CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18043/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE di APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Tomaso EPIDENDIO che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente al capo A2 e alla pena accessoria fallimentare; rigetto feél resto. Letta la memoria difensiva degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Giovanni FRAU, con la quale insistono nei motivi di ricorso. Udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che insiste per l'accoglimento del ricorso.v [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della decisione del G.U.P. del Tribunale di quella stessa città - che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA], consigliere di amministrazione della società [OSCURATO:SOCIETA]. ( già [OSCURATO:SOCIETA]., incorporante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), dichiarata fallita dal Tribunale di Torino in data 03 agosto 2011, colpevole, quale concorrente esterno, di plurimi fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo A- sub Al, A2, A4, A7, quest'ultimo limitatamente alla distrazione dell'importo di euro 166.000), nonché, quale amministratore della predetta società, di bancarotta impropria da falso in bilancio (capo C), condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti del danno di rilevante entità e della pluralità di fatti di bancarotta, - ha rideterminato la durata delle pene accessorie, commisurata a quella principale, confermando, nel resto, la decisione del primo giudice. 1.1. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, il ricorrente, proveniente dal settore imprenditoriale e finanziario, quale socio e vice presidente di una importante banca di investimenti, al momento di uscire dalla predetta compagine, aveva ricevuto, come contropartita, la partecipazione in un importante fondo di investimenti che conteneva il 35% delle azioni della fallita; egli, dunque, attraverso la sua società di investimenti, la CIDI International, nel 2005, era entrato a far parte della fallita [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., società leader nel settore degli allestimenti per mostre, fiere e strutture museali. La società aveva risentito della crisi che aveva investito il comparto fieristico nel 2008, ma - nell'ottica fatta propria dalla sentenza impugnata - il dissesto del gruppo era, altresì, imputabile a condotte distrattive di rilevante entità riconducibili (anche) all'odierno ricorrente. In particolare, le condotte distrattive per cui il ricorrente è stato ritenuto responsabile, sono: capo Al- la cessione di una società del gruppo, la IMPEI s.r.I., che era la società immobiliare del gruppo, proprietaria del complesso industriale adiacente a quello in cui aveva sede la fallita, trasferita con il relativo patrimonio immobiliare dalla fallita a [OSCURATO:PERSONA] ( giudicato separatamente), in percentuale del 65% e all'odierno ricorrente in percentuale del 35%, per il tramite della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., riconducibile a entrambi, al prezzo di euro 483.000, largamente inferiore al valore reale dell'epoca, quantificato in oltre tre milioni di euro; capo A2 - la dazione, da parte della fallita, in favore di IMPEI s.r.I., della somma di euro 800.000, apparentemente avvenuta a titolo di cauzione per l'acquisto, da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., di una palazzina adibita a uffici e ubicata a [OSCURATO:PERSONA], poi mai perfezionata, e rimborsata solo in parte per l'importo di euro 300.000 da IMPEI s.r.I., residuando un ammanco di euro 500.000; capo A4- la cessione, da parte della fallita, delle partecipazioni in [OSCURATO:SOCIETA]. e in altre società collegate a un prezzo corrispondente al valore di carico delle partecipazioni nei bilanci [OSCURATO:SOCIETA], mediante la interposizione nella compravendita di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ( e di [OSCURATO:PERSONA]), a cui perveniva il corrispettivo reale dell'operazione, pagato dall'acquirente effettivo di BONDs.p.a., pari a un milione di euro, in tal modo, sottraendo il corrispettivo di spettanza della [OSCURATO:SOCIETA]. in misura non inferiore a 633.750; capo A7 — i pagamenti non dovuti in favore degli amministratori, ovvero assumendo oneri nel loro esclusivo interesse, eccedenti i compensi deliberati, di cui è stata riconosciuta la distrazione per il minore importo di euro 166.00, rispetto alle somme in contestazione ( capo A7). Quanto al capo C) i Giudici di merito hanno ritenuto provata la esposizione di fatti non veri sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero dei difensori di fiducia, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che svolgono nove motivi. 2.1. Con il primo, censurano, con riferimento a tutti i capi di imputazione, il grave vizio di motivazione della sentenza impugnata, per omesso confronto con alcune decisive doglianze difensive, incorrendo la sentenza impugnata nel vizio di motivazione apparente, oltre che illogica e contraddittoria. Nel contestare l'impostazione generale della sentenza impugnata - che fonderebbe il proprio giudizio di colpevolezza sul fallace convincimento generale, quale chiave interpretativa di ogni condotta, per cui il ricorrente, non solo sarebbe stato pienamente consapevole della illiceità delle condotte contestategli, ma avrebbe manovrato in maniera occulta, sapientemente nascosto, forte della indiscussa esperienza professionale, dietro l'apparenza di cariche sociali solo formalmente secondarie - la Difesa ricorrente sostiene che l'asserito ruolo di risoluto e occulto co-ideatore delle condotte contestate dovrebbe ritenersi ontologicamente escluso da due pregnanti elementi, significativi, piuttosto, della buona fede dell'imputato, rappresentati: - dalle circostanze del suo ingresso nella compagine della società fallita, frutto di una scelta effettuata dall'istituto di credito dal quale stava fuoriuscendo, risultando inverosimile che egli abbia accettato la proposta consapevole della condizione di decozione della [OSCURATO:SOCIETA]; piuttosto — si sostiene - egli venne ingannato, e, comunque, certamente non era a conoscenza della male gestio del dominus [OSCURATO:SOCIETA]; - dal contegno serbato, negli anni successivi, quando, nel 2009, effettuò, in favore della fallita, un aumento di capitale di euro 750.000, scelta incompatibile con la supposta sua conoscenza della situazione di dissesto, giacchè egli avrebbe potuto ottenere — da finanziere avveduto e scaltro, quale viene considerato dai giudici di merito - lo stesso risultato che, nell'ottica della sentenza, egli intendeva perseguire, ovvero evitare il fallimento e sperare di risollevare le sorti della società, facendo ricorso a un finanziamento soci oppure al credito bancario, soluzioni che lo avrebbero reso creditore della società e non finanziatore a fondo perduto. D'altro canto, se fosse stato consapevole della situazione di dissesto, avrebbe certamente preteso un pari impegno finanziario da parte degli altri soci: egli, invece, fu l'unico socio ad effettuare il versamento, a proprie spese e a beneficio della [OSCURATO:SOCIETA]. , peraltro, in un momento in cui altri esponenti del gruppo di [OSCURATO:PERSONA] illecitamente prelevavano, in quegli anni, oltre due milioni di euro, secondo quanto indicato nel capo a3, mediante distrazioni effettuate in favore della Boldini.2.2. Analoghi vizi vengono denunciati con il secondo motivo, con riguardo al capo C), laddove la Corte territoriale ha ravvisato la responsabilità del ricorrente per la bancarotta impropria da falso in bilancio, senza spiegare, se non con argomentazione illogica e contraddittoria, come il ricorrente, ritenuto consapevole delle false annotazioni, abbia potuto determinarsi per l'aumento di capitale, contro il suo personale interesse, e perché non abbia optato per un'altra soluzione certamente più vantaggiosa; in realtà, si argomenta, egli fu vittima di quelle false informazioni in bilancio, sulla cui base si determinò a conferire denaro a tutto vantaggio dei reali responsabili. 2.3. Con il terzo motivo, che attinge il capo Al) sotto il profilo dell'elemento soggettivo, si denunciano erronea interpretazione degli artt. 43 e 110 cod. pen. - 223 co. 1 e 216, co.1 n. 1 L.F., e correlati vizi della motivazione. Premesso che già il giudice di prime cure, immutando l'accusa originariamente contestata, aveva ritenuto la penale responsabilità dell'imputato esclusivamente quale concorrente extraneus nel reato proprio degli amministratori della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., la censura si appunta sulla parte in cui, ai fini della prova del dolo dell'extraneus nel reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, la Corte di appello avrebbe erroneamente rappresentato tale fattispecie come reato a pericolo presunto anziché come un reato di pericolo concreto, secondo i più recenti approdi giurisprudenziali, laddove ha ritenuto non necessario l'accertamento che l'imputato si fosse rappresentato, all'atto della commissione della condotta contestata, la condizione di dissesto in cui versava la società e il rischio di un suo successivo fallimento ( cita sent. n. 13910/2017; sent. n. 17819/2017, Palitta; sent. n. 38396/2017, Santoro; n. 34980/2020 n.m.). 2.4. Anche il quarto motivo denuncia erronea applicazione delle medesime disposizioni di legge e correlati vizi della motivazione, con riguardo allo scrutinio dell'elemento soggettivo della condotta distrattiva sub A2, in relazione alla quale il ricorrente è chiamato, quale amministratore privo di delega, a rispondere della dazione della somma di euro 800.000 da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. in favore di Impei s.r.I., giustificata quale cauzione versata a fronte di un'operazione poi non realizzatasi. In tal caso, la Corte di appello non avrebbe dato la prova che l'imputato fosse informato o comunque avesse percepito segnali di allarme tali da rendere palese la condotta depauperativa. In realtà, una volta escluso già dal primo giudice che il Piantini avesse diretta conoscenza della dazione, l'unico segnale d'allarme individuato dalla Corte di appello è costituito dall'avvio, per esclusiva iniziativa del Presidente del C.D.A., il coimputato [OSCURATO:PERSONA], di un'operazione immobiliare da parte della IMPEI di cui Piantini era socio, finalizzata allo sfruttamento economico della futura riqualificazione dell'area in cui sorgeva la sede centrale della società, spostando tutta la produzione in altro comune. Non ha, però, spiegato, la Corte di appello, - così travisando la teoria dei segnali di allarme - perchè un'operazione lecita avrebbe dovuto costituire un così evidente segnale di allarme per un amministratore privo di delega, tale da fondarne la responsabilità concorsuale. In ogni caso, la sentenza non ha provato la percezione del segnale da parte del Piantini, piuttosto limitandosi a sostenerne la percepibilità, che è connotato delle condotte colpose.2.5. Con il quinto motivo vengono denunciati violazione degli artt. 223 co. 1 e 216 co. 1 n. 1 L.F. e correlati vizi della motivazione, manifestamente illogica, con riguardo al capo A4, per avere la Corte di appello ravvisato la natura distrattiva della cessione di alcune partecipazioni detenute dalla società fallita in altre collegate, tra cui la Bond s.r.I., e, comunque, per non avere ridotto da euro 633.750 a euro 23.750 l'ammontare della distrazione. Posto che l'operazione contestata si era svolta in due fasi, nel senso che, dopo la cessione nel 2007, per l'importo di euro 16.250, della [OSCURATO:SOCIETA]. alla [OSCURATO:PERSONA], quest'ultima aveva a sua volta ceduto la [OSCURATO:SOCIETA]. a terzi, nel 2009, al maggior prezzo di 1 milione di euro, sostiene la Difesa che la Corte di appello avrebbe omesso di considerare che, tra le due operazioni commerciali, erano intercorsi due anni, durante i quali la [OSCURATO:SOCIETA]. si era enormemente rivalutata, in quanto la stessa fallita le aveva ceduto numerose altre partecipazioni detenute in altre società del gruppo. Pertanto, a tutto voler concedere, nel calcolare l'importo distratto, avrebbero dovuto essere scomputate le quote cedute da [OSCURATO:SOCIETA]. a Bond s.r.I., pari a euro 610.000. Si contesta, quindi, la valutazione espressa dalla Corte di appello in relazione a tale ultimo profilo, laddove ha escluso rilevanza all'importo della distrazione, giacchè, invece, per la natura di reato di pericolo concreto, avrebbe dovuto dare conto della rappresentazione, da parte dell'imputato, all'epoca della cessione, avvenuta due anni prima, che quella distrazione di poco più di ventimila euro avrebbe potuto provocare il fallimento della società. 2.6. Con il sesto motivo si denunciano vizi della motivazione con riguardo alla condotta distrattiva sub A7, laddove la Corte di appello ha ritenuto distrattivo il pagamento di tre fatture emesse dalla società del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.a. nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a fronte di consulenze prestate nell'interesse di tali due società per il complessivo importo di euro 166.000. Nell'ottica difensiva, infatti, le fatture sarebbero riferibili al maggior compenso per il distacco in pianta stabile, presso le predette società, di una dipendente al settore marketing, e, in parte, all'attività di intermediazione svolta dallo stesso ricorrente in favore della fallita, alla quale aveva procurato commesse anche da un milione di euro. 2.7. Con il settimo motivo si denunciano erronea applicazione della legge penale e correlati vizi della motivazione, nella parte in cui la sentenza ha escluso la sussistenza dell'ipotesi della bancarotta riparata, a fronte dell'immissione nelle casse della fallita di danaro pari a euro 750.000 da parte dell'imputato, certamente idonea a ripianare le casse sociali, quantomeno per la parte corrispondente al conferimento. 2.8. Con gli ultimi due motivi ci si duole del trattamento sanzionatorio denunciando manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, sia per avere escluso la attenuante del risarcimento del danno ( art. 62 n. 6 cod. pen. ), che nella determinazione della durata delle pene accessorie, immotivatamente parametrata alla durata della pena principale. 3.Con successiva memoria, i difensori del ricorrente, nel riportarsi a tutte le censure formulate, hanno sottolineato ulteriori vizi di illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, sottolineando che, quando nel 2009, il Piantini ebbe le prime avvisaglie della situazione di crisi della società effettuò una approfondita due diligence al termine della quale apprese che la società aveva accumulato oltre 5 milioni di euro di perdite rimaste occulte, da quel momento rompendo ogni rapporto con i vertici della società, affidandosi per la partecipazione ai consigli di amministrazione, alla rappresentanza di un avvocato di fiducia. 3.1. Con riguardo poi, in particolare, alla condotta sub Al, la Corte di appello ha obliterato il dato che, quando venne deliberata la cessione della IMPEi s.r.I., Piantini era ancora in Meliorbanca, e che, in ogni caso, la società era stata già acquistata da [OSCURATO:PERSONA], quando la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. neppure esisteva, e alla quale egli poi decise di cedere la Impei. 3.2. Infine, ci si duole che la condanna dell'imputato per le altre condotte si fondi su rimproveri di tipo colposo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non è fondato. 1. [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la ricostruzione proveniente dalla sentenza di primo grado, e condivisa dalla Corte di appello - ( la cui motivazione deve essere apprezzata congiuntamente in presenza di una "doppia conforme" ( Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218), giacchè le due sentenze si integrano tra loro (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 - dep. 05/12/1997, Rv. 209145) - le quote di IMPEI furono oggetto di due atti di cessione, la prima dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in cui la controllante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. cedeva in favore di [OSCURATO:PERSONA] "per sé e/o per persona fisica e/o giuridica da nominare", al prezzo di euro 430.000, e, per quanto espressamente previsto in quell'atto, il cessionario acquisiva immediatamente il controllo sulla gestione della stessa [OSCURATO:SOCIETA]. Successivamente a tale atto, [OSCURATO:PERSONA] aveva posto in essere tre operazioni immobiliari che facevano confluire in [OSCURATO:SOCIETA]. l'intero complesso immobiliare di via Pacini e via Quittengo, che vennero svenduti dalla holding, secondo le stime dei consulenti, a prezzi inferiori di tre, quattro volte quelli di mercato. Seguiva una seconda scrittura privata, in data 11 luglio 2006, e, il 31 luglio 2006, la delibera di formalizzazione della cessione con cui, al prezzo già indicato nella scrittura privata di gennaio 2005, l'acquirente era [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., nelle more, costituita, a settembre 2005, e interamente riconducibile ai soci della cedente, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che partecipavano alla nuova società con le medesime percentuali detenute nella cedente ( cfr. sentenza GUP pg. 60). 1.1. In primo luogo deve darsi atto che non ha alcun pregio la obiezione difensiva - secondo cui la IMPEI sarebbe stata già ceduta con la prima scrittura a [OSCURATO:PERSONA] -dal momento che la quell'atto ebbe riguardo a una cessione senza una effettiva controprestazione, ma verso un pagamento differito a quasi due anni; risulta del tutto sprovvista di autenticazione e manca di registrazione; inoltre, il cessionario si riservava la facoltà di nominare un terzo quale effettivo acquirente. Detto contratto - non opponibile a terzi - di fatto, non produsse l'effetto di trasferire la titolarità della quote della IMPEI a [OSCURATO:PERSONA], venendo superata dalla successiva scrittura, con cui l'effetto traslativo si realizzò in favore della neo costituita [OSCURATO:PERSONA] - che, quindi, risulta essere stata il terzo acquirente effettivo, per cui il [OSCURATO:PERSONA] si era riservato la facoltà di nomina nel primo contratto. [OSCURATO:PERSONA], d'altro canto, non si è doluto nei confronti della cedente fallita, rivendicando l'acquisto. Dunque, a distanza di oltre un anno e mezzo dal primo contratto, 1'11 luglio 2006, dopo che erano state compiute le tre operazioni immobiliari ( cfr. sentenza primo grado pg. 60) che facevano confluire in [OSCURATO:SOCIETA]. l'intero complesso immobiliare di via Pacini e via Quittengo, svenduto dalla holding, IMPEI usciva dal gruppo [OSCURATO:SOCIETA]., con l'atto di cessione del 100% delle quote detenute da [OSCURATO:SOCIETA]. in IMPEI, venendo acquisita dai soci della Holding, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], attraverso [OSCURATO:PERSONA] s.r.1., che, nelle more, a settembre 2005, era stata costituita con una partecipazione al 35% del Piantini attraverso la sua società CIDI International s.a., e, per il restante 65%, di [OSCURATO:PERSONA]. Con la seconda scrittura si realizzava, cioè, l'effettivo trasferimento delle quote della IMPEI in favore di [OSCURATO:PERSONA], dopo che IMPEI si era arricchita dei beni della fallita, acquisendoli in proprietà o in leasing, venendo, invece, svenduta per l'importo di 430.000 euro ( pagato solo nel 2009), a fronte di un patrimonio immobiliare stimato dai consulenti in circa 5 milioni di euro. All'esito di tale operazione il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. si era ritrovato privo sia dell'immobile di via Pacini 41 che della partecipazione in IMPEI: il tutto a beneficio dei soci e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ( cfr. sentenza impugnata pg. 16), con un depauperamento patrimoniale che è stato stimato in quasi tre milioni e mezzo di euro ( sentenza di primo grado pg. 18). 1.2. Quanto al ruolo del ricorrente - fortemente contestato dalla Difesa - la Corte di appello ha, invece, rilevato, in conformità al primo giudice, che l'imputato aveva costituito appositamente, insieme al [OSCURATO:PERSONA], la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in vista di un'operazione immobiliare preordinata fin dal gennaio 2005, acquisendo i cespiti sfilati dalla società controllante e attribuiti ai soci della stessa, CIDI International s.a. e [OSCURATO:PERSONA] (soci anche, in pari quota, della [OSCURATO:PERSONA]). Secondo i giudici di merito, il ricorrente aveva ben compreso, fin dal momento della costituzione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., alla luce delle sue stesse dichiarazioni e della sua competenza tecnica, che lo scopo della cessione delle quote della [OSCURATO:SOCIETA]. era quello di spostare fuori dal consolidato del gruppo una serie di debiti a lunga scadenza (rate di leasing e di mutuo) trasferendoli su quest'ultima, onde dare l'apparenza di una maggiore floridità della cedente, sulla quale, di fatto, tuttavia, continuavano a gravare i debiti. In sostanza, osservano i giudici di merito, la [OSCURATO:SOCIETA]. si ritrovò, a seguito della descritta operazione, privata degli immobili, ma continuò a essere gravata dal pagamento dei debiti su questi esistenti. [OSCURATO:PERSONA] fu, dunque, consapevole, secondo la sentenza impugnata, della natura distrattiva dell'operazione, atteso che il prezzo della cessione di IMPEI s.r.1., peraltro, effettivamente pagato solo nel 2009, risultava assolutamente incongruo rispetto al valore degli immobili posseduti, era stato stabilito senza neppure fare ricorso a una perizia di stima, e, come, detto, i debiti continuavano a gravare, anche dopo la cessione, sulla [OSCURATO:SOCIETA]. Alla luce di tale ricostruzione, ripercorrendo puntualmente tutti i passaggi che hanno condotto alla costituzione della [OSCURATO:PERSONA] e alla confluenza in quest'ultima della IMPEI, non può che risultare del tutto logica la valorizzazione - operata dai giudici di merito - della evidente antiecononnicità della complessiva operazione con la quale la fallita si spogliò della sua "cassaforte", andando ad arricchire i due soci, tra cui il Piantini, in cui favore vennero distratte, con le operazioni che si sono richiamate, e puntualmente ricostruite nelle due sentenze di merito, le quote di IMPEI, confluite nella neo costituita [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.., di talchè la motivazione non può essere considerata né apparente né manifestamente illogica né contraddittoria. Anche il ruolo del Piantini nella vicenda in esame è stata puntualmente ricostruito, risultando adeguatamente lumeggiata la sua posizione di concorrente extraneus nell'attività distrattiva compiuta dal [OSCURATO:PERSONA], insieme al quale risultò essere il beneficiario delle operazioni depauperative poste in essere in danno della fallita. La Corte di appello ha affrontato, anche in tale punto della decisione, i temi posti dall'appellante, e ha escluso che il ricorrente potesse essere considerato - come invoca la Difesa - vittima, a sua volta, delle operazioni distrattive del [OSCURATO:PERSONA], soprattutto considerando la sua specifica capacità imprenditoriale derivante dalle pregresse esperienze, tale da risultare del tutto incoerente con la facilità con cui - nell'ottica difensiva - egli sarebbe stato tratto in inganno. Si scontra, cioè, con ogni logica e con l'id quod plerumque accidit la tesi difensiva che non spiega le ragioni per cui un esperto uomo della finanza avrebbe deciso di mettere da parte il suo patrimonio di competenze nei primi tempi del suo ingresso nella holding, rinunciando a esercitare, al cospetto di un nuovo contesto imprenditoriale, la sua acquisita capacità imprenditoriale, tanto da non rendersi conto di una così macroscopica operazione distrattiva, in cui - tuttavia - al depauperamento delle consistenze immobiliari della fallita seguiva il corrispondente arricchimento della società acquisita dallo stesso Piantini ( oltre che dal [OSCURATO:PERSONA]). La tesi difensiva trova indubbia smentita nella macroscopicità delle condotte distrattive, e nella loro assoluta anti-economicità per la fallita. 2. [OSCURATO:PERSONA] - Neppure coglie nel segno la doglianza ( terzo motivo) con cui si denuncia una erronea ricostruzione dell'elemento soggettivo in relazione alla vicenda di cui al capo Al). La Corte di appello si è, infatti, pienamente attenuta all'indirizzo della giurisprudenza di legittimità, che non ha mai affermato la necessità della previsione del dissesto, solo distinguendo tra condotte distrattive compiute in prossimità del fallimento e quelle messe in atto in tempi più risalenti, per i quali si richiede un più pregnante scrutinio dell'elemento soggettivo. 2.1. Si afferma, in particolare, che, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, l'epoca del depauperamento può assumere rilevanza ai fini della sussistenza degli indici di fraudolenza e, dunque, del dolo, solo nel caso in cui la condotta dell'agente presenti elementi non univoci di qualificazione giuridica in termini di distrazione, ma non certo quando il depauperamento consegua ad una deliberata condotta di sottrazione, priva di un'alternativa ipotesi qualificatoria (Sez. 5 n. 45230 del 16/09/2021 Rv. 282284 ). Come opportunamente evidenziato da Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763, " la casistica giurisprudenziale consegna, non sporadicamente, casi in cui la fattispecie concreta dà conto, in termini di immediata evidenza dimostrativa (e al di fuori di qualsiasi logica presuntiva), della "fraudolenza" del fatto di bancarotta patrimoniale e, dunque, non solo dell'elemento materiale, ma anche del dolo del reato in esame: ciò in ragione dei più vari fattori, quali, ad esempio, il collocarsi del singolo fatto in una sequenza di condotte di spoliazione dell'impresa poi fallita ovvero in una fase di già conclamata decozione della stessa" .Nel caso in esame, dunque, viene in rilievo una condotta intrinsecamente fraudolenta - per la sua macroscopica antieconomicità - in ordine alla quale non è revocabile in dubbio la natura distrattiva e il dolo, non essendo necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, che la disposizione di cui all'art. 216 n. 1 I.f. riserva alla sola condotta di esposizione o riconoscimento di passività inesistenti. 2.2.Giova, dunque, ricordare che quando si discute di concorso in bancarotta fraudolenta documentale, il dolo delrextraneus" nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di sostegno a quella dell- intraneus", con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni del creditore, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società (Sez. 5, n. 1706 del 12/11/2013 (dep. 2014 ) Rv. 258950 ), che può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori. (Sez. 5 n. 4710 del 14/10/2019 (dep. 2020) Rv. 27815602; conf. Sez. 5, n. 38731 del 17/05/2021, Rv. 271123). Inoltre, per consolidato orientamento interpretativo, «i fatti di distrazione, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, assumono rilevanza penale in qualunque tempo essi siano stati commessi, e quindi anche se la condotta si è realizzata quando ancora l'impresa non versava in condizioni di insolvenza. Tutte le ipotesi alternative previste dalla norma si realizzano mediante condotte che determinano una diminuzione del patrimonio, diminuzione pregiudizievole per i creditori: per nessuna di queste ipotesi la legge richiede un nesso causale o psichico tra la condotta dell'autore e il dissesto dell'impresa, sicché né la previsione dell'insolvenza come effetto necessario, possibile o probabile, dell'atto dispositivo, né la percezione della sua preesistenza nel momento del compimento dell'atto, possono essere condizioni essenziali ai fini dell'antigiuridicità penale della condotta. E del resto, quando il legislatore ha ritenuto necessaria l'esistenza di un tal nesso lo ha previsto espressamente nell'ambito della legge fallimentare, all'art. 223, distinguendo le condotte previste dall'art. 216 (legge fa/I., art. 223, comma 1) da quelle specificamente volte a cagionare il dissesto economico della società (legge fall., art. 223, comma 2), per modo che solo in tali ultime fattispecie delittuose è previsto un nesso causale o psichico tra condotta ed evento» (Sez. V, n. 44933 del 26/09/2011, Rv. 251214; Sez. 5, n. 3229 del 14/12/2012 (dep. 2013 ) Rv. 253932;). 2.3. A tali coordinate ermeneutiche si è attenuta la sentenza impugnata nell'individuare l'elemento soggettivo nel dolo generico, illustrando le ragioni per cui ha ritenuto che, con la sua condotta ( ovvero, partecipando alla costituzione di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con lo scopo specifico di acquisire la partecipazione IMPEI, con l'intero complesso immobiliare, ad un prezzo largamente inferiore al valore di mercato- pg. 20), Piantini sia concorso nell'attività distrattiva con la consapevolezza che le operazioni che il [OSCURATO:PERSONA] compiva sul patrimonio sociale fossero idonee a cagionare un danno ai creditori, a prescindere dalla intenzione di causarlo ( Sez. 5 n. 51715 del 05/11/2014, Rv. 261739), poiché, come è stato autorevolmente precisato, oggetto del reato, in tale fattispecie, non è la consapevolezza del dissesto o la sua prevedibilità in concreto, quanto la rappresentazione del pericolo che la condotta costituisce per la conservazione della garanzia patrimoniale e per la conseguente tutela degli interessi creditori (Sez. U. n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805; Sez. 5 n. 54291 del 17/05/2017, Rv. 271837; Sez. 5 n. 13910 del 08/02/2017, Rv. 269388). La norma incriminatrice punisce, in analogia alla disciplina dei reati che offendono comunque il patrimonio, il fatto della sottrazione, che costituisce, ontologicamente, il proprium di ogni distrazione; sottrazione che si perfeziona nel momento del distacco dei beni dal patrimonio societario anche se il reato viene a esistere giuridicamente con la dichiarazione di fallimento. Coerentemente con la natura di reato di pericolo della bancarotta patrimoniale, non si richiede lo specifico intento di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevolezza della mera possibilità di danno potenzialmente derivante alle ragioni creditorie, e, infatti, si è ripetutamente affermato che il dolo può essere diretto, ma anche indiretto o eventuale, quando il soggetto agisca anche a costo, a rischio, di subire una perdita altamente probabile se non certa ( Sez. 5 n. 42568 del 19/06/2018, Rv. 273825; Sez. 5 n. 14783 del 09/03/2018, Rv. 272614; Sez. 5 n. n. 51715 del 05/11/2014, Rv. 261739; Sez. 5 n. 10941 del 20/12/1996, Rv. 206542). L'orientamento assolutamente prevalente nella giurisprudenza di questa Corte in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale afferma, con consolidato canone ermeneutico, che la natura giuridica del delitto in parola è quella di reato di pericolo per la cui integrazione è sufficiente il dolo generico prescindendosi dal riferimento al nesso causale tra la condotta dell'agente e il fallimento. Ciò ancor più ove la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo generico sia agevolmente desumibile da evidenti "indici di fraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta, alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria della azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale. La verifica di tali indici è considerata necessaria a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo della integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa ( Sez. 5 n. 38396 del 23706/2017, Sgaramella, Rv. 270763). 2.4. Pertanto, la critica circa la mancata dimostrazione dell'elemento psicologico del reato e del nesso di causalità, che ispira le doglianze difensive, non può essere condivisa, in quanto non coerente con l'interpretazione largamente maggioritaria data da questa Corte alla norma incriminatrice e risultando smentita dai risultati di prova illustrati in sentenza. 3. Capo C) Non colgono nel segno le deduzioni riguardanti il capo C), con cui per escludere la responsabilità del ricorrente per la bancarotta impropria da falso in bilancio - si si sostiene la assenza di consapevole partecipazione del Piantini nell'operazione distrattiva, facendo leva sulla circostanza del finanziamento di euro 750.000 effettuato dal ricorrente, comportamento che si assume incoerente con tale approccio accusatorio. 3.1. Anche tali rilievi sono stati affrontati criticamente dalla sentenza impugnata che - ancora una volta effettuando una ricostruzione logica degli accadimenti alla luce di una lettura complessiva e sinergica dei risultati dell'istruttoria - ha evidenziato, in primo luogo, come la formazione del bilancio costituisca attività non suscettibile di delega, ai sensi degli artt. 2381 co. 4 e 2423 cod. civ., cosicchè tutti gli amministratori, con o senza delega, sono direttamente e personalmente coinvolti nel dovere di fedele rappresentazione, imposto dalla legge. Quindi, ha fornito una logica ricostruzione della condotta del Piantini, osservando come la sottoscrizione 'in tutta fretta' del capitale debba essere letta, non già per comprovare la buonafede del Piantini, quanto come il tentativo di evitare a ogni costo il fallimento in quel momento, tacitando le pretese creditorie, onde evitare l'emersione delle precedenti condotte distrattive; d'altro canto, si osserva in sentenza, le ipotesi alternative avanzate in ricorso avrebbero comportato l'immediata emersione della situazione di dissesto e, in ogni caso, il ricorso ad altri soci avrebbe dovuto significare ingannarli sulla situazione della società. Osservazioni della cui tenuta logica non v'è ragione di dubitare. 3.2. Inoltre, la Corte di appello ha individuato anche le falsità contenute nei bilanci che risultavano riconoscibili al Piantini, in ragione della sua competenza ( pg. 32), osservando, in conclusione, come "o il Piantini non era a conoscenza della falsità contenute nei bilanci relativi agli esercizi 2007 - 2008, che aveva concorso ad approvare senza sollevare obiezioni, oppure aveva omesso di verificare i dati contabili, in tal modo venendo meno consapevolmente al dovere di acquisire tutte le informazioni necessarie all'espletamento del suo mandato". L'osservazione è coerente con l'orientamento per cui, "in tema di responsabilità - ai sensi dell'art. 40 cpv. cod. pen., art. 223, comma 2, n. 1, I. fa/I. - l'inerzia del soggetto agente assume valenza di rilievo penale non soltanto nell'inerzia doverosa per evitare il danno temuto, ma anche quando l'omissione si traduca nella mancata acquisizione di informazioni necessarie a configurare con esattezza l'evento dannoso per la società. Pertanto, se la norma consente di escludere la responsabilità dell'amministratore che, incolpevolmente (per ragioni di legittimo affidamento), si sia avvalso della notizia pervenutagli, non può ritenersi esente l'amministratore che abbia accolto il deficit informativo passivamente (essendo a giorno della sua insufficienza). Infatti, l'art. 2381 c.c., comma 6 esprime l'obbligo di puntuale informazione nello svolgimento del mandato gesto rio, obbligo che è oggi nitidamente articolato nella norma formulata con la riforma portata dal D.Lgs. n. 6 del 2003" ( Sez. 5, n. 23091 del 29/03/2012, Rv. 252804). 3.3. Risulta, allora, del tutto ragionevole e probatoriamente supportata l'affermazione che l'utilizzo del mezzo fraudolento nella redazione del bilancio, ascrivibile anche al prevenuto, "integra con certezza il nesso di causalità richiesto dalla fattispecie di bancarotta c. d. societaria", alla luce delle coordinate giurisprudenziali, espressamente richiamate dalla Corte di appello, le quali, nel delineare la volontà protesa al dissesto necessaria per la integrazione del dolo della fattispecie, sottolineano come essa debba essere intesa non già quale intenzionalità di insolvenza, bensì quale consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico (Sez. 5, n. 23091 del 29/03/2012, Rv. 252804; conf. Sez. 5, n. 42257 del 06/05/2014, Rv. 260356; Sez. 5, n. 35093 del 04/06/2014 Rv. 261446). Nella bancarotta fraudolenta commessa mediante falsità in bilancio o in altre I' comunicazioni sociali non si richiede, infatti, il dolo di danno, limitandosi l'art 2621 cod. civ. ad usare l'avverbio 'fraudolentemente', il quale nella comune accezione e nel linguaggio giuridico significa proposito di frode, e cioè, al tempo stesso, volontà di trarre in inganno (animus decipiendi) e intenzione di conseguire attraverso l'inganno un vantaggio (animus fruendi aliqua re), e non anche di recare ad altri un danno (animus nocendi); sicchè, l'agente può essere animato dal proposito di frode senza volere il danno di alcuno, anzi auspicando che esso non si verifichi (Sez. 5, n. 8045 del 14/04/1980,Rv. 145734). E' sufficiente, pertanto, l'accertamento della volontà dei singoli atti di sottrazione, di occultamento o di dissimulazione, e quindi che l'agente sia animato dal proposito di frode, senza che possa assumere rilievo, al fine di attenuare o giustificare le indicate operazioni, l'eventuale intento di salvaguardare l'avviamento economico e la capacità occupazionale, trasferendo beni e risorse verso altre società, ritenute maggiormente operative. La salvaguardia delle risorse sociali va, infatti, attuata all'interno del soggetto proprietario, nell'interesse dei creditori e dei terzi che hanno fatto affidamento sul patrimonio e sulla capacità operativa della singola società e non già del gruppo. (Sez. 5, n. 13169 del 26/01/2001, Rv. 218390). Ciò che rileva è la previsione del danno come correlato al profitto, e che tale previsione non abbia distolto l'agente. 3.4. La tenuta logica della sentenza -con riguardo al profilo in esame - non risulta scardinata dalle osservazioni difensive, che finiscono per perseguire una rivalutazione delle fonti di prova, senza fornire una critica argomentata, alla luce degli elementi posti in luce dai giudici di merito, ai rilievi puntuali con cui la Corte di appello ha dato conto della consapevolezza dell'imputato delle false annotazioni, ed altresì valutando come il ricorrente si fosse determinato per l'aumento di capitale, non perché vittima, suo malgrado, delle quelle false informazioni in bilancio, ma, del tutto ragionevolmente, osservando come l'operazione di aumento di capitale, lungi dal rendere conto della buona fede dell'imputato, fosse finalizzata a spostare in avanti il fallimento, per evitare l'emersione delle distrazioni. 4. Capo a2) Non sono fondate le obiezioni formulate in riferimento al capo A2. Secondo la Difesa ricorrente, in assenza di un segnale d'allarme obiettivamente percepibile non può ritenersi dimostrato l'elemento soggettivo del reato, potendo, al più, ricadere la condotta del Piantini - correlata alla mancata verifica della circostanza che la holding del gruppo [OSCURATO:SOCIETA] avesse deciso di finanziarie l'operazione immobiliare condotta da IMPEI - nel novero di quelle colpose. Ha sottolineato, a tal proposito, la sentenza impugnata come il ricorrente abbia ignorato un percepibile segnale d'allarme, costituito dall'avvio di un'operazione immobiliare onerosa, da parte di una società non operativa e di cui egli era socio al 35%, conoscendone così la mancanza di entrate autonome, sicchè "avrebbe dovuto comprendere che la stessa aveva necessità di essere finanziata dall'esterno, come in effetti era avvenuto con il versamento dell'importo predetto" ( pg. 22). Non è vero, dunque, che la sentenza ha fondato la decisione sulla mera percepibilità del segnale di allarme, in quanto, invece, la valutazione di merito trova supporto in puntuale ragionamento inferenziale, affermandosi in sentenza, in modo chiaro, che la posizione soggettiva del Piantini in [OSCURATO:PERSONA], da cui generava un evidente conflitto di interessi, e la macroscopicità dell'operazione - in quanto del tutto antieconomica per la fallita, perché produttiva di effetti favorevoli solo per IMPEI, che non era più una società del gruppo, mentre per la fallita si era determinato un depauperamento apprezzabile quantomeno in 500.00 euro, beneficandone egli stesso - costituisce un chiaro segnale di allarme, apprezzabile dall'imputato, in ragione delle sue già ricordate competenze. La Corte di appello ha fatto, dunque, corretta applicazione della c.d. teoria dei segnali di allarme avuto riguardo alle cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte e alla irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale ( cfr. Sez. 5, n. 38396/2017, cit.). 5. -Capo A4 - La censura che afferisce al capo A4 - relativa alla cessione distrattiva di alcune partecipazioni detenute dalla società fallita in altre collegate, tra cui la Bond s.r.I., dolendosi la Difesa anche della mancata riduzione da euro 633.750 a euro 23.750 dell'ammontare della distrazione - è inammissibilmente formulata, in quanto esprime valutazioni di merito sull'apprezzamento del valore delle quote al momento della cessione. In realtà, la Corte di appello ha ben chiarito come non risulti credibile la tesi difensiva secondo cui il Piantini sarebbe stato consapevole solo della prima fase dell'operazione dismissiva, di cui avrebbe condiviso l'utilità, mentre sarebbe stato del tutto inconsapevole della successiva rivendita che, occorre sottolinearlo - avvenne proprio a opera di [OSCURATO:PERSONA] ( pg. 26). Quanto alla differenza di valore delle società cedute, la sentenza spiega, con razionale argomento, come mediante l'operazione dismissiva, si sia determinato un depauperamento delle risorse societarie, correlato al non necessario passaggio attraverso la [OSCURATO:PERSONA]. Osservazione che rende priva di consistenza anche l'obiezione difensiva che si concentra sull'importo minimo per sostenere che manchi la prova che tale distrazione avrebbe potuto provocare il fallimento della società. 6. - Capo A7 -Risulta inammissibilmente proposto anche il sesto motivo - che ha riguardo alla natura distrattiva di tre fatture emesse dalla fallita in favore della CIDI Immobiliare del Piantini - giacchè meramente contestativo della valutazione probatoria, laddove la sentenza impugnata ha preso in considerazione con adeguato vaglio critico la doglianza formulata dall'appellante, e, condividendo i rilievi del Tribunale, ha escluso che si trattasse di somme riconducibili alla attività svolta nell'interesse della [OSCURATO:SOCIETA].( pg. 33) dalla dipendente Foscolo, in quanto già munita di un proprio stipendio mensile, e neppure alla intermediazione dello stesso Piantini per le procurate commesse milionarie, in assenza di un riscontro contrattuale. Ha osservato, invece, la Corte di appello, come risulti più credibile - alla luce del ruolo che si è ritenuto essere stato svolto dal Piantini, quale figura centrale e autorevole nell'ambito delle vicende in esame, capace di influenzare e condizionare le determinazioni dell'intero gruppo, pur rimanendo nell'ombra - che si tratti in realtà della fatturazione di somme elargite per l'attività gestionale da lui, di fatto, svolta. 7. - Manifestamente infondato il rilievo su bancarotta riparata - da correlarsi al finanziamento di 750.00 euro effettuato dal Piantini in favore della fallita - atteso che a tali fini occorre il ristoro integrale, non potendo valere in caso di ripianamenti parziali. Difettano, infatti, totalmente i presupposti per poter parlare di bancarotta "riparata", in assenza di una precisa dimostrazione della intervenuta integrale reintegrazione del patrimonio societario prima della dichiarazione di fallimento. La bancarotta cosiddetta "riparata" determina l'insussistenza dell'elemento materiale del reato e si configura allorchè la sottrazione dei beni venga annullata da un'attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell'impresa prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento, così annullando il pregiudizio per i creditori (Sez. 5, n. 57759 del 24/11/2017 Rv. 27192201; Sez. 5, n. 3622 del 19/12/2006, Rv. 236051; Sez. 5, n. 8402 del 03/02/2011, Rv. 249721). È pertanto al permanere o meno di tale pregiudizio, costituente per questo come per altri aspetti l'offesa tipica dei reati di bancarotta, che deve essere riferita la valutazione sulla sussistenza di un'azione restitutoria idonea a rimuovere gli effetti distrattivi della precedente condotta; non tralasciando di considerare la natura di reati di pericolo che connota i delitti in esame, e che attribuisce valenza lesiva anche alla mera potenzialità di un danno per le ragioni dei creditori (Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013 Rv. 255576; conf. Sez. 5, n. 12897 del 06/10/1999, Rv. 214860; sez. 5, n. 11633 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv, 252307; Sez. 5, n. 3229 del 14/12/2012, Rv. 253932). 7.1. Ricade, dunque, sull'amministratore, che si è reso responsabile di atti di distrazione, e sul quale grava una posizione di garanzia rispetto al patrimonio sociale, l'onere di provare l'esatta corrispondenza tra i versamenti compiuti e gli atti distrattivi precedentemente perpetrati (Sez. 5, n. 57759 del 24/11/2017 Rv. 271922). Come ha osservato la Corte di appello tale prova non è stata fornita dal ricorrente, che non ha dimostrato la corrispondenza tra i versamenti nelle casse sociali, da individuarsi nella sottoscrizione dell'aumento di capitale, e l'importo dei complessivi atti distrattivi (pg. 35). 8. Non sono fondati gli ultimi due motivi, che attingono il trattamento sanzionatorio. La Corte di appello ha escluso, con motivazione convincente la circostanza attenuante invocata dal ricorrente, osservando come, in effetti, l'aumento di capitale da lui sottoscritto non avesse la finalità di contenere gli effetti della precedente condotta illecita ma rispondesse solo all'esigenza di allontanare il fallimento. Trattandosi di valutazione discrezionale che non risulta afflitta da evidente illogicità, il motivo si rivela inammissibilmente contestativo, laddove la sentenza impugnata non incorre nella denunciata contraddittorietà, essendo chiaro, dai passaggi argomentativi della sentenza impugnata, che il diniego della circostanza attenuante si sia fondato sulla considerazione che il Piantini non intese realizzare, e non la realizzò, alcuna riparazione economica. 8.1. Infine, non coglie nel segno neppure la doglianza relativa alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari: non è esatto, infatti, affermare che, a seguito dell'intervento della Corte costituzionale, i giudici di merito non possano parannetrare le pene accessorie ex art. 216 u.c. I.f. alla pena principale come effetto penale della pronuncia di condanna impugnata ( art. 20 cod.pen). E, invero, come è noto, con la sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018, la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 216 u.c. I.f. nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni la inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: « la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa la inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni.» Nella necessità di dovere individuare un criterio al quale il giudice deve attenersi nella rideternninazione della durata della pena accessoria, non più fissa (dieci ), ma indicata solo nel massimo, le Sezioni Unite, intervenute successivamente alla predetta declaratoria di incostituzionalità, hanno affermato che le pene accessorie previste dall'art. 216 legge fallimentare, nel testo riformulato dalla sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018 della Corte Costituzionale, così come le altre pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di sui all'art. 133 cod.pen." ( Sez. U - , n. 28910 del 28/02/2019, SURACI, Rv. 276286). Le Sezioni Unite 'Suraci' hanno considerato che la piena realizzazione dello specifico finalismo preventivo, al quale sono preordinate le pene complementari, richiede una loro modulazione personalizzata in correlazione con il disvalore del fatto di reato e con la personalità del responsabile, che non necessariamente deve riprodurre la durata della pena principale. "Risultato questo conseguibile soltanto ammettendone la determinazione caso per caso ad opera del giudice nell'ambito della cornice edittale disegnata dalla singola disposizione di legge sulla scorta di una valutazione discrezionale, che si avvalga della ricostruzione probatoria dell'episodio criminoso e dei parametri dell'art. 133 cod. pen., e di cui è obbligo dare conto con congrua motivazione." Ciò che si richiede, oggi, è che la durata delle pene accessorie sia determinata in concreto dal giudice sulla base dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., da parametrarsi, con specifica e adeguata motivazione, alla funzione preventiva ed interdittiva delle stesse. (Sez. 5 n. 36256 del 22/10/2020, Rv. 280488). Con l'ulteriore precisazione che, ove la durata sia determinata in misura superiore alla media edittale, è necessaria una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi e oggettivi di cui all'art. 133 cod. pen., tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena, ancor più ove sussista divaricazione nel trattamento sanzionatorio complessivo tra pena principale, irrogata nel minimo, e pene accessorie fissate nel massimo ( Sez. 5 - , n. 11329 del 09/12/2019 (dep. 2020 ), Rv. 278788; conf. Sez. 5 - , n. 1947 del 03/11/2020 (dep. 2021 ) Rv. 280668). 8.1.1. Venendo al caso di specie, la Corte di appello ha dato atto della necessità di rivalutare la decisione di primo grado, implicitamente facendo richiamo alla pronuncia della Corte costituzionale, e ha ritenuto di commisurare le sanzioni accessorie alla pena principale, peraltro individuata in misura di poco superiore al minimo edittale, in tal modo, esprimendo, implicitamente, un giudizio di congruità. Traslando nella presente sede i criteri elaborati da consolidata giurisprudenza in tema di pena principale - alla luce della identità dei parametri normativi ( artt. 132 - 133 cod. pen. ) a cui fare riferimento nel formulare la valutazione finalizzata alla individuazione in concreto della pena da irrogare - appare evidente che la Corte di appello ha calibrato la durata delle sanzioni accessorie secondo i parametri di gravità del fatto e della capacità a delinquere del ricorrente che consentono di ritenerla coerente con i criteri valutativi evidenziati dalla decisione costituzionale ed alle precisazioni contenute nella successiva sentenza 'Suraci delle Sezioni Unite. 8.1.2. Giova, altresì, considerare, che, poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen., certamente non può ritenersi ammissibile la censura che, ne