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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 gennaio 2022

Cassazione n. 10972/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 31653-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 359/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 05/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 31653 sez.

ML - ud. 25-01-2022 -2- R.G. 31653/2020 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di Palermo, in riforma della pronuncia del Tribunale di Agrigento, ha dichiarato prescritto il credito contributivo contenuto nell'avviso di addebito, notificato dall'Inps a [OSCURATO:PERSONA], avvocato, il 18 gennaio 2017 per redditi prodotti nello svolgimento di attività libero professionale nell'anno 2009; la Corte territoriale, richiamando i precedenti di legittimità, ha identificato il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in oggetto con la scadenza del termine per il versamento dei contributi (16.06.2010); ha rilevato il decorso del termine di prescrizione quinquennale rispetto &l'intimazione di pagamento notificata 1'8 luglio 2015; ha rigettato l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Inps per difetto dei presupposti di cui all'art. 2941 n. 8 cod. civ.„ escludendo che la mancata denuncia del reddito potesse equivalere ad un occultamento doloso del debito contributivo da parte del contribuente; la cassazione della sentenza è domandata dall'Inps sulla base di un unico motivo; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato tempestivo controricorso; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: l'Inps con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod.proc.civ., deduce "Violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 n. 8 c.c., in relazione all'art. 2, comma 26 e ss. della legge 8 agosto 1995, n. 335; all'art. 18, comma 12, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, conv.to con modif.ni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111"; sostiene che la Corte territoriale avrebbe errato nell'individuazione del dies a quo del decorso della prescrizione coincidente, secondo la tesi dell'Inps, con la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno successivo a quello per cui va versato il contributo; ha aggiunto che non risultando compilato il quadro RR della dichiarazione dei redditi, avrebbe operato la sospensione di cui all'art. 2941 n. 8 cod. civ., con l'esito che il diritto ai contributi in capo all'Istituto non avrebbe potuto considerarsi ancora prescritto; il motivo è infondato; il costante orientamento di questa Corte, che qui si intende ribadire, afferma che: "In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo." (Cass.n.27950 del 2018; Cass. n. 19403 del 2019; Cass. n. 13049 del 2020); quanto al profilo concernente l'operare della causa di sospensione della prescrizione, la sentenza d'appello ha ampiamente motivato sull'infondatezza dell'eccezione dell'odierno ricorrente, avendo accertato, fra l'altro, che il Gorgone aveva riportato il reddito da lavoro autonomo in una diversa sezione del modello unico (Quadro CM - reddito da lavoro autonomo), il che conduce all'esclusione di una volontà evasiva o elusiva dell'obbligo di legge; l'accertamento di fatto da parte dei giudici dell'appello non è, peraltro, suscettibile di riesame in sede di legittimità, se non nei limiti di cui all'art. 360, co.1, n. 5 cod. proc. civ., dovendo escludersi che possa stabilirsi un automatismo, come sembra pretendere l'odierno ricorrente, tra mancata compilazione del Quadro RR nella dichiarazione dei redditi e occultamento doloso del debito contributivo; in riferimento al caso in esame vale il principio di diritto secondo cui "Non sussiste un automatismo fra mancata presentazione del quadro RR e occultamento doloso" (cfr., da ultimo, Cass. n. 37695 del 2021 e Cass. n. 7254 del 2021) né tale mancanza è idonea a configurare un impedimento assoluto, non scongiurabile coi normali controlli, che l'Istituto può invece sempre attivare e sollecitare anche rivolgendosi all'Agenzia delle Entrate (cfr., da ultimo, Cass. n. 7254 del 2021); secondo la giurisprudenza di questa Corte, in conclusione, l'operatività della causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941, n.8 cod. civ., "...ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito" (Cass. n.19640 del 2018; Cass. n. 21567 del 2014); in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 1.200,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della

I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 25 ge

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 31653-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 359/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 05/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 31653 sez. ML - ud. 25-01-2022 -2- R.G. 31653/2020 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di Palermo, in riforma della pronuncia del Tribunale di Agrigento, ha dichiarato prescritto il credito contributivo contenuto nell'avviso di addebito, notificato dall'Inps a [OSCURATO:PERSONA], avvocato, il 18 gennaio 2017 per redditi prodotti nello svolgimento di attività libero professionale nell'anno 2009; la Corte territoriale, richiamando i precedenti di legittimità, ha identificato il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in oggetto con la scadenza del termine per il versamento dei contributi (16.06.2010); ha rilevato il decorso del termine di prescrizione quinquennale rispetto &l'intimazione di pagamento notificata 1'8 luglio 2015; ha rigettato l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Inps per difetto dei presupposti di cui all'art. 2941 n. 8 cod. civ.„ escludendo che la mancata denuncia del reddito potesse equivalere ad un occultamento doloso del debito contributivo da parte del contribuente; la cassazione della sentenza è domandata dall'Inps sulla base di un unico motivo; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato tempestivo controricorso; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: l'Inps con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod.proc.civ., deduce "Violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 n. 8 c.c., in relazione all'art. 2, comma 26 e ss. della legge 8 agosto 1995, n. 335; all'art. 18, comma 12, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, conv.to con modif.ni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111"; sostiene che la Corte territoriale avrebbe errato nell'individuazione del dies a quo del decorso della prescrizione coincidente, secondo la tesi dell'Inps, con la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno successivo a quello per cui va versato il contributo; ha aggiunto che non risultando compilato il quadro RR della dichiarazione dei redditi, avrebbe operato la sospensione di cui all'art. 2941 n. 8 cod. civ., con l'esito che il diritto ai contributi in capo all'Istituto non avrebbe potuto considerarsi ancora prescritto; il motivo è infondato; il costante orientamento di questa Corte, che qui si intende ribadire, afferma che: "In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo." (Cass.n.27950 del 2018; Cass. n. 19403 del 2019; Cass. n. 13049 del 2020); quanto al profilo concernente l'operare della causa di sospensione della prescrizione, la sentenza d'appello ha ampiamente motivato sull'infondatezza dell'eccezione dell'odierno ricorrente, avendo accertato, fra l'altro, che il Gorgone aveva riportato il reddito da lavoro autonomo in una diversa sezione del modello unico (Quadro CM - reddito da lavoro autonomo), il che conduce all'esclusione di una volontà evasiva o elusiva dell'obbligo di legge; l'accertamento di fatto da parte dei giudici dell'appello non è, peraltro, suscettibile di riesame in sede di legittimità, se non nei limiti di cui all'art. 360, co.1, n. 5 cod. proc. civ., dovendo escludersi che possa stabilirsi un automatismo, come sembra pretendere l'odierno ricorrente, tra mancata compilazione del Quadro RR nella dichiarazione dei redditi e occultamento doloso del debito contributivo; in riferimento al caso in esame vale il principio di diritto secondo cui "Non sussiste un automatismo fra mancata presentazione del quadro RR e occultamento doloso" (cfr., da ultimo, Cass. n. 37695 del 2021 e Cass. n. 7254 del 2021) né tale mancanza è idonea a configurare un impedimento assoluto, non scongiurabile coi normali controlli, che l'Istituto può invece sempre attivare e sollecitare anche rivolgendosi all'Agenzia delle Entrate (cfr., da ultimo, Cass. n. 7254 del 2021); secondo la giurisprudenza di questa Corte, in conclusione, l'operatività della causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941, n.8 cod. civ., "...ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito" (Cass. n.19640 del 2018; Cass. n. 21567 del 2014); in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 1.200,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 25 ge
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