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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 aprile 2024

Cassazione n. 33389/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/septfe le conclusioni del PG )-0 por CALAkAAA-0.4.) )» -dx( )dt-0 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa in data 24 ottobre 2023 la Corte di Appello di Trieste - quale giudice della esecuzione - ha respinto l'istanza introdotta da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art.95 d.lgs. n.150 del 2022, tesa ad ottenere la sostituzione della pena inflitta con sentenza divenuta irrevocabile in data 18 aprile 2023. 1.1 In motivazione si evidenzia che la domanda non può trovare accoglimento in ragione di quanto previsto dall'art.58 quater ord.pen. .

Ciò perché il Tribunale di Sorveglianza di Trieste ha disposto la revoca della misura alternativa della detenzione domiciliare con decisione del 15 marzo 2022.

Si evidenzia, inoltre, che i comportamenti tenuti dal Vurro, anche in epoca posteriore e nel corso della carcerazione, dimostrano che lo stesso non è in grado di rispettare le prescrizioni correlate alla eventuale pena sostitutiva.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è affidato a un unico motivo, con cui si deduce erronea applicazione di legge. 2.1 Il ricorrente rappresenta che la disposizione di legge citata dalla Corte di Appello è applicabile nel settore delle misure alternative alla detenzione ma non risulta applicabile in riferimento alle pene sostitutive.

Vi sarebbe, pertanto, un vizio radicale della decisione, per avere azionato una disposizione 'ostativa' non ricadente nel settore delle pene sostitutive.

Si rappresenta, in ogni caso, che i fatti che hanno condotto alla revoca della misura alternativa sono stati successivamente smentiti in sede penale.

3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 3.1 La disposizione di legge di cui all'art. 58 quater ord.pen. non è applicabile al particolare settore delle pene sostitutive di cui all'art. 20 cod.pen. (introdotto dal d.lgs. n.150 del 2022).

Con l'articolo 58 quater si regolamenta (al comma 2) il caso di revoca di una antecedente misura alternativa alla detenzione, prevedendo - quale effetto ostativo - il divieto di concessione di benefici penitenziari per un periodo di tre anni dalla emissione del provvedimento di revoca.3.2 Le pene sostitutive trovano, di contro, la loro regolamentazione nella disciplina del giudizio di cognizione e nella legge numero 689 del 1981 (come novellata del medesimo d.lgs. n.150 del 2022).

In particolare, vero è che risulta previsto un meccanismo analogo a quello prima descritto (conseguenze di un provvedimento di revoca) nel corpo dell'art.59 della legge n.689 del 1981, lì dove si prevede che in caso di revoca di una delle pene sostitutive già concessa si determina un divieto di concessione di una nuova pena sostitutiva (se il fatto di reato è commesso entro tre anni dalla revoca), ma si tratta - a ben vedere - di un istituto giuridico completamente diverso per collocazione sistematica e descrizione dei presupposti. 3.3 Non può pertanto ritenersi legittima una applicazione analogica in malam partem della disposizione di legge di cui all'art. 58 quater ord.pen. al soggetto richiedente una pena sostitutiva, fermo restando che i fatti che hanno determinato la revoca della misura alternativa in precedenza concessa possono essere oggetto di apprezzamento nel complessivo giudizio di cui all'art. 58 ord.pen. .

Ai sensi di detta disposizione è necessaria la valutazione circa la «idoneità» della pena sostitutiva a realizzare le condizioni per la rieducazione del condannato, in una con la valutazione di «affidabilità» del destinatario della decisione.

Ciò perché la pena sostitutiva non può trovare applicazione nelle ipotesi in cui emerga la esistenza di un profilo di pericolosità sociale tale da richiedere necessariamente un suo contenimento con la detenzione (il legislatore impone che la pena sostitutiva sia comunque idonea a scongiurare il pericolo di commissione di altri reati), aspetto che emerge anche dalla necessaria valutazione sulla capacità di autocontrollo da parte del soggetto eventualmente sottoposto alla misura di favore. 3.4 Nel caso in esame, peraltro, la parte valutativa delle condotte tenute dal Vurro è stata realizzata solo in via subordinata (essendo stato erroneamente ritenuto applicabile l'art.58 quater ord.pen.) e in modo estremamente sintetico, il che rende inadeguata tale parte della motivazione, con necessario annullamento della decisione impugnata e rinvio per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Trieste.

Così deciso il 12 aprile 2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/septfe le conclusioni del PG )-0 por CALAkAAA-0.4.) )» -dx( )dt-0 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 24 ottobre 2023 la Corte di Appello di Trieste - quale giudice della esecuzione - ha respinto l'istanza introdotta da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art.95 d.lgs. n.150 del 2022, tesa ad ottenere la sostituzione della pena inflitta con sentenza divenuta irrevocabile in data 18 aprile 2023. 1.1 In motivazione si evidenzia che la domanda non può trovare accoglimento in ragione di quanto previsto dall'art.58 quater ord.pen. . Ciò perché il Tribunale di Sorveglianza di Trieste ha disposto la revoca della misura alternativa della detenzione domiciliare con decisione del 15 marzo 2022. Si evidenzia, inoltre, che i comportamenti tenuti dal Vurro, anche in epoca posteriore e nel corso della carcerazione, dimostrano che lo stesso non è in grado di rispettare le prescrizioni correlate alla eventuale pena sostitutiva. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a un unico motivo, con cui si deduce erronea applicazione di legge. 2.1 Il ricorrente rappresenta che la disposizione di legge citata dalla Corte di Appello è applicabile nel settore delle misure alternative alla detenzione ma non risulta applicabile in riferimento alle pene sostitutive. Vi sarebbe, pertanto, un vizio radicale della decisione, per avere azionato una disposizione 'ostativa' non ricadente nel settore delle pene sostitutive. Si rappresenta, in ogni caso, che i fatti che hanno condotto alla revoca della misura alternativa sono stati successivamente smentiti in sede penale. 3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 3.1 La disposizione di legge di cui all'art. 58 quater ord.pen. non è applicabile al particolare settore delle pene sostitutive di cui all'art. 20 cod.pen. (introdotto dal d.lgs. n.150 del 2022). Con l'articolo 58 quater si regolamenta (al comma 2) il caso di revoca di una antecedente misura alternativa alla detenzione, prevedendo - quale effetto ostativo - il divieto di concessione di benefici penitenziari per un periodo di tre anni dalla emissione del provvedimento di revoca.3.2 Le pene sostitutive trovano, di contro, la loro regolamentazione nella disciplina del giudizio di cognizione e nella legge numero 689 del 1981 (come novellata del medesimo d.lgs. n.150 del 2022). In particolare, vero è che risulta previsto un meccanismo analogo a quello prima descritto (conseguenze di un provvedimento di revoca) nel corpo dell'art.59 della legge n.689 del 1981, lì dove si prevede che in caso di revoca di una delle pene sostitutive già concessa si determina un divieto di concessione di una nuova pena sostitutiva (se il fatto di reato è commesso entro tre anni dalla revoca), ma si tratta - a ben vedere - di un istituto giuridico completamente diverso per collocazione sistematica e descrizione dei presupposti. 3.3 Non può pertanto ritenersi legittima una applicazione analogica in malam partem della disposizione di legge di cui all'art. 58 quater ord.pen. al soggetto richiedente una pena sostitutiva, fermo restando che i fatti che hanno determinato la revoca della misura alternativa in precedenza concessa possono essere oggetto di apprezzamento nel complessivo giudizio di cui all'art. 58 ord.pen. . Ai sensi di detta disposizione è necessaria la valutazione circa la «idoneità» della pena sostitutiva a realizzare le condizioni per la rieducazione del condannato, in una con la valutazione di «affidabilità» del destinatario della decisione. Ciò perché la pena sostitutiva non può trovare applicazione nelle ipotesi in cui emerga la esistenza di un profilo di pericolosità sociale tale da richiedere necessariamente un suo contenimento con la detenzione (il legislatore impone che la pena sostitutiva sia comunque idonea a scongiurare il pericolo di commissione di altri reati), aspetto che emerge anche dalla necessaria valutazione sulla capacità di autocontrollo da parte del soggetto eventualmente sottoposto alla misura di favore. 3.4 Nel caso in esame, peraltro, la parte valutativa delle condotte tenute dal Vurro è stata realizzata solo in via subordinata (essendo stato erroneamente ritenuto applicabile l'art.58 quater ord.pen.) e in modo estremamente sintetico, il che rende inadeguata tale parte della motivazione, con necessario annullamento della decisione impugnata e rinvio per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Trieste. Così deciso il 12 aprile 2024
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