CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 gennaio 2022
Cassazione n. 45526/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Brescia; letti gli atti del procedimento, il ricorso ed il provvedimento impugnato; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Attraverso il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza del Tribunale di Brescia del 5 luglio scorso, che ne ha respinto l'appello ex art. 310, cod. proc. pen., proposto avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale del 10 giugno precedente, con cui era stata rigettata l'istanza di declaratoria d'inefficacia della custodia cautelare in carcere in atto nei suoi confronti, da lui avanzata a norma dell'art. 27, cod. proc. pen.. 1.1. Egli si trova sottoposto a tale misura cautelare, giusta ordinanza del Giudice per le indagini del Tribunale di Lodi, emessa nei confronti anche di altre persone, tra cui tal Lemaifi, con il quale [OSCURATO:PERSONA] è indagato per concorso in sequestro di persona a scopo di estorsione ed altri reati. 1.2. Il Tribunale di Milano, investito del riesame da Lemaifi, ha dichiarato l'incompetenza funzionale del Tribunale di Lodi in favore di quello di Brescia, a norma dell'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., ordinando la trasmissione dei relativi atti. 1.3. Quindi, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lodi, previa separazione del procedimento per le posizioni diverse dal Lemaifi, tra cui quella di [OSCURATO:PERSONA], ha trasmesso per esse il procedimento all'omologo ufficio presso il Tribunale di Brescia. 1.4. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari di quest'ultimo Tribunale ha dunque rinnovato la misura cautelare nei confronti del solo Lemaifi. 1.5. A quel giudice si è poi rivolto anche [OSCURATO:PERSONA], chiedendogli di dichiarare l'inefficacia della misura in atto nei suoi confronti, poiché non rinnovata nel termine previsto dall'art. 27, cit., deducendo che gli effetti della pronuncia resa dal Tribunale del riesame per Lemaifi dovessero estendersi anche ai suoi coindagati e concorrenti nei medesimi reati. Il giudice ha respinto l'istanza, rilevando che, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], non era intervenuta una dichiarazione d'incompetenza di un giudice e gli atti erano stati trasmessi direttamente dal Pubblico ministero al corrispondente ufficio presso il giudice ritenuto competente, non trovando perciò applicazione la disciplina del citato art. 27, con l'obbligo di rinnovazione del provvedimento cautelare, pena l'inefficacia di quello emesso dal giudice incompetente. 1.6. La difesa ha, quindi, appellato tale decisione, ribadendo le relative ragioni, tuttavia disattese anche dal Tribunale, che ha condiviso le determinazioni dei primo giudice. 2. Contro tal ultimo provvedimento, il ricorso in scrutinio sostanzialmente propone ancora una volta le anzidette doglianze, lamentando la violazione, da parte dei giudici di merito, degli artt. 27 e 587, cod. proc. pen.. Rappresenta, in proposito, che la trasmissione degli atti da parte del Pubblico ministero per gli indagati diversi da Lemaifi non è avvenuta per determinazione autonoma di tale ufficio, ma perché di fatto ad esso imposta dalla decisione del Tribunale del riesame nei confronti di quell'indagato, che avrebbe reso del tutto irrazionale e contraria a princìpi di economia processuale un'eventuale separazione del procedimento per i restanti indagati e la permanenza del medesimo a Lodi per costoro. Si sostiene, inoltre, che il Tribunale d'appello sia incorso in errore, là dove ha escluso l'estensione degli effetti di quel provvedimento ai coindagati, a norma dell'art. 587, cod. proc. pen., perché - secondo quei giudici - la declaratoria d'incompetenza non potrebbe considerarsi decisione favorevole, avendo natura soltanto processuale, ed altresì perché tale decisione non conteneva alcuna disamina delle posizioni dei coindagati. Replica, in proposito, la difesa che, quando si tratti di concorrenti nel medesimo reato, perché si realizzi l'effetto estensivo dell'impugnazione, ai sensi del predetto art. 587, è sufficiente soltanto l'accoglimento dell'impugnazione di uno di costoro. 3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, per la manifesta infondatezza del motivo. 2. Correttamente il provvedimento impugnato ha rilevato che la trasmissione di atti per ragioni di competenza tra uffici del Pubblico ministero non spiega alcuna incidenza sull'efficacia delle misure cautelari in corso di applicazione, la quale viene meno - a norma dell'art. 27, cod. proc. pen. - solo per effetto di una formale dichiarazione d'incompetenza del giudice che le abbia disposte, non seguita dall'emissione, nei venti giorni successivi, di nuovo provvedimento cautelare da parte del giudice dichiarato competente (Sez. 2, n. 16309 del 09/04/2015, Lanzara, Rv. 263764, ribadita, più di recente, da Sez. 3, n. 31374 del 10/06/2021, Andrews, non mass.; Sez. 3, n. 5819 del 14/01/2022, Spada, non mass.). Questo perché, sino a quando non venga investito del procedimento un altro organo di giurisdizione, con ordinanza di un giudice suscettibile di dar luogo a conflitto a norma dell'art. 28, cod. proc. pen., i provvedimenti emessi da una parte, sia pure non privata com'è il Pubblico ministero, non perdono la loro natura semplicemente organizzatoria, e quindi non hanno attitudine ad invalidare un atto giurisdizionale, a nulla rilevando che, per effetto del meccanismo di cui agli artt. 54 ss., cod. proc. pen., altro giudice possa essere investito in seguito del procedimento (così, in motivazione, Sez. U, n. 12823 del 25/03/2010, Mones, Rv. 246273). Nulla, infatti, pur in presenza della dichiarazione d'incompetenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lodi per Lemaifi, avrebbe impedito al Pubblico ministero presso lo stesso, qualora dissenziente, di trattenere li procedimento nei confronti degli altri indagati, almeno fin quando quel giudice, investito di una decisione spettantegli in base alla normativa processuale, si fosse dichiarato incompetente anche per quelle posizioni ulteriori.3. In particolare, nessun obbligo - neppure "di fatto", come parrebbe adombrare la difesa, con un'indubbia forzatura dei princìpi regolatori della disciplina processuale - sarebbe potuto derivare, per il Pubblico ministero, dalla decisione del Tribunale del riesame sulla procedura avviata da uno degli indagati. Anche sotto questo profilo, la lettura normativa può dirsi ormai sedimentata, nel senso che la frammentazione e l'autonomia dei procedimenti incidentali scaturenti da un iniziale provvedimento cautelare a struttura plurisoggettiva permette, per il margine di discrezionalità concessa al giudicante nella valutazione delle singole posizioni, una diversità di valutazioni e di decisioni, che, pur avendo natura provvisoria e strumentale, impedisce l'applicabilità dell'art. 587, cit.. Tuttavia, nell'ipotesi di procedimento incidentale che sorga e si svolga in modo unitario e cumulativo, è sempre possibile, sulla base dei principi propri dell'ordinamento processuale, estendere ad altro coindagato nello stesso procedimento non la decisione, bensì gli effetti favorevoli della stessa, purché non fondata su motivi personali. Presupposto indispensabile per l'estensione degli effetti favorevoli della decisione è, pertanto, che il procedimento incidentale sorga e si svolga in modo unitario e cumulativo per una pluralità d'indagati, costituendo ostacolo alla estensione di tali effetti favorevoli il sorgere frammentario ed autonomo dei procedimenti incidentali scaturenti da un iniziale provvedimento cautelare a struttura plurisoggettiva (in questi termini: Sez. U, n. 19046 del 29/03/2012, Peroni, Rv. 252529; Sez. U, n. 34623 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222261; Sez. U, n. 41 del 22/11/1995, dep. 1996, Ventura, Rv. 203635). E' sufficiente, dunque, rilevare come, nel caso specifico, non risulti nemmeno se [OSCURATO:PERSONA] abbia proposto riesame, non deducendolo la sua difesa, ma essendo comunque indiscusso che, quand'anche l'abbia fatto, il suo ricorso non sia stato trattato all'interno della medesima procedura incidentale che ha interessato il suo coindagato Lemaifi e che si è conclusa con il rilievo dell'incompetenza del Tribunale di Lodi. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro. C47 ( P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli