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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 maggio 2026

Cassazione n. 15112/2026

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controT.[OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrente-[OSCURATO:PERSONA]- intimato -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] CAMPANIA n. 6888/2023, depositata in data 11/12/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 6888/2023, depositata in data 11/12/2023, la Cortedi Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Campania, respinto l’appelloprincipale della [OSCURATO:SOCIETA]., quale concessionaria della riscossione peril Comune di Castellamare di Stabia, e dichiarato inammissibile quelloNumero registro generale 14628/2024Numero sezionale 4084/2026Numero di raccolta generale 15112/2026Data pubblicazione 19/05/2026incidentale della [OSCURATO:SOCIETA]., in parziale accoglimento del ricorso dellaT.[OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’ingiunzione fiscale n. 139596-2021 relativa alpagamento della somma di euro 70.439,75 a titolo di TARI per l’anno2014 (compresi interessi e sanzioni), ha riconosciuto la debenza deltributo, ma limitatamente ai giorni ed alle ore di effettivo utilizzo delle areee di svolgimento dell'attività di parcheggio, quindi con esclusione deisabati e delle domeniche e solo per nove ore giornaliere.Avverso la sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso percassazione, articolato in tre motivi, mentre la [OSCURATO:SOCIETA]. resiste mediantecontroricorso ed il Comune di Castellamare di Stabia resta intimato.

Leparti depositano memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Va anzitutto rigettata l’eccezione di giudicato formulata dallacontroricorrente nella memoria illustrativa, deducendo che, con sentenzan. 4078/2025, passata in giudicato in data (18/3/26) successiva allapronuncia impugnata, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado diNapoli ha accolto il ricorso della TMP unipersonale s.r.l. contro l’avviso dipagamento n. 0023835 emesso dalla [OSCURATO:SOCIETA]., quale societàconcessionaria del servizio di riscossione per il Comune di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al pagamento della Tari relativa all’anno 2024, percarenza del presupposto impositivo.1.1.

Manca, infatti, la prova che il contratto alla base della tassazionedelle aree sia lo stesso del presente giudizio, giacché - nella sentenza inquestione - il giudice di merito si limita ad affermare “Come si legge nelcontratto allegato dalla ricorrente la società svolge un ‘servizio di gestionedi aree di sosta a pagamento comprensiva di fornitura, installazione egestione convenzionata di parcometri e servizio ausiliari del traffico (…)’.Gli stalli su quali sostano i veicoli non sono stati oggetto di concessione”,facendo quindi generico riferimento ad un contratto tra la [OSCURATO:SOCIETA]. ed il Comune, avente ad oggetto “la concessione daNumero registro generale 14628/2024Numero sezionale 4084/2026Numero di raccolta generale 15112/2026Data pubblicazione 19/05/2026parte del Comune di Castellamare di Stabia, di alcuni tratti di stradapubblica nelle quali gestire le cd. ‘strisce blu’”.1.2.

In definitiva, dagli elementi acquisiti non è dato di evincere se sitratti dello stesso contratto intercorso tra le parti di questo giudizio,relativo alle medesime aree ed allo stesso periodo.2.

Venendo al ricorso, i motivi secondo e terzo, da esaminarsipreliminarmente secondo un ordine logico-giuridico, non meritanoaccoglimento.2.1.

Il secondo motivo, con cui si censura la nullità della medesimastatuizione, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc.civ., per motivazione apparente, quindi la violazione degli artt. 36 d. lgs.n. 546/1992, nonché degli artt. 132, secondo comma, num. 4, cod. proc.civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., è infondato e va, quindi, respinto.2.2.

A seguito alla riformulazione dell'art. 360, primo comma, num. 5,cod. proc. civ. ad opera del d.l. n. 83/2012, art. 54, conv., con modif.,dalla legge n. 134/2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione ècircoscritto alla sola verifica del rispetto del "minimo costituzionale"richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass. 13248/2020; 17196/2020),che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante omeramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili o risulti perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali(Cass. 23580/2025; 23577/2025; 7090/2022; 22598/2018; S. U.8053/2014).2.3.

Resta, invece, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto disufficienza della motivazione: non è, cioè, consentito alla ricorrenteimpugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorsoargomentativo a giustificazione della decisione adottata sulla base deglielementi fattuali acquisiti e ritenuti dal giudice di merito determinantiNumero registro generale 14628/2024Numero sezionale 4084/2026Numero di raccolta generale 15112/2026Data pubblicazione 19/05/2026ovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (ex multis, Cass.22748/2025, che cita Cass. 13366/2016; 7090/2022; 22598/2018).2.4.

Né può - in senso contrario - obiettarsi che il giudice del meritosia tenuto a dar conto di ogni argomento difensivo sviluppato dalla parte,cioè a discutere ogni singolo elemento o ad argomentare sullacondivisibilità o confutazione di tutte le deduzioni difensive, essendo,invece, necessario e sufficiente, in base all'art. 132, secondo comma,num. 4, cod. proc. civ., che esponga gli elementi in fatto e di diritto posti afondamento della sua decisione, dovendo in tal modo ritenersi disattesi,per implicito, tutti gli argomenti non espressamente esaminati, maconsiderati sub valenti rispetto alle ragioni della decisione (cfr. Cass.12732/2024; 3108/2022, che richiama Cass. 12652/2020; 18103/2021;10937/2016).2.5.

Nel caso di specie, la motivazione raggiunge la soglia del minimocostituzionale, contenendo una - sia pur sintetica - esposizione delleragioni sottese all’accoglimento della domanda subordinata dellacontribuente di rideterminazione dell’imposta, che è stato idoneamentegiustificato con la ritenuta necessità di rimodulare il tributo in funzione deltempo di effettivo svolgimento del servizio di gestione del parcheggio.2.6.

Col terzo motivo di ricorso si censura, con riferimento all’art. 360,primo comma, num. 3, cod. proc. civ., il vizio di violazione e falsaapplicazione dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992, deducendosi l’inammissibilitàdel ricorso originario, per non aver la contribuente impugnato l’avviso diaccertamento prodromico all’ingiunzione, che poteva, quindi, essereopposta soltanto per vizi propri.2.7.

La censura è inammissibile, non essendo consentita, in sede dilegittimità, la proposizione di nuove questioni di diritto - anche se rilevabilid'ufficio in ogni stato e grado del giudizio - quando presuppongano ocomunque richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto (comel'esame di atti o documenti) di regola preclusi alla Corte di cassazione e,Numero registro generale 14628/2024Numero sezionale 4084/2026Numero di raccolta generale 15112/2026Data pubblicazione 19/05/2026nella specie, riguardanti la notifica dell’avviso di accertamento prodromicoall’ingiunzione.2.8.

Ciò in applicazione del principio, ripetutamente enunciato daquesta Corte, secondo cui la pronuncia di inammissibilità del ricorsointroduttivo è preclusa quando la relativa eccezione sia stata sollevata perla prima volta nel giudizio di cassazione, allorché il suo esame implichi unaccertamento in fatto, rimesso al giudice di merito (Cass. 3973/2026;17363/2020; 7410/2011; 26391/2010).2.9.

È questo il caso di specie, giacché la questione dell’omessaimpugnazione dell’avviso di accertamento prodromico all’ingiunzioneopposta, sollevata - per la prima volta - in questa sede e mai trattata neigradi di merito, implica necessariamente l’indagine fattuale sulla notificadel detto avviso, inammissibile in questa sede.3.

Infine, col primo motivo di ricorso si espone il vizio di violazione efalsa applicazione dell’art. 62 d. lgs. n. 507/1993, con riferimento all’art.360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per aver la CGT ritenuto che iltributo fosse dovuto soltanto per i giorni feriali e per le fasce orarie dieffettivo svolgimento del servizio di parcheggio.3.1.

La censura è fondata.3.2.

Secondo quanto accertato dal giudice del gravame, il presuppostoimpositivo si correla alla detenzione di aree che - rinvenienti da unaconcessione dell'ente locale - risultavano destinate al servizio pubblico diparcheggio e l’accertamento così svolto non è, in questa sede, indiscussione.3.3.

Ad essere, invece, controverso è l’affermato diritto dellacontribuente ad una riduzione di imposta in ragione delle modalità diesercizio della detenzione, avendo il giudice di appello - secondo laricorrente erroneamente - ridotto la tassazione, con l’esclusione dei giornie delle ore in cui non veniva svolto il servizio di gestione del parcheggio.Numero registro generale 14628/2024Numero sezionale 4084/2026Numero di raccolta generale 15112/2026Data pubblicazione 19/05/20263.4.

In termini generali, va rilevato che, ai sensi dell'art. 62 d.lgs. n.507/1993, il presupposto impositivo è costituito dal solo fatto oggettivodella occupazione o della destinazione del locale o dell'area scoperta, aqualsiasi uso adibiti, a prescindere dall’esistenza di un titolo - giuridico odi fatto – alla base della detenzione.3.5.

Se ne è tratto il logico corollario che è dovuta la tassa dalsoggetto che occupi o detenga un'area per la gestione di un parcheggioaffidatagli dal Comune in concessione, restando del tutto inconferentel'eventuale attinenza della gestione stessa alla fase sinallagmatica delrapporto con il Comune (ex multis, Cass. 29020/2020; 13185/2019;5047/2015, in motivazione; 7654/2012; 1179/2004).3.6.

E' allora evidente che non rilevano, al fine della tassazione, glieffettivi orari e giorni di svolgimento del servizio pubblico di parcheggio,ove - come nella specie - non si ricada in una delle ipotesi di detenzionecaratterizzate da stagionalità o non continuatività o temporaneità chepossono fondare riduzioni tariffarie o la concreta articolazione (giornaliera)della tariffa applicabile, quali disciplinate dagli artt. 66, comma 2, lett. c),e 77, comma 1, d.lgs. n. 507/1993, peraltro non prospettate dallacontribuente in giudizio né richieste in sede di denuncia [per le nozioni diuso stagionale, ovvero non continuativo ma ricorrente, di cui al d.lgs. n.507 del 1993, artt. 66, comma 2, lett. c), v., in tema di Tari, la l. 27dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 659, lett. c); per la nozione dioccupazione temporanea, di cui al d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art.77, v, all’art. 1, cit., commi 643 e 662].3.7.

In tal senso si è già espressa questa Corte (Cass. 16105/2024,relativa a fattispecie analoga), richiamando un precedente del 2022secondo cui l'art. 77, cit., "in base al quale i comuni devono istituire latassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera per ilservizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti dagli utenti cheoccupano o detengono temporaneamente locali o aree pubbliche, non èNumero registro generale 14628/2024Numero sezionale 4084/2026Numero di raccolta generale 15112/2026Data pubblicazione 19/05/2026applicabile ai concessionari del lido, atteso che questi ultimi, in virtù dellaconcessione pluriennale, detengono stabilmente l'area, sebbene l'eserciziodell'attività di balneazione sia limitato nel tempo" (Cass. 15676/2022).3.8.

La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata e, nonoccorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nelmerito, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, ultima parte, cod. proc.civ., col rigetto del ricorso originario.4.

La regolazione delle spese giudiziali, da liquidarsi in dispositivo,segue la soccombenza.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, e rigetta gli altri; cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo la causanel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente; condanna lacontroricorrente a rifondere alla ricorrente le spese giudiziali, liquidate ineuro 9.000,00 per il giudizio di primo grado, euro 9.300,00 per l’appelloed euro 7.600,00, oltre euro 200,00 per esborsi, per il presente giudizio dilegittimità, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del15% ed altri accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 maggio 2026.Il PresidenteLIBERATO PAOLITTO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
controT.[OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrente-[OSCURATO:PERSONA]- intimato -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] CAMPANIA n. 6888/2023, depositata in data 11/12/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 6888/2023, depositata in data 11/12/2023, la Cortedi Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Campania, respinto l’appelloprincipale della [OSCURATO:SOCIETA]., quale concessionaria della riscossione peril Comune di Castellamare di Stabia, e dichiarato inammissibile quelloNumero registro generale 14628/2024Numero sezionale 4084/2026Numero di raccolta generale 15112/2026Data pubblicazione 19/05/2026incidentale della [OSCURATO:SOCIETA]., in parziale accoglimento del ricorso dellaT.[OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’ingiunzione fiscale n. 139596-2021 relativa alpagamento della somma di euro 70.439,75 a titolo di TARI per l’anno2014 (compresi interessi e sanzioni), ha riconosciuto la debenza deltributo, ma limitatamente ai giorni ed alle ore di effettivo utilizzo delle areee di svolgimento dell'attività di parcheggio, quindi con esclusione deisabati e delle domeniche e solo per nove ore giornaliere.Avverso la sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso percassazione, articolato in tre motivi, mentre la [OSCURATO:SOCIETA]. resiste mediantecontroricorso ed il Comune di Castellamare di Stabia resta intimato. Leparti depositano memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va anzitutto rigettata l’eccezione di giudicato formulata dallacontroricorrente nella memoria illustrativa, deducendo che, con sentenzan. 4078/2025, passata in giudicato in data (18/3/26) successiva allapronuncia impugnata, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado diNapoli ha accolto il ricorso della TMP unipersonale s.r.l. contro l’avviso dipagamento n. 0023835 emesso dalla [OSCURATO:SOCIETA]., quale societàconcessionaria del servizio di riscossione per il Comune di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al pagamento della Tari relativa all’anno 2024, percarenza del presupposto impositivo.1.1. Manca, infatti, la prova che il contratto alla base della tassazionedelle aree sia lo stesso del presente giudizio, giacché - nella sentenza inquestione - il giudice di merito si limita ad affermare “Come si legge nelcontratto allegato dalla ricorrente la società svolge un ‘servizio di gestionedi aree di sosta a pagamento comprensiva di fornitura, installazione egestione convenzionata di parcometri e servizio ausiliari del traffico (…)’.Gli stalli su quali sostano i veicoli non sono stati oggetto di concessione”,facendo quindi generico riferimento ad un contratto tra la [OSCURATO:SOCIETA]. ed il Comune, avente ad oggetto “la concessione daNumero registro generale 14628/2024Numero sezionale 4084/2026Numero di raccolta generale 15112/2026Data pubblicazione 19/05/2026parte del Comune di Castellamare di Stabia, di alcuni tratti di stradapubblica nelle quali gestire le cd. ‘strisce blu’”.1.2. In definitiva, dagli elementi acquisiti non è dato di evincere se sitratti dello stesso contratto intercorso tra le parti di questo giudizio,relativo alle medesime aree ed allo stesso periodo.2. Venendo al ricorso, i motivi secondo e terzo, da esaminarsipreliminarmente secondo un ordine logico-giuridico, non meritanoaccoglimento.2.1. Il secondo motivo, con cui si censura la nullità della medesimastatuizione, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc.civ., per motivazione apparente, quindi la violazione degli artt. 36 d. lgs.n. 546/1992, nonché degli artt. 132, secondo comma, num. 4, cod. proc.civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., è infondato e va, quindi, respinto.2.2. A seguito alla riformulazione dell'art. 360, primo comma, num. 5,cod. proc. civ. ad opera del d.l. n. 83/2012, art. 54, conv., con modif.,dalla legge n. 134/2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione ècircoscritto alla sola verifica del rispetto del "minimo costituzionale"richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass. 13248/2020; 17196/2020),che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante omeramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili o risulti perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali(Cass. 23580/2025; 23577/2025; 7090/2022; 22598/2018; S. U.8053/2014).2.3. Resta, invece, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto disufficienza della motivazione: non è, cioè, consentito alla ricorrenteimpugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorsoargomentativo a giustificazione della decisione adottata sulla base deglielementi fattuali acquisiti e ritenuti dal giudice di merito determinantiNumero registro generale 14628/2024Numero sezionale 4084/2026Numero di raccolta generale 15112/2026Data pubblicazione 19/05/2026ovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (ex multis, Cass.22748/2025, che cita Cass. 13366/2016; 7090/2022; 22598/2018).2.4. Né può - in senso contrario - obiettarsi che il giudice del meritosia tenuto a dar conto di ogni argomento difensivo sviluppato dalla parte,cioè a discutere ogni singolo elemento o ad argomentare sullacondivisibilità o confutazione di tutte le deduzioni difensive, essendo,invece, necessario e sufficiente, in base all'art. 132, secondo comma,num. 4, cod. proc. civ., che esponga gli elementi in fatto e di diritto posti afondamento della sua decisione, dovendo in tal modo ritenersi disattesi,per implicito, tutti gli argomenti non espressamente esaminati, maconsiderati sub valenti rispetto alle ragioni della decisione (cfr. Cass.12732/2024; 3108/2022, che richiama Cass. 12652/2020; 18103/2021;10937/2016).2.5. Nel caso di specie, la motivazione raggiunge la soglia del minimocostituzionale, contenendo una - sia pur sintetica - esposizione delleragioni sottese all’accoglimento della domanda subordinata dellacontribuente di rideterminazione dell’imposta, che è stato idoneamentegiustificato con la ritenuta necessità di rimodulare il tributo in funzione deltempo di effettivo svolgimento del servizio di gestione del parcheggio.2.6. Col terzo motivo di ricorso si censura, con riferimento all’art. 360,primo comma, num. 3, cod. proc. civ., il vizio di violazione e falsaapplicazione dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992, deducendosi l’inammissibilitàdel ricorso originario, per non aver la contribuente impugnato l’avviso diaccertamento prodromico all’ingiunzione, che poteva, quindi, essereopposta soltanto per vizi propri.2.7. La censura è inammissibile, non essendo consentita, in sede dilegittimità, la proposizione di nuove questioni di diritto - anche se rilevabilid'ufficio in ogni stato e grado del giudizio - quando presuppongano ocomunque richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto (comel'esame di atti o documenti) di regola preclusi alla Corte di cassazione e,Numero registro generale 14628/2024Numero sezionale 4084/2026Numero di raccolta generale 15112/2026Data pubblicazione 19/05/2026nella specie, riguardanti la notifica dell’avviso di accertamento prodromicoall’ingiunzione.2.8. Ciò in applicazione del principio, ripetutamente enunciato daquesta Corte, secondo cui la pronuncia di inammissibilità del ricorsointroduttivo è preclusa quando la relativa eccezione sia stata sollevata perla prima volta nel giudizio di cassazione, allorché il suo esame implichi unaccertamento in fatto, rimesso al giudice di merito (Cass. 3973/2026;17363/2020; 7410/2011; 26391/2010).2.9. È questo il caso di specie, giacché la questione dell’omessaimpugnazione dell’avviso di accertamento prodromico all’ingiunzioneopposta, sollevata - per la prima volta - in questa sede e mai trattata neigradi di merito, implica necessariamente l’indagine fattuale sulla notificadel detto avviso, inammissibile in questa sede.3. Infine, col primo motivo di ricorso si espone il vizio di violazione efalsa applicazione dell’art. 62 d. lgs. n. 507/1993, con riferimento all’art.360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per aver la CGT ritenuto che iltributo fosse dovuto soltanto per i giorni feriali e per le fasce orarie dieffettivo svolgimento del servizio di parcheggio.3.1. La censura è fondata.3.2. Secondo quanto accertato dal giudice del gravame, il presuppostoimpositivo si correla alla detenzione di aree che - rinvenienti da unaconcessione dell'ente locale - risultavano destinate al servizio pubblico diparcheggio e l’accertamento così svolto non è, in questa sede, indiscussione.3.3. Ad essere, invece, controverso è l’affermato diritto dellacontribuente ad una riduzione di imposta in ragione delle modalità diesercizio della detenzione, avendo il giudice di appello - secondo laricorrente erroneamente - ridotto la tassazione, con l’esclusione dei giornie delle ore in cui non veniva svolto il servizio di gestione del parcheggio.Numero registro generale 14628/2024Numero sezionale 4084/2026Numero di raccolta generale 15112/2026Data pubblicazione 19/05/20263.4. In termini generali, va rilevato che, ai sensi dell'art. 62 d.lgs. n.507/1993, il presupposto impositivo è costituito dal solo fatto oggettivodella occupazione o della destinazione del locale o dell'area scoperta, aqualsiasi uso adibiti, a prescindere dall’esistenza di un titolo - giuridico odi fatto – alla base della detenzione.3.5. Se ne è tratto il logico corollario che è dovuta la tassa dalsoggetto che occupi o detenga un'area per la gestione di un parcheggioaffidatagli dal Comune in concessione, restando del tutto inconferentel'eventuale attinenza della gestione stessa alla fase sinallagmatica delrapporto con il Comune (ex multis, Cass. 29020/2020; 13185/2019;5047/2015, in motivazione; 7654/2012; 1179/2004).3.6. E' allora evidente che non rilevano, al fine della tassazione, glieffettivi orari e giorni di svolgimento del servizio pubblico di parcheggio,ove - come nella specie - non si ricada in una delle ipotesi di detenzionecaratterizzate da stagionalità o non continuatività o temporaneità chepossono fondare riduzioni tariffarie o la concreta articolazione (giornaliera)della tariffa applicabile, quali disciplinate dagli artt. 66, comma 2, lett. c),e 77, comma 1, d.lgs. n. 507/1993, peraltro non prospettate dallacontribuente in giudizio né richieste in sede di denuncia [per le nozioni diuso stagionale, ovvero non continuativo ma ricorrente, di cui al d.lgs. n.507 del 1993, artt. 66, comma 2, lett. c), v., in tema di Tari, la l. 27dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 659, lett. c); per la nozione dioccupazione temporanea, di cui al d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art.77, v, all’art. 1, cit., commi 643 e 662].3.7. In tal senso si è già espressa questa Corte (Cass. 16105/2024,relativa a fattispecie analoga), richiamando un precedente del 2022secondo cui l'art. 77, cit., "in base al quale i comuni devono istituire latassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera per ilservizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti dagli utenti cheoccupano o detengono temporaneamente locali o aree pubbliche, non èNumero registro generale 14628/2024Numero sezionale 4084/2026Numero di raccolta generale 15112/2026Data pubblicazione 19/05/2026applicabile ai concessionari del lido, atteso che questi ultimi, in virtù dellaconcessione pluriennale, detengono stabilmente l'area, sebbene l'eserciziodell'attività di balneazione sia limitato nel tempo" (Cass. 15676/2022).3.8. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata e, nonoccorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nelmerito, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, ultima parte, cod. proc.civ., col rigetto del ricorso originario.4. La regolazione delle spese giudiziali, da liquidarsi in dispositivo,segue la soccombenza. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, e rigetta gli altri; cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo la causanel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente; condanna lacontroricorrente a rifondere alla ricorrente le spese giudiziali, liquidate ineuro 9.000,00 per il giudizio di primo grado, euro 9.300,00 per l’appelloed euro 7.600,00, oltre euro 200,00 per esborsi, per il presente giudizio dilegittimità, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del15% ed altri accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 maggio 2026.Il PresidenteLIBERATO PAOLITTO