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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 4 luglio 2024

Cassazione n. 37107/2025

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la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta formulata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere la revoca della dichiarazione di irrevocabilità della sentenza emessa dalla Corte di appello di Genova in data 4 luglio 2024, in relazione alla quale è stato emesso ordine di carcerazione con decreto di sospensione in data 23 ottobre 2024. 2.Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. l’erronea applicazione delle norme processuali in ordine alla individuazione del termine riservato al difensore dell’imputato per la proposizione del ricorso per cassazione, in relazione agli artt. 585, comma 1 e comma 1-bis cod. pen, 598-ter, comma 1, cod. proc. pen., 598- bis cpp.

2.1. In particolare, il ricorrente ha dedotto che il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione ha disatteso l’orientamento giurisprudenziale di legittimità più recente - espresso con ordinanza n. 28227 della VII sezione del 26 giugno 2024 -in virtù del quale l’aumento del termine per impugnare è ricondotto alla sola circostanza della dichiarazione di assenza dell’imputato e all’assenza di revoca di tale status.

Più in particolare, ad avviso della difesa, la disciplina della trattazione cartolare del giudizio di appello non ricollega alcun effetto processuale alla mancata richiesta di cui all’art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen., sicché è dalla sola dichiarazione di assenza dell’imputato (se non revocata) che deriva la modifica del termine per l’impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, invece, ha ritenuto, in conformità ad altro orientamento giurisprudenziale, che nel giudizio cartolare di appello, l’imputato appellante non può considerarsi giudicato in assenza, in quanto il giudizio è stato celebrato senza un’udienza alla quale avrebbe avuto diritto di partecipare, sicché ai fini della presentazione del ricorso per cassazione non può trovare applicazione la previsione di cui all’art. 585, comma 1 - bis, cod. proc. pen., che stabilisce l’aumento di quindici giorni del termine per impugnare.

Infine, ad avviso la difesa, l’evidenziato rilevante contrasto interpretativo in quanto insiste su un tema di speciale importanza perché si riflette sulla uniformità interpretativa afferente la proposizione dell’impugnazione, sarebbe meritevole di poter essere rimesso ai sensi dell’art. 618, comma 1, cod. proc. pen. all’attenzione delle Sezioni Unite della Corte di cassazione. 3.Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

1.1. [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione ha rigettato l’istanza del ricorrente di revoca della dichiarazione di irrevocabilità della sentenza emessa dalla Corte di appello di Genova, considerata titolo esecutivo dal Pubblico Ministero sul presupposto che, pur essendo stato l’imputato assente in primo grado, il rito cartolare seguito in appello ha determinato l’esclusione della qualifica di assente per l’imputato stesso, con conseguente inapplicabilità del prolungamento del termine per impugnare, previsto per l’imputato assente.

1.2. Ciò, precisato va, in primo luogo, rilevato che il condannato ha dedotto che l’ordine di esecuzione è stato emesso quando ancora era pendente il termine per impugnare, con ricorso per cassazione, la sentenza di appello per non essere ancora decorso il termine di quindici giorni, che si aggiungono ex art. 581 cod. proc. pen. per l’assente.

Pur non risultando che il ricorrente abbia proposto il ricorso per cassazione nel termine che ritiene corretto, ossia quello maggiorato di quindici giorni, va affermato che deve ritenersi sussistente l’interesse alla proposizione della presente impugnazione, in quanto consistente nell’esatta indicazione della data di formazione del titolo esecutivo, che si traduce nell’interesse a rimuovere - eventualmente - l’ordine di esecuzione qualora si accerti che esso sia stato erroneamente emesso nelle more dei quindici giorni, se ritenuti da computare nel termine per impugnare.

2. Tanto premesso, nel merito il motivo di ricorso non può trovare accoglimento; al riguardo, occorre rilevare che nella giurisprudenza di legittimità è consolidato l’orientamento secondo cui nel caso in cui il giudizio di appello sia stato trattato con procedimento camerale non partecipato e non sia stata avanzata tempestiva istanza di partecipazione ex art. 598- bis, comma 2, c.p.p., l'imputato appellante non può considerarsi "giudicato in assenza", in quanto, in tal caso, il processo è celebrato senza la fissazione di un'udienza alla quale abbia diritto di partecipare, sicché, ai fini della presentazione del ricorso per cassazione, lo stesso non potrà beneficiare dell'aumento di quindici giorni del termine per l'impugnazione previsto dall'art. 585, comma 1-bis, c.p.p. (Sez. 6, n. 49315 del 24/10/2023, Rv. 285499 – 01, seguita da numerose pronunce, tra cui, da ultimo, Sez. 5, n. 17299 del 09/04/2025; Sez. 2, n. 25981 del 01/04/2025; Sez. 7, n. 28680 del 23/04/2025; Sez. 5, n. 29399 del 14/07/2025).

E’ tuttavia vero, come dedotto dalla difesa, che una diversa soluzione è stata sviluppata in alcune pronunce di questa Corte, ma essa ha riguardato l’ipotesi in cui l'imputato sia stato dichiarato assente nel giudizio di primo grado celebrato prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; in tal caso, si è affermato che ove siffatta dichiarazione non sia stata revocata, l'imputato conserva tale condizione anche nel giudizio di secondo grado promosso prima dell'entrata in vigore del citato decreto e trattato successivamente con procedimento cartolare non partecipato, sicché, ai fini della proposizione del ricorso per cassazione, egli potrà beneficiare dell'aumento di quindici giorni del termine per l'impugnazione previsto dall'art. 585, comma 1-bis, c.p.p. (Sez. 5, n. 17239 del 14/03/2025, Rv. 288136 – 01).

A tale ipotesi è altresì riconducibile la fattispecie su cui è intervenuta la pronuncia citata dalla difesa (Sez. 7, Ordinanza n. 28227 del 25/06/2024).

Nel caso di specie non ricorre l’ipotesi da ultimo considerata, in quanto non risulta contestato che il giudice di primo grado abbia dichiarato di procedere in un momento successivo all'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sicché non può trovare applicazione, alla luce dell’orientamento giurisprudenziale di legittimità sopra riportato, l'aumento di quindici giorni del termine per l'impugnazione previsto dall'art. 585, comma 1- bis, c.p.p.

3. In considerazione della disomogeneità delle fattispecie oggetto delle pronunce di questa Corte, non si ravvisa il contrasto giurisprudenziale indicato dal ricorrente, tale da giustificare la rimessione della questione alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 618, comma 1, cod. proc. pen. 4.

Alla luce delle esposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato.

Consegue alla pronuncia la condanna del ricorrente al pagamento delle sp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta formulata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere la revoca della dichiarazione di irrevocabilità della sentenza emessa dalla Corte di appello di Genova in data 4 luglio 2024, in relazione alla quale è stato emesso ordine di carcerazione con decreto di sospensione in data 23 ottobre 2024. 2.Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. l’erronea applicazione delle norme processuali in ordine alla individuazione del termine riservato al difensore dell’imputato per la proposizione del ricorso per cassazione, in relazione agli artt. 585, comma 1 e comma 1-bis cod. pen, 598-ter, comma 1, cod. proc. pen., 598- bis cpp. 2.1. In particolare, il ricorrente ha dedotto che il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione ha disatteso l’orientamento giurisprudenziale di legittimità più recente - espresso con ordinanza n. 28227 della VII sezione del 26 giugno 2024 -in virtù del quale l’aumento del termine per impugnare è ricondotto alla sola circostanza della dichiarazione di assenza dell’imputato e all’assenza di revoca di tale status. Più in particolare, ad avviso della difesa, la disciplina della trattazione cartolare del giudizio di appello non ricollega alcun effetto processuale alla mancata richiesta di cui all’art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen., sicché è dalla sola dichiarazione di assenza dell’imputato (se non revocata) che deriva la modifica del termine per l’impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, invece, ha ritenuto, in conformità ad altro orientamento giurisprudenziale, che nel giudizio cartolare di appello, l’imputato appellante non può considerarsi giudicato in assenza, in quanto il giudizio è stato celebrato senza un’udienza alla quale avrebbe avuto diritto di partecipare, sicché ai fini della presentazione del ricorso per cassazione non può trovare applicazione la previsione di cui all’art. 585, comma 1 - bis, cod. proc. pen., che stabilisce l’aumento di quindici giorni del termine per impugnare. Infine, ad avviso la difesa, l’evidenziato rilevante contrasto interpretativo in quanto insiste su un tema di speciale importanza perché si riflette sulla uniformità interpretativa afferente la proposizione dell’impugnazione, sarebbe meritevole di poter essere rimesso ai sensi dell’art. 618, comma 1, cod. proc. pen. all’attenzione delle Sezioni Unite della Corte di cassazione. 3.Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione ha rigettato l’istanza del ricorrente di revoca della dichiarazione di irrevocabilità della sentenza emessa dalla Corte di appello di Genova, considerata titolo esecutivo dal Pubblico Ministero sul presupposto che, pur essendo stato l’imputato assente in primo grado, il rito cartolare seguito in appello ha determinato l’esclusione della qualifica di assente per l’imputato stesso, con conseguente inapplicabilità del prolungamento del termine per impugnare, previsto per l’imputato assente. 1.2. Ciò, precisato va, in primo luogo, rilevato che il condannato ha dedotto che l’ordine di esecuzione è stato emesso quando ancora era pendente il termine per impugnare, con ricorso per cassazione, la sentenza di appello per non essere ancora decorso il termine di quindici giorni, che si aggiungono ex art. 581 cod. proc. pen. per l’assente. Pur non risultando che il ricorrente abbia proposto il ricorso per cassazione nel termine che ritiene corretto, ossia quello maggiorato di quindici giorni, va affermato che deve ritenersi sussistente l’interesse alla proposizione della presente impugnazione, in quanto consistente nell’esatta indicazione della data di formazione del titolo esecutivo, che si traduce nell’interesse a rimuovere - eventualmente - l’ordine di esecuzione qualora si accerti che esso sia stato erroneamente emesso nelle more dei quindici giorni, se ritenuti da computare nel termine per impugnare. 2. Tanto premesso, nel merito il motivo di ricorso non può trovare accoglimento; al riguardo, occorre rilevare che nella giurisprudenza di legittimità è consolidato l’orientamento secondo cui nel caso in cui il giudizio di appello sia stato trattato con procedimento camerale non partecipato e non sia stata avanzata tempestiva istanza di partecipazione ex art. 598- bis, comma 2, c.p.p., l'imputato appellante non può considerarsi "giudicato in assenza", in quanto, in tal caso, il processo è celebrato senza la fissazione di un'udienza alla quale abbia diritto di partecipare, sicché, ai fini della presentazione del ricorso per cassazione, lo stesso non potrà beneficiare dell'aumento di quindici giorni del termine per l'impugnazione previsto dall'art. 585, comma 1-bis, c.p.p. (Sez. 6, n. 49315 del 24/10/2023, Rv. 285499 – 01, seguita da numerose pronunce, tra cui, da ultimo, Sez. 5, n. 17299 del 09/04/2025; Sez. 2, n. 25981 del 01/04/2025; Sez. 7, n. 28680 del 23/04/2025; Sez. 5, n. 29399 del 14/07/2025). E’ tuttavia vero, come dedotto dalla difesa, che una diversa soluzione è stata sviluppata in alcune pronunce di questa Corte, ma essa ha riguardato l’ipotesi in cui l'imputato sia stato dichiarato assente nel giudizio di primo grado celebrato prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; in tal caso, si è affermato che ove siffatta dichiarazione non sia stata revocata, l'imputato conserva tale condizione anche nel giudizio di secondo grado promosso prima dell'entrata in vigore del citato decreto e trattato successivamente con procedimento cartolare non partecipato, sicché, ai fini della proposizione del ricorso per cassazione, egli potrà beneficiare dell'aumento di quindici giorni del termine per l'impugnazione previsto dall'art. 585, comma 1-bis, c.p.p. (Sez. 5, n. 17239 del 14/03/2025, Rv. 288136 – 01). A tale ipotesi è altresì riconducibile la fattispecie su cui è intervenuta la pronuncia citata dalla difesa (Sez. 7, Ordinanza n. 28227 del 25/06/2024). Nel caso di specie non ricorre l’ipotesi da ultimo considerata, in quanto non risulta contestato che il giudice di primo grado abbia dichiarato di procedere in un momento successivo all'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sicché non può trovare applicazione, alla luce dell’orientamento giurisprudenziale di legittimità sopra riportato, l'aumento di quindici giorni del termine per l'impugnazione previsto dall'art. 585, comma 1- bis, c.p.p. 3. In considerazione della disomogeneità delle fattispecie oggetto delle pronunce di questa Corte, non si ravvisa il contrasto giurisprudenziale indicato dal ricorrente, tale da giustificare la rimessione della questione alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 618, comma 1, cod. proc. pen. 4. Alla luce delle esposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato. Consegue alla pronuncia la condanna del ricorrente al pagamento delle sp
Decreto Cassazione n. 37107/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris