CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 gennaio 2023
Cassazione n. 18023/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20376/2018R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall’a vv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Sondrio, con procura speciale a margine del ricorso, ed elettivamente domiciliato all’indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], quale erede del coniuge [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Sondrio, con procura speciale in calce al controricorso, ed Oggetto: Contratto di vendita –Procura irrevocabile alla vendita –vendita del mandatario a se stesso –prezzo elettivamente domiciliata i n Roma, largo [OSCURATO:PERSONA] n. 6, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; – controricorrente– avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 1984 depositata il 23 aprile2018 e notificata in data 24.04.2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 gennaio 2023dal [OSCURATO:PERSONA]. Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - il Tribunale di Sondrio , con sentenza n. 236 del 201 5 , in parziale accoglimento della domanda attorea proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti d i [OSCURATO:PERSONA] di risarcimento dei danni per inesistenza, nullità, annullabilità o risoluzione per inadempimento del contratto di mandato irrevocabile alla vendita di immobile di proprietà del Renna, riconosceva l’inadempimento del convenuto all’obbligazione di rendiconto e lo condannava a risarcire la somma di euro 47.000,00, corrispondente al prezzo indicato nella compravendita stipulata il 06.04.2004, mai versata al mandante, oltre accessori e alle spese del giudizio; - sul gravame interposto da llo Spandrio , la Corte di appello di Milano, nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA], vedova ed erede del Renna, con sentenza n. 1984 del 201 8 , dichiara va inammissibile l’appello e regolava le spese processuali secondo soccombenza. Per quanto ancora di rilievo in questa sede, la Corte distrettuale evidenziava che era da ritenere fondata l’eccezione di inammissibilità dell’atto di appello dedotta dalla appellata ai sensi dell’art. 342 c.p.c., anche alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 27199 del 2017) per avere l’appellante soltanto reiterato in maniera generica le argomentazioni sviluppate con la comparsa di costituzione e risposta, senza tenere in alcun conto la motivazione del primo giudice di rigetto di tutte le eccezioni relative alla qualificazione dei contratti intercorsi tra le parti. Aggiungeva che generico appariva la censura di ultrae/o extra petita in cui si doleva fosse incorso il primo giudice, senza specificare quale punto o aspetto della sentenza concretizzava il vizio; - per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Milano ricorre lo Spandrio, sulla base di un unico motiv o , cui resiste la Roberto,con controricorso; - in prossimità dell’adunanza camerale parte ricorrente ha curato anche il deposito di memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. Atteso che: -con l’unico motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., l a violazione e l’errata applicazione dell’art. 342 c.p.c. per avere erroneamente la Corte di merito ritenuto generiche le censure formulate dal momento che dagli stessi argomenti della pronuncia emerge il contenuto delle doglianze. [OSCURATO:PERSONA] riproduce poi di seguito stralci dei cinque motivi di appello. Il motivo è fondatoe con esso il ricorso. La nuova formulazione dell’art. 342 c.p.c., nel testo sostituito dal D.L. 83/2012 (conv., con modif., dalla leggen. 134/2012), applicabile ratione temporis, ha inteso specificare –pur al di là della di un dato letterale apparentemente più restrittivo - che nell’impugnazionedeve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (v. Cass., Sez. Un.,n. 27199 del 2017). E’, tuttavia, sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza la necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza; l'appellante che lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado, può inoltre limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare ex novo le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado, non essendo, altresì, necessario che l'impugnazione contenga una puntuale critica di tutte le valutazioni e conclusioni formulate nella sentenza (Cass. n. 40560 del 2021; Cass. n . 21401 del 2021; Cass. n. 24464del 2020, Cass. n. 11197 del 2019). La maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze è diretta conseguenza della motivazione assunta dal giudice di primo grado. Il significato di tali decisioni va colto nell'onere di accompagnare, con una parte argomentativa, la manifestazione di volontà dell'impugnazione e non, invece, tenuto conto della natura del giudiziodi merito, nella necessità che la prima debba necessariamente contenere profili aggiuntivi rispetto alle considerazioni, fattuali e giuridiche, svolte in primo grado. In tale cornice di riferimento, il ricorrente ha puntualmente riportato ibrani di rilievo del provvedimento di primo grado e il contenuto dell'atto di appello, che consentono di evidenzi are, in termini di estrema puntualità - quale che ne sia la fondatezza, ciò che spetta al giudice di merito valutare - le critiche mosse alla decisione del Tribunale, sia conriguardo al ritenuto inadempimento dell’appellante all’obbligazione di rendiconto contenuta nella procura irrevocabile a vendere del 13.12.2004, sia conriferimento alla efficacia immediatamente traslativa del contenuto della procura, in particolare con riferimento all’interpretazione fornita della clausola n. 3) da parte del giudice di prime cure (v. pagine 8 e 9 dell’atto di citazione in appello). A quest'ultimo proposito, ad es., la Corte di meritoha reputato ‘oltremodo generico’ l’addebito al Tribunale di avere deciso ultra e/o e x tra petita , come la censura avverso la ritenuta esistenza da parte del giudice di prime cure di un contratto di mandato verbale quale causa sottostante la procura inidonea ad incidere sulla decisione impugnata, mentre il ricorrente, nel riportare il proprio atto di appello, per documentare la erroneità della decisione di inammissibilità, deduce che il medesimo attore riteneva insussistente o comunque nullo un contratto di mandato verbale quale fonte delle successive procure rilasciate dal venditore, atto di cui non vi era nessuna ‘minima prova’. Sussistevano – quindi - i requisiti di ammissibilità dell’impugnazione, contenendo l’appello la deduzione di una parte argomentativa, sufficientemente sviluppata ed idonea a palesare le carenze della prima decisione. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà alriesame dell’atto di appello e allaregolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. P. Q . M . [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di leg