CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 2025
Cassazione n. 38099/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di furto aggravato, per avere sottratto vario materiale informatico da un istituto scolastico nel quale si era introdotto dopo avere danneggiato la recinzione di protezione. Rilevato che l'esponente lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo l'inoffensività della condotta serbata dal ricorrente per inidoneità dell'azione, avendo questa riguardato beni dismessi dall'istituto scolastico, non più utilizzabili, con conseguente ricorrenza dell'ipotesi del reato impossibile. Considerato che le deduzioni sviluppate nel motivo di ricorso, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello; considerato che i giudici di merito hanno fornito una congrua e adeguata motivazione a sostegno dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e coerente con le emergenze probatorie richiamate in motivazione (si veda quanto argomentato a pagina 5 della motivazione, in cui si evidenzia come il materiale informatico sottratto risultasse inventariato, non ancora dismesso dall'istituto scolastico e non privo di valore economico); ritenuto che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata; considerato che le lagnanze difensive sono connotate da argomentazioni puramente avversative. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 ottobre 2025 [OSCURATO:PERSONA]