CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28076/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA /LISS- Sul ricorso n. 10487-2015, proposto da: 2022 BENINATI Salvatore, c.f. BNNSVT55H16L5830, rappresentato e difeso A c dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]M\Bailagallo, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo [OSCURATO:EMAIL] - Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 1012/31/2014 della Commissione tributaria regionale del Piemonte, depositata il 19.09.2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 24.03.2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che A [OSCURATO:PERSONA] il 10 agosto 2010 l'Agenzia delle entrate notificò un avviso di accertamento con cui, relativamente all'anno 2005, fu rideterminato l'imponibile ai fini Iva, Irpef, addizionali regionali e comunali. RGN 10487/2015 Cons e rei. Fede rici - Per l'accertamento erano state eseguite verifiche bancarie, previa autorizzazione della competente [OSCURATO:PERSONA] delle entrate, su quattro conti correnti, di cui uno risultava intestato all'impresa edile del contribuente e gli altri cointestati con il coniuge e con il cognato. All'esito del procedimento era stato emesso l'atto impositivo, con il quale l'ufficio contestò al Beninati un maggior reddito d'impresa di C 354.530,66 ed un imponibile Iva di pari importo. L'Amministrazione finanziaria pertanto determinò le imposte relative al maggior imponibile ed irrogò le sanzioni. Il contribuente impugnò l'avviso di accertamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Vercelli, che con sentenza n. 29/02/2012 dichiarò infondate le ragioni dell'impugnazione. Il giudizio d'appello, proposto dal Beninati dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, esitò nella sentenza n. 1012/31/2012, ora al vaglio di questa Corte, che confermò le statuizioni di primo grado. Il giudice regionale ha ritenuto che l'atto impositivo fosse corredato da una motivazione esaustiva, completa dei presupposti di fatto e di diritto su cui erano fondate le pretese fiscali; ha ritenuto corretta la metodologia utilizzata per l'accertamento, in considerazione delle presunzioni legali derivanti dal riscontro dei versamenti e dei prelevamenti emersi dalle movimentazioni bancarie; ha respinto la pretesa di contabilizzare percentualmente i costi di produzione inerenti, disattendendo inoltre le difese del contribuente, che aveva denunciato la mancata corrispondenza tra gli esiti dell'accertamento e la situazione economica, rivelatasi coerente con gli studi di settore, ritenendo che ciò non fosse di ostacolo all'accertamento dei maggiori redditi; ha considerato ininfluente la questione, oggetto di contestazione, se il Beninati avesse o meno confessato la riconducibilità alla sua persona di tutti i conti bancari, atteso il metodo utilizzato per l'accertamento; ha ritenuto infondata la contestazione della mancata deduzione dei ricavi dichiarati per adeguamento agli studi di settore. Il ricorrente ha censurato la sentenza, affidandosi a cinque motivi, cui ha resistito l'Agenzia delle entrate con controricorso. Nell'adunanza camerale del 24 marzo 2022 la causa è stata trattata e decisa. Ai sensi dell'art. 381 bis.1 cod. proc. civ. il Beninati ha depositato memoria difensiva. Considerato che RGN 10487/2015 consiT rel. Federici ' Il ricorrente ha proposto ricorso dolendosi: con il primo motivo della violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché dell'art. 7 della I. 27 luglio 2000, n. 212, nonché l'omessa o erronea motivazione su un punto decisivo della controversia, per aver ritenuto corretto l'accertamento fondato esclusivamente sui dati bancari, trasfusi poi automaticamente nell'atto impositivo; con il secondo motivo della violazione e falsa applicazione dell'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, dell'art. 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 600, e dell'art. 7 della I. n. 212 del 2000, nonché dell'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per la contraddittorietà e la scarsa chiarezza dell'atto impositivo relativamente alla tipologia di metodo utilizzato dall'Ufficio per l'accertamento; con il terzo motivo della violazione e falsa applicazione dell'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché dell'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per aver esulato da ogni riferimento alla situazione economica del contribuente, ritenendo irrilevante che il reddito dichiarato fosse congruo agli studi di settore, non essendo ciò di ostacolo all'accertamento di redditi maggiori rispetto al dichiarato; con il quarto della violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della I. n. 212 del 2000, nonché della omessa, insufficiente ed erronea motivazione su un punto decisivo della controversia, quanto alla inesistenza della confessione del contribuente in ordine alla riconducibilità dei conti correnti alla propria attività d'impresa; con il quinto della violazione e falsa applicazione degli artt. 1854, 1298 cod. civ., dell'art. 37 del d.P.R. n. 600 del 1973, degli artt. 2727, 2728, 2967 (sic) cod. civ., nonché dell'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, quanto alla mancanza di prova della riconducibilità alla propria attività d'impresa dei conti correnti coi ntestati. Esaminando il primo dei motivi, esso è inammissibile e infondato, nei termini appresso chiariti. RGN 10487/2015 Con ere el. Federici ( Il motivo è inammissibile con riguardo alla denuncia del vizio motivazionale. Tenendo conto della data di pubblicazione della sentenza, il 19 settembre 2014, ad essa trova applicazione la nuova formulazione restrittiva dell'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., introdotta dell'art. 54, primo comma, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, e dunque successivamente all'entrata in vigore della legge 7 agosto 2012, n. 134, di conversione del suddetto d.I., vale a dire dal giorno 11 settembre 2012. Pertanto nel ricorso per cassazione non sono più ammissibili le censure per contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., individuabile nelle ipotesi che si convertono in violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e danno luogo a nullità della sentenza, e al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (cfr. Sez. U, 7 aprile 2014, n. 8053; 20 novembre 2015, n. 23828; 12 ottobre 2017, n. 23940). Con la nuova formulazione del n. 5 dunque lo specifico vizio denunciabile per cassazione deve essere relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, e che, se esaminato, avrebbe potuto determinare un esito diverso della controversia. Risulta allora evidente l'inammissibilità di una doglianza, formulata come vizio motivazionale, ma che sia relativa alla erroneità, o illegittimità, di un accertamento condotto sulla determinazione dell'imponibile mediante la mera trasfusione dei dati emergenti dalle movimentazioni bancarie in reddito del contribuente. Essa infatti non afferisce ad un "fatto storico", involgendo invece questioni giuridiche relative al profilo interpretativo della disciplina dell'accertamento, regolata dall'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 53 del d.P.R. n. 633 del 1972. Il motivo è invece ammissibile sotto il profilo, pur invocato, dell'errore giuridico sostanziale, formulato dunque ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Esso è tuttavia infondato. RGN 10487/2015 Con re r91. Federici tc.c;Va intanto ribadito che oggetto della controversia è un accertamento condotto dall'Amministrazione finanziaria sulla base della verifica dei conti correnti intestati al ricorrente o cointestati a lui e a terzi. Il ricorrente, sulla constatazione che gli esiti dell'accertamento erano riconducibili esclusivamente ai dati bancari acquisiti e «trasfusi automaticamente nell'atto di accertamento», reputa abnorme il risultato scaturito, perché - così afferma- l'utilizzo di tali dati non può sostituire le regole sull'onere della prova. Diversamente sarebbe viziato il procedimento di ricostruzione del reddito e dell'imponibile Iva. Nel successivo sviluppo argomentativo il ricorrente sostiene che è la stessa disciplina dettata dall'art. 32, comma 1, n. 2), d.P.R. n. 600 del 1973, a richiamare gli artt. 38, 39, 40, 41 del medesimo decreto, e pertanto sarebbe errato che «il contenuto di un'operazione bancaria» sia di per sé sufficiente a determinare l'imponibile. È invece indispensabile «il concorso di altri elementi», incorrendosi altrimenti nell'utilizzo di una illegittima doppia presunzione. Peraltro -prosegue la difesa-, pur partendo da quei dati, occorre sempre determinare il reddito effettivo, che tenga conto anche dei costi. Dunque con il primo motivo, quando ricondotto all'errore di diritto, il ricorrente contesta nel suo insieme il sistema normativo di accertamento del reddito mediante ricorso all'acquisizione della documentazione bancaria e alla verifica delle movimentazioni dei conti correnti comunque riconducibili all'attività economica del contribuente. In tema di accertamento dei redditi a mezzo di accesso ai conti correnti del contribuente, questa Corte ha affermato che la presunzione ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 consente all'Ufficio di riferire de plano ad operazioni imponibili i dati raccolti in sede di accesso ai conti correnti bancari del contribuente, cui è fatta salva la prova contraria; e la legittimità della utilizzazione degli elementi risultanti dalle movimentazioni bancarie non è neppure condizionata alla previa instaurazione del contraddittorio (Cass., 15 maggio 2013, n. 11624; 27 febbraio 2019, n. 5777). Peraltro, quanto al concreto atteggiarsi dell'onere probatorio, quello dell'Amministrazione è soddisfatto, secondo l'art. 32 cit., attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che RGN 10487/2015 gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non sono riferibili ad operazioni imponibili (Cass., 27 giugno 2011, n. 14041; 26 aprile 2017, n. 10249; 29 luglio 2016, n. 15857; 20 marzo 2019, n. 7758). Non è dunque sufficiente una prova generica circa ipotetiche distinte causali dell'affluire di somme sui conti correnti, ma è necessario che il contribuente fornisca la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni ovvero dell'estraneità delle stesse alla sua attività, con conseguente non rilevanza fiscale (Cass., 18 settembre 2013, n. 21303; 11 marzo 2015, n. 4829). Quello che viene richiesto al contribuente, a fronte delle risultanze bancarie addotte dalla Amministrazione, è la analiticità della prova allegata. La sua specificità ed analiticità consente infatti di superare la presunzione di attribuzione dei versamenti e dei prelevamenti emergenti dal conto corrente dell'imprenditore, perché alla specificità della prova contraria deve far seguito una valutazione del giudice altrettanto analitica di quanto dedotto e documentato dal contribuente (ex multis, Cass., 28 novembre 2018, n. 30786; 5 maggio 2021, n. 11696; 18 novembre 2021, n. 35258; cfr. anche 8 ottobre 2020, n. 21700). Pertanto, dalla stessa lettura delle norme, secondo la consolidata interpretazione resa dalla giurisprudenza di legittimità sull'art. 32 cit., così come sull'art. 51, comma 2, n. 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, i dati emergenti dall'esame delle movimentazioni bancarie sui conti correnti, a cui l'Amministrazione finanziaria abbia avuto accesso, sono presuntivamente riconducibili ad operazioni economiche dei contribuente, e come tali confluiscono direttamente nel suo imponibile. Si tratta tuttavia di presunzione legale relativa, che può essere contrastata dalla prova contraria allegata dal contribuente. Perimetrati dunque gli effetti della disciplina sull'acquisizione dei dati bancari e dell'alveo in cui essa opera ai fini dell'accertamento del reddito, vanno intanto escluse le critiche mosse dal ricorrente sull'utilizzo dei suddetti dati, e innanzitutto va escluso che il loro utilizzo ricada in un illegittimo ricorso ad una doppia presunzione. Proprio in tema questa Corte ha affermato che il divieto di doppia presunzione (cd. praesumptio de praesumpto) attiene esclusivamente alla correlazione di una presunzione semplice con altra presunzione semplice, ma non con altra presunzione RGN 10487/2015 Con re rel. Federici G' • c legale e, dunque, non ricorre nel caso in cui l'Ufficio finanziario, ai sensi degli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, proceda all'accertamento fiscale sulla base di proventi desumibili dalle indagini su conti correnti bancari (cfr. Cass., 12 gennaio 2009, n. 374; 24 luglio 2013, n. 17953; 16 giugno 2017, n. 15003). Quanto poi alla doglianza secondo cui, attraverso l'automatica trasfusione dei riscontri bancari tra le operazioni economiche imponibili si sovvertirebbero le regole sull'onere della prova, non potendosi condividere l'assunto secondo cui il contenuto di un'operazione bancaria sia da sola sufficiente a rideterminare l'imponibile del contribuente, richiedendosi invece il necessario concorso di altri elementi, trattasi di affermazione erronea e incompleta. Erronea perché è il dato normativo che attribuisce particolare valenza probatoria (la presunzione legale appunto), al riscontro del dato bancario. Incompleta perché al contribuente la norma medesima riconosce il diritto di allegazione delle prove contrarie. Si tratta dunque di una mera inversione dell'onere probatorio, anche logica e corretta, perché è indiscutibile che la dimostrazione della estraneità di una movimentazione bancaria ad operazioni economiche afferenti l'attività del contribuente richiede che chi ne è onerato si trovi in una posizione di "vicinanza" alla prova, possa cioè più agevolmente dimostrare il contrario di quanto presunto. Una volta allegata la prova contraria, al giudice si imporrà una valutazione altrettanto analitica degli elementi probatori ricondotti nel processo dal contribuente. Ebbene, nel caso di specie la motivazione del giudice regionale è certamente sintetica ma è tuttavia coerente rispetto ai principi di diritto illustrati, avendo egli evidenziato la valenza di presunzione legale delle movimentazioni bancarie e il diritto alla prova contraria con la quale il contribuente può analiticamente dimostrare l'estraneità di una o più delle movimentazioni al reddito d'impresa e all'imponibile Iva. Peraltro non risulta neppure che il ricorrente abbia allegato prove idonee ad invertire gli effetti della presunzione legale delle movimentazioni bancarie. Il motivo dunque va rigettato. Il secondo motivo è inammissibile e infondato. Con esso la difesa del Beninati ha inteso criticare la motivazione della decisione nella parte in cui ha ritenuto esente da vizi l'atto impositivo quanto alla disciplina utilizzata RGN 10487/2015 Consiì1f rel. Federici dall'Agenzia delle entrate per procedere all'accertamento. Ciò ha fatto invocando tanto il vizio interpretativo, quanto il vizio di motivazione. Il motivo, quando invoca il vizio motivazionale, è inammissibile per le stesse ragioni già chiarite con l'esame del primo motivo, esulando dalla doglianza relativa all'omesso esame di un "fatto storico". È ammissibile quando denuncia un errore di interpretazione giuridica della normativa invocata, sebbene sia infondato per le ragioni appresso chiarite. Il ricorrente sostiene di aver lamentato una erroneità dell'atto impositivo e una scarsa trasparenza e chiarezza relativamente al metodo d'accertamento utilizzato dall'Ufficio per il controllo del reddito, che avrebbe richiamato l'accertamento analitico, utilizzando a tal fine «le risultanze quantitative totali dei dati bancari», per poi tuttavia riassumere l'importo complessivo dei ricavi non dichiarati facendo riferimento all'accertamento induttivo. Da tale considerazione il ricorrente ha sviluppato, per sei nutrite pagine, una serie di considerazioni critiche, evidentemente non colte dal giudice regionale secondo la prospettazione difensiva, tese ad evidenziare: a) l'erroneità dell'accertamento secondo il metodo analitico; b) la carente o apparente motivazione dell'atto impositivo; c) l'erronea rideterminazione dei ricavi mediante una pedissequa sommatoria algebrica dei versamenti e dei prelevamenti, senza alcuno sforzo ricostruttivo che tenesse conto degli ulteriori elementi concorrenti alla rettifica del dichiarato, come evincibile dal richiamo, nell'art. 32 cit. degli artt. 38, 39, 40 e 41 del d.P.R. n. 600 del 1973 e, nell'art. 52 cit., degli art. 54 e 55 del d.P.R. n. 633 del 1972; d) l'assenza di ogni riferimento ai costi, pur incidenti, sul reddito. Il motivo è infondato perché il giudice regionale ha opportunamente e sinteticamente inquadrato l'accertamento nel metodo analitico-induttivo, a tal fine correttamente richiamando l'art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 e l'art. 54, comma 2, del d.P.R. n. 633. Ha affermato che la motivazione dell'avviso d'accertamento era esaustiva, corredata dell'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche su cui ha supportato la rettifica del reddito dichiarato dal Beninati. Ha riconosciuto la correttezza degli esiti dell'attività accertativa, alla luce della normativa applicata, ed in particolare dell'accertamento operato utilizzando, ai sensi dell'art. 32 cit., i dati acquisiti delle movimentazioni bancarie. RGN 10487/2015 Consitiere rEI. Federici • A fronte della motivazione della decisione cadono le critiche articolate dal ricorrente, che peraltro, nel diffondersi nell'illustrazione del motivo, ripete ragioni già evidenziate con il primo motivo, così come quelle a cui sono dedicati i successivi motivi del ricorso. Pertanto anche questa doglianza va respinta. Infondato e inammissibile, nei termini appresso specificati, è il terzo motivo, con il quale il ricorrente si duole dell'errore d'interpretazione delle norme e del vizio di motivazione perché il giudice regionale avrebbe esulato da ogni riferimento alla situazione economica del contribuente, ritenendo irrilevante la congruità del reddito dichiarato ai fini degli studi di settore, che non preclude all'Amministrazione finanziaria l'accertamento di redditi maggiori rispetto al dichiarato. Poiché anche in questo caso la critica non è rivolta all'omesso esame di una "fatto storico", essendo invece indirizzata verso un preteso errore interpretativo della disciplina sostanziale, il motivo è inammissibile con riguardo alla denuncia del vizio motivazionale. Esso è poi infondato quando invece lo si esamini con riguardo all'error iuris in iudicando. Secondo la prospettazione del ricorrente il trasfondere automaticamente nell'avviso di accertamento i dati acquisiti mediante indagini bancarie non consentirebbe di tener conto della effettiva situazione economica del contribuente, così violando il principio di capacità contributiva, la cui tutela è invece presidiata dall'art. 53 Costituzione. Sostiene inoltre che così facendo si contraddicono i principi che sorreggono la dignità probatoria degli studi di settore, che, pur riconducibili a forme di accertamento induttivo, sono fondate su impianti statistici autorevoli, rispecchiando «aggregati economici ISTAT». Al pari che con il primo motivo e, in parte, con il secondo motivo dunque, il ricorrente insiste nella necessità che l'accertamento fiscale sia fondato sulla concreta situazione economica del contribuente, secondo criteri di ragionevolezza, a tal fine non potendo trascurarsi il raffronto con la congruità degli studi di settore. Il ragionamento, certamente suggestivo, non tiene conto in realtà delle ragioni già esplicitate nell'esame del primo motivo, e in particolare del riconoscimento normativo del valore legale di presunzione, attribuito ai dati bancari acquisiti, controbilanciato dalla prova contraria che il contribuente, per il principio di vicinanza della prova, può RGN 10487/2015 Consigfte rel. Federici allegare, obbligando l'organo giudicante ad un esame ed ad una valutazione analitica degli elementi probatori complessivamente accolti nel processo. Quanto poi al rapporto tra la congruenza dei redditi dichiarati dal contribuente con quelli determinati secondo il cluster dello studio di settore a lui applicabile e i redditi accertati secondo uno dei modelli contemplati dall'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, questa Corte ha chiarito che la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore differisce dalla procedura di accertamento di cui all'art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, essendo -al contrario di questa- indipendente dall'analisi dei risultati delle scritture contabili. Ne consegue che la corrispondenza del reddito dichiarato agli indici desumibili dagli studi di settore non impedisce all'erario di procedere all'accertamento di maggiori redditi (Cass., 14 dicembre 2012, n. 23096; 24 settembre 2014, n. 20060). E d'altronde si è anche affermato il principio secondo cui la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema unitario che non si colloca all'interno della procedura di accertamento di cui all'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, ma la affianca (Sez. U, 18 dicembre 2009, n. 26635; 17 dicembre 2019, n. 33340). Ebbene, nell'affermare che «l'accertamento in oggetto si basa su una metodologia accertativa (l'indagine bancaria), più indicativa della reale situazione del contribuente rispetta a quella degli studi di settore; né è da ritenere che la congruenza rispetto agli studi di settore significhi in ogni caso assenza di evasione», il giudice d'appello non si è discostato dai principi di diritto dispensati da questa Corte. In definitiva il terzo motivo, con cui si lamenta un errore d'interpretazione della disciplina sostanziale, è infondato. Il quarto motivo, con il quale il ricorrente si duole dell'errore d'interpretazione delle norme e del vizio di motivazione quanto alla inesistenza della confessione del contribuente in ordine alla riconducibilità dei conti correnti alla propria attività d'impresa, è infondato sotto entrambi i profili di critica invocati dal contribuente. Questi ha denunciato la sentenza perché non avrebbe tenuto conto che nel resoconto del contraddittorio instaurato dalla Amministrazione finanziaria il Beninati aveva dichiarato di non riconoscere che i conti RGN 10487/2015 Confere rEI. Federici e- cointestati fossero riconducibili esclusivamente alla propria attività. Ma la questione proposta è del tutto eccentrica rispetto alla motivazione della sentenza, perché, che ci fosse stata o meno la confessione, il giudice regionale si è limitato a rilevare che la questione «è ininfluente ai fini del giudizio per le ragioni appresso indicate con riguardo alla successiva eccezione V (mancanza di prova in ordine alla riconducibilità dei conti cointestati all'attività economica del contribuente)». Il motivo va dunque rigettato. Con il quinto motivo il ricorrente impugna la decisione per errore giuridico nell'interpretazione delle norme invocate e per vizio motivazionale, quanto alla mancanza di prova della riconducibilità alla propria attività d'impresa dei conti correnti cointestati. Non potendo ritenersi che il motivo afferisca ad un "fatto storico", e dovendo ribadirsi sulla critica al vizio di motivazione quanto già chiarito nell'esame dei motivi che precedono, sotto tale profilo esso è inammissibile. È invece infondato quando se ne esamini il profilo della denuncia di un error in iudicando, con il quale si contesta l'illegittimo utilizzo del meccanismo presuntivo di imputazione ad imponibile dei conti cointestati a terzi. Deve intanto puntualizzarsi che dagli atti di causa non è stato neppure chiarito dal contribuente, che pur aveva un onere di chiarezza e un dovere di sufficienza nella formulazione del motivo, quale fosse la posizione dei soggetti cointestatari dei tre dei conti correnti verificati rispetto all'attività imprenditoriale di cui era titolare il contribuente. È incontestabile comunque che i conti correnti fossero cointestati al coniuge e ad un cognato. è altrettanto incontestato che la difesa del contribuente, nel criticare le conclusioni cui perviene il giudice regionale, non si sia preoccupato di allegare una sola prova della diversa destinazione dei prelevamenti, o la diversa origine dei versamenti su quei conti correnti, al fine di dimostrare l'estraneità, almeno parziale, delle operazioni bancarie dall'attività economica dell'impresa. Ciò chiarito, la critica non tiene conto che, come già evidenziato dalla giurisprudenza, l'art. 51, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, consente all'Amministrazione finanziaria di procedere alla rettifica della dichiarazione su basi presuntive, utilizzando i dati relativi ai movimenti relativi a tutti i conti correnti bancari intrattenuti dal contribuente, anche se cointestati ad un terzo estraneo all'impresa. La giurisprudenza di legittimità RGN 10487/2015 Consi re re). Feclerici ha pertanto affermato che per escludere l'operatività della presunzione legale non è sufficiente il riferimento alla contitolarità del conto con il coniuge non impiegato nell'azienda o alla commistione tra consumi familiari ed attività imprenditoriale, essendo necessaria la prova analitica dell'estraneità ai fatti imponibili degli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria (Cass., 16 ottobre 2015, n. 20981). Ciò va confermato, sebbene previa verifica di taluni presupposti o condizioni, anche quando il conto sia interamente intestato a terzi (cfr. Cass., 21 gennaio 2021, n. 1174). D'altronde questa Corte, con orientamento da tempo consolidato, ha affermato che in tema di accertamenti sui redditi di società di persone a ristretta base familiare l'Ufficio finanziario può legittimamente utilizzare, nell'esercizio dei poteri attribuitigli dall'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, le risultanze di conti correnti bancari intestati ai soci, riferendo alla società le operazioni ivi riscontrate, perché la relazione di parentela tra i soci è idonea a far presumere la sostanziale sovrapposizione tra interessi personali e societari, identificandosi gli interessi economici in concreto perseguiti dalla società con quelli propri dei soci, salva la facoltà dell'ente di dimostrare l'estraneità delle singole operazioni alla comune attività d'impresa (Cass., 21 novembre 2018, n. 30098; cfr. anche 16 giugno 2017, n. 15006; 20 marzo 2019, n. 7758). I riferimenti normativi e l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità evidenziano come anche in questo caso il giudice regionale non si sia discostato dai principi di diritto enucleati da questa Corte. La commissione regionale ha infatti evidenziato come con riferimento alla riconducibilità dei conti in oggetto all'attività economica del Beninati, l'art. 32 del d.P.R. n. 600 cit. individua una presunzione legale di imputabilità a carico del cointestatario, onerato pertanto della prova contraria, che nel caso in esame non è stata resa. Va rigettato dunque anche il quinto motivo. In conclusione il ricorso va respinto e all'esito del giudizio segue la soccombenza del ricorrente nelle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano nella misura specificata in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso, condanna il Beninati alla rifusione in favore dell'Agenzia delle entrate delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in favore della Agenzia delle entrate nella misura di C 5.000.00 per RGN 10487/2015 Consig rel. Federici competenze, oltre spese prenotate a debito. Ai s