CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10451/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari che ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto pluriaggravato. Considerato che il ricorso, che censura la configurabilità nel caso di specie del tentativo, è manifestamente infondato alla luce dello sviluppo dell'iter criminis, che vide l'imputato entrare in un cortile adibito a deposito, prelevare materiali ivi custoditi depositandoli in prossimità del cancello d'ingresso, quando l'azione fu interrotta dall'intervento della polizia. Considerato che la deduzione relativa all'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è del tutto generica, non dando conto della particolare tenuità del danno per l'esiguità del danno o del pericolo se non attraverso le deduzioni relative all'esclusione del tentativo, già ritenute manifestamente infondate. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il