CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 marzo 2022
Cassazione n. 09992/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 3838-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Via G.G. Porro 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso l'ordinanza n. cronol. 12737/2020 del Tribunale di Lecce, depositata il 29/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/12/2021 dalla relatrice [OSCURATO:PERSONA]. rilevato in fatto e ritenuto in diritto F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 3838/2021 Numero sezionale 10891/2021 -[OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione l’ordinanza adottata dal Numero di raccolta generale 9992/2022Data pubblicazione 28/03/2022 Tribunale di Lecce ai sensi dell’art. 15 d.lgs. 150/2011 a seguito di impugnazione della liquidazione dei compensi riconosciutigli per la ctu nel procedimento n. 12220/2016 incardinato nel medesimo Tribunale; -il giudice dell’opposizione, decidendo sulla base della ritenuta ragione più liquida ha respinto l’opposizione per non avere l’opponente prodotto la documentazione relativa all’attività svolta dal ctu nel procedimento n. 12220/2016; -la cassazione del provvedimento impugnato è chiesta sulla base di un unico motivo e cioè la violazione dell’art. 15 d.lgs. 150/2011 per avere il giudice dell’opposizione fatta erronea e formale applicazione dell’onere probatorio; - preliminarmente il Collegio rileva che il ricorso risulta notificato solo all’intimata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,. ma non alle altre parti del giudizio di opposizione [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., Helvetia s.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (cfr. intestazione dell’ordinanza impugnata); -va quindi disposta la rinnovazione della notifica a tutte le altre parti del giudizio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione a cura della parte ricorrente. P.Q.M. La Corte rinvia a nuovo ruolo ordinando al ricorrente di provvedere al rinnovo della notifica del ricorso nei confronti di tutte le altre parti del giudizio di merito entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Si comunichi. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 3 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a