduatoria del collocamento e dalla chiamata, in quota disabili quale invalido del lavoro per perdita del braccio destro, presso la [OSCURATO:PERSONA], in relazione all’assunzione quale ausiliario specializzato e chiedendo quindi la reiscrizione nella graduatoria e il risarcimento del danno; la Corte d’Appello di Catania, confermando la pronuncia del Tribunale della stessa città, ha rigettato la domanda, ritenendo che l’esclusione del ricorrente dalla graduatoria fosse stata disposta correttamente, in quanto egli era privo del titolo (qualifica conseguente a corso o anzianità di servizio) da ritenere necessario, come richiesto da circolare del Centro per l’Impiego, il tutto coerentemente con la previsione del 24 d.p.r. 487/1994 che prevedeva graduatorie distinte per candidati generici e per candidati qualificati;

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi, resistiti da controricorso dell'[OSCURATO:PERSONA]; il ricorrente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA]

1. il primo motivo di ricorso adduce la violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) degli artt. 23 e 24 del d.p.r. 487/1994, con riferimento al CCNL della sanità del 6.4.1990, recepito in d.p.r. 384/1990 e del CCNL integrativo 7.4.1999, con riferimento all’art.40 del CCNL del 1990, nonché dell’art. 16 L. 56/1987 e degli artt. 7, 8 e 9 della L. 68/1999, il tutto oltre alla violazione delle regole F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : T R I A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 8 d 9 b 0 3 0 d a a d 5 7 9 4 b 8 6 0 8 4 b 4 8 6 d f 6 9 b 9 Numero registro generale 19154/2016 Numero sezionale 1778/2022 interpretative e per il mancato esame dei motivi di appello per Numero di raccolta generale 24392/2022Data pubblicazione 05/08/2022 ulteriore violazione degli artt. 23 e 24 del d.p.r. 487/1994, dell’art. 16 L. 56/1987 e dell’art. 23 del regolamento per l’avviamento al lavoro presso il SSN per i non dirigenti di cui al d.p.r. 220/2001, disposizioni trasfuse con i medesimi principi nel d. lgs. 29/1993 e ora nell’art. 35 d. lgs. 165/2001;

2. il motivo è fondato;

3. il ricorrente ha azionato il proprio diritto all’assunzione, sulla base della propria iscrizione, anche come disabile, alle graduatorie della sezione circoscrizionale per l’impiego; egli ritiene che erroneamente, per la chiamata riguardante il personale con la qualifica di “ausiliario socio-sanitario” o “ausiliario specializzato” presso l’[OSCURATO:PERSONA] di Catania, fosse stato denegato l’avviamento in suo favore, sul presupposto che egli fosse privo dei titoli necessari, con riferimento anche alla richiesta, da parte della Commissione regionale per l’impiego, dell’attestazione della frequenza di corsi autorizzati o finanziati dalle competenti strutture o di precedenti lavorativi nella specifica mansione per almeno novanta giorni; 3.1 la Corte d’Appello, nel disconoscere la situazione vantata dal ricorrente, precisa come l’avviamento al lavoro, nel caso di specie, muovesse sulla base del disposto dell’art. 23 d.p.r. 220/2001 (Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale) secondo cui «per il personale appartenente ai profili professionali della categoria "A" per i quali è richiesto il solo requisito dell'assolvimento dell'obbligo scolastico, l'assunzione in servizio avviene per pubblica selezione ai sensi delle disposizioni di cui al capo III del decreto del Presidente F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : T R I A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 8 d 9 b 0 3 0 d a a d 5 7 9 4 b 8 6 0 8 4 b 4 8 6 d f 6 9 b 9 Numero registro generale 19154/2016 Numero sezionale 1778/2022 della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive Numero di raccolta generale 24392/2022Data pubblicazione 05/08/2022 modificazioni»; la Corte territoriale ha quindi rilevato come l’art. 24 del d.p.r. 487/1994 a propria volta prevedesse, per la chiamata alle selezioni, la formazione di più graduatorie, di cui una destinata a «categorie, qualifiche e profili generici» e le altre riferibili a «categoria, qualifiche e profili che richiedono specifiche professionalità», con inserimento, rispetto a questa secondo graduatorie, «sulla base del possesso di qualifica riconosciuta con attestati o sulla base di precedenti lavorativi»; la Corte d’Appello, quindi, anche sulla base della direttiva in proposito della Commissione regionale per l’impiego, riteneva che il posto di ausiliario socio-sanitario o ausiliario specializzato richiedessero i requisiti propri delle qualifiche di cui alle graduatorie riguardanti posizioni di specifica professionalità e che quindi, il ricorrente, non essendone munito, non poteva ricevere avviamento per i posti presso la menzionata [OSCURATO:PERSONA]; 3.2 il ricorrente contesta tale affermazione, ritenendo che, sulla base della contrattazione collettiva, l’accesso al posto in questione non richiedesse requisiti ulteriori rispetto al titolo di studio e che quindi la pretesa di elementi di qualificazione professionale fosse illegittima; la ricostruzione dell’evolversi nel tempo delle posizioni professionali degli ausiliari nella sanità conferma gli assunti del ricorrente; 3.3 il d.p.r. 348/1990, nel recepire ai sensi della L. 83/1993 la contrattazione collettiva di settore ha previsto, all’art. 40, co. 1 e 2, che i profili di commessi ed agenti, ausiliari socio-sanitari specializzati e operatori professionali di 2^ categoria fossero riportati all’unico profilo di “ausiliari specializzati” e ricompresi nella posizione funzionale III, mentre nella posizione funzionale IV di F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : T R I A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 8 d 9 b 0 3 0 d a a d 5 7 9 4 b 8 6 0 8 4 b 4 8 6 d f 6 9 b 9 Numero registro generale 19154/2016 Numero sezionale 1778/2022 “operatore tecnico addetto all'assistenza” (art. 40, co. 3) potevano Numero di raccolta generale 24392/2022Data pubblicazione 05/08/2022 essere inquadrati gli ausiliari specializzati già in posizione funzionale III del settore socio-sanitario che avessero partecipato ad un corso di qualificazione; la successiva contrattazione collettiva, intervenuta già in epoca di privatizzazione, ha lasciato dapprima inalterati, per quanto qui interessa, gli inquadramenti (CCNL 1.9.1995); successivamente il CCNL 7 aprile 1999 ha istituito l’inquadramento per Categorie, facendo confluire la posizione funzionale III nella Categoria A (ove si reperiscono le figure dell’Ausiliario specializzato e del Commesso) e la posizione funzionale IV nella Categoria B, ove si reperisce l’Operatore tecnico addetto all’assistenza; il medesimo CCNL, per l’accesso dall’esterno alla Categoria A, ha previsto lo svolgimento delle procedure selettive (di mera idoneità) di cui alla L. 56/1987, ma il solo titolo di studio della scuola media inferiore, mentre per l’accesso alla Categoria B, oltre al medesimo titolo di studio, erano previsti - ove necessari - specifici titoli e abilitazioni professionali o attestati di qualifica, tra cui, per l’operatore tecnico addetto all’assistenza, il titolo di cui al DM n.295/1991; è dunque indubbio il percorso che riconnette l’ausiliario socio- sanitario di cui alla posizione funzionale III del d.p.r. 348 cit. all’ausiliario specializzato di cui alla Categoria A della successiva contrattazione collettiva, con accesso dall’esterno solo con il titolo di studio e che, parallelamente, riconnette l’ “operatore tecnico addetto all'assistenza” di cui alla posizione funzionale IV del d.p.r. 348 cit. alla Categoria B della successiva contrattazione collettiva, con accesso mediante titolo di studio ed eventualmente in aggiunta i titoli professionali; 3.4 è del resto pacifico che la selezione avesse luogo per posti in Categoria A, di ausiliario socio-sanitario ed è evidente che il F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : T R I A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 8 d 9 b 0 3 0 d a a d 5 7 9 4 b 8 6 0 8 4 b 4 8 6 d f 6 9 b 9 Numero registro generale 19154/2016 Numero sezionale 1778/2022 sistema selettivo, nella individuazione delle graduatorie dei Numero di raccolta generale 24392/2022Data pubblicazione 05/08/2022 candidati ai sensi del d.p.r. 487/1994 non può non riflettere l’assetto previsto dalla contrattazione collettiva per l’accesso ai posti interessati; pertanto, non è corretto che, per l’accesso ad un posto di Categoria A, la Corte d’Appello abbia ritenuto necessario un titolo professionale o un’esperienza che non sono come tali previsti dalla contrattazione collettiva per la posizione da attribuire ed è in ogni caso da disapplicare la direttiva con cui la Commissione regionale, in difformità dall’assetto della contrattazione collettiva abbia in ipotesi richiesto per tali posizioni requisiti di qualificazione ulteriori; 3.5 in sintesi, il d.p.r. 220/2001 prevede che il personale sanitario non dirigente di Categoria A sia reperito con le forme di cui al Capo III del d.p.r. 487/1994, riguardante il personale che può essere assunto sulla base del requisito scolastico della scuola dell’obbligo; il d.p.r. 487 fa rinvio alle liste di collocamento di cui all’art. 16 L. 56/1987 (art. 23) e prevede poi, all’art. 24, la formazione di graduatorie generali (per le posizioni ricopribili solo con la scuola dell’obbligo) e graduatorie speciali (per posizioni che oltre a quel requisito richiedono un titolo professionalizzante o una pregressa esperienza); la Categoria A non richiede alcuna esperienza e dunque la scelta doveva avvenire sulla base della graduatoria generalista ed al ricorrente non potevano essere richiesti ulteriori requisiti, soggiacendo egli solo alla mera valutazione di idoneità ai sensi dell’art. 27 del medesimo d.p.r. 487/1994;

4. il motivo va quindi accolto e la sentenza va cassata con rinvio alla medesima Corte territoriale affinché esamini il merito muovendo dai corretti principi sopra sviluppati; F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : T R I A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 8 d 9 b 0 3 0 d a a d 5 7 9 4 b 8 6 0 8 4 b 4 8 6 d f 6 9 b 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Numero registro generale 19154/2016 Numero sezionale 1778/2022 [OSCURATO:PERSONA] Numero di raccolta generale 24392/2022 Data pubblicazione 05/08/2022 1. [OSCURATO:PERSONA] ha agito nei confronti dell’Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia, lamentando di essere stato estromesso dalla graduatoria del collocamento e dalla chiamata, in quota disabili quale invalido del lavoro per perdita del braccio destro, presso la [OSCURATO:PERSONA], in relazione all’assunzione quale ausiliario specializzato e chiedendo quindi la reiscrizione nella graduatoria e il risarcimento del danno; la Corte d’Appello di Catania, confermando la pronuncia del Tribunale della stessa città, ha rigettato la domanda, ritenendo che l’esclusione del ricorrente dalla graduatoria fosse stata disposta correttamente, in quanto egli era privo del titolo (qualifica conseguente a corso o anzianità di servizio) da ritenere necessario, come richiesto da circolare del Centro per l’Impiego, il tutto coerentemente con la previsione del 24 d.p.r. 487/1994 che prevedeva graduatorie distinte per candidati generici e per candidati qualificati; 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi, resistiti da controricorso dell'[OSCURATO:PERSONA]; il ricorrente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. il primo motivo di ricorso adduce la violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) degli artt. 23 e 24 del d.p.r. 487/1994, con riferimento al CCNL della sanità del 6.4.1990, recepito in d.p.r. 384/1990 e del CCNL integrativo 7.4.1999, con riferimento all’art.40 del CCNL del 1990, nonché dell’art. 16 L. 56/1987 e degli artt. 7, 8 e 9 della L. 68/1999, il tutto oltre alla violazione delle regole F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : T R I A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 8 d 9 b 0 3 0 d a a d 5 7 9 4 b 8 6 0 8 4 b 4 8 6 d f 6 9 b 9 Numero registro generale 19154/2016 Numero sezionale 1778/2022 interpretative e per il mancato esame dei motivi di appello per Numero di raccolta generale 24392/2022Data pubblicazione 05/08/2022 ulteriore violazione degli artt. 23 e 24 del d.p.r. 487/1994, dell’art. 16 L. 56/1987 e dell’art. 23 del regolamento per l’avviamento al lavoro presso il SSN per i non dirigenti di cui al d.p.r. 220/2001, disposizioni trasfuse con i medesimi principi nel d. lgs. 29/1993 e ora nell’art. 35 d. lgs. 165/2001; 2. il motivo è fondato; 3. il ricorrente ha azionato il proprio diritto all’assunzione, sulla base della propria iscrizione, anche come disabile, alle graduatorie della sezione circoscrizionale per l’impiego; egli ritiene che erroneamente, per la chiamata riguardante il personale con la qualifica di “ausiliario socio-sanitario” o “ausiliario specializzato” presso l’[OSCURATO:PERSONA] di Catania, fosse stato denegato l’avviamento in suo favore, sul presupposto che egli fosse privo dei titoli necessari, con riferimento anche alla richiesta, da parte della Commissione regionale per l’impiego, dell’attestazione della frequenza di corsi autorizzati o finanziati dalle competenti strutture o di precedenti lavorativi nella specifica mansione per almeno novanta giorni; 3.1 la Corte d’Appello, nel disconoscere la situazione vantata dal ricorrente, precisa come l’avviamento al lavoro, nel caso di specie, muovesse sulla base del disposto dell’art. 23 d.p.r. 220/2001 (Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale) secondo cui «per il personale appartenente ai profili professionali della categoria "A" per i quali è richiesto il solo requisito dell'assolvimento dell'obbligo scolastico, l'assunzione in servizio avviene per pubblica selezione ai sensi delle disposizioni di cui al capo III del decreto del Presidente F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : T R I A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . 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P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : T R I A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 8 d 9 b 0 3 0 d a a d 5 7 9 4 b 8 6 0 8 4 b 4 8 6 d f 6 9 b 9 Numero registro generale 19154/2016 Numero sezionale 1778/2022 “operatore tecnico addetto all'assistenza” (art. 40, co. 3) potevano Numero di raccolta generale 24392/2022Data pubblicazione 05/08/2022 essere inquadrati gli ausiliari specializzati già in posizione funzionale III del settore socio-sanitario che avessero partecipato ad un corso di qualificazione; la successiva contrattazione collettiva, intervenuta già in epoca di privatizzazione, ha lasciato dapprima inalterati, per quanto qui interessa, gli inquadramenti (CCNL 1.9.1995); successivamente il CCNL 7 aprile 1999 ha istituito l’inquadramento per Categorie, facendo confluire la posizione funzionale III nella Categoria A (ove si reperiscono le figure dell’Ausiliario specializzato e del Commesso) e la posizione funzionale IV nella Categoria B, ove si reperisce l’Operatore tecnico addetto all’assistenza; il medesimo CCNL, per l’accesso dall’esterno alla Categoria A, ha previsto lo svolgimento delle procedure selettive (di mera idoneità) di cui alla L. 56/1987, ma il solo titolo di studio della scuola media inferiore, mentre per l’accesso alla Categoria B, oltre al medesimo titolo di studio, erano previsti - ove necessari - specifici titoli e abilitazioni professionali o attestati di qualifica, tra cui, per l’operatore tecnico addetto all’assistenza, il titolo di cui al DM n.295/1991; è dunque indubbio il percorso che riconnette l’ausiliario socio- sanitario di cui alla posizione funzionale III del d.p.r. 348 cit. all’ausiliario specializzato di cui alla Categoria A della successiva contrattazione collettiva, con accesso dall’esterno solo con il titolo di studio e che, parallelamente, riconnette l’ “operatore tecnico addetto all'assistenza” di cui alla posizione funzionale IV del d.p.r. 348 cit. alla Categoria B della successiva contrattazione collettiva, con accesso mediante titolo di studio ed eventualmente in aggiunta i titoli professionali; 3.4 è del resto pacifico che la selezione avesse luogo per posti in Categoria A, di ausiliario socio-sanitario ed è evidente che il F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : T R I A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 8 d 9 b 0 3 0 d a a d 5 7 9 4 b 8 6 0 8 4 b 4 8 6 d f 6 9 b 9 Numero registro generale 19154/2016 Numero sezionale 1778/2022 sistema selettivo, nella individuazione delle graduatorie dei Numero di raccolta generale 24392/2022Data pubblicazione 05/08/2022 candidati ai sensi del d.p.r. 487/1994 non può non riflettere l’assetto previsto dalla contrattazione collettiva per l’accesso ai posti interessati; pertanto, non è corretto che, per l’accesso ad un posto di Categoria A, la Corte d’Appello abbia ritenuto necessario un titolo professionale o un’esperienza che non sono come tali previsti dalla contrattazione collettiva per la posizione da attribuire ed è in ogni caso da disapplicare la direttiva con cui la Commissione regionale, in difformità dall’assetto della contrattazione collettiva abbia in ipotesi richiesto per tali posizioni requisiti di qualificazione ulteriori; 3.5 in sintesi, il d.p.r. 220/2001 prevede che il personale sanitario non dirigente di Categoria A sia reperito con le forme di cui al Capo III del d.p.r. 487/1994, riguardante il personale che può essere assunto sulla base del requisito scolastico della scuola dell’obbligo; il d.p.r. 487 fa rinvio alle liste di collocamento di cui all’art. 16 L. 56/1987 (art. 23) e prevede poi, all’art. 24, la formazione di graduatorie generali (per le posizioni ricopribili solo con la scuola dell’obbligo) e graduatorie speciali (per posizioni che oltre a quel requisito richiedono un titolo professionalizzante o una pregressa esperienza); la Categoria A non richiede alcuna esperienza e dunque la scelta doveva avvenire sulla base della graduatoria generalista ed al ricorrente non potevano essere richiesti ulteriori requisiti, soggiacendo egli solo alla mera valutazione di idoneità ai sensi dell’art. 27 del medesimo d.p.r. 487/1994; 4. il motivo va quindi accolto e la sentenza va cassata con rinvio alla medesima Corte territoriale affinché esamini il merito muovendo dai corretti principi sopra sviluppati; F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : T R I A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 8 d 9 b 0 3 0 d a a d 5 7 9 4 b 8 6 0 8 4 b 4 8 6 d f 6 9 b 9
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