CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21035/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Perugia del 19 febbraio 2024, che, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Terni il 6 maggio 2022, ha rideterminato in mesi 8 di reclusione ed euro 1.400 di multa la pena irrogata a carico di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato ex art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 a lui ascritto al capo B (fatti commessi in Narni, Terni e altrove fino all'ottobre 2016), mentre l'imputato in secondo grado veniva assolto dall'analoga imputazione a lui ascritta al capo C, perché il fatto non sussiste. Osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato in ordine al reato di cui al capo B, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, nel confrontarsi con le obiezioni difensive e nello sviluppare le argomentazioni del primo giudice, hanno ragionevolmente valorizzato sia gli accertamenti investigativi dei Carabinieri di Terni, sia le dichiarazioni dell'assuntore [OSCURATO:PERSONA], risultate precise e credibili. Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 31 gennaio 202